Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 29-07-2024
Numero provvedimento: 4474
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Realizzazione di un impianto anaerobico della frazione umida della raccolta differenziata - Parere favorevole della Commissione VIA-VAS - Area interessata dalla realizzazione dell’impianto rientrante in pieno nella zona di produzione del Greco di Tufo DOCG, una zona di fondovalle, soggetta a inversione termica, quindi al ristagno di aria e odori, che ricade in un contesto prevalentemente agricolo-naturalistico, classificato nel PTCP della Provincia di Avellino come territorio con produzione agricola di alta qualità e tipicità di cui all’art. 21 del D.Lgs. del 18 maggio 2001, n. 228, e, nella fattispecie, a DOCG per la produzione vitivinicola - Valutazione della Commissione VIA che deve tenere conto, oltre che delle matrici ambientali, anche delle attività di elevato pregio agricolo (qual è la produzione vinicola di pregio del “Greco di Tufo” DOCG) nelle more sviluppatesi in un contesto prevalentemente agricolo-naturalistico, le quali con la realizzazione dell’impianto potrebbero essere compromesse dal rilevante impatto - Annullamento del provvedimento impugnato.



SENTENZA



 

sul ricorso numero di registro generale 350 del 2022, proposto da

Comune di Altavilla Irpina, Comune di Tufo, Comune di Santa Paolina, Comune di Montefusco, Comune di Petruro Irpino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia, 81;

Comune di Chianche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Coletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


per l'annullamento:

- della D.D. n. 267 del 19 novembre 2021, pubblicata sul B.U.R.C. del 29 novembre 2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Comune di Chianche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2024 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

 

1. È controversa la legittimità del Decreto Dirigenziale della Regione Campania, meglio precisato in epigrafe, il quale, recependo il conforme parere favorevole della Commissione VIA-VAS, ha sancito la non assoggettabilità a VIA, a condizioni, del “Progetto per la realizzazione di un impianto Anaerobico della frazione umida della raccolta differenziata (FORSU)”, di cui alla procedura ad evidenza pubblica (mediante manifestazione di interesse), bandita dalla Regione Campania in data 12 maggio 2016, da ubicarsi nel P.I.P del Comune di Chianche, avente una capacità di 35.000 tonn/anno, per una spesa complessiva di €. 18.616.771,00.

Nella premessa in fatto i Comuni ricorrenti, tutti siti in Provincia di Avellino, nella media valle del Sabato, hanno precisato di avere interesse all’impugnativa in quanto confinanti (Altavilla Irpina, Tufo e Petruro Irpino) con il Comune di Chianche o comunque limitrofi (Comuni di Santa Paolina e Montefusco) all’area di intervento.

Al fine di lasciar trasparire con immediatezza la significatività dei possibili effetti negativi che potrebbero conseguire dalla realizzazione dell’impianto (così da suggerire la sicura sottoposizione del progetto alla più approfondita procedura di VIA e disvelando, in tesi, l’illegittimità della determinazione impugnata che, invece, la esclude), parte ricorrente ha tratteggiato il peculiare contesto ambientale ove il progetto andrebbe ad inserirsi, il quale, nondimeno, non sarebbe stato per nulla considerato dall’analisi svolta nell’ambito del procedimento di screening. In particolare, si è all’uopo esposto che:

- sull’area limitrofa direttamente incisa dall’intervento insiste una popolazione di circa 7720 abitanti circa, considerando Altavilla Irpina (4100), Tufo (850), Santa Paolina (1220), Montefusco (1261) e Petruro Irpino (289), a fronte di una popolazione di soli 450 abitanti circa dell’ente richiedente, il Comune di Chianche, situato nella valle del fiume Sabato, sul versante collinare, e costituito da tre nuclei abitati (Chianche, Chianchetelle e San Pietro in Delicato);

- l'impianto in questione, secondo le previsioni progettuali, dovrebbe essere realizzato in un’area “a destinazione industriale secondo il vigente PRG del Comune di Chianche, che ha recepito un PIP ex L. n. 219/1981 approvato nel 1986 che …. Risulta parzialmente attuato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria costituite da due lotti funzionali che hanno condotto alla trasformazione dell’area a partire dal 1992” e, tuttavia, tale circostanza non corrisponde alla realtà, in quanto, a far data dalla sua approvazione (1986), il piano stesso è ampiamente decaduto, come accertato da precedente sentenza di questo Tribunale (Sez. V, n. 840/2021); inoltre, lo strumento urbanistico del Comune di Chianche non è stato adeguato entro il termine del 31.12.2018, come prescritto dalla L.R.C. n. 19/2017;

- l’area interessata dalla realizzazione dell’impianto rientra in pieno nella zona di produzione del Greco di Tufo DOCG (composta da otto comuni: Tufo, Altavilla Irpina, Chianche, Montefusco, Prata di Principato Ultra, Petruro Irpino, Santa Paolina e Torrioni), è una zona di fondovalle, soggetta a inversione termica, quindi al ristagno di aria e odori, è prossima al fiume “Sabato” e ricade in un contesto prevalentemente agricolo-naturalistico, classificato nel PTCP della Provincia di Avellino come territorio con produzione agricola di alta qualità;

- l’area ricade, inoltre, nella “Rete Ecologica” prevista dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Avellino, che nella specie esclude la realizzazione di impianti della tipologia di quello in questione;

- la Valle del Sabato si presenta già martoriata da un inquinamento globale che interessa le tre matrici acqua, aria e terra, con la presenza dell’impianto STIR in località Pianodardine (area ASI di Avellino) a pochi chilometri di distanza dai territori dei Comuni ricorrenti (13 Km circa); gli ultimi dati ARPAC (campionature dal 24 al 31 luglio 2019), hanno confermato una contaminazione da mercurio molto elevato;

- nello studio preliminare il sito è stato riportato ad una distanza di circa 7 km dallo svincolo autostradale “Avellino-Est”, mentre in realtà sarebbero molti di più circa (17,2 Km), siccome totalmente pretermessa sarebbe stata una coerente ed approfondita analisi dei flussi di traffico derivanti dall’entrata in esercizio dell’impianto.

2. A fondamento del ricorso i Comuni ricorrenti hanno dedotto plurimi motivi in diritto, deducendo vizi di violazione di legge (artt. 3, 97 Cost., 2, 3 e 7, l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., 7 bis, 8, 9, 10, 19, 21 e 22 d.lgs. n. 152/2006 ed allegato IV bis e s.m.i., D.G.R.C. n. 680 del 7.11.2017) ed eccesso di potere per più aspetti (segnatamente: vizi del procedimento, violazione del principio della partecipazione, erroneità del presupposto, illogicità, perplessità e travisamento, sviamento). In particolare, lamentano:

I) violazione delle regole procedimentali stabilite dall’art. 19 del D.lgs n. 152/2006 per la verifica di assoggettabilità a VIA, e, segnatamente, del termine perentorio di quindici giorni previsto per la presentazione delle integrazioni istruttorie richieste dall’amministrazione competente al Comune di Chianche, oltre che del termine finale di conclusione del procedimento. In particolare, nella prospettazione ricorsuale, non essendo stata prodotta in maniera tempestiva la documentazione richiesta, sull’istanza di esclusione dalla VIA si sarebbe formato il silenzio-rifiuto, con la conseguenza che l'autorità competente sarebbe stata obbligata a procedere con l'archiviazione del procedimento, non essendo possibile alcuna rimessione in termini, né decisione finale tardiva rispetto ai termini complessivi di conclusione del procedimento;

II-III) difetto istruttorio e motivazionale, non emergendo il percorso istruttorio e logico motivazionale che ha condotto l’autorità decidente, sulla base delle conclusioni della Commissione VIA-VAS, ad escludere la necessità di avviare una specifica fase di valutazione di impatto ambientale; in particolare, non sarebbero state considerate le questioni riguardanti:

- la scadenza del termine di validità del PIP ex lege 219/81 relativamente all’area in cui è collocato l’impianto, essendo decorso un decennio senza che lo stesso abbia avuto attuazione, per cui detta area sarebbe urbanisticamente inidonea ad ospitare l’impianto, occorrendo una nuova regolamentazione da parte del Comune, per la parte non attuata;

- la necessità di ripianificazione per usi e assetti ecologicamente compatibili o di delocalizzazione, tenuto conto della diretta interferenza con le componenti strutturali della rete ecologica, a norma dell’art. 24 delle NTA del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Avellino) che nella specie esclude la realizzazione di impianti della tipologia di quello in questione;

- la mancanza di compatibilità ambientale tra il previsto impianto e l'ambiente naturale specifico in cui sarebbe stato collocato, rimarcandosi l’attuale e persistente vocazione prevalentemente agricolo-naturalistico dell’area, classificata nel PTCP di Avellino come territorio con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’art. 21 D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e, in particolare, che l’area interessata dalla realizzazione dell’impianto rientra in pieno nella zona di produzione del Greco di Tufo DOCG che ospita vigneti di pregio;

- l’incidenza negativa dell’impianto sull'aumento del traffico veicolare e sulle emissioni atmosferiche;

- la sussistenza di evidenti profili di incoerenza con il PTCP della Provincia di Avellino rispetto ad elementi della Rete Ecologica del PTCP, ecosistemi ed elementi di interesse ecologico e faunistico (cfr. art.10 delle NTA), essendo nell’area in questione espressamente esclusi gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, a norma dell’art. 11, comma 5, delle NTA allegate al PTCP; in particolare, non sarebbe rispettata la fascia dei 150 mt dalle sponde del fiume Sabato della recinzione del piazzale, posto a filo e in alcuni punti anche al di sotto di tale distanza minima, che in loco presenterebbe un’asta fluviale poco arginata artificialmente;

- l’irrealizzabilità dell’allacciamento alla rete SNAM, ipotizzato nello studio preliminare;

IV) violazione delle regole di partecipazione procedimentale, atteso che la decisione della commissione si sarebbe in definitiva basata sulle spontanee osservazioni integrative del Comune di Chianche, costituenti, in realtà, una vera e propria relazione tecnica integrativa di ben 39 cartelle, mai partecipata ai comuni controinteressati; inoltre, sarebbe stato escluso dalla procedura il confinante Comune di Tufo, ricompreso nell’area di produzione “Greco di Tufo DOCG”, nonostante fosse pienamente interessato.

3. Si sono costituiti in resistenza la Regione Campania e il Comune di Chianche che hanno difeso la legittimità degli atti adottati e chiesto che il ricorso sia respinto, essendo, in tesi, infondate tutte le censure dedotte.

4. All’udienza pubblica del 21 maggio 2024, sulle conclusioni delle parti che hanno insistito nelle rispettive pretese, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è fondato nei termini e nei limiti di cui in motivazione.

5.1 Con il primo motivo è dedotta l’illegittimità della impugnata determinazione di esclusione dalla Via, per violazione dell'articolo 19 del T.U.A., il quale fissa una precisa scansione diacronica del procedimento, nell’interesse alla sua celere definizione e di certezza dei tempi, coerentemente con la sua funzione di verifica sommaria e prodromica, in caso di conclusione negativa, alla più approfondita valutazione di impatto ambientale. In particolare, la disposizione in questione prevede, al comma 6, che l'autorità competente, dopo la pubblicazione dello studio preliminare sul sito dell’autorità competente, adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per presentare osservazioni; detto termine è espressamente prorogabile solamente in relazione a “casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto”, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni (…). Ad ogni modo, “Nel medesimo termine l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.”.

Quanto al caso all’esame, va ulteriormente precisato in fatto, alla stregua della narrativa svolta in ricorso e dello svolgimento del procedimento risultante dagli atti di causa, che alla presentazione dell’istanza, in data 28 maggio 2021, hanno fatto seguito diverse richieste di integrazione documentale, dapprima il 31 maggio 2021 e poi il 5 agosto 2021, alle quali seguiva la comunicazione, in data 4 ottobre 2021, di una proroga del termine di conclusione del procedimento di 20 giorni; successivamente il Comune di Chianche, dopo un primo riscontro del 7 settembre 2021, produceva ulteriori integrazioni “volontarie” in data 22 ottobre, 28 ottobre-3 novembre 2021 (come risulta dal portale regionale). Conclusosi il procedimento con il rilascio del parere favorevole alla non assoggettabilità da parte della Commissione VIA-VAS, ben oltre i venti giorni di proroga che erano stati fissati, ossia solamente in data 4 novembre 2021, ne sarebbe conseguita, in tesi di parte, l’illegittimità della procedura di screening, per violazione del termine endoprocedimentale posto dall’amministrazione a carico del proponente per rispondere alla richiesta di integrazioni documentali (di quindici giorni). Detto termine, infatti, secondo la prospettazione attorea avrebbe natura perentoria, in quanto fondamentale per garantire l'efficienza e la prevedibilità del processo decisionale, essendo inteso a evitare ritardi e ad assicurare che tutte le parti coinvolte abbiano certezza sui tempi di conclusione del procedimento, anche in funzione delle esigenze di partecipazione.

Il motivo è infondato (salvo quanto si dirà in punto di partecipazione con l’esame del IV motivo).

Gioverà premettere che ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 152/2006, la verifica di assoggettabilità a VIA (o screening) è la “verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto”.

Si tratta di un’autonoma procedura, che si attiva nei casi in cui il progetto che si chiede di autorizzare non rientri tra quelli per cui, in base alla normativa contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 2006, o nelle leggi regionali, è contemplata la obbligatoria verifica ambientale alla stregua della tipologia e delle caratteristiche dell’opera da realizzare, pertanto ritenuti dallo stesso legislatore di sicura incidenza negativa sull’ambiente (sul punto cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2014, n. 2403).

Lo screening riguarda, dunque, una serie di interventi per i quali la sottoposizione a VIA è solo facoltativa, per cui, proprio attraverso tale procedura, si procede a sondare in via preliminare la significatività dell’impatto negativo che l’opera potrebbe avere sull’ambiente, attraverso una sommaria delibazione della progettualità: solo ove tale preliminare valutazione si concluda in maniera non favorevole all’istanza, ne consegue, quale ulteriore passaggio necessario, la sottoposizione del progetto alla fase successiva di VIA, che, a sua volta, ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in via definitiva, con funzione di supporto dell’autorità decidente, gli impatti ambientali di un’opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione e a stabilire, e conseguentemente governare in termini di soluzioni più idonee al perseguimento di ridetti obiettivi di salvaguardia, gli effetti sull’ambiente di determinate progettualità.

Qualora il giudizio di screening si concluda negativamente per l’istante, dunque, non si addiviene ad un vero e proprio diniego, ma solo alla decisione di sottoporre a procedimento di valutazione un determinato progetto (cfr. T.A.R. Calabria, sez. I, 30 marzo 2017, n. 536; T.A.R. Puglia, sez. I, 10 luglio 2012, n. 1394), con sostanziale approfondimento della proposta che viene contestualizzata in chiave anche comparativa con i benefici rivenienti dalla realizzazione dell'intervento.

La ‘verifica di assoggettabilità’, come positivamente normata, anticipa sostanzialmente la valutazione di impatto, delibandone l’opportunità, sulla base della ritenuta sussistenza prima facie dei relativi presupposti, “con la conseguenza che l’attività economica, libera sulla base della nostra Costituzione, non possa che svolgersi nel pieno rispetto delle normative di tutela ambientale” (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 18 febbraio 2013, n. 158; T.A.R. Sardegna, sez. II, 30 marzo 2010 n. 412; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 9 aprile 2013, n. 233).

Le categorie di progetti, quindi, che possono essere sottoposte alla verifica di assoggettabilità, coincidono con quelle rispetto alle quali la V.I.A. è solo eventuale, avendo l’Allegato V, Parte II, del Codice ambientale peraltro precisato i criteri da impiegare nella valutazione dei progetti ai fini della loro sottoposizione a VIA.

Tali criteri sono molteplici, spaziando dalle intrinseche caratteristiche del progetto (dimensioni, cumulo con altri progetti, produzione di rifiuti, utilizzazione delle risorse naturali, produzione di inquinamento e disturbi acustici, rischio di incidenti concernenti le tecnologie o sostanze utilizzate); alla sua localizzazione (capacità di assorbimento ambientale delle aree geografiche in cui verrà situato l'impianto, effetti su riserve e parchi naturali, zone costiere e montuose, zone a forte densità demografica); alle caratteristiche dell'impatto potenziale (portata dell'impatto, probabilità di accadimento dell'impatto, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto).

La ratio è evidentemente consistendo nel garantire, per quanto possibile, il più elevato livello di tutela ambientale.

Coerentemente con la delineata funzione di valutazione preliminare, la procedura di screening viene articolata attraverso diversi momenti procedimentali connotati da termini particolarmente serrati, sia a carico dell’Amministrazione procedente che del proponente, di per sé incompatibili con lo svolgimento di approfondimenti tecnici complessi (i quali sono propri della procedura di VIA).

Lo screening, dunque, in considerazione dell’autonomia riconosciutagli dallo stesso Codice ambientale, che all'art. 19 ne disciplina lo svolgimento, è esso stesso una procedura di valutazione di impatto ambientale, meno complessa della V.I.A., la cui previsione risponde a motivazioni comprensibilmente diverse. Per questo motivo è spesso definito in maniera impropria come un subprocedimento della V.I.A., pur non essendo necessariamente tale.

Al riguardo, il Collegio ritiene di dover aderire a quell’orientamento giurisprudenziale (Cons. giust. amm. Sicilia, 24 marzo 2020, n. 206) secondo il quale “In materia di tutela ambientale, l'attività di verifica contemplata nella normativa di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 riguarda un potere esclusivamente tecnico-discrezionale, dovendosi riscontrare in base a conoscenze tecniche se vi siano o no impatti e stabilirne il grado, senza alcuna valutazione comparativa di interessi, spettando quest'ultima alla diversa sede della più rigorosa procedura di valutazione, laddove sia accertato il presupposto di un impatto ambientale significativo. Trattasi di una distinzione non meramente formale poiché attiene alla natura del potere, tecnico e non politico-amministrativo”.

La minore complessità dello screening è altresì evincibile dalla sua stessa struttura procedimentale, nell’ambito della quale è sì prevista la possibilità di un’appendice istruttoria, ma solamente “in casi eccezionali”, avendo il legislatore limitato la possibilità per l’amministrazione procedente di richiedere chiarimenti e integrazioni per una sola volta, con obbligo per il proponente di provvedervi inderogabilmente entro i successivi quindici giorni, pena, in mancanza, l’attivazione del meccanismo del silenzio-rigetto, per cui “la domanda si intende respinta”, con conseguente “archiviazione” del procedimento.

Circa le conseguenze del superamento dei termini endoprocedimentali a carico dello stesso proponente, circostanza che rileva anche nel caso in esame, va sottolineato che tali termini sono stati previsti dal legislatore soprattutto a favore del proponente, il quale, salvo casi particolarissimi, è l’unico soggetto legittimato a contestarne la violazione, sia ai fini dell’annullamento del provvedimento finale, sia, soprattutto, nell’ottica della proposizione di una domanda di risarcimento del danno da ritardo (cfr. TAR Marche, sez. I, 21 marzo 2022, n. 179).

Diversamente, laddove il proponente, al fine di evitare lo svolgimento della VIA, si rende disponibile a fornire integrazioni anche dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 19, comma 6, del T.U. ambiente, l’amministrazione non può chiudere forzatamente il procedimento solo in ragione del decorso del termine di legge, viepiù che il superamento del termine finale di 45 giorni, come chiarito dal comma 11, “vale esclusivamente ‘ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241’: ovvero ai soli fini della valutazione della performance, della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabili del dirigente e del funzionario inadempiente, nonché ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo e del risarcimento del danno ingiusto, ma senza che possa predicarsi alcun esaurimento del potere amministrativo, né alcun meccanismo di formazione del silenzio-assenso, escluso espressamente in materia ambientale dal comma 4 dell’articolo 20 della medesima legge n. 241/1990, con la conseguenza […] che il superamento dei termini endoprocedimentali non priva affatto l’amministrazione competente del potere di provvedere o di svolgere gli adempimenti richiesti per legge” (cfr. CdS, sez. IV, 2 settembre 2021, n. 6200).

Dunque, alla luce dei superiori rilievi, contrariamente a quanto sostenuto con il primo motivo di ricorso, la violazione del termine endoprocedimentale di quindici giorni posto a carico del proponente, analogamente alla conseguente inosservanza del termine finale di conclusione della procedura di screening, non costituiscono vizi sostanziali di per sé idonei ad inficiare la successiva delibazione di non assoggettabilità a VIA dell’impianto, non comportando il superamento di detti termini la consumazione del potere dell’autorità procedente di definire comunque il procedimento con provvedimento espresso.

Il motivo è dunque respinto.

5.2 Sono invece fondate le doglianze dedotte con il secondo e terzo motivo di ricorso, le quali si concentrano sul difetto istruttorio e motivazionale denunciato in relazione alla assunta deliberazione di esclusione dalla VIA, in ragione della mancata adeguata considerazione della compatibilità ambientale tra l’impianto progettato e l'ambiente naturale specifico del prescelto sito, in cui il nuovo impianto dovrebbe collocarsi.

Parte ricorrente, in particolare, contesta il fatto che non si sarebbe tenuto conto dell'impatto sull'uso agricolo delle aree vicine, che ospitano vigneti di pregio, né delle conseguenze negative sull'aumento del traffico veicolare e sulle emissioni atmosferiche. Lamenta, inoltre, che la localizzazione scelta per il sito, situato nel territorio del Comune di Chianche e classificato come area industriale secondo il PRG vigente che aveva recepito il P.I.P. ex L. 219/81 approvato nel 1986, non poteva più essere considerata tale non essendo stato il PIP effettivamente attuato se non per la realizzazione di una strada di accesso, di un piazzale e per l'utilizzo di soli due lotti dei tanti previsti dal piano stesso ed essendo il piano stesso oramai decaduto. Pertanto, per la parte rimasta inattuata, sarebbe necessaria una nuova regolamentazione da parte dell’Ente, che invece, come allegato da parte ricorrente e non contestato dalle controparti, sarebbe munito di uno strumento urbanistico non adeguato rispetto alle disposizioni di cui alla L.R.C. n. 4/2017.

Osserva il Collegio che sebbene, come rilevato dal Comune di Chianche, il termine decennale (decorso il quale il P.I.P. deve essere considerato decaduto) non influisca, rispetto alle aree disponibili e non necessitanti di essere assoggettate ad esproprio, sulla destinazione delle aree che rientrano nel perimetro del PIP, le quali continuano ad essere normate dalla relativa disciplina di zona in termini di destinazione ad uso pubblico sino all’intervento di una nuova pianificazione, tuttavia, non può tralasciarsi di rilevare che l'intervento non risultava in linea con i principi del PTCP della Provincia di Avellino, specialmente per quanto riguarda la rete ecologica, il sistema produttivo e la presenza di aree agricole.

In particolare, la mancata e non attuata destinazione industriale del sito de quo non potrebbe che portare ad assegnare rilievo preminente all’attuale vocazione prevalentemente agricolo-naturalistico dell’area de qua, classificata nel PTCP di Avellino come territorio con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’art. 21 del D. Lgs. del 18 maggio 2001, n. 228, e, nella fattispecie, a DOCG per la produzione vitivinicola.

Peraltro, come rimarcato dalla difesa ricorrente, proprio nelle immediate vicinanze all’area di intervento, a pochi metri (segnatamente: a poco più di 50 mt sia in direzione Est che Nord e 100 mt in direzione Sud), le coltivazioni prevalenti sarebbero del tipo viticolo, come anche confermato dalla documentazione fotografica depositata.

In merito alla ricaduta sul traffico e l’emissione in atmosfera nei territori attraversati, sono state previste in progetto l’ingresso nell’impianto di un quantitativo giornaliero di 110 tonnellate circa di FORSU e di 30 tonnellate circa di sfalci e potature, che si sostanzierebbero nella produzione di 20 ton/g di sovvalli e 20-30 ton/g di compost finito e nell’utilizzo in entrata ed uscita di circa 5 automezzi di capacità pari a 10 tonnellate circa lungo la SP88, semplificando l’aumento di traffico giornaliero come “assorbibile e sopportabile” e senza effettuare alcun approfondimento specifico né valutando l’incidenza dell’attraversamento obbligato degli automezzi all’interno dei centri abitati dei comuni limitrofi quali Altavilla Irpina e Tufo, nonostante le note criticità che caratterizzano la SP88, nonché la SS 371; invero nel settembre 2018 il Comune di Altavilla Irpina, in una nota inviata alla Commissione Agricoltura della Regione Campania, aveva riportato una dettagliata relazione redatta dall’organo tecnico del Comune di Tufo, nella quale venivano evidenziate tutte le criticità del tratto viario, nonché i rischi, non solo per la sostenibilità del traffico, ma anche per la sicurezza stradale, derivante dall’incremento della circolazione anche con mezzi pesanti (cfr. relazione tecnica depositata dai ricorrenti, pag. 8 e 9).

Parimenti non appare debitamente considerato che l’area di intervento ricadrebbe, seppure parzialmente, nella fascia di rispetto del fiume Sabato.

In definitiva, la incontestata circostanza in ordine all’emergere di elementi di elevata criticità conseguenti alla attivazione dell’impianto, consente di ritenere fondati i rilievi in ordine alla inadeguata considerazione istruttoria e motivazionale del livello di significatività degli impatti, potenzialmente idonei a compromettere l’ambiente intorno, che ne potrebbero conseguire, non adeguatamente superati dal parere della Commissione Via.

Infatti, come rilevato nella relazione tecnica di parte, l'area destinata alla realizzazione dell'impianto è situata in un contesto prevalentemente agricolo-naturalistico, fa parte della "Rete Ecologica" prevista dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Avellino e si trova in prossimità del fiume Sabato, in un contesto prevalentemente agricolo e naturalistico, ed è anche classificata nel PTCP della Provincia di Avellino come zona di produzione agricola di alta qualità, in particolare la produzione del "Greco di Tufo DOCG", che copre i territori dei Comuni di Tufo, Altavilla Irpina, Chianche, Montefusco, Prata di Principato Ultra, Petruro Irpino, Santa Paolina e Torrioni. Il sito in questione, vicino al fiume Sabato, è situato classificato dal PTCP della Provincia di Avellino come zona di produzione agricola di alta qualità specifica per il "Greco di Tufo DOCG".

Peraltro sugli impatti negativi lamentati certamente incide la scelta di passare dalla iniziale previsione di un impianto aerobico, in grado di produrre compost di qualità, alla realizzazione di un impianto anaerobico, che genera “compost”, che ha una composizione chimica e una qualità nettamente inferiore al vero compost aerobico, oppure genera un nuovo rifiuto da portare ancora in discarica. Come difatti rimarcato dalla relazione di parte e negli scritti difensivi, il compost derivante da processo anaerobico preliminare, che richiede l’utilizzo di elevate temperature, ha molte probabilità di contenere un numero significativo di spore di batteri dei gruppi termofili. Nel momento in cui è usato come ammendante agricolo può provocare la contaminazione del terreno e quindi delle piante.

Inoltre, la Valle del Sabato è già gravemente colpita da inquinamento globale che interessa acqua, aria e terra.

La valutazione della Commissione VIA, dunque, non poteva prescindere da una valutazione dell’intorno, e, in particolare, oltre che delle matrici ambientali anche delle attività di elevato pregio agricolo (qual è la produzione vinicola di pregio del “Greco di Tufo” DOCG) nelle more sviluppatesi in un contesto prevalentemente agricolo-naturalistico, le quali con la realizzazione dell’impianto avrebbero potuto essere compromesse dal rilevante impatto, sotto plurimi aspetti rilevati in ricorso e non adeguatamente sconfessati dalle difese delle amministrazioni resistenti, che la realizzazione dell’impianto potrebbe comportare.

5.3 Ciò senza mancare di rilevare che, sulle osservazioni integrative presentate a ridosso dell’atto conclusivo della procedura, come dedotto con il quarto motivo di ricorso, non si era svolto alcun contraddittorio con gli enti interessati.

Risulta infatti prodotta, in data 28.10-3.11.2021, una vera e propria relazione tecnica integrativa di ben 39 cartelle, non resa nota a nessuno degli Enti interessati, la quale ha costituito la base per l’adozione della decisione della Commissione, intervenuta il successivo 4 novembre 2021.

Il grave vulnus al giusto contraddittorio procedimentale, oltre a tradursi in una violazione del principio di leale collaborazione in una materia tanto delicata quale quella ambientale, nella quale le ricadute della realizzazione dei progetti non possono essere circoscritte al solo ambito del Comune interessato dalla predetta realizzazione, ha peraltro inevitabilmente comportato, anche sotto tale ulteriore profilo, un difetto di istruttoria e di motivazione (cfr., in termini, sentenza della sez. n. 840/2021).

6. Il ricorso è dunque accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e assorbimento delle ulteriori censure non esaminate.

7. Le spese di lite possono essere compensate fra le parti tenuto conto della complessità delle questioni trattate, della natura pubblica dei soggetti coinvolti e del carattere sensibile degli interessi sottesi.




P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;

Compensa le spese di lite fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere

Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore