Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 31-07-2024
Numero provvedimento: 21434
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Dichiarazione di fallimento - Reclamo avverso la sentenza che ha dichiarato il fallimento - Questione concernente la qualità di impresa agricola della parte reclamante e la sua non assoggettabilità al fallimento - Inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo - Accertamento della natura preponderante dell'attività di tipo commerciale svolta, come quella di trasformazione, imbottigliamento e vendita di prodotti della terra (vino, mosto, vinacce, ecc.) rispetto all’attività di fitto dei terreni e di serbatori ed attrezzature, riconducibile invece a quella agricola - Esenzione dal fallimento di un’impresa costituita in forma societaria ed avente quale oggetto statutario l’esercizio di attività commerciale - Presupposti rilevanti.



ORDINANZA

(Presidente: dott. Massimo Ferro - Relatore: dott. Giuseppe Dongiacomo)


 

sul ricorso 29684-2022 proposto da:

AZIENDE AGRICOLE TENUTE COLLEFIORITO S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSEPPE MARIA VALENTI per procura in calce al ricorso;

- ricorrente -
 

contro

FALLIMENTO OMISSIS S.R.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIANVITO GIANNELLI per procura in calce al controricorso;

- controricorrente -


nonché

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI;

- intimata -


avverso la SENTENZA N. 1637/2022 DELLA CORTE D’APPELLO DI BARI, depositata il 10/11/2022;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del 3/7/2024;



FATTI DI CAUSA


 

1.1. Il tribunale di Trani, con sentenza del 25/5/2022, ha dichiarato, su richiesta del pubblico ministero, il fallimento della OMISSIS s.r.l..

1.2. La società fallita ha proposto reclamo avverso tale sentenza che la corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato.

1.3. La corte, per quanto ancora interessa, ha, innanzitutto, esaminato il motivo con il quale la reclamante ha dedotto la formazione del giudicato sulla natura dell’attività non commerciale svolta dalla stessa in ragione del decreto d’inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo il quale, a suo dire, renderebbe irretrattabilmente decisa con autorità di cosa giudicata sostanziale e quindi non più riesaminabile la questione concernente la qualità di impresa agricola dalla stessa posseduta e, di conseguenza, la sua non assoggettabilità al fallimento: e ne ha ritenuto l’infondatezza.

1.4. La corte, sul punto, ha ritenuto che: - il provvedimento con cui il Tribunale di Trani il 17.6.2020 ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo è privo di natura decisoria, non avendo pronunciato tra le parti su diritti soggettivi, e, di conseguenza, non è in grado di determinare una preclusione da giudicato; il tribunale, del resto, ha semplicemente riscontrato il mancato assolvimento dell’onus probandi circa il requisito soggettivo richiesto dall’art. 1 L.F., senza invece emettere alcuna specifica statuizione accertativa della natura agricola dell’attività esercitata, come tale invocabile con carattere di incontestabilità in altri procedimenti fra le stesse parti; - pertanto, il decreto reso ex art. 162 co. 2 L.F., non contenendo alcun accertamento implicante un vincolo decisorio destinato ad operare al di fuori della procedura concordataria, non ha impedito al giudice di prime cure di dichiarare il fallimento, sulla base di elementi sopravvenuti di natura investigativa e documentale.

1.5. La corte, inoltre, ha ritenuto che i volumi d’affari relativi agli anni 2015-2017 sono riferibili in misura assolutamente preponderante ad un’attività di tipo commerciale - come quella di trasformazione, imbottigliamento e vendita di prodotti della terra (vino, mosto, vinacce, olio, uva), non dimostratamente ottenuti, in misura quantomeno prevalente, dalla produzione propria da parte di OMISSIS s.r.l. - rispetto all’attività di fitto dei terreni e di serbatori ed attrezzature, riconducibile invece a quella agricola.

1.6. La società reclamante, del resto, ha osservato la corte, in data 19/8/2019 ha stipulato con la vinicola Tucci un contratto, qualificato dalle stesse parti come appalto, con il quale la reclamante si è obbligata a trasformare, per conto dell’altra contraente, le uve … di esclusiva proprietà della società committente in quanto da questa acquistata (recte: acquistate…) e conferite in conto lavorazione (art. 2 lett. b e d), con espresso divieto per OMISSIS s.r.l. di esercitare la autonoma attività industriale di trasformazione delle uve e/o della lavorazione per conto di altri soggetti (art. 2 lett. d), per il corrispettivo di Euro 1,50 per ogni quintale di uva introitata e lavorata nello stabilimento, in tal modo attestando l’assenza di collegamento di tale attività trasformativa (qualificata nello stesso contratto di tipo industriale) con l’attività agricola svolta dalla società appaltatrice, la quale, così operando, ha realizzato il ciclo produttivo di terzi, e, quindi, come dimostrato anche da altri contratti, il persistente svolgimento di attività commerciale per conto di terzi da parte della stessa.

1.7. La corte, quindi, dopo aver ritenuto che nel caso in esame era incontestato il superamento delle … soglie di fallibilità previste dall’art. 1, comma 2°, l.fall., posto che dai bilanci d’esercizio degli anni 2018-2020 emergono i seguenti dati: anno 2018 – attivo Euro 6.955,077,00, ricavi Euro 274.789,00, debiti Euro 6.128.761; anno 2019 – attivo Euro 7.154.337,00, ricavi Euro 220.454,00, debiti Euro 6.511.246,00; anno 2020 – attivo Euro 6.505.100,00, ricavi Euro 188.532,00, debiti Euro 7.392.245,00 e che la reclamante versava in stato d’insolvenza, sul rilievo che l’ingente debitoria, di consistenza plurimilionaria maturata dalla stessa nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, nonché la pendenza di due procedure esecutive a suo carico erano circostanze chiaramente attestanti la sussistenza degli indici dello stato d’insolvenza ex art. 5 L.F, ha, in definitiva, ritenuto che il reclamo era infondato e doveva essere, pertanto, rigettato.

1.8. La società OMISSIS s.r.l., con ricorso notificato il 9/12/2022, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

1.9. Il Fallimento ha resistito con controricorso.

1.10. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani è rimasta intimata.

1.11. Le parti hanno depositato memorie.



RAGIONI DELLA DECISIONE


 

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1 e 162, comma 2°, l.fall. e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il decreto d’inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo che la stessa aveva proposto era privo di natura decisoria e non era, di conseguenza, in grado di precludere con forza di giudicato l’accertamento da parte del tribunale della natura commerciale dell’attività svolta dalla stessa, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, il decreto con il quale, in data 17/6/2020, il tribunale di Trani ha negato alla proponente l’ammissione al concordato preventivo perché ritenuta un’impresa agricola, ha natura decisoria in quanto fondato su ragioni che escludono la dichiarazione di fallimento per difetto dei relativi presupposti soggettivi ed oggettivi, ed era, come tale, idoneo ad affermare con forza di giudicato l’insussistenza in capo alla società reclamante del requisito soggettivo di fallibilità quale impresa non commerciale.

2.2. Il motivo è inammissibile. La ricorrente, infatti, non si confronta realmente con la sentenza che ha impugnato: la quale, infatti, dopo aver rilevato che il provvedimento con cui il Tribunale di Trani il 17.6.2020 ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo è privo di natura decisoria, non avendo pronunciato tra le parti su diritti soggettivi e, quindi, non è in grado di determinare una preclusione da giudicato, ha, con statuizione rimasta del tutto incensurata, aggiunto che il tribunale, con il predetto provvedimento, ha semplicemente riscontrato il mancato assolvimento dell’onus probandi circa il requisito soggettivo richiesto dall’art. 1 L.F., senza invece emettere alcuna specifica statuizione accertativa della natura agricola dell’attività esercitata, come tale invocabile con carattere di incontestabilità in altri procedimenti fra le stesse parti.

2.3. Questa Corte, del resto, ha di recente ribadito il principio (già affermato da Cass. SU n. 27073 del 2016) per cui il decreto con cui il tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato ai sensi dell’art. 162, comma 2°, l.fall., non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non ha carattere decisorio né è idoneo al giudicato (Cass. n. 22442 del 2021; Cass. n. 211 del 2019) e non è, quindi (al pari del decreto di rigetto della domanda di fallimento: Cass. n. 15806 del 2021; Cass. n. 16411 del 2018; Cass. n. 5069 del 2017), invocabile, nella parte in cui ha accertato la mancanza dei relativi presupposti soggettivi in capo al debitore proponente, nel diverso giudizio promosso nei confronti di quest’ultimo per ottenere, a norma dell’art. 15 l.fall., la dichiarazione del suo fallimento.

2.4. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando l’omesso esame di fatti decisivi in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. e la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1362, 1655 e 1571 c.c., in relazione all’art. 1 l.fall. e all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la reclamante avesse esercitato un’attività commerciale senza, tuttavia, considerare che, al contrario, come si evince dal contratto stipulato in data 19/8/2019, la direzione, l’organizzazione, i prodotti, i costi di produzione, lavorazione della materia prima siano tutti di proprietà, pertinenza o comunque carico del committente e che la società reclamante era compensata solo per la messa a disposizione dei propri macchinari, la quale, in assenza di rischio d’impresa, non può essere, in realtà, considerata come un’attività imprenditoriale.

2.5. Il motivo è inammissibile. La ricorrente, infatti, pur denunciando (anche) la violazione di norme di legge sostanziale e processuale, ha finito, in realtà, per lamentare l’erronea ricognizione della fattispecie concreta che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito: lì dove, in particolare, questi, malgrado le asserite emergenze delle stesse, hanno, in sostanza, ritenuto che l’attività di trasformazione, imbottigliamento e vendita di prodotti della terra (vino, mosto, vinacce, olio, uva) esercitata dalla società reclamante ha avuto ad oggetto prodotti non ottenuti in prevalenza dalla coltivazione del proprio fondo, non essendo stato dimostrato che tali prodotti erano stati ottenuti, in misura quantomeno prevalente, dalla produzione propria ed emergendo, anzi, come dimostrato dai contratti stipulati dalla stessa, l’assenza di collegamento di tale attività trasformativa … con l’attività agricola svolta dalla società poi fallita: la società reclamante, infatti, ha osservato la corte, come emerge dal contratto stipulato il 19/8/2019, si è obbligata a trasformare, per conto dell’altra contraente, le uve … di esclusiva proprietà della società committente … per il corrispettivo di Euro 1,50 per ogni quintale di uva introitata e lavorata nello stabilimento, in tal modo attestando l’assenza di collegamento di tale attività trasformativa …con l’attività agricola svolta dalla società appaltatrice, la quale, così operando, ha realizzato il ciclo produttivo di terzi, e, quindi, come dimostrato anche da altri contratti, il persistente svolgimento di attività commerciale per conto di terzi da parte della stessa.

2.6. La valutazione delle prove raccolte, però, costituisce, com’è noto, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale sono sindacabili in sede di legittimità non già per la valutazione (asseritamente erronea) delle relative risultanze (che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa o meno del fatto che con essa si intendeva provare: Cass. n. 9356 del 2017; Cass. n. 7187 del 2022) ma solo per il vizio consistito (come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c.) nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici controversi, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della stessa sentenza impugnata o dagli atti processuali, che abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ricostruire la fattispecie materiale in modo da integrare l’ipotesi normativa invocata, a sostegno della domanda o di un’eccezione dalla stessa proposta nel giudizio di merito, dalla parte ricorrente e, dunque, a fronte del loro rigetto, un esito affatto diverso della controversia (Cass. SU n. 8053 del 2014).

2.7. L’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, per contro, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti fattuali rilevanti in causa, quali fatti costitutivi del diritto azionato ovvero fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso, siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.).

2.8. Il compito di questa Corte, in effetti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa (quali fatti costitutivi ovvero estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato), delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto dalla motivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione, si sia mantenuto, com’è accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 2.9. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto, prendendo così in esame i fatti (impeditivi) rilevanti ai fini della decisione sulla domanda (volta ad ottenere la dichiarazione di fallimento della reclamante) e indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi in modo nient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che non era emersa, in giudizio, la prova del fatto, dalla stessa invocato, che la società fallita aveva in realtà esercitato le attività agricole (connesse) di cui all’art. 2135, comma 3°, c.c.

2.10. Ed una volta affermato, come la corte ha fatto senza che tale apprezzamento sia stato censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.) per aver del tutto omesso l’esame di uno o più fatti (principali o secondari) decisivi (e non semplicemente degli elementi di prova da cui gli stessi emergerebbero ove, come nel caso in esame, tali fatti sono stati comunque esaminati dal giudice di merito: Cass. SU n. 8053 del 2014), che la società reclamante aveva esercitato l’attività di commercializzazione di prodotti non ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo, non si presta, evidentemente, a censure in diritto la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè la conferma della sentenza che ne aveva dichiarato il fallimento.

2.11. L’attuale formulazione dell’art. 2135, comma 3°, c.c., nel qualificare come connesse le attività esercitate dall’imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, richiede, in effetti, che le stesse abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo ed impone, pertanto, di valutare, con riferimento alla singola impresa, se queste attività siano svolte su prodotti ottenuti in via esclusiva o quanto meno in prevalenza dall’attività agricola dell’imprenditore, con la conseguenza che, a fronte di un’attività connessa di commercializzazione, la natura di impresa agricola non consegue di per seì dallo svolgimento di un ciclo biologico di coltivazione collegato con il fondo ma dal fatto che tale commercializzazione riguardi prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo piuttosto che in altro modo (Cass. n. 1049 del 2021, in motiv., la quale ha aggiunto che la declinazione di queste regole, correttamente individuate, rispetto al caso concreto rimane affidata al giudice di merito, la cui valutazione sulla assenza di prova di quanta parte delle piantine commercializzate venisse da produzione diretta e quanta parte, invece, fosse stata acquistata da terzi per essere rivenduta riguarda un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede di legittimità; conf., Cass. n. 16614 del 2016, la quale, confermando la decisione impugnata, che aveva negato la qualità di imprenditore agricolo alla ricorrente in mancanza di prova che le attività di conservazione e commercializzazione dalla stessa esercitate riguardassero prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo, ha evidenziato che l’apprezzamento concreto della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività commerciali ed agricole e della prevalenza di queste ultime, da condurre alla luce dell’art. 2135, terzo comma, cod. civile, eÌ rimesso al giudice di merito; restando insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata, immune da vizi logici; Cass. n. 5342 del 2019, in motiv.; Cass. n. 28984 del 2019, in motiv., che ha ribadito il principio per cui l’esenzione dell’imprenditore agricolo dal fallimento viene meno quando le attività connesse di cui all’art. 2135, comma 3°, c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura; conf., più di recente, Cass. n. 3647 del 2023, per cui l’esenzione dal fallimento dell’imprenditore agricolo, che eserciti anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, postula la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per ricondurre tale attività nell’ambito di quelle connesse, di cui all’art. 2135, comma 3°, c.c. e, in particolare, che essa abbia come oggetto prevalente prodotti propri e non ceduti o coltivati da terzi, l’onere della cui prova spetta, in ossequio all’art. 2697, comma 2°, c.c., a chi le invochi).

2.12. D’altra parte, con orientamento parimenti costante, questa Corte ha ripetutamente affermato che le società costituite, come la ricorrente, nelle forme previste dal codice civile per l’esercizio di un’attività commerciale (art. 2249, comma 1°, c.c.), come quella della società a responsabilità limitata, sono assoggettabili (non essendo emerso, in fatto, che i soci abbiano espressamente voluto costituire la società per l’esercizio di un’impresa agricola: art. 2249, comma 2°, c.c.) al fallimento, indipendentemente dall’effettivo esercizio di una siffatta attività: tali società, invero, acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall‘inizio del concreto esercizio dell’attività d’impresa, al contrario di quanto avviene per l’imprenditore commerciale individuale, siccheì mentre quest’ultimo eÌ identificato dall’esercizio effettivo dell’attività, relativamente alle società commerciali eÌ lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l’assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui eÌ possibile, per l’impresa non collettiva, stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale (Cass. n. 28015 del 2013; Cass. n. 21991 del 2012; conf., Cass. n. 25730 del 2016).

2.13. Ai fini dell’esenzione dal fallimento di un’impresa, costituita in forma societaria e avente quale oggetto statutario l’esercizio di attività commerciale, non rileva, pertanto, l’attività agricola (in ipotesi) esercitata in fatto poiché tali società acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, in considerazione di quanto previsto nello statuto, diversamente dall’imprenditore commerciale individuale, che assume la qualifica solo in conseguenza dell’esercizio effettivo dell’attività (Cass. n. 23157 del 2018; conf., Cass. n. 6968 del 2019; in precedenza, Cass. n. 9084 del 1994, la quale, in forza del principio esposto, ha confermato la decisione di merito che aveva disatteso la tesi di una società a responsabilità limitata secondo cui la stessa non aveva assunto la qualità d’imprenditore per aver svolto esclusivamente attività agricola).

3. Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev’essere, quindi, dichiarato.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.



P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al Fallimento controricorrente le spese del giudizio, che liquida nella somma di Euro. 10.200,00 di cui Euro. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.



Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3 luglio 2024

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2024