Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 24-07-2024
Numero provvedimento: 334085
Tipo gazzetta: Nessuna

Regolamento (UE) 2021/2115 - Applicazione della normativa unionale recante disposizioni sull’attuazione dei programmi operativi del settore ortofrutticolo - Interpretazioni e chiarimenti forniti dalla Commissione europea.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

PIUE V

 


Al fine di tutelare le esigenze di certezza del diritto, a seguito di diverse richieste sollecitate dalla filiera e dalle Regioni in indirizzo, l’Amministrazione ha provveduto alla trasmissione di alcuni quesiti sull’interpretazione della normativa unionale alla Commissione europea.

L’obiettivo è quello di acquisire un’interpretazione conforme al diritto unionale, per consentire alle Regioni l’applicazione uniforme delle disposizioni recanti l’attuazione dei programmi operativi del settore ortofrutticolo e per agevolare gli operatori all’adempimento di tutti gli obblighi assunti con il Piano Strategico della PAC.

Di conseguenza, si rendono necessari i chiarimenti sugli articoli di seguito specificati, in relazione alle materie oggetto di interlocuzione tra la Commissione UE e gli Stati Membri.



Articolo 52, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Tale regolamento prevede che l’aiuto finanziario può essere aumentato dello 0,5%, a condizione che l’importo eccedente la pertinente percentuale di cui al primo sottoparagrafo (4,1, 4,5, 5%), sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere d), e), f), h), i) e j) del medesimo regolamento.

Al riguardo, la Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione Europea, con lettera del 10 luglio 2024, Ref. Ares(2024)5002463, ha chiarito che, per beneficiare dell’aumento in questione, un’organizzazione di produttori deve prevedere nel proprio programma operativo uno o più interventi connessi a tutti gli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere d), e), f), h), i) e j) del Regolamento. Inoltre, l’aumento dell’aiuto finanziario può essere richiesto fin dall’inizio dell’attuazione del programma operativo pluriennale e non necessariamente entro la fine dell’annualità in cui è stata completata l’attuazione degli interventi collegati ai sei obiettivi.



Articolo 52, paragrafo 5 del Regolamento (UE) 2021/2115.

In relazione all’aumento dell’intensità degli aiuti finanziari dell’UE dal 50% all’80% della spesa connessa agli obiettivi di cui all’articolo 46 lettere e) e f) nel caso in cui tale spesa raggiunge almeno il 20% della spesa nell’ambito del programma operativo, si rappresenta quanto segue.

Con nota del 28 maggio 2024, Ref. Ares(2024)3817311, indirizzata al Ministero spagnolo, la DG Agri ha precisato che l’aumento dei limiti all’80% di cui al presente articolo si applica a tutte le spese, connesse agli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere e) ed f), del Regolamento (UE) 2021/2115, sostenute durante l’attuazione del PO. Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa unionale e nazionale vigente in materia di misure ambientali, l’OP può beneficiare della facoltà prevista dall’articolo 52, paragrafo 5 del Regolamento (UE) 2021/2115 per ciascuna annualità del Programma Operativo (compresa la prima annualità di attuazione del progetto), fermo restando il rispetto del vincolo del 20% da verificare a conclusione del PO poliennale.



Articolo 50, paragrafo 7, lettera b), del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

La norma fa riferimento all’obbligo delle tre azioni connesse agli obiettivi e) ed f) dell’articolo 46 del medesimo regolamento.

In merito alle tre azioni previste dal paragrafo in oggetto, in conformità a quanto chiarito con le note sopra citate, con le quali la Commissione ha specificato che il riferimento è al programma poliennale, le spese relative al paragrafo in oggetto possono essere attivate nell’ambito del PO poliennale e non necessariamente in ciascuna annualità del programma.



La presente Circolare è pubblicata sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

IL DIRETTORE GENERALE

Damiano Li Vecchi

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.