Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Alicante].
(Comunicazione 25/07/2024, pubblicata in G.U.U.E. 25 luglio 2024, n. C)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Alicante»
PDO-ES-A1526-AM03
Data della comunicazione: 6.5.2024
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. CATEGORIE DI VINI
DESCRIZIONE
Sono state esplicitate le categorie dei vini protetti di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
La modifica interessa la sezione 2 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico, nel quale tali categorie erano già indicate.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica.
MOTIVAZIONE
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato 2019/33, nella descrizione dei prodotti vitivinicoli del disciplinare è obbligatorio indicare la o le categorie pertinenti di prodotti vitivinicoli scegliendole tra le categorie di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. MODIFICHE VARIE RIGUARDANTI I LIMITI DEI PARAMETRI ANALITICI
Descrizione
Il titolo alcolometrico totale minimo dei vini liquorosi è stato aumentato da 15 % a 17,5 % vol. La modifica è stata apportata in conformità alla definizione di vino liquoroso (categoria 3) di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
I limiti massimi del tenore di zuccheri sono stati modificati come segue:
vini fermi (bianchi, rosati e rossi della categoria 1): è stato eliminato il limite di < 4 g/l in quanto non vi è alcuna correlazione tra il limite del tenore di zuccheri e la qualità dei vini fermi;
vino «Fondillón»: il limite è stato portato da < 40 g/l a < 45 g/l in quanto 45 g/l corrisponde al limite legale minimo a partire dal quale un vino viene denominato «dolce» e si ritiene che questo prodotto non sia da ricomprendere in tale categoria.
Sono stati modificati i limiti relativi all'acidità totale.
L'acidità totale dei vini liquorosi è stata ridotta da 3,5 a 3 grammi per litro, espressa in acido tartarico. Tale riduzione si rende necessaria in ragione della tipologia di alcune varietà della zona, quale la Moscatel.
Sono stati modificati i limiti relativi all'acidità volatile.
Nei vini a invecchiamento prolungato come il «Fondillón» l'acidità volatile aumenta naturalmente con il passare del tempo a causa dell'ossidazione, conferendo unicità al prodotto. Il limite per il «Fondillón» è stato fissato a 2,2 g di acido acetico/100 ml di vino. Pur trattandosi di un valore superiore rispetto al limite di cui all'allegato I, parte C, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019, tale deroga rientra tra quelle previste dall'allegato I, parte C, punti 1 e 3, del suddetto regolamento.
Per i vini rossi, liquorosi, «noble», «añejo» e spumanti sono stati corretti i valori relativi all'acidità volatile massima conformemente all'allegato I, parte C, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019.
Le suddette modifiche interessano la sezione 2.1 del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica.
MOTIVAZIONE
La modifica ha lo scopo di correggere il titolo alcolometrico totale minimo dei vini liquorosi, in quanto non era conforme alla normativa, e il limite di acidità volatile dei vini rossi, liquorosi, «noble», «añejo» e spumanti.
Il limite del tenore di zuccheri per i vini fermi è stato eliminato poiché non è in alcun modo legato alla qualità del prodotto. L'innalzamento del tenore di zuccheri per il vino «Fondillón» è dovuto al fatto che il valore massimo di 45 g/l corrisponde al limite legale a partire dal quale un vino viene denominato «dolce» e si ritiene che questo prodotto non sia da ricomprendere in tale categoria.
La riduzione dell'acidità totale dei vini liquorosi si rende necessaria in ragione della tipologia di alcune varietà della zona, quale la Moscatel.
La modifica dell'acidità volatile è giustificata dal fatto che nei vini a invecchiamento prolungato quale il «Fondillón» essa aumenta naturalmente con il passare del tempo a causa dell'ossidazione, conferendo unicità al prodotto.
3. MODIFICHE RIGUARDANTI LE DESCRIZIONI ORGANOLETTICHE
DESCRIZIONE
È stata modificata la formulazione delle descrizioni dei vini e è stata aggiunta la descrizione organolettica dei vini rosati con invecchiamento («noble» e «añejo»).
La modifica interessa la sezione 2.2 del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica.
MOTIVAZIONE
È stata utilizzata la nomenclatura che consente un controllo certificato ai sensi della norma ISO 17025 sull'analisi sensoriale dei prodotti, affinché i descrittori utilizzati possano essere valutati dal nostro comitato di degustazione. Per la stesura sono stati coinvolti anche gli stessi tecnici del comitato al fine di integrare i descrittori nella terminologia e utilizzare i valori di riferimento di tale gruppo.
4. MODIFICHE RIGUARDANTI LE PRATICHE COLTURALI ED ENOLOGICHE
DESCRIZIONE
— Sono stati eliminati i limiti di densità d'impianto.
— È stato eliminato il divieto di utilizzo di trucioli di legno.
— Sono stati soppressi i limiti relativi alle percentuali varietali nei vini rossi (> 80 % di Monastrell) e negli spumanti del tipo aromatico (100 % di Moscatel).
— Sono state aggiunte le condizioni di elaborazione del «Fondillón» al fine di descrivere dettagliatamente il sistema di invecchiamento di tale vino e il calcolo dell'età della solera per consentire di verificarne la conformità.
— Sono state effettuate alcune precisazioni sull'elaborazione dei vini liquorosi Moscatel e dei vini dolci.
La modifica interessa la sezione 3 del disciplinare di produzione e il punto 5.1 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica.
MOTIVAZIONE
Il requisito relativo ai limiti di densità d'impianto non contribuisce al legame e ha una scarsa influenza sulla qualità del prodotto.
L'utilizzo di trucioli di legno non è un elemento verificabile con assoluta certezza; non è peraltro vietato dalla legislazione in vigore.
Le percentuali varietali nei vini rossi (> 80 % di Monastrell) e negli spumanti del tipo aromatico (100 % di Moscatel) sono state adeguate conformemente alla legislazione nazionale.
Quanto al Fondillón, è stata migliorata la descrizione della solera per rendere più comprensibile il diritto d'uso di questo termine e agevolare la verifica di tale metodo.
Poiché la prossima modifica del regolamento delegato (UE) 2019/934 sulle pratiche enologiche eliminerà il riferimento esplicito ai vini liquorosi Moscatel e ai vini dolci della DOP in determinate eccezioni relative a tali pratiche, a fini di maggior certezza del diritto sono stati aggiunti alcuni chiarimenti in proposito nel disciplinare.
5. AMPLIAMENTO DELLA ZONA DELIMITATA
DESCRIZIONE
Sono state riorganizzate le sottozone e sono stati aggiunti nuovi territori.
La modifica interessa la sezione 4 del disciplinare di produzione e il punto 6 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica.
MOTIVAZIONE
Alcune comarche (comarcas) sono state completate includendovi alcuni loro comuni che, in precedenza, non vi figuravano per mero errore.
6. AUMENTO DEI LIMITI DI RESA
DESCRIZIONE
Sono state aumentate le quantità massime consentite di uve e di vino per ettaro.
La modifica interessa la sezione 5 del disciplinare di produzione e il punto 5.2 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica.
MOTIVAZIONE
Negli ultimi anni il disciplinare di produzione aveva già consentito di aumentare le rese del 25 %, incremento che era previsto dalle norme di raccolta. Si è tuttavia deciso di rendere fisso tale aumento del 25 %, eliminando nel contempo la possibilità di incrementi nelle singole campagne. Si ritiene che il valore massimo fissato, peraltro inferiore rispetto ad altre zone, consenta di sfruttare maggiormente il potenziale della zona.
7. AUMENTO DEL NUMERO DI VARIETÀ E LORO SUDDIVISIONE IN TRE CATEGORIE
DESCRIZIONE
Sono state aggiunte nuove varietà, suddivise in tre categorie: principali, secondarie e storiche.
La modifica interessa la sezione 6 del disciplinare di produzione e il punto 7 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica.
MOTIVAZIONE
Si ritiene prioritario rafforzare la personalità e i legami storici della zona attraverso la promozione di varietà locali, valorizzando l'elemento autoctono e riorganizzando l'intero catalogo.
Sono state valutate come «storiche» le varietà, minoritarie o scarsamente diffuse, citate in testimonianze storiche. Le varietà maggiormente presenti sono state invece definite «principali». Tale categorizzazione, inoltre, consentirà di creare diversi livelli di qualità in base all'utilizzo delle specifiche varietà.
8. MIGLIORAMENTO REDAZIONALE RIGUARDANTE IL LEGAME
DESCRIZIONE
Sono stati indicati i nuovi territori aggiunti, sebbene ciò non comporti alcuna modifica del legame della DOP in quanto le nuove zone hanno caratteristiche simili al resto della denominazione. La modifica offre inoltre l'opportunità di formulare correttamente il legame sulla base di ciascuna delle categorie di prodotti protetti ai sensi della normativa vigente.
La modifica interessa la sezione 7 del disciplinare di produzione e il punto 8 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica.
MOTIVAZIONE
La formulazione del testo è stata migliorata e chiarita.
9. MODIFICHE VARIE RIGUARDANTI LE ULTERIORI CONDIZIONI
DESCRIZIONE
— È stata eliminata la possibilità di aumentare i limiti di resa fino a un massimo del 25 % a seconda delle condizioni di ogni campagna.
— È stata eliminata la possibilità di vinificazione nelle immediate vicinanze della zona delimitata.
— È stato soppresso il paragrafo che consentiva la coesistenza di vini diversi purché fosse presente una corretta separazione delle diverse produzioni.
— È stato eliminato il requisito secondo cui l'autorizzazione delle etichette spetta al Consejo Regulador.
— Sono state introdotte controetichette specifiche per i vini con menzione «Fondillón» e «Alicante Singular».
— È stato apportato un miglioramento redazionale riguardante la motivazione del confezionamento nella zona di origine (limitazione già esistente e non di nuova introduzione).
— È stato introdotto l'obbligo di utilizzare recipienti di vetro per i vini con menzione «Alicante Singular».
— Sono state eliminate le seguenti menzioni tradizionali: «Superior», «Primero de Cosecha» e «Clásico». È stata invece introdotta la menzione «Rancio».
— Sono state eliminate le norme relative alle menzioni «Nuevo» o «Joven».
— Sono state modificate le condizioni di utilizzo della menzione «Moscatel de Alicante» per estenderne l'uso ai vini bianchi fermi e ai vini liquorosi eccetto le mistelle (tale menzione veniva precedentemente utilizzata esclusivamente per le mistelle).
— Sono state introdotte le condizioni di utilizzo della menzione «Alicante Singular».
La modifica interessa la sezione 8 del disciplinare di produzione e il punto 9 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica.
MOTIVAZIONE
La modifica che elimina la possibilità di aumentare i limiti di resa fino a un massimo del 25 % è giustificata dall'introduzione di un limite generale superiore.
È stata eliminata la possibilità di vinificazione nelle immediate vicinanze della zona delimitata al fine di evitare la richiesta di iscrizione da parte di cantine di comuni vicini situati al di fuori della zona di produzione, fenomeno che si è verificato negli ultimi anni e che potrebbe creare confusione tra i marchi o dare origine a miscele di vini.
Il paragrafo che consentiva la coesistenza di vini diversi purché fosse presente una corretta separazione delle diverse produzioni è stato soppresso in quanto superfluo: la tracciabilità, infatti, richiede già una netta separazione tra i prodotti anche in caso di coesistenza di diversi marchi di qualità.
L'eliminazione del requisito secondo cui l'autorizzazione delle etichette spetta al Consejo Regulador è dovuta al fatto che quest'ultimo non è in questo senso l'organismo competente.
Sono state introdotte controetichette specifiche per i vini di più antica tradizione e maggiormente legati alla zona, come quelli che recano la menzione «Fondillón» e «Alicante Singular».
La modifica del disciplinare offre inoltre l'opportunità di apportare un miglioramento redazionale riguardante la motivazione obbligatoria del confezionamento nella zona di origine.
L'introduzione dell'obbligo di utilizzare recipienti di vetro per i vini con menzione specifica «Alicante Singular» aumenta il valore percepito del prodotto agli occhi del consumatore.
Le menzioni tradizionali «Superior», «Primero de Cosecha» e «Clásico» e le menzioni «Nuevo» e «Joven» sono state eliminate poiché non utilizzate o ridondanti secondo la legislazione nazionale di riferimento, non conferendo valori unici o specifici al prodotto.
La modifica delle condizioni di utilizzo della menzione «Moscatel de Alicante» risponde alla necessità di rivalutare il termine «Moscatel», a condizione che esso sia esteso ai vini ottenuti da tale varietà. La condizione di utilizzo tradizionale del termine per le mistelle è stata mantenuta.
È stata introdotta la menzione «Alicante Singular» per indicare un vino più esclusivo, di valore aggiunto e dai requisiti specifici.
10. MODIFICA DI ALCUNE PROCEDURE DI CONTROLLO
DESCRIZIONE
Sono stati aggiornati i dati dell'autorità competente e dell'organismo di controllo ed è stato eliminato il riferimento al controllo delle parcelle dei vigneti.
La modifica interessa la sezione 9 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica.
MOTIVAZIONE
Il controllo delle parcelle non prevede alcuna pratica concreta e non è pertanto legato a una specifica qualità del vino.
Si ritiene che l'esistenza e la produzione delle parcelle sia già sufficientemente giustificata con lo schedario viticolo ufficiale e con le dichiarazioni di produzione annuali.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Alicante
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
3. Vino liquoroso
4. Vino spumante
6. Vino spumante di qualità del tipo aromatico
16. Vino di uve stramature
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. Vini bianchi e rosati
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
VINI BIANCHI DELLA VARIETÀ MOSCATEL
— Aspetto: toni dal giallo pallido all'ambrato.
— Odore: fruttato (agrumi), floreale (fiori bianchi), vegetale.
— Sapore: fruttato (agrumi), floreale (fiori bianchi), acido, persistente.
ALTRE VARIETÀ BIANCHE
— Aspetto: toni giallo chiaro.
— Odore: fruttato (agrumi, frutta tropicale), floreale.
— Sapore: fruttato (agrumi, frutta tropicale), floreale, acido, persistente.
VINI BIANCHI CON INVECCHIAMENTO
— Aspetto: tra il giallo e il giallo dorato.
— Odore: frutta matura, note legnose e tostate.
— Sapore: frutta matura, note legnose e tostate, acido, persistente.
VINI ROSATI
— Aspetto: tonalità dal salmone al rosa.
— Odore: fruttato, floreale.
— Sapore: fruttato, floreale, acido, persistente.
VINI ROSATI CON INVECCHIAMENTO («NOBLE» E «AÑEJO»)
— Aspetto: dal color salmone al mogano.
— Odore: frutta matura.
— Sapore: fruttato, acido, amaro, persistente.
(*) Acidità volatile massima: vini bianchi e rosati: 0,8 g/l (13,33 mEq/l), espressa in acido acetico; vini bianchi e rosati con invecchiamento: 1,08 g/l (18 mEq/l), espressa in acido acetico.
(**) Tenore massimo di anidride solforosa totale: vini bianchi e rosati: 200 mg/l; vini bianchi e rosati con invecchiamento (con tenore di zuccheri ≥ 45 g/l): 250 mg/l.
(***) Per i limiti non segnalati si applica la normativa UE in vigore.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 10
— Acidità totale minima: 3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): -
2. Vini rossi giovani
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
— Aspetto: unghia media o elevata, tonalità dal rubino al violetto.
— Odore: fruttato (frutti rossi), floreale, vegetale.
— Sapore: fruttato (frutti rossi), floreale, speziato, acido, astringente, persistente.
(*) Per i limiti non segnalati si applica la normativa UE in vigore.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 12
— Acidità totale minima: 3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 20
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 150
3. Vini rossi con invecchiamento («Noble» e «Añejo»)
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
— Aspetto: unghia media o bassa, color ciliegia o simile.
— Odore: fruttato (frutta matura), vegetale (note balsamiche e di bosco mediterraneo), speziato, note animali e tostate.
— Sapore: vegetale (note balsamiche e di bosco mediterraneo), speziato, note tostate, astringente, persistente.
(*) Vini con tenore di zuccheri ≥ 45 g/l.
(**) Per i limiti non segnalati si applica la normativa UE in vigore.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 14
— Acidità totale minima: 3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 20
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 200
4. Vini liquorosi
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
— Aspetto: vini bianchi: dal giallo al dorato; vini rossi: dal color ciliegia al violetto.
— Odore: fruttato (frutta matura, uva passa), floreale (fiori bianchi).
— Sapore: fruttato (frutta matura, uva passa), floreale (fiori bianchi), dolce, persistente.
(*) Acidità volatile massima: vini bianchi e rosati: 1,08 g/l (18 mEq/l), espressa in acido acetico; vini rossi: 1,2 g/l (20 mEq/l), espressa in acido acetico.
(**) Vini con tenore di zuccheri ≥ 45 g/l.
(**) Tenore massimo di anidride solforosa totale: 250 mg/l per i vini bianchi e rosati; 200 mg/l per i vini rossi.
(***) Per i limiti non segnalati si applica la normativa UE in vigore.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 15
— Acidità totale minima: 3 grammi per litro, espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): -
5. Vino «Fondillón» (rosso)
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
— Aspetto: mogano, ambrato con tonalità ramate.
— Odore: fruttato (frutta matura, frutta secca), note tostate e legnose, caffè.
— Sapore: alcolico, fruttato (frutta matura, frutta secca), speziato, note tostate e legnose, acido, amaro, persistente.
(*) Tenore massimo di anidride solforosa totale: con tenore di zuccheri < 5 g/l: 150 mg/l; con tenore di zuccheri ≥ 5 g/l: 200 mg/l.
(**) Tenore di zuccheri < 45 g/l.
(***) Per i limiti non segnalati si applica la normativa UE in vigore.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 16
— Acidità totale minima: 3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 36,66
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): -
6. Vini spumanti
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
— Aspetto: tonalità dal giallo pallido al color ciliegia, integrazione di anidride carbonica.
— Odore: predominanza di aromi fruttati, con note floreali.
— Sapore: predominanza di sentori fruttati, con note floreali e sapori dolce e acido predominanti ed equilibrati.
(*) Acidità volatile massima: vini bianchi e rosati: 1,08 g/l (18 mEq/l), espressa in acido acetico; vini rossi: 1,2 g/l (20 mEq/l), espressa in acido acetico.
(**) Per i limiti non segnalati si applica la normativa UE in vigore.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 6
— Acidità totale minima: 3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 185
7. Vino spumante di qualità del tipo aromatico
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
— Aspetto: giallo pallido, buona integrazione di anidride carbonica.
— Odore: fruttato, floreale.
— Sapore: fruttato, floreale, dolce, acido, persistente.
(*) Per i limiti non segnalati si applica la normativa UE in vigore.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 6
— Acidità totale minima: 3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 13,33
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 185
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1. Produzione del vino «Fondillón»
Pratica enologica specifica
Questo metodo di produzione riguarda i vini ottenuti unicamente da uve stramature appassite sulla pianta della varietà Monastrell provenienti dalla zona di produzione. Nella fermentazione sono usati solo lieviti autoctoni e il titolo alcolometrico acquisito (minimo 16 % vol) è totalmente naturale.
Il vino deve essere invecchiato per almeno 10 anni in botti di rovere, presso impianti specifici per questo prodotto.
Le botti destinate alla maturazione di questo vino devono essere preventivamente registrate. L'invecchiamento può avvenire mediante il sistema cosiddetto de añadas o mediante quello noto come criaderas y solera. Quest'ultimo consiste nel riempire una botte con vino proveniente da un'altra botte simile. L'obiettivo è colmare il vuoto lasciato a seguito delle estrazioni effettuate dalla prima botte o di una perdita di vino dovuta all'ossidazione. I vini «Fondillón» adatti al riempimento delle botti devono avere un'età minima di 5 anni. La quantità da immettere è del 20 % ogni anno; sono concessi riempimenti del 40 % ogni due anni e del 60 % ogni tre anni al massimo. Per il calcolo dell'età dei vini sottoposti a tale metodo è possibile utilizzare la «media aritmetica dell'invecchiamento», fino a raggiungere l'invecchiamento minimo di 10 anni.
2. Produzione di vini liquorosi «Moscatel de Alicante» e vini dolci
Pratica enologica specifica
È ammessa la produzione di questi vini con mosto di uve o con una miscela di mosto di uve e vino.
È inoltre ammesso l'uso di mosto di uve concentrato ottenuto con l'azione del fuoco diretto che, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato.
5.2. Rese massime
1. Varietà bianche
12 000 chilogrammi di uve per ettaro
2. Varietà bianche
88,8 ettolitri per ettaro
3. Varietà rosse
9 100 chilogrammi di uve per ettaro
4. Varietà rosse
67,34 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
Sottozona L'Alacantí: Alicante, Agost, Aigües, Busot, El Campello, Jijona, Mutxamel, Sant Joan d'Alacant, San Vicente del Raspeig, Torremanzanas.
Sottozona L'Alcoià: Castalla, Ibi, Onil, Tibi, Alcoy, Benifallim, Penáguila.
Sottozona Alto Vinalopó: Beneixama, Biar, Campo de Mirra, Cañada, Sax, Salinas, Banyeres de Mariola, Villena e le frazioni di Caudete (Albacete) confinanti con tale comune (Palacios, Mingote, Derramador, El Rincón e La Cañada). Nello specifico si tratta, sulla base del sistema SIGPAC 2019, dei seguenti poligoni: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Sottozona Medio Vinalopó: Algueña, Elda, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, La Romana, Monóvar e il relativo territorio di Mañán, Petrer, Pinoso e Novelda; il territorio di Barbarroja, nel comune di Orihuela, e alcuni poligoni situati nelle vicinanze che, ai sensi del regolamento della denominazione di origine «Alicante» approvato con decreto del 21 febbraio 1957, figurano nella presente denominazione di origine, purché la loro iscrizione nella denominazione non si sia interrotta e purché la relativa produzione di uve, mosto o vino sia destinata esclusivamente alla produzione, presso cantine registrate, di prodotti protetti dalla denominazione di origine «Alicante»: Cantón, Cañada de la Leña e Maciscada, del comune di Abanilla; Alberquilla, Cañada de Trigo, Raja, Casa los Frailes, Torre del Rico e Zarza, del comune di Jumilla; e Hoyas e Raspay, del comune di Yecla. Tali poligoni, sulla base del sistema SIGPAC 2019, sono i seguenti.
Comune di Abanilla: pol. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10 e 029.
Comune di Jumilla: pol. 056, 057, 058, 059, 068, 069, 070, 071, 072, 073,074, 075, 076, 077, 078, 079, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092.
Comune di Yecla: pol. 054, 055, 056, 057,058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 078, 117.
Sottozona Bajo Vinalopó: Elche, Crevillente e Santa Pola.
Sottozona La Marina Alta: Alcalalí, Beniarbeig, Benigembla, Benidoleig, Benimeli, Benissa, Benitachell, Calp, Castell de Castells, Dénia, Els Poblets, Gata de Gorgos, Llíber, Murla, Ondara, Orba, Parcent, Pedreger, Sagra, Sanet i Negrals, Senija, Teulada, El Rafól d'Almunia, Tormos, La Vall de Laguar, El Verger, Jávea, Xaló, L'Altzúbia, Pego, La Vall d'Alcalà, La Vall d'Ebo, Vall de Gallinera e le entità territoriali minori (Entidades de Ámbito Territorial Menor al Municipio, EATIM) di Llosa de Camacho, La Xara e Jesús Pobre.
Sottozona La Marina Baja: Benidorm, Alfaz del Pí, Altea, Callosa d'en Sarrià, Finestrat, La Nucía, Polop de La Marina, Guadalest, Benimantell, Benifato, Confrides, Sella, Beniardá, Bolulla, Relleu, Villajoyosa, Orcheta e Tàrbena.
Sottozona El Comtat: Alfafara, Alcolecha, Alcocer de Planes, Agres, Muro de Alcoy, Gayanes, Beniarrés, Benimasot, Lorcha, Planes, Tollos, Facheca, Famorca, Quatretondeta, Benasau, Gorga, Millena, Balones, Benilloba, Benillup, Alquería de Aznar, Almudaina, Benimarfull, Cocentaina.
Vigneti situati all'interno della zona delimitata del «Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja».
7. Varietà principale/i di uve da vino
AIREN
ALARIJE - SUBIRANT PARENT
BOBAL
BONICAIRE
CABERNET FRANC
CABERNET SAUVIGNON
CHARDONNAY
FORCALLAT BLANCA
FORCALLAT TINTA
GARNACHA BLANCA
GARNACHA TINTA - GIRONET
GARNACHA TINTORERA
GARRO - MANDO
MACABEO - VIURA
MERLOT
MERSEGUERA - VERDOSILLA
MIGUEL DEL ARCO
MONASTRELL
MOSCATEL DE ALEJANDRÍA
MOSCATEL DE GRANO MENUDO
PEDRO XIMÉNEZ
PETIT VERDOT
PINOT NOIR
PLANTA FINA DE PEDRALBA
PLANTA NOVA - TARDANA
SAUVIGNON BLANC
SYRAH
TEMPRANILLO
TORTOSÍ
TREPAT
VALENCÍ BLANCO
VALENCÍ TINTO
VERDEJO
VERDIL
VIOGNIER
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. Vino
L'esposizione diretta al sole e il numero elevato di ore di irraggiamento intenso durante l'estate, in corrispondenza della maturazione delle uve, conferiscono ai vini prodotti note di frutta matura e colori intensi, soprattutto nel caso dei vini rossi.
I suoli, contenenti calcare attivo e con scarsa capacità di ritenzione idrica, sono responsabili dell'astringenza e della buona acidità dei vini che vi si producono, oltre che dei loro sentori minerali percepibili al palato.
I vini Moscatel de Alejandría presentano una grande varietà di tonalità dovuta ai diversi metodi di produzione utilizzati.
8.2. Vini liquorosi
Il grado di maturazione elevato delle uve nella zona della DOP «Alicante», dovuto alle lunghe ore di irraggiamento, si traduce in un tenore medio-alto di zuccheri naturali. La zona presenta pertanto ottime condizioni per la produzione di vini dolci e vini liquorosi.
Varietà quali Moscatel, Garnacha e Monastrell, inoltre, favoriscono la produzione di questi tipi di vini. La produzione di vino liquoroso, basata sull'uso di additivi enologici per accentuarne la dolcezza, come nel caso delle mistelle bianche e rosse, gode di una tradizione secolare.
8.3. Vino spumante e spumante di qualità del tipo aromatico
Il carattere aromatico di varietà quali Moscatel o Malvasía e la loro versatilità hanno dato luogo a una grande diversità di metodi di produzione nella zona della DOP «Alicante». Le tecniche utilizzate hanno reso possibile la produzione di vini spumanti e di spumanti di qualità del tipo aromatico che consentono di esprimere più chiaramente le caratteristiche varietali (in questi casi soprattutto le note fruttate, floreali e fresche) senza usare additivi e aggiungendo anidride carbonica per contrastarne l'acidità.
8.4. Vino di uve stramature
Il ciclo di maturazione tardivo di alcune varietà tradizionali e storiche permette all'uva di rimanere sulla pianta per un periodo prolungato. La stagione estiva nella zona è molto lunga e secca, il che consente all'uva di rimanere sana e sovramaturare senza difficoltà. Pertanto, la sovramaturazione delle uve sulla pianta e l'appassimento al sole danno luogo a vini specifici che, dal punto di vista organolettico, sviluppano note caratteristiche di frutta matura senza essere stati sottoposti ad un invecchiamento in botte e presentano colori intensi e aromi marcatamente fruttati.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo
Nel diritto nazionale
Tipo di condizione supplementare
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
La dicitura «Alicante. Denominación de Origen» deve sempre figurare nei prodotti preventivamente autorizzati e con i certificati corrispondenti.
Le condizioni di utilizzo delle menzioni facoltative «MOSCATEL ALICANTE» e «ALICANTE SINGULAR» sono regolamentate.
Quadro normativo
Nel diritto nazionale
Tipo di condizione supplementare
Confezionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
Al fine di preservare la qualità del prodotto e garantirne la tracciabilità, il confezionamento del vino della DOP «Alicante» deve avvenire nella zona di produzione, in quanto tale processo richiede alcune pratiche preventive di filtrazione e stabilizzazione necessarie per l'ottenimento del prodotto finale. La movimentazione e il travaso dei vini possono inoltre causare ossidazione e una perdita di qualità. Questa misura mira a proteggere la denominazione di origine e riveste perciò una grande importanza per il gruppo di produttori interessati che la utilizzano. I vini devono essere etichettati secondo le norme stabilite.
Link al disciplinare del prodotto
https://breu.gva.es/b/g4w8NnFVa3