Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 19-07-2024
Numero provvedimento: 1995
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 22-07-2024

Regolamento delegato (UE) 2024/1995 della Commissione, del 19 luglio 2024, recante una misura eccezionale a carattere temporaneo relativa alla distillazione di vino in caso di crisi per affrontare la turbativa del mercato nel settore vitivinicolo in Portogallo nella campagna di commercializzazione 2024/2025.

(Regolamento (UE) 19/07/2024, n. 2024/1995, pubblicato in G.U.U.E. 22 luglio 2024, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 228,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di evitare perturbazioni del mercato vitivinicolo dell’Unione per la campagna di commercializzazione 2023/2024, la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2023/1225, che prevede, tra l’altro, la distillazione eccezionale in caso di crisi in determinati Stati membri. La misura mirava a ridurre l’eccesso di scorte registrato in alcune delle principali regioni produttrici di vino dell’Unione, in particolare per quanto riguarda i vini rossi e rosati, che era stato causato dall’impatto cumulativo di diverse crisi verificatesi negli anni precedenti e dalla tendenza generale a una riduzione del consumo di vino nell’Unione oltre che dei volumi delle esportazioni, in un contesto di elevata inflazione per i consumatori e di costi elevati per i produttori di vino.

(2) Di conseguenza oltre 3,5 milioni di ettolitri di vini rossi e rosati sono stati eliminati dal mercato in sei Stati membri produttori (Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria e Portogallo). L’eliminazione di tali volumi, combinata con una diminuzione della produzione nell’Unione (–10,5 % rispetto all’anno precedente) e in importanti Stati membri produttori (-24 % in Italia e -21 % in Spagna) nel 2023, si è tradotta in generale in un mercato più equilibrato per la campagna di commercializzazione in corso, sebbene la situazione del mercato rimanga fragile in tutta l’Unione.

(3) Per contro, nello stesso anno il Portogallo ha registrato il maggiore aumento del raccolto tra gli Stati membri produttori di vino (+ 10 % rispetto all’anno precedente e +15 % per il segmento di mercato relativo ai vini rossi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta), raggiungendo una produzione totale di circa 7,5 milioni di ettolitri. Nel frattempo, fino a marzo 2024 le vendite sul mercato nazionale di vini rossi portoghesi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta hanno registrato solo una lieve ripresa del + 2,3 % rispetto allo stesso periodo del 2023, mentre le esportazioni fino ad aprile 2024 sono diminuite dell’1,5 %. Tale situazione pesa particolarmente sul segmento di mercato relativo ai vini rossi portoghesi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta: si stima che entro luglio 2024 le scorte di questi vini aumentino ulteriormente del 29 % rispetto al 2023 e del 46 % rispetto alla media troncata dei cinque anni precedenti.

(4) L’accumulo delle scorte esercita una pressione considerevole sui prezzi del mercato vitivinicolo portoghese. Se non si interviene rapidamente, la situazione rischia di perturbare ulteriormente il mercato nazionale con l’arrivo della vendemmia 2024, in quanto i produttori di vino non disporranno più di capacità di stoccaggio per la nuova produzione e saranno costretti a vendere a prezzi ancora più bassi. L’attuale pressione sul mercato vitivinicolo portoghese e l’urgenza dei produttori portoghesi di liberare capacità di stoccaggio sufficienti per il nuovo raccolto rischiano, in una certa misura, di colpire anche i mercati vitivinicoli di altri Stati membri, che potrebbero ricevere una parte dell’eccesso di offerta del Portogallo e venderla a basso prezzo, mantenendo o eliminando la denominazione di origine o l’indicazione geografica originale.

(5) L’eliminazione dal mercato vitivinicolo portoghese di parte delle scorte relative al segmento di mercato più colpito, vale a dire i vini rossi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, dovrebbe aiutare il Portogallo ad affrontare lo squilibrio del mercato e impedire che le attuali perturbazioni si trasformino in una crisi più grave o prolungata nel paese e che si estendano ai mercati vitivinicoli di altri Stati membri. Nonostante la misura adottata nel 2023, si prevede che entro la fine di luglio 2024 le scorte di vini rossi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta in Portogallo superino di 2,25 milioni di ettolitri il livello record dell’anno precedente, per un volume pari al 63 % di un raccolto medio. Entro la fine della campagna di commercializzazione in corso, le scorte cumulate per queste categorie raggiungeranno due volte e mezza il volume prodotto nel 2023, mentre mediamente le scorte finali totalizzano meno del doppio di un raccolto medio.

(6) Al fine di ridurre la pressione sul mercato sarebbe necessario eliminare almeno il 15 % dell’aumento delle scorte, che ammonta a circa 340 000 ettolitri. A un livello di compensazione inferiore del 20 % ai prezzi di mercato recenti, la misura richiederebbe circa 15 milioni di EUR. Il Portogallo ha dichiarato di non essere in grado di eliminare dal mercato il volume di vino in eccesso facendo ricorso ai pagamenti nazionali di cui all’articolo 216 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Qualsiasi altra misura disponibile ai sensi del medesimo regolamento appare insufficiente o inadeguata. È pertanto opportuno ricorrere alla riserva agricola per attuare una distillazione in caso di crisi mirata in Portogallo.

(7) Al fine di evitare distorsioni della concorrenza, l’uso dell’alcole così ottenuto non dovrebbe essere consentito nell’industria alimentare e delle bevande e dovrebbe essere limitato a fini industriali, in particolare la produzione di disinfettanti e farmaci, e a fini energetici. Per evitare abusi o sovracompensazioni a seguito dell’attuazione di questa misura eccezionale, è opportuno chiedere allo Stato membro interessato di orientare la misura esclusivamente verso le categorie di vini che presentano gravi squilibri di mercato e di limitare la relativa compensazione a un importo inferiore ai pertinenti prezzi di mercato recenti.

(8) Al fine di aumentare l’efficacia delle risorse finanziarie dell’Unione che possono essere assegnate a tale distillazione in caso di crisi, il Portogallo dovrebbe essere autorizzato a integrare l’assistenza finanziaria dell’Unione con pagamenti nazionali che coprano fino al 200 % del sostegno dell’Unione di cui al presente regolamento.

(9) Il Portogallo dovrebbe comunicare alla Commissione informazioni dettagliate sull’attuazione del presente regolamento per consentire all’Unione di monitorare l’efficacia della misura introdotta.

(10) Per motivi di bilancio l’Unione dovrebbe finanziare le spese sostenute dal Portogallo per l’attuazione della misura prevista dal presente regolamento solo se tali spese sono effettuate entro una determinata data di ammissibilità. Il sostegno a questa misura eccezionale dovrebbe quindi essere versato entro il 30 aprile 2025.

(11) Poiché non sono ammessi pagamenti dopo il 30 aprile 2025, non si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, che prevede una riduzione proporzionale dei pagamenti mensili effettuati dopo la scadenza del termine.

(12) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, le autorità nazionali competenti dello Stato membro che applica la misura eccezionale relativa alla distillazione in caso di crisi devono effettuare controlli atti a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui al presente regolamento.

(13) Per motivi imperativi di urgenza, tenuto conto dell’attuale turbativa del mercato e del breve tempo a disposizione del Portogallo per iniziare ad attuare la misura prevista dal presente regolamento prima della prossima vendemmia nel settembre 2024, è necessario intervenire immediatamente ed eliminare quanto prima l’eccesso di offerta dal mercato. In caso contrario la situazione del mercato si deteriorerebbe ulteriormente e lo squilibrio attuale proseguirebbe nella nuova campagna di commercializzazione, rischiando di causare una crisi duratura in Portogallo che potrebbe colpire anche i mercati vitivinicoli di altri Stati membri. Il ritardo dell’azione rischierebbe pertanto di ridurne l’efficacia ai fini della stabilizzazione del mercato vitivinicolo portoghese.

(14) Per questi motivi imperativi di urgenza, è opportuno adottare il presente regolamento secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 228 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(15) Considerata la necessità di un’azione immediata, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

Finanziamenti dell’Unione e pagamenti nazionali

1. Un sostegno finanziario dell’Unione per un importo complessivo di 15 000 000 di EUR è messo a disposizione del Portogallo per sostenere la misura eccezionale a carattere temporaneo relativa alla distillazione di vino in caso di crisi di cui all’articolo 2, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

2. Il sostegno finanziario di cui al paragrafo 1 è stanziato sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e garantisce che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza.

3. Le spese sostenute dal Portogallo di cui al paragrafo 1 in relazione ai pagamenti per la misura di cui all’articolo 2 sono ammissibili al sostegno finanziario dell’Unione solo se tali pagamenti sono stati effettuati entro il 30 aprile 2025.

4. Il Portogallo può finanziare ulteriormente la misura di cui all’articolo 2 tramite pagamenti nazionali fino al 200 % del sostegno finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 1.

 

Articolo 2

Distillazione temporanea di vino in caso di crisi

1. Può essere concesso un sostegno per la distillazione di vini rossi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta ai sensi della parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 prodotti nel territorio continentale del Portogallo.

2. L’alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente a fini industriali, in particolare per la produzione di disinfettanti e farmaci, o a fini energetici, in modo da evitare distorsioni della concorrenza.

3. I beneficiari del sostegno di cui al paragrafo 1 sono le aziende vitivinicole che producono o commercializzano i prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le organizzazioni di produttori di vino, le cantine cooperative, le associazioni di due o più produttori, le organizzazioni interprofessionali o i distillatori di prodotti vitivinicoli.

4. Sono ammissibili al sostegno soltanto i costi di fornitura del vino ai distillatori e della relativa distillazione. L’imposta sul valore aggiunto non è ammissibile al sostegno. Il vino da distillare nell’ambito della presente misura soddisfa i requisiti di commercializzazione all’interno dell’Unione e i pertinenti disciplinari di produzione relativi alla denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

5. Il Portogallo può stabilire criteri di priorità per i beneficiari della presente misura. Tali criteri di priorità sono oggettivi e non discriminatori.

6. Il Portogallo può versare fino all’80 % del sostegno per una determinata operazione di distillazione in caso di crisi che sia oggetto di una domanda di sostegno accettata a norma del presente articolo, tramite il pagamento ai beneficiari di un anticipo subordinato alla costituzione, da parte del beneficiario, di una garanzia bancaria o di una cauzione equivalente a favore dello Stato membro almeno di importo pari all’anticipo. Affinché tale intervento sia ammissibile, il versamento finale del sostegno è effettuato prima della data di cui all’articolo 1, paragrafo 3.

7. Il Portogallo adotta le norme in materia di procedure da seguire per la presentazione della domanda di sostegno di cui al paragrafo 1 e di controllo della misura, che prevedano:

a) le persone fisiche o giuridiche che possono presentare domande;

b) la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per l’esame dell’adeguatezza di ciascuna azione proposta e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione;

c) la verifica del rispetto delle disposizioni relative ai prodotti ammissibili e i costi di cui al paragrafo 4 e i criteri di priorità, laddove si applichino tali criteri;

d) la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità, laddove si applichino tali criteri;

e) le modalità per il versamento di anticipi e la costituzione di cauzioni;

f) il monitoraggio e il controllo delle operazioni di distillazione, l’ammissibilità dei vini distillati e l’uso dell’alcole prodotto.

8. Il Portogallo fissa l’importo del sostegno a favore dei beneficiari sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori a livello regionale o nazionale. L’importo del sostegno non può superare l’80 % del prezzo medio mensile più basso rilevato a livello di produzione nella campagna di commercializzazione 2023/2024 per le categorie di vino ammissibili, in una determinata regione o nel territorio continentale del Portogallo a seconda dei casi. Qualora i prezzi di mercato rilevati non siano disponibili, è possibile far effettuare una stima da un’autorità competente del Portogallo sulla base dei migliori dati disponibili.

 

Articolo 3

Notifiche e controlli

1. Entro il 31 agosto 2024 il Portogallo notifica alla Commissione quanto segue:

a) le regioni in cui si applicherà la misura di cui all’articolo 2;

b) gli importi della compensazione da applicare a norma dell’articolo 2, paragrafi 4 e 8, in base alla regione e al tipo di vino ammissibile, se del caso, e la relativa giustificazione;

c) i rispettivi volumi che si prevede di distillare;

d) l’importo dei pagamenti nazionali da versare a norma dell’articolo 1, paragrafo 4.

2. Entro il 30 giugno 2025 il Portogallo notifica alla Commissione quanto segue:

a) i quantitativi di vino ritirati dal mercato per ciascuna regione e ciascun tipo di vino ammissibile;

b) i volumi di alcole ottenuti dal vino consegnato e distillato a norma del presente regolamento;

c) il sostegno finanziario dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 1;

d) i pagamenti nazionali di cui all’articolo 1, paragrafo 4, corrispondenti ai pagamenti per il vino ritirato dal mercato.

3. Le notifiche alla Commissione di cui al presente articolo sono effettuate in conformità del regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione.

4. Per quanto riguarda la distillazione eccezionale in caso di crisi prevista dal presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri effettuano tutti i controlli necessari per verificare l’ammissibilità dei vini e il rispetto di tutte le condizioni e i requisiti applicabili.

5. A seguito dell’attuazione delle operazioni di distillazione in caso di crisi sostenute a norma del presente regolamento sono effettuati controlli in loco sistematici.

 

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2024


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN