Autorizzazione a “Triveneta certificazioni S.r.l.” a svolgere le attività di controllo ai sensi dell’art. 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238.
(Decreto 16/07/2024, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA’ E
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E
DELCONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, come modificato dal Reg. (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e, in particolare, l’articolo 116 - bis rubricato “Controlli relativi alle denominazioni d'origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali’;
Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli.
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il Decreto 13 agosto 2012 – Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del Regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del Decreto Legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOC, le IGP, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, che abroga il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023 n. 56334, recante Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293 recante disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
Visto il Decreto Ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552, Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto 3 marzo 2022 che ha modificato gli allegati del già menzionato decreto n. 7552;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.74”;
Visto il D.P.C.M. del 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei Conti il 6 marzo 2024 al n. 321, con il quale al dr. Emilio Gatto è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;
Vista la nota prot. n. 79055 del 19 febbraio 2024 del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari relativa all’avvio delle procedure per il rinnovo delle autorizzazioni degli organismi di controllo per i vini a denominazione di origine e indicazione geografica previste dall’art. 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238;
Vista la scelta effettuata ai sensi dei commi 12 e 13 dell’art. 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 di “Triveneta certificazioni S.r.l” come organismo di controllo delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche di cui all’allegato 1 del presente decreto;
Considerato che l’organismo denominato “Triveneta certificazioni S.r.l” è iscritto nell’elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo di cui al comma 4 dell’art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
Viste le note di riscontro di “Triveneta certificazioni S.r.l” alla sopra menzionata nota prot. n. 79055 del 19 febbraio 2024;
DECRETA
Articolo 1
(Autorizzazione e approvazione piani di controllo e tariffari)
1. Ai sensi dell’art. 64, commi 5 e 6, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, l’organismo di controllo denominato “Triveneta certificazioni S.r.l.”, con sede a San Vito al Tagliamento (PN), Via A. Altan n. 83/3, è autorizzato ad effettuare i controlli previsti dall’art. 116 bis del Regolamento (UE) 1308/2013 e successive disposizioni applicative nei confronti di tutti i soggetti che operano all’interno della filiera delle indicazioni geografiche di cui all’allegato 1.
2. Sono approvati i piani di controllo ed i tariffari presentati dall’organismo di controllo di cui al comma precedente.
Articolo 2
(Attività dell’organismo di controllo)
1.L’organismo di controllo di cui all’articolo 1 svolge la propria attività, sulla base dei piani di controllo e dei relativi tariffari approvati per ciascuna delle denominazioni di origine ed indicazioni geografiche di cui all’allegato 1, ed assicura che i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione e dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea.
2. L’organismo di controllo di cui all’art. 1 acquisisce dagli Enti detentori e gestori competenti i dati delle dichiarazioni vitivinicole di vendemmia, produzione e giacenza ed ogni altra utile documentazione pertinenti gli operatori della filiera delle indicazioni geografica di cui all’allegato 1.
3 Gli Enti detentori dei dati di cui al comma precedente mettono a disposizione dell’organismo di controllo i medesimi dati a titolo gratuito.
4. Nell’espletamento dell’attività autorizzata, l’organismo di controllo si avvale del registro telematico di cui al Decreto ministeriale 20 marzo 2015 citato in premessa.
Articolo 3
(Durata dell’autorizzazione)
L’autorizzazione rilasciata con il presente decreto decorre dal 1° agosto 2024 fino al 31 luglio 2027.
Articolo 4
(Obblighi per l’organismo di controllo)
L’organismo di controllo di cui all’art. 1 ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal piano dei controlli e dal tariffario nonché le disposizioni complementari che l’Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire ed è tenuto a adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.
Articolo 5
(Sospensione e revoca)
La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata, ai sensi dell’art. 64, commi 7 e 9, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Il Direttore Generale Dott. Emilio Gatto
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)
ALLEGATO