Settore vinicolo - Ordinanza-ingiunzione del Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - Eseguita pratica enologica consistente nell'uso di pezzi di legno di quercia (c.d. chips) per la preparazione di vino Doc Salice Salentino atto a divenire Rosso Annata 2012, in violazione dell’art. 3, comma 2 e allegato IA (punto 38 con le modalità di cui all’appendice 9) del regolamento europeo 606/2009, in relazione al D.M. 2 novembre 2006 - Proposta opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione - Eccepita la carenza di legittimazione passiva.
ORDINANZA
(Presidenza: dott. Mario Bertuzzi - Relatore: dott.ssa Chiara Besso Marcheis)
sul ricorso iscritto al n. 26746/2021 R.G. proposto da:
M.F., FEMAR vini SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato LISERRE GIORGIO (OMISSIS) che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (OMISSIS) che lo rappresenta e difende ex lege;
- controricorrente -
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE n. 181/2021, depositata il 22/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/07/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO
che:
1. M.F., in proprio, e la Femar vini s.r.l., da lui legalmente rappresentata, hanno proposto opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione n. OMISSIS del Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che aveva loro ingiunto di pagare Euro 7.763,20 per avere seguito una pratica enologica consistente nell'uso di pezzi di legno di quercia (c.d. chips) per la preparazione di 800 ettolitri di vino Doc Salice Salentino atto a divenire Rosso Annata 2012, in violazione dell’art. 3, comma 2 e allegato IA (punto 38 con le modalità di cui all’appendice 9) del regolamento europeo 606/2009, in relazione al D.M. 2 novembre 2006. Gli opponenti hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva di M., che all’epoca non era legale rappresentante di Femar, la nullità della notificazione in quanto eseguita mediante consegna a M., la violazione del principio del ne bis in idem in quanto per gli stessi fatti era stato celebrato un processo penale e M. era stato assolto perché il fatto non sussiste e infine la liceità della pratica enologica sanzionata.
Con la sentenza n. 1574/2019, il Tribunale di Lecce ha dichiarato inammissibile l'opposizione di Femar vini perché tardiva e ha accolto l'opposizione di M..
2. La sentenza è stata impugnata in via principale da M. e da Femar vini s.r.l.; il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha fatto valere gravame incidentale. La Corte d'appello di Lecce, con la sentenza 22 marzo 2021, n. 181, ha rigettato entrambi i gravami.
3. Avverso la sentenza M.F. e Femar vini s.r.l. ricorrono per cassazione.
Resiste con controricorso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
CONSIDERATO
che:
I. Il ricorso è articolato in due motivi.
1) Il primo motivo contesta "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione": in modo contraddittorio e illogico la Corte d'appello, pur essendo pacifico che M. non era il legale rappresentante della società, ha ritenuta assorbita ogni altra questione attinente al merito dell’illecito amministrativo.
2) Il secondo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, e degli artt. 4 e 7 legge 689/1981, mancata osservanza dei principi generali dell’illecito amministrativo circa la personalità e l’imputabilità": i giudici di merito hanno omesso di verificare "i connotati alla stregua dei quali può essere applicata la sanzione a una persona giuridica", non preoccupandosi di accertare l’illecito amministrativo, ossia quel comportamento antigiuridico e colpevole cui è collegata la sanzione amministrativa.
I motivi sono inammissibili per mancanza di interesse - lo ha già ha sottolineato il giudice d'appello - per quanto concerne M., che ha visto accolta in primo grado la propria opposizione. I motivi sono poi inammissibili pure per quanto concerne la società Femar vini in quanto non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice d’appello ha infatti correttamente precisato come la pronuncia di inammissibilità dell’opposizione proposta dalla società abbia precluso l'esame delle censure in merito della opposizione, così che non sussistono i denunciati vizi di motivazione e di violazione o falsa applicazione delle disposizioni richiamate.
II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in Euro 2.000, oltre alle spese prenotate a debito.
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 4 luglio 2024.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2024