Pubblicazione di una domanda di modifica di una menzione tradizionale nel settore vitivinicolo a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, e dell'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione — Chacolí-Txakolina.
(Comunicazione 17/07/2024, pubblicata in G.U.U.E. 17 luglio 2024, n. C)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, e dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di due mesi dalla data della presente pubblicazione.
Richiesta di modifica riguardante una menzione tradizionale
«Chacolí-Txakolina»
Data di ricezione: 11 aprile 2024
Numero di pagine (compresa la presente): 4
Lingua della richiesta di modifica: spagnola
Numero di fascicolo: Ares(2024)2664803
Menzione tradizionale di cui è richiesta la modifica: «Chacolí-Txakolina»
Richiedente: Direzione generale dell'Industria alimentare, ministero spagnolo dell'Agricoltura, della pesca e dell'alimentazione
Indirizzo completo (via e numero civico, città e codice postale, Stato):
Po Infanta Isabel, 1, 28071 Madrid, Spagna
Nazionalità: spagnola
Telefono, fax, email:
Tel. +34 91 347 53 97;
Fax +34 91 347 54 10;
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Descrizione della modifica:
Secondo la definizione/le condizioni di impiego della menzione tradizionale «Chacolí-Txakolina» in eAmbrosia:
«Vino delle DOP “Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina”, “Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina” e “Chacolí de Álava-Arabako Txakolina” ottenuto essenzialmente dalle varietà ondarrabi zuri e ondarrabi beltza. Ha un titolo alcolometrico acquisito minimo di 9,5 % vol (11 % vol per il bianco fermentato in botte), un'acidità volatile massima di 0,8 mg/l e un tenore massimo di zolfo totale di 180 mg/l (140 mg/l per i rossi).».
La definizione/le condizioni d'impiego che precedono sono connesse all'articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
La definizione/le condizioni d'impiego sono state sostituite dalle seguenti:
« Chacolí-Txakolina-Txakoli »
«Vino della categoria (1) dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, aventi diritto alle seguenti denominazioni di origine protette: “Chacolí de Bizkaia - Txakoli de Bizkaia - Bizkaiko Txakolina”, “Chacolí de Getaria - Txakoli de Getaria - Getariako Txakolina” e “Chacolí de Álava - Txakoli de Álava - Arabako Txakolina”.»
Spiegazione dei motivi della modifica
La menzione tradizionale «Chacolí-Txakolina» è protetta e il suo impiego è disciplinato dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 112, lettera b), e dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
La menzione è utilizzata per i vini delle DOP «Chacolí de Bizkaia - Bizkaiko Txakolina - Txakoli de Bizkaia», «Chacolí de Getaria - Getariako Txakolina - Txakoli de Getaria» e «Chacolí de Álava - Arabako Txakolina - Txakoli de Álava».
Si propone ora di aggiungere «Txakoli» come terza forma o ortografia della menzione tradizionale, in quanto presenta lo stesso carattere tradizionale delle altre due forme ortografiche registrate: «Chacolí» e «Txakolina». Ciò risulta evidente dal fatto che essa è inclusa nei nomi delle tre denominazioni di origine protette autorizzate a utilizzare tale menzione tradizionale sebbene, a causa di un errore, attualmente non figuri nel registro.
I produttori riscontrano inoltre la necessità di utilizzare altri vitigni insieme alle varietà ondarrabi zuri e ondarrabi beltza per adattarsi ai cambiamenti climatici e ai loro effetti sul titolo alcolometrico, sull'acidità e sulla stabilità dei vini. Si tratta tra l'altro di un settore produttivo variegato, con cantine più tradizionali che operano parallelamente ad altre più innovative, tutte impegnate a differenziare i vini che producono. I produttori sottolineano altresì l'uso di altri vitigni tradizionali e consuetudinari, al fine di promuovere e tutelare il loro patrimonio viticolo. Ciò si è tradotto in uno sforzo congiunto da parte dei tre comitati di regolamentazione per raggiungere un accordo e garantire una concorrenza leale tra i produttori.
La menzione tradizionale è modificata conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, il che rende necessario apportare modifiche legislative a livello di nazionale, nella fattispecie da parte della Comunità autonoma dei Paesi Baschi in quanto autorità competente per le denominazioni di origine protette «Chacolí de Bizkaia - Txakoli de Bizkaia - Bizkaiko Txakolina», «Chacolí de Getaria - Txakoli de Getaria - Getariako Txakolina» e «Chacolí de Álava - Txakoli de Álava - Arabako Txakolina».
A fini di chiarezza, trasparenza e certezza del diritto, la menzione tradizionale «Chacolí - Txakolina - Txakoli» è stata regolamentata. La menzione è utilizzata per i vini con le denominazioni di origine protette seguenti: «Chacolí de Bizkaia - Txakoli de Bizkaia - Bizkaiko Txakolina», «Chacolí de Getaria - Txakoli de Getaria - Getariako Txakolina» e «Chacolí de Álava - Txakoli de Álava - Arabako Txakolina». Con ordinanza del 20 marzo 2024 del ministro regionale dello Sviluppo economico, della sostenibilità e dell'ambiente del governo basco, il regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dei Paesi Baschi n. 66 del 4 aprile 2024. L'ordinanza è lo strumento giuridico appropriato per l'approvazione delle menzioni tradizionali e per la loro successiva modifica nel registro dell'UE.
Al fine di garantire la transizione giuridica dall'attuale quadro legislativo della menzione tradizionale «Chacolí - Txakolina - Txakoli», usata per le tre denominazioni di origine protette di cui sopra, è stata stabilita e pubblicata la definizione che descrive le caratteristiche e le caratteristiche comuni. In tal modo, si consente la concorrenza leale tra i produttori, fornendo allo stesso tempo informazioni chiare ai consumatori.
Nome del firmatario: Direttore della direzione Qualità e industrie alimentari del ministero dello Sviluppo economico, della sostenibilità e dell'ambiente del governo basco.