Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Pratiche enologiche
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 19-07-1990
Numero provvedimento: 1231
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Impiego anidride solforosa in enologia.

«Regolamento speciale concernente l’impiego di gas tossici, approvato con R.d. 9 gennaio 1974 n. 147».

A parziale modifica della lettera circolare della scrivente Direzione generale n. B/11536 del 30 settembre 1974 sull’argomento indicato in oggetto si trascrive qui di seguito la risposta fornita dal ministero della Sanità al quesito riguardante la possibilità di detenere modiche quantità di SO2 ritenute strettamente necessarie per la lavorazione del vino nel corso dell’anno:

«........................... si ritiene che l’anidride solforosa occorrente per le operazioni di cantina debba essere utilizzata limitatamente al maggior quantitativo durante il periodo vendemmiale, mentre ulteriori modici quantitativi, strettamente necessari per le ulteriori periodiche aggiunte, possono essere utilizzati durante il corso dell’anno.

Nel contempo dovranno essere rispettate tutte le restanti norme previste dal citato regolamento».