Organo: Consiglio di Stato
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Parere Consiglio di Stato
Data provvedimento: 04-07-2024
Numero provvedimento: 839
Tipo gazzetta: Nessuna

OCM Vino - Bando per l’ammissione ai finanziamenti OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e Riconversione Vigneti” - Campagna 2017/2018 - Riscontrate irregolarità nella determinazione dell’importo liquidato alla ricorrente per non avere rispettato le condizioni delle disposizioni comunitarie - Avvio da parte della Regione del procedimento per le azioni di recupero dell’indebito percepito - Disposta la parziale revoca del sostegno pubblico erogato nella parte in cui si imputa alla ditta la violazione del limite prescritto dal paragrafo 3, lettera a), dell’articolo 45 del Regolamento (UE) 1149/2016 per la determinazione dei contributi in natura - Individuazione della disciplina applicabile - Normativa comunitaria di riferimento rappresentata dal Reg. (CE) 1234/07, modificato con Reg. (CE) 491/09, n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, e dal Reg. UE 1308/2013, Reg. UE 1306/2013, Reg. Ue 1149/2016, Reg. UE 2220/85 e s.m.i..



Adunanza di Sezione del 5 giugno 2024


 

NUMERO AFFARE 00711/2023



OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla ditta individuale -OMISSIS- contro la Regione Sicilia, Assessorato dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Sicilia, e nei confronti di Agea-Agenzia per le erogazioni in agricoltura, per l’annullamento.

- della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale l’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Sicilia ha disposto in capo al ricorrente l’obbligo di restituzione dell’indebito percepito pari ad € 7.191,52, relativamente alla domanda di aiuto n.-OMISSIS- – Piano Regionale di “Ristrutturazione e Riconversione Vigneti” – Campagna 2017/2018, Anni Finanziari 2020/2021;

- del Bando per l’ammissione ai finanziamenti OCM Vino, Misura “Ristrutturazione e Riconversione Vigneti”, Campagna 2017/2018, redatto dal Servizio 2, Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche, dell'Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Sicilia, allegato alla D.D.G. n. 1453 del 30 maggio 2017;

- nonché di ogni atto precedente, successivo e, comunque, connesso, ancorché non conosciuto.


 

LA SEZIONE

Vista la relazione firmata il 13 novembre 2023 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella De Miro;



 

Premesso:

1.- Il ricorrente chiede l’annullamento:

- della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale l’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Sicilia ha disposto in capo al ricorrente l’obbligo di restituzione dell’asserito indebito percepito pari ad € 7.191,52, relativamente alla domanda di aiuto n.-OMISSIS- – Piano Regionale di “Ristrutturazione e Riconversione Vigneti” – Campagna 2017/2018, Anni Finanziari 2020/2021;

- del Bando per l’ammissione ai finanziamenti OCM Vino, Misura “Ristrutturazione e Riconversione Vigneti”, Campagna 2017/2018, redatto dal Servizio 2, Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche, dell'Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Sicilia, allegato alla D.D.G. n. 1453 del 30 maggio 2017;

- nonché di ogni atto precedente, successivo e, comunque, connesso, ancorché non conosciuto.

2.- L’Amministrazione riferisce che:

- La ditta individuale -OMISSIS-, in data 30 giugno 2017, ha presentato la domanda n. -OMISSIS- per aderire alla misura “Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti” del Programma Nazionale di Sostegno vino per la campagna 2017-2018, il cui bando è stato allegato alla D.D.G. n. 1453 del 30 maggio 2017.

-La ditta è stata ammessa al finanziamento della superficie di mq 56490, con un contributo di anticipo assegnato, pari all’ 80% dell’importo ammissibile, ovvero, 66.831,60 euro.

In riscontro alla presentazione della domanda di saldo del pagamento n. 85317024678 del 17/06/2020, alla ditta ricorrente è stato poi liquidato l’importo complessivo di 82.306,59 euro a fronte di una spesa ammessa di 165.870,00 euro.

-A seguito dell’Audit VINR/2021/005IT – Azione di recupero dell’indebito - Anni finanziari 2020-2021, la Commissione europea ha riscontrato criticità sulle procedure di ammissibilità dell’aiuto nell’ambito della misura RRV del PSN OCM Vino, tra cui il mancato rispetto delle condizioni previste ai sensi del paragrafo 3, lettera a) dell’articolo 45 del Reg. (UE) 1149/2016, per quanto concerne il pagamento dei contributi in natura.

- Pertanto, sulla base dell’esito del citato Audit, la Regione Sicilia ha avviato le verifiche su alcune domande di pagamento a saldo e relative agli anni finanziari 2020-2021 e, di conseguenza, AGEA ha provveduto ad inviare alla Regione gli elenchi relativi ai citati anni finanziari.

- Essendo state riscontrate irregolarità nella determinazione dell’importo liquidato alla ricorrente, per non avere rispettato le condizioni delle disposizioni comunitarie così come rilevato dall’Audit, con nota n. 78716 del 7 novembre 2022, la Regione Sicilia ha comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento per le azioni di recupero dell’indebito percepito. Nello specifico, l’indebito percepito da restituire è stato quantificato in 7.191,52 euro, pari alla differenza tra il sostegno erogato (83.539,50 euro) e l’importo complessivo delle fatture allegate per l’operazione “contributi in natura”.

-Il Dirigente del Servizio 15 ha disposto, pertanto, la restituzione di tale somma con la nota n. 15514 del 2 marzo 2023 impugnata con il ricorso di cui in oggetto.

-Poiché la Ditta non ha provveduto alla restituzione dell’indebito percepito, AGEA ha disposto l’apertura della scheda di credito n. 1226159.

3.-Parte ricorrente deduce plurimi motivi di censura, e precisamente:

- violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; carenza di istruttoria; difetto di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà; sintomi di sviamento del potere.

Il ricorrente lamenta sostanzialmente l’illegittimità/nullità dell’atto, con cui la Regione Sicilia ha disposto la parziale revoca del sostegno pubblico erogato, nella parte in cui si imputa alla ditta la violazione del limite prescritto dal paragrafo 3 lettera a) dell’articolo 45 del Regolamento (UE) 1149/2016 per la determinazione dei contributi in natura. L’interessato ricostruisce la normativa europea relativa ai presupposti ed al regime con cui possono essere erogati tali contributi, distinguendoli dai lavori/spese in economia, giungendo alla conclusione che il caso in esame esula l’applicazione della predetta disposizione normativa, dovendosi applicare piuttosto le previsioni del paragrafo 2 del citato articolo di legge.

4.- L’Amministrazione, preso atto delle memorie difensive della Regione Sicilia e di Agea, contesta le doglianze e chiede il rigetto del ricorso.

5.-Parte ricorrente presenta controdeduzioni.



Considerato:

1.- Il Collegio ritiene utile richiamare la normativa comunitaria di riferimento, rappresentata dal Reg. (CE) 1234/07, modificato con Reg. (CE) 491/09, n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, e dal Reg. UE 1308/2013, Reg. UE 1306/2013, Reg. Ue 1149/2016, Reg. UE 2220/85 e s.m.i.

2.- Il Programma Nazionale di Sostegno 2014/2018 prevede il pagamento di lavori in economia ai sensi della richiamata norma, nel senso di lavori eseguiti in proprio dal beneficiario, ovvero, attività corredate da una dichiarazione presentata con la domanda di saldo nella quale si indichino le stesse.

3.-A parere del Collegio, le determinazioni adottate dalla Regione ed Agea risultano conformi alla normativa unionale e nazionale vigente. Il Programma Nazionale di Sostegno 2014 -2018 non specifica espressamente la ammissibilità di prestazioni in natura. Infatti, prevede che:

“5. Sono ammessi i lavori in economia.

Ai fini del pagamento viene verificata la documentazione fiscale allegata alla domanda di pagamento a saldo, per verificare che il contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non superi il 50% (o il 75%, nelle regioni classificate come regioni di convergenza), rispetto alle spese effettivamente sostenute.

I livelli massimi dei costi sostenibili per le azioni di ristrutturazione, riconversione e miglioramento delle tecniche di gestione sono stabiliti sulla base di studi effettuati da Istituti di ricerca regionali e nazionali.

La valutazione sulla ragionevolezza dei costi rispetta il principio dell’efficacia della spesa, viene effettuata utilizzando uno dei sistemi suggeriti al punto 11.1.1.1 delle linee guida elaborate dalla Commissione ed è verificata sulla base dei prezziari regionali.

E’ stabilito un importo massimo erogabile per ettaro.

I lavori in economia vengono calcolati sulla base di prezziari e/o un elenco analitico dei costi certificato da organismi tecnico-scientifici pubblici. In questo caso il beneficiario presenta una dichiarazione, al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo, nel quale indica i lavori in economia. Il relativo importo è erogato nel rispetto della normativa comunitaria vigente (art. 45, comma 3, lettera a) regolamento 2016/1149).”

Il Bando richiama il predetto Programma Nazionale.

Pertanto, dalla lettura delle prescrizioni contenute nel Programma Nazionale di Sostegno e quelle del bando, si ritiene che, diversamente da quanto indicato dal ricorrente, ai fini del pagamento i contributi in natura debbano essere equiparati alle prestazioni in proprio/in economia. Lo stesso esito dell’Audit non pare distinguere prestazioni in natura (non remunerate) e lavori in economia (remunerati).

4.- Sulla questione, la stessa Regione Sicilia, si è espressa con la circolare n. 1/2022 riguardante “la rendicontazione dei contributi in natura e lavori/spese in economia – Chiarimento normativo”.

Nel documento è precisato, in linea di continuità con quanto previsto nel Programma Nazionale di Sostegno al tempo vigente, in applicazione del regolamento comunitario citato, che “i contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro retribuita sono ammessi al sostegno se il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente” e non in base al criterio, supportato dal ricorrente, delle tabelle standard dei costi unitari che giustificherebbe l’originario importo riconosciutogli, ovvero, in base a quanto disposto dal paragrafo 2 lettera a) dell’articolo 45 del Regolamento (UE) 1149/2016.

5.-A riguardo, giova richiamare la nota di chiarimento del 10 novembre 2021 indirizzata dal Ministero per le politiche agricole e forestali alla Regione Siciliana, avente oggetto: Indagine VINR/2021/005/IT - Richiesta di chiarimento art. 45 del Reg. UE 1149/2016 "Contributi in natura", con la quale si precisa quanto segue:

In riscontro alla nota n. 72740 del 16 novembre 2021 di pari oggetto, si fa presente quanto segue.

L’art 45 del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 recita testualmente: “il sostegno pagato per l'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione".

Il reale significato di tale disposizione viene spiegato nelle linee guida e, nello specifico, nel paragrafo 2.8.1.3. “Calculation of the CIK”.

In tale paragrafo la Commissione europea precisa che “l'importo totale del sostegno pagato come contributo in natura per un'operazione non può essere superiore all'importo del sostegno pagato per tutte le altre voci di spesa messe insieme. In altre parole, il contributo in natura non deve rappresentare più della metà della spesa ammissibile, mentre almeno la metà dei costi ammissibili totali deve consistere nel prezzo pagato per beni o servizi e documentato da fatture o altro documento di equivalente valore probatorio.

Pertanto, non è possibile ammettere il rimborso del contributo in natura in misura eccedente il 50% dei costi ammissibili.

6.-A questa nota ministeriale ha fatto seguito l’avviso pubblico Prot. n. 78893 del 10 dicembre 2021, emanato dall’Assessorato Regionale dell’agricoltura dello sviluppo rurale e

della pesca mediterranea -Dipartimento Regionale dell’agricoltura

Servizio 2, concernente “Interventi Relativi Alle Produzioni Agricole E Zootecniche

U.O. S2.02 – Interventi per l'OCM Vitivinicola”, che, in riferimento alla rendicontazione dei lavori eseguiti nell’ambito della Misura RRV – OCM Vino, fornisce chiarimenti, anche a seguito dell’indagine della Commissione Europea.

8.-Con circolare 1/22 del 16 febbraio 2022, avente ad oggetto “Circolare rendicontazione dei contributi in natura e lavori/spese “in economia” – Chiarimento normativo” indirizzata agli Uffici, l’Assessorato agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea -Dipartimento dell'agricoltura puntualizza e chiarisce che:

“Gli investimenti/interventi nell’ambito della normativa unionale possono essere realizzati dai beneficiari ricorrendo alle seguenti tipologie:

· tramite il ricorso alle imprese organizzate o soggetti qualificati a fornire la prestazione d’opera richiesta;

· contributi in natura;

· lavori/spese così dette “in economia”.

Definizioni

· I contributi in natura sono riferibili a forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente e senza la configurazione di oneri di ammortamento. Rientrano in questa categoria l’utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all’affitto di analoghi mezzi e le prestazioni volontarie non retribuite connesse ad investimenti fisici, in relazione ai quali, anziché rivolgersi ad un’impresa organizzata per ottenerne l’esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto gestendo in maniera diretta l’intervento e portandolo a termine con l’ausilio delle proprie dotazioni aziendali (utilizzo di macchine e materiale disponibile in azienda).

A questo proposito, sia le ore di lavoro previste che quelle risultanti a consuntivo, devono essere quantificate da un tecnico qualificato.

Il sostegno pubblico a favore dell’operazione che comprenda contributi in natura non deve superare il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell’operazione (comma 1, lett. a) dell’art. 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013). L’algoritmo viene così rappresentato: A < = (B – C)

A = Contributo pubblico

B = Spesa ammessa ad operazione ultimata

C = Totale contributi in natura.”

9.-Da quanto sopra esposto appare chiaro che ai fini della sua ammissibilità la prestazione in natura deve rispettare le previsioni dell’art.45 paragrafo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione.

10.-Ne segue che il ricorso è infondato e deve essere respinto.



P.Q.M.

 

Esprime l’avviso che il ricorso debba essere respinto.

L'ESTENSORE

Antonella De Miro

IL PRESIDENTE

Roberto Garofoli

IL SEGRETARIO

Maria Cristina Manuppelli