Sanzioni per l’inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola: autorità competente a ricevere il rapporto (articolo 17 legge 24 novembre 1981, n. 689).
Pervengono a questo Ispettorato centrale richieste di chiarimento in merito alla sentenza della Corte di cassazione n. 4131 del 17 giugno 1988, ribadita con circolare del ministero dell’Interno, recante l’affermazione della competenza a ricevere il rapporto per l’applicazione di sanzioni amministrative da parte dell’Autorità nella cui circoscrizione territoriale è avvenuto l’accertamento (ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
A riguardo, si fa presente che la cennata sentenza, nell’elencare i motivi della decisione, tra l’altro, recita testualmente: «... Se, dunque, il luogo in cui la violazione è stata commessa non può essere individuato se non attraverso l’accertamento degli organi addetti, ne deriva che il prefetto territorialmente competente ad emettere l’ordinanza-ingiunzione e il provvedimento di confisca è quello del luogo in cui la violazione sia stata accertata ... (omissis)».
Peraltro, per quanto concerne le fattispecie previste dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, non sussistono ad avviso di questo Ispettorato centrale, difficoltà nell’individuazione del luogo in cui la violazione è stata commessa, che sarà quello in cui ha sede lo stabilimento vinicolo dal quale ha avuto origine l’illecito.
Ad esempio, nel caso di mancata o erronea compilazione di documenti di accompagnamento vitivinicoli ex articolo 4, paragrafo 8, della citata legge n. 460/87 (o, in precedenza, articolo 35 del Dpr 12 febbraio 1965, n. 162), il criterio di cui all’articolo 17, legge n. 689/81 appare pienamente applicabile, atteso che l’illecito risulta realizzato nel momento in cui il prodotto inizia il trasporto scortato da un documento erroneamente compilato, ovvero in assenza del documento medesimo: competente sarà il direttore dell’Ufficio repressione frodi nella cui circoscrizione territoriale ricade la sede della ditta emittente, o che avrebbe dovuto emettere, tale documento.