OCM Vino - Misura della promozione sui mercati dei Paesi terzi - Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Campagna finanziaria 2022/2023 - Domanda per l'annullamento del decreto dirigenziale con cui è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili relativi alla campagna finanziaria 2022/2023, dalla quale è stato escluso definitivamente il progetto di promozione regionale presentato dal ricorrente - Progetto proposto che prevedeva lo svolgimento di attività promozionali in paesi extra UE (USA, Cina e Giappone) - Applicazione della disposizione ministeriale che non prevede che negli avvisi regionali possa stabilirsi che la singola proposta debba essere formalizzata con richiesta di un contributo minimo da parte di ciascun partecipante alla realizzazione del progetto e non prevede quale causa di esclusione di un soggetto proponente, e del relativo progetto, la richiesta da parte di un singolo soggetto partecipante di un contributo inferiore a un determinato contributo minimo, ma ricollega l’operatività della causa di esclusione alla sola eventualità di richiesta di contributo d’importo “complessivo” inferiore ai minimi indicati dalla norma riferiti globalmente al progetto (e non al singolo contributo di un soggetto partecipante).
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16094 del 2023, proposto da
Confagri Tuscany Wine Promotion S.C.Ar.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Giuseppe Lucchesi, Daniele Berti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Giuseppe Lucchesi in Roma, viale Parioli 63;
contro
Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Letizia Falsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 8;
Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro in carica, Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del Direttore pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Tenuta Pietramora di Colle Fagiano S.r.l., Banfi Società Agricola a r.l., Castiglion del Bosco Societa' Agricola a r.l., Bibi Graetz di Dan Graetz, Col D'Orcia S.r.l., Consorzio Vino Chianti, Le Corti S.p.A. Società Agricola, Promosienarezzo S.r.l., Toscana Wine Partners, Nittardi di Leon Femfert, Associazione Exclusive Tuscany, Fattoria di Mocenni di Casini Nicolo, Capponi Sebastiano - Fattoria di Calcinaia, Bs International S.r.l., Associazione Made in Tuscany, Castello di Albola S.a.r.l. , Azienda Agricola La Magia di Schwarz Fabian, Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, Confederazione Italiana Agricoltori Toscana, S.M. Tenimenti Pile e Lamole e Vistarenni e San Disdagio - S.r.l., Tenute Piccini S.p.A., Azienda Agricola Uccelliera di Cortonesi Andrea, Società Agricola Tenuta Poggio al Tesoro a r.l., Poggio S. Polo S.a.r.l., Consorzio Vino Chianti Classico, Jbs S.r.l., Tenimenti Carvin S.r.l., Rocca di Frassinello S.r.l. Società Agricola in Sigla Rocca di Frassinello S.a.r.l.., Tenuta Torciano Azienda Agricola Giachi Pierluigi, controinteressati intimati non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto dirigenziale n. 24372 del 6 dicembre 2022 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili relativi alla campagna finanziaria 2022/2023;
- della graduatoria definitiva pubblicata in data 6 dicembre 2022 dalla Regione Toscana allegata sub doc. A al dirigenziale n. 24372 del 6 dicembre 2022 dalla quale è stato escluso definitivamente il progetto di promozione regionale presentato dal ricorrente afferente la misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2022 / 2023;
- dell'allegato B contenente l'elenco dei progetti non ammissibili approvato con il medesimo decreto dirigenziale;
- del decreto dirigenziale n. 21620 del 28 ottobre 2022 con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili relativi alla campagna finanziaria 2022/2023, a seguito dell'istruttoria condotta dal Comitato di valutazione;
- della graduatoria provvisoria pubblicata in data 28 ottobre 2022 dalla Regione Toscana allegata sub doc. A al decreto dirigenziale n. 21620 del 28 ottobre 2022 dalla quale è stato escluso il progetto di promozione regionale presentato dal ricorrente afferente la misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2022 / 2023;
- dell'allegato B contenente l'elenco dei progetti non ammissibili approvato con il medesimo decreto dirigenziale;
- del provvedimento assunto dalla Regione Toscana - Direzione Agricoltura e sviluppo rurale Produzioni agricole vegetali e zootecniche Promozione Sostegno agli investimenti delle imprese agroalimentari privo di protocollo comunicato in data 4 novembre 2022, con il quale la Regione resistente ha disposto l'esclusione del Progetto CUP 12813.28062022.216000019 destinato ai Paesi Target Giappone, Usa, Cina e Giappone;
- del verbale del Comitato Tecnico di Valutazione redatto all'esito della seduta del 5 ottobre 2022 riferita alla valutazione delle controdeduzioni inoltrate dalla ricorrente in data 4 ottobre 2022 mai formalmente comunicato al ricorrente;
- del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241 / 1990 comunicato dalla predetta Regione con nota prot. E1_Protocollo_r_toscan_AOOGRT_0373232_2022-09-30 in data 30 settembre 2022;
- del verbale del Comitato Tecnico di Valutazione redatto all'esito della seduta del 29 settembre 2022 mai formalmente comunicato al ricorrente, ove è stata assunta la sussistenza della violazione del disposto di cui al punto 3.5 dell'Allegato A all'Avviso Regionale D.D. 12813 del 28 giugno 2022;
- e per quanto qui possa occorrere del disposto di cui al punto 4.5 dell'allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale n. 697 del 20 giugno 2022 e del punto 3.5 dell'Allegato A all'Avviso regionale nonché del disposto di cui al punto 8.2 dell'Allegato A al Decreto Dirigenziale 12813 del 28 giungo 2022 nonché dell'art. 5 comma 7 e 9 del D.D. n. 229300 del 20 maggio 2022 anche per contrasto al disposto di cui all'art. 9 del Decreto Ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019;
- nonché del disposto di cui all'art. 3 comma 5 del D.D. n. 229300 del 20 maggio 2022 nel punto in cui non consente la rettifica di un dato contenuto nell'allegato H) della iniziativa progettuale proposta;
nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.
E con il successivo ricorso per motivi aggiunti avverso e per l'annullamento
- del decreto n. 7866 del 19/04/2023 avente per oggetto OCM Vino – Misura della promozione sui mercati dei Paesi terzi - Regolamento (UE) n. 1308/2013 – campagna finanziaria 2022/2023;
- dell'Allegato A al Decreto n. 7866 contenente l'esito del riesame del progetto cup 019 a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato n.01314/2023 – proc.to n.02452/2023 pubblicata il 5/04/2023;
- della nota Ag.e.a. Prot. Uscita N.0036134 del 15/05/2023 con la quale è stato trasmesso l'atto di impegno riferito al Contratto promozione vino Paesi terzi 2022-2023;
- della nota Ag.e.a. prot. N. 0040780 del 29 maggio 2023 di riscontro all'istanza inviata dalla Confagri Tuscany in data 22 maggio 2023;
- della nota Ag.e.a. Prot. Uscita N.040768 del 29/05/2023 con la quale è stata annullata la nota Agea N.0036134 del 15/05/2023 ed è stato trasmesso il nuovo atto di impegno riferito al Contratto promozione vino Paesi terzi 2022-2023;
nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e di Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2024 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 4 dicembre 2023 in riassunzione del giudizio istaurato innanzi al TAR Toscana, dichiaratosi territorialmente incompetente con ordinanza n. 1091/2023, l’odierna ricorrente ha impugnato e domandato l’annullamento del provvedimento con il quale la Regione Toscana ha disposto l’esclusione dell’iniziativa progettuale presentata dal ricorrente per l’assegnazione di risorse europee a valere sulla misura Ocm Vino Promozione nei Paesi terzi per la campagna 2022/2023 progetto denominato “Confagri Tuscany Wines Promotion 1/2023 Stati Uniti d’America – Cina (compresa area di Hong Kong e Macao) – Giappone” e della successiva graduatoria definitiva pubblicata in data 6 dicembre 2022.
La ricorrente, in qualità di capofila, ha presentato domanda di contributo nell’ambito del menzionato progetto di cui al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019 e ss. mm. e ii.
Il progetto in questione prevedeva lo svolgimento di attività promozionali nei seguenti paesi Extra UE (USA, Cina e Giappone), per un importo complessivo di investimento pari ad € 1.072.840,00, ed un contributo richiesto pari ad € 429.136,00, progetto ritenuto non ammissibile dalla Regione Toscana per il mancato rispetto del limite minimo di contributo ammissibile per Paese (non emergente), stabilito dall’allegato H (piano finanziario) della domanda.
In particolare, nel corso dell’istruttoria prevista dal bando, il Comitato di Valutazione dei progetti ha rilevato che nell’Allegato H, per il Paese terzo Giappone (non emergente):
• il soggetto partecipante POGGIOTONDO S.R.L. ha chiesto un contributo di € 1.282,00
• il soggetto partecipante SOCIETA' AGRICOLA CASTELLO DEL TERRICCIO S.R.L. ha chiesto un contributo di €1.068,00
e che tali contributi sono inferiori all’importo del contributo minimo ammissibile pari a € 2.000,00 indicato al punto 4.5 dell’allegato A alla Deliberazione Giunta regionale n. 697/2022 e al punto 3.5 dell’Allegato A all’Avviso regionale, previsto per ciascun soggetto partecipante per Paese terzo o mercato del Paese terzo non emergente.
Considerato che il mancato rispetto di tale limite era da ritenersi causa di esclusione, in attuazione dell’articolo 9, lettera g) del decreto ministeriale n. 3893/2019 e dell’articolo 3, comma 5, ed articolo 5, comma 7 dell’avviso nazionale, così come confermato al punto 8.2 dell'Allegato A all’Avviso regionale, il Comitato ha proposto il preavviso di rigetto della domanda.
In data 4 ottobre 2022, la ricorrente ha risposto alla comunicazione di preavviso di rigetto del 30 settembre 2022 trasmessa dalla Regione Toscana, invocando l’errore materiale a giustificazione della contestazione avanzata dalla Regione Toscana e inviando un nuovo allegato H (piano finanziario).
Il Comitato di valutazione, in seguito alle osservazioni pervenute, non ritenendo accoglibile la tesi del “mero errore materiale” sostenuta dalla ricorrente, e preso atto che, per il Paese Terzo Giappone (non emergente) non risultavano rispettati i limiti minimi di contributo ammissibile definiti al punto 4.5 dell’allegato A alla deliberazione Giunta regionale n. 697 del 20 giugno 2022 e al punto 3.5 dell’Allegato A all’Avviso regionale, ha ritenuto che il progetto in esame non fosse ammissibile, tenuto altresì conto anche che, secondo quanto previsto ai punti 6.4 e 6.5 dell'allegato A all’avviso regionale, non è prevista la possibilità di procedere ad integrazioni/correzioni dell'allegato H (piano finanziario), da parte del soggetto proponente successivamente alla presentazione della domanda.
Con decreto dirigenziale n. 21620 del 28 ottobre 2022 è stata approvata la graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili e l’elenco dei progetti non ammissibili presentati nell’ambito della misura OCM Vino Promozione relativamente alla campagna 2022/2023; tale decreto è stato quindi trasmesso ad AGEA dal Dirigente della Regione Toscana, dott. Giliberti, con PEC n.423182 del 7 novembre 2022, ai fini dell’esecuzione dei successivi controlli precontrattuali.
Successivamente, con Decreto Dirigenziale n. 24372 del 6 dicembre 2022 è stata approvata la graduatoria definitiva.
Tale provvedimento è stato impugnato dall’odierna ricorrente dinanzi al TAR della Toscana, con istanza di sospensione dell’efficacia.
Con ordinanza n. 37/2023, il T.A.R. Toscana ha respinto l’istanza cautelare.
Avverso tale ordinanza la ricorrente ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato chiedendone l’annullamento.
Con ordinanza n. 1314 del 5 aprile 2023 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare, disponendo il riesame della posizione del Consorzio appellante da parte dell’Amministrazione, tenendo conto delle statuizioni di cui alla motivazione dell’ordinanza medesima.
In esecuzione del provvedimento cautelare la Regione Toscana ha emesso il Decreto Dirigenziale n. 7866 del 19 aprile 2023 ammettendo il progetto per un importo complessivo di investimento pari ad € 1.072.840,00, ed un contributo pari ad € 429.136,00, con riserva di riesame all’esito del giudizio pendente presso il TAR Toscana.
Con istanza ex art. 59 c.p.a., notificata alla Regione Toscana il 10 maggio 2023, la ricorrente, ritenendo che con il Decreto Dirigenziale n. 7866/2023 non fosse stata data esecuzione alla predetta ordinanza cautelare n. 1413/2023, ha chiesto al Consiglio di Stato di ordinare alla Regione Toscana e all’AG.E.A. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per quanto di rispettiva competenza, “di dare piena e corretta esecuzione all’Ordinanza n. 1314/2023, provvedendo al riconoscimento del diritto della ricorrente all’esecuzione e validazione delle attività progettuali con decorrenza dal 1 gennaio 2023 e termine di ultimazione al 15 ottobre 2023 nonché al riconoscimento del diritto alla fruizione della corresponsione dell’anticipo del contributo spettante, entro prefiggendo termine”.
Nel frattempo, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste avendo constatato, all’esito della rimodulazione delle risorse comunitarie destinate al finanziamento del Piano Strategico Nazionale – campagna 2022/2023, che si erano registrate economie a livello nazionale, comunicava alla Regione Toscana l’avvenuta assegnazione di € 1.150.000,00 da destinare al finanziamento di ulteriori proposte progettuali in precedenza non ammesse per mancanza di risorse.
Pertanto il decreto dirigenziale n. 7866/2023 nella parte in cui non prevedeva l’erogazione dell’anticipo sul contributo complessivamente dovuto al Consorzio veniva rettificato con decreto dirigenziale n.10097/2023, con il quale - annullando il precedente – la Regione ha ottemperato all’ordine giudiziale “ferma restando la riserva di procedere al recupero della somma anticipata in conseguenza dell’esito del giudizio di merito nel caso di rigetto del ricorso pendente innanzi al TAR Toscana”.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 9 giugno 2023, la ricorrente ha domandato al TAR Toscana l’annullamento dell’efficacia del decreto n. 7866 del 19 aprile 2023; dell’Allegato A al Decreto n. 7866 contenente l'esito del riesame del progetto cup 019 a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1314/2023 – proc.to n.02452/2023 pubblicata il 5 aprile 2023; della nota Ag.e.a. Prot. Uscita N.0036134 del 15 maggio 2023 con la quale è stato trasmesso l'atto di impegno riferito al Contratto promozione vino Paesi terzi 2022-2023 (doc. 25); della nota Ag.e.a. prot. N. 0040780 del 29 maggio 2023 di riscontro all'istanza inviata dalla Confagri Tuscany in data 22 maggio 2023 (doc. 26); della nota Ag.e.a. Prot. Uscita N.040768 del 29 maggio 2023 con la quale è stata annullata la nota Agea N.0036134 del 15 maggio 2023 ed è stato trasmesso il nuovo atto di impegno riferito al Contratto promozione vino Paesi terzi 2022-2023.
Con successiva ordinanza n. 1091 del 27 novembre 2023 il TAR Toscana ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del TAR del Lazio.
Con il presente ricorso, ritualmente notificato il 4 dicembre 2023, la ricorrente ha riassunto di fronte a innanzi a questo TAR del Lazio, il predetto ricorso.
Quest’ultimo è fondato e deve essere accolto.
Quanto, in primo luogo, al ricorso introduttivo, merita di essere rigettata l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Il provvedimento impugnato è stato rettificato da successivo provvedimento regionale, il quale ha dato esecuzione all’ordinanza del Consiglio di Stato richiamata, facendo tuttavia salva la possibilità di recuperare le somme in caso di rigetto del ricorso proposto avverso il provvedimento a monte impugnato con ricorso principale; ne deriva che, l’eventuale pronuncia di improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse legittimerebbe l’Amministrazione a ripetere quanto erogato alla ricorrente, e pertanto il provvedimento sopravvenuto, non ha effetto satisfattivo perché emanato con riserva in relazione all’esito dell’impugnativa.
Con riferimento al merito del ricorso, deve poi essere condiviso il contenuto dell’ordinanza cautelare nr. 1314/2023 emessa dal Consiglio di Stato nella parte in cui osserva che “sussistono dubbi sulla legittimità dell’avviso nazionale di cui al Decreto del Dirigente generale n. 229300 del 20 maggio 2022 del Ministero per le politiche agricole e per la sovranità alimentare, art. 5, comma 7, per difformità dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2019, il quale ultimo non contempla contributi minimi che debbano essere richiesti da ciascun soggetto partecipante ad un progetto e, coerentemente, non prevede quale causa di esclusione di un soggetto proponente, e del relativo progetto, la circostanza che un singolo soggetto partecipante abbia chiesto un contributo inferiore a un determinato contributo minimo; rilevato, conseguentemente, che sussistono dubbi anche in ordine alla legittimità della delibera di Giunta Regionale n. 697 del 20 giugno 2022, allegato A, punto 4.5., nella parte in cui, esercitando la facoltà attribuita alle Regioni dall’art. 7, comma 9 del sopra citato Decreto Dirigenziale n. 229300 del 20 maggio 2022, la citata delibera di Giunta Regionale ha introdotto la necessità che ciascun partecipante chieda un contributo minimo, stabilendo altresì che la violazione di tale previsione comporta, automaticamente, l’esclusione (non del solo soggetto partecipante ma anche) del soggetto proponente e dell’intero progetto da esso presentato, prescindendo da qualsiasi valutazione circa la possibilità che il progetto presentato dal soggetto proponente sia idoneo a conseguire gli obiettivi prefissati senza l’azione del soggetto partecipante incorso nella violazione; rilevato, più specificamente, che il D.M. 3 aprile 2019 prevede che la causa di esclusione legata alla violazione dell’art. 13, comma 7, sia disposta solo quando l’importo “complessivo” del contributo richiesto per il progetto risulti inferiore ai minimi indicati da tale norma, i quali sono riferiti globalmente al progetto, e non al singolo contributo di un soggetto partecipante; considerato, in definitiva, che la delibera di Giunta Regionale sopra citata ha introdotto un vincolo e una causa di esclusione del soggetto proponente non prevista dal D.M. 3 aprile 2019; rilevato che tali previsioni, di dubbia legittimità per i motivi sopra evidenziati, sono state riprodotte nell’avviso di cui al Decreto del Dirigente regionale, punto 4.5 dell’Allegato A all’Avviso regionale nonché del disposto di cui ai unti 3.5. e 8.2 dell’Allegato A al Decreto Dirigenziale 12813 del 28 giungo 2022”.
Invero, incontestata la competenza delle fonti di regionali di regolamentare la materia, è tuttavia necessario considerare – come espressamente dichiarato dalla stessa Amministrazione statale – che, per quanto concerne il quinquennio 2019/2023 le modalità tecniche e applicative delle misure contributive sono state definite mediante il Decreto Ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019 che ha previsto la possibilità di presentare progetti a carattere nazionale, multiregionali e regionali.
Alle singole Regioni, invece, è stata affidata la selezione dei progetti regionali cui destinare la quota parte di finanziamenti per essi previsti in uno con gli stanziamenti destinati a progetti presentate dagli operatori economici presenti sul rispettivo territorio.
Al fine di procedere a detta selezione la Giunta della Regione Toscana con deliberazione n. 697 del 20 giugno 2022 ha approvato le “modalità di svolgimento della selezione” delle proposte progettuali cui destinare il finanziamento disponibile.
Tale provvedimento, tuttavia, non si è limitato a definire, come necessario, le predette modalità di svolgimento della selezione, ma ha introdotto condizioni ulteriori e più stringenti per gli operatori economici, a pena di esclusione dalla procedura, che risultano in conflitto con l’art. 9, lettera g) del Decreto Ministeriale n. 3893/2019 e con il principio di tassatività delle cause di esclusione della lex specialis.
La disposizione ministeriale, invero, non prevedeva che negli Avvisi potesse stabilirsi che la singola proposta dovesse essere formalizzata con richiesta di un contributo minimo da parte di ciascun partecipante alla realizzazione del progetto; parimenti, non prevedeva quale causa di esclusione di un soggetto proponente, e del relativo progetto, la richiesta da parte di un singolo soggetto partecipante di un contributo inferiore a un determinato contributo minimo.
Diversamente, il D.M. 3 aprile 2019 ricollegava l’operatività della causa di esclusione, in caso di violazione dell’art. 13, comma 7, alla sola eventualità di richiesta di contributo d’importo “complessivo” inferiore ai minimi indicati da tale norma riferiti globalmente al progetto (e non al singolo contributo di un soggetto partecipante).
Per tali ragioni, il ricorso principale deve quindi essere accolto.
Con riguardo al ricorso per motivi aggiunti, invece, deve essere osservato che con istanza del 22 maggio 2023 la Confagri Tuscany, preso atto del nuovo Decreto della Regione Toscana n. 10097 del 17 maggio 2023, ha rappresentato la necessità che l’Agea predisponesse il nuovo atto di impegno prevedendo:
a) la validazione delle attività già compiute pur nel caso in cui le stesse dovessero risultare non riportare in modo chiaro e leggibile che l’Unione europea ha partecipato al finanziamento delle azioni oggetto del contratto;
b) la validazione delle attività già compiute anche se la relativa realizzazione non fosse stata preceduta dal preventivo inserimento nel portale Sian del relativo cronoprogramma;
c) il definitivo riconoscimento del contributo anche nel caso di mancato raggiungimento dell’80 % di spese ammissibili a finanziamento in ragione del ristrettissimo tempo rilasciato per l’ultimazione delle attività fissato al 15 ottobre 2023 e con espressa esclusione dell’applicabilità
al caso concreto delle eventuali sanzioni conseguenti;
d) la liquidazione del saldo nei termini ordinariamente previsti all’esito dei controlli da parte di Agecontrol, fermo e impregiudicato, ovviamente, il diritto di ripetizione da parte di Agea nel caso di esito del giudizio contenzioso in via definitiva favorevole alla Regione Toscana.
Con nota prot. 40780 del 29 maggio 2023 l’Agea ha riscontrato detta istanza dando atto di condividere quanto rappresentato nei punti b) e d) e di aver integrato l’atto di impegno con dette previsioni, mentre non ha ritenuto integrare l’atto di impegno con quanto riportato nei punti a) e c).
Il procedimento di riesame è stato svolto funditus e con completezza (come emerge dalla stessa documentazione proposta) e si è concluso con l’adozione dei provvedimenti impugnati che tuttavia, solo in parte, soddisfano le proposte della ricorrente.
La valutazione, di natura strettamente discrezionale compiuta dall’Amministrazione, non è sindacabile dal giudice amministrativo se non per evidente irragionevolezza o manifesta illogicità.
Ebbene nel caso in esame non sono ravvisabili i suddetti vizi.
La scelta dell’Amministrazione è ben motivata e, lungi dall’apparire contraddittoria, fonda le proprie ragioni su elementi chiari, come ben motivati nella nota n. 40780 del 29 maggio 2023.
Per le ragioni che precedono il ricorso per motivi aggiunti deve essere rigettato.
Stante la complessità delle questioni sottese al ricorso, le spese processuali possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 17 aprile 2024, 5 giugno 2024, con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Virginia Arata, Referendario, Estensore