Sanzioni per l’inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola.
Pervengono a questa amministrazione alcuni quesiti in ordine all’applicabilità delle sanzioni amministrative previste dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, nel caso di abrogazione e sostituzione dei regolamenti comunitari ivi richiamati.
A riguardo, si è dell’avviso che, in linea generale, i nuovi regolamenti Ce, che dettano una disciplina modificatrice relativamente alle medesime materie, già regolamentate in sede comunitaria, pur innovando le disposizioni precettive della fattispecie ex legge n. 460/87, nulla incidono sul «corpus» sanzionatorio previsto dalla normativa nazionale, attesa l’identità della «ratio» che giustifica la fissazione delle sanzioni stesse.
Pertanto, i riferimenti ai regolamenti comunitari abrogati devono intendersi sostituiti con i nuovi, purché gli stessi dettino una disciplina regolante «ex novo» l’intera materia, oppure si limitino a prevedere disposizioni di dettaglio meramente integrative della normativa stabilita dagli stessi regolamenti comunitari, sanzionati ai sensi della legge n. 460/87.
A ogni buon conto, il cennato criterio trova in alcuni casi un esplicito supporto normativo, atteso che i regolamenti comunitari prevedono talvolta delle disposizioni, con relative tabelle di corrispondenza, ai sensi delle quali i riferimenti a regolamenti abrogati devono intendersi come fatti ai regolamenti innovativi (cfr. articolo 17 del regolamento n. 3929/87, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti nel settore vitivinicolo, in relazione all’abrogazione del regolamento n. 2102/84).