Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra».
(Decreto 26/06/2024, pubblicato in G.U. 10 luglio 2024, n. 160)
IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualità agroalimentare
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021;
Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonchè alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonchè l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonchè l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame 2 delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 83 dell'8 aprile recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019,e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione»;
Visto il decreto ministeriale 13 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2011, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine dei vini «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»;
Visto il decreto del Ministro del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;
Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 165/2001, alla dott.ssa Eleonora lacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lett. d;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n.999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e Affari generali della Direzione;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Toscana, su istanza del Consorzio Valdarno di Sopra DOC con sede in Terranuova Bracciolini (AR), Piazza della Repubblica n. 16, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto miniteriale 6 dicembre 2021, nonchè dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente alla sua entrata in vigore, e in particolare:
è stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;
è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 21 dicembre 2023, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»;
conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare in questione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 39 del 16 febbraio 2024, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'articolo 13, comma 7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;
Ritenuto altresì di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonchè alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n. 34/2019.
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine controllata) dei vini «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» così come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 39 del 16 febbraio 2024.
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del presente decreto.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'articolo I sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, e 2. le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2024/2025.
4. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, è aggiornato in relazione alle modifiche di cui all'art. 1.
5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 26 giugno 2024
Il direttore generale: Iacovoni
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI “VAL D’ARNO DI SOPRA” O “VALDARNO DI SOPRA”
Articolo 1
(Denominazione e vini)
1.1 La denominazione di origine controllata “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Categoria vino:
Bianco anche riserva e Vendemmia tardiva, Rosso anche riserva e Vendemmia tardiva, Malvasia Bianca lunga anche riserva, Chardonnay anche riserva, Sauvignon anche riserva, Orpicchio anche riserva, Trebbiano anche riserva, Sangiovese anche riserva e rosato, Cabernet Franc anche riserva e rosato, Merlot anche riserva, Cabernet Sauvignon anche riserva, Syrah anche riserva, Malvasia nera anche riserva, Canaiolo nero anche riserva, Ciliegiolo anche riserva, Foglia Tonda anche riserva, Pinot Nero anche riserva, Pugnitello anche riserva e rosato, Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice,
Categoria vino spumante di qualità:
Rosato.
Articolo 2
(Base ampelografica)
2.1 I vini della denominazione di origine controllata “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Bianco:
Chardonnay dal 40 all’80% e da Trebbiano Toscano e/o Malvasia bianca lunga fino ad un massimo del 50%, e/o Sauvignon fino ad un massimo del 10%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Rosso:
Merlot dal 40% all’80%, e/o Sangiovese e/o Cabernet Sauvignon e/o Syrah e/o Cabernet Franc fino ad un massimo del 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Rosato Spumante di qualità:
Sangiovese minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, fino ad un massimo del 15%, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
I vini bianchi, rossi e rosati “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” con le seguenti specificazioni:
Chardonnay
Sauvignon
Malvasia Bianca Lunga
Orpicchio
Trebbiano (da Trebbiano Toscano)
Sangiovese
Sangiovese rosato
Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc
Cabernet Franc rosato
Merlot
Syrah
Malvasia nera
Canaiolo nero
Ciliegiolo
Pinot Nero
Pugnitello
Pugnitello rosato
Foglia Tonda
devono essere ottenuti, per almeno l'85%, da uno dei sopracitati vitigni.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Vendemmia Tardiva bianca:
Malvasia Bianca Lunga e/o Trebbiano Toscano e/o Sauvignon per almeno il 40%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Vendemmia Tardiva nera: Sangiovese e/o Canaiolo Nero e/o Syrah per almeno il 40%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, fino ad unmassimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Vin Santo
Malvasia Bianca Lunga e/o Trebbiano Toscano per almeno il 60%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 40%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Vin Santo Occhio di Pernice Sangiovese minimo 80%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca e/o nera, fino ad un massimo del 20%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.
Articolo 3
(Zona di produzione delle uve)
1. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” ricade nell'intero territorio dei comuni di Cavriglia, Montevarchi, Bucine, Civitella in Val di Chiana, Castelfranco-Piandiscò, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna, San Giovanni Valdarno, Castiglion Fibocchi, Laterina-Pergine Valdarno e la parte del Comune di Arezzo compresa tra il confine dei comuni di Civitella, Laterina-Pergine Valdarno e Castiglion Fibocchi e la riva sinistra del Canale Maestro della Chiana e del Fiume Arno, fino al confine del comune di Capolona, della provincia di Arezzo e nell’intero territorio dei comuni di Figline e Incisa Valdarno, Reggello e Rignano sull’Arno, della Provincia di Firenze.
Articolo 4
(Norme per la viticoltura)
4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
4.2 Sono esclusi, ai fini dell’iscrizione al relativo schedario viticolo, i vigneti che siano ubicati ad una altitudine inferiore ai 170 metri s.l.m.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra”, inclusi nelle aree dei comuni sopra indicati.
4.3 Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non potrà essere inferiore a 4.100.
4.4 I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona, privilegiando quelli a più bassa espansione e comunque atti a non modificare le caratteristiche qualitative delle uve e dei vini. Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi.
4.5 È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l’irrigazione di soccorso.
4.6 Le produzioni massime di uva per ettaro, ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:
|
TIPOLOGIA |
PRODUZIONE MASSIMA |
TIT ALCOL NAT MIN % VOL |
|
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” bianco |
11 |
11,5 |
|
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” bianco riserva |
11 |
12,5 |
|
“Val d'Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” rosato Spumante di qualità |
11 |
11,5 |
|
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” rosso |
11 |
12,0 |
|
“Val d'Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” rosso riserva |
11 |
13,0 |
|
“Val d'Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Chardonnay |
11 |
11,5 |
|
“Val d'Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Chardonnay riserva |
11 |
12,5 |
|
“Val d'Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Sauvignon |
11 |
11,5 |
|
“Val d'Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Sauvignon riserva |
11 |
12,5 |
|
“Val d'Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Orpicchio |
11 |
11,5 |
| “Val d'Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Orpicchio riserva | 11 |
12,5 |
| “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Trebbiano Toscano | 11 | 11,5 |
| “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Trebbiano Toscano Riserva | 11 | 12,5 |
| “Val d’Arno Sopra” o “Valdarno di Sopra” Malvasia Bianca Lunga | 11 | 11,5 |
| “Val d’Arno Sopra” o “Valdarno di Sopra” Malvasia Bianca Lunga riserva | 11 | 12,5 |
| “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Cabernet Sauvignon | 11 | 12,0 |
| “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Cabernet Sauvignon riserva | 11 | 13,0 |
| “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Cabernet Franc | 11 | 12,0 |
| “Val d'Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Cabernet Franc riserva | 11 | 13,0 |
| “Val d'Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Cabernet Franc rosato | 11 | 11,5 |
| “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Merlot | 11 | 12,0 |
| “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Merlot riserva | 11 | 13,0 |
| “Val d'Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Sangiovese | 11 | 12,0 |
| “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Sangiovese riserva | 11 | 13,0 |
| “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Sangiovese rosato | 11 | 11,5 |
| “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Syrah | 11 | 12,0 |
| “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Syrah riserva | 11 | 13,0 |
| “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Canaiolo nero | 11 | 12,0 |
| “Val d'Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Canaiolo nero riserva | 11 | 13,0 |
| “Val d'Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Pinot nero | 11 | 12,0 |
| “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Pinot nero riserva | 11 | 13,0 |
| “Val d'Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Pugnitello | 11 | 12,0 |
| “Val d'Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Pugnitello riserva | 11 | 13,0 |
| “Val d'Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Pugnitello rosato | 11 | 11,5 |
| “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Malvasia nera | 11 | 12,0 |
| “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Malvasia nera riserva | 11 | 13,0 |
| “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Ciliegiolo | 11 | 12,0 |
| “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Ciliegiolo riserva | 11 | 13,0 |
| “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Foglia tonda | 11 | 12,0 |
| “Val d'Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Foglia tonda riserva | 11 | 13,0 |
| “Val d'Arno di Sopra” o“Valdarno di Sopra” Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice | 7,5 | 16 al termine dell’appassimento delle uve |
|
“Val d'Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Vendemmia Tardiva bianca e Vendemmia Tardiva Nera |
7,5 |
15 |
4.7 In annate favorevoli i quantitativi delle uve ottenute e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” devono essere riportati, nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
4.8 Per l’entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro ammessa è:
|
Anno vegetativo |
Produzione ammessa |
|
I e II anno |
0% |
|
III anno |
60% |
|
IV anno e successivi |
100% |
Articolo 5
(Norme per la vinificazione)
5.1 Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio ove previsto e l’imbottigliamento, devono essere effettuate nell’ambito del territorio di produzione delimitato all’articolo 3 del presente disciplinare di produzione. È tuttavia consentito che dette operazioni possano effettuarsi nei comuni delle provincie di Arezzo, siena e firenze confinanti con la zona di produzione.
Conformemente all’articolo 4 del Reg. (UE) n. 33/2019, l’imbottigliamento e il confezionamento devono avere luogo nelle predette zone geografiche delimitate per assicurare l’efficacia dei controlli e salvaguardare la reputazione del prodotto.
5.2 Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica delle tipologie previste all'art. 1 siano vinificate separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" deve avvenire prima della richiesta di campionatura per la certificazione analitica ed organolettica della relativa partita, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore. Non è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1.
5.3 Per tutti i vini di cui all’articolo 1 non è consentita la pratica della dolcificazione.
5.4 È ammessa la colmatura dei vini, di cui all’articolo 1, in corso d’invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa tipologia, anche non soggetti ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 5%.
5.5 La resa massima dell’uva in vino, compreso l’eventuale arricchimento, è del 70% per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra”, qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimale consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.
Per le tipologie Vendemmia Tardiva bianca e Vendemmia Tardiva nera la resa è del 45% senza diritto di tolleranze.
Per le tipologie Vin Santo e Vin Santo “Occhio di Pernice” la resa è del 35% senza diritto di tolleranze.
5.6 La menzione “riserva” spetta alle tipologie bianco, rosso e a tutte le tipologie monovarietali della denominazione ad eccezione dei monovarietali rosati, purché le partite destinate a fregiarsi di detta denominazione vengano sottoposte ad un periodo minimo di invecchiamento per le tipologie a bacca nera di 24 mesi, di cui almeno 12 in legno e 3 mesi in bottiglia, e per le tipologie a bacca bianca di 12 mesi di cui almeno 6 in legno e tre mesi in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di vendemmia.
5.7. Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi indicata:
- “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” bianco e le tipologie monovarietali rosato e a bacca bianca non possono essere immessi al consumo prima del 1° febbraio dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” rosato spumante di qualità, deve essere ottenuto secondo il metodo classico da uve della stessa annata.
I vini a partire dalla data del tiraggio (imbottigliamento) iniziano un periodo minimo obbligatorio di affinamento sui lieviti, fino alla sboccatura, di 48 mesi.
- “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” rosso e le tipologie monovarietali a bacca nera non possono essere immessi al consumo prima del 31 marzo dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.
- “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” rosso riserva e le tipologie monovarietali a bacca nera con menzione “riserva” non devono essere immessi al consumo prima di 24 mesi a decorrere dal 1° novembre dell’anno di vendemmia, di cui 12 in legno e 3 in bottiglia.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” bianco riserva e le tipologie monovarietali a bacca bianca con menzione “riserva” non devono essere immessi al consumo prima di 12 mesi dal 1° novembre dell’anno di vendemmia, di cui 6 in legno e 3 in bottiglia.
- “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” vendemmia tardiva bianca e nera non devono essere immesse al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.
- “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice non devono essere immessi al consumo prima di un invecchiamento in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 225 lt. che si considera concluso al 1° novembre del quarto anno dopo la vendemmia.
Articolo 6
(Caratteristiche al consumo)
6.1 I vini a denominazione di origine controllata “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: fine, delicato;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Bianco riserva:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati più evidenti con l’invecchiamento;
odore: fine, delicato con sentori fruttati e con note minerali che possono comparire con l’invecchiamento;
sapore: ampo, secco, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Rosato Spumante di Qualità:
spuma: fine e persistente;
colore: da rosato a buccia di cipolla più o meno tenue;
odore: delicato sentore di lievito, talvolta fruttato;
sapore: vivace, armonico, moderatamente corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: fine, fruttato;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Rosso riserva:
colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi granati con l’invecchiamento;
odore: fine, fruttato, speziato ed eventualmente etereo con l’invecchiamento;
sapore: secco, pieno, armonico, morbido, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 23,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Chardonnay:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, intenso, fruttato e floreale; sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Chardonnay riserva:
colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi dorati più evidenti con l’invecchiamento;
odore: fine, intenso, fruttato e con note minerali che possono comparire con l’invecchiamento;
sapore: secco, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Sauvignon:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, delicato; sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Sauvignon riserva:
colore: giallo paglierino;
odore: fine, intenso con possibili sentori fumé con l’invecchiamento;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Orpicchio:
colore: da giallo paglierino tenue a giallo paglierino intenso;
odore: delicato, intenso, fruttato, talvolta sapido;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Orpicchio riserva:
colore: da giallo paglierino tenue a giallo paglierino intenso;
odore: delicato, intenso, fruttato, floreale talvolta sapido;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Trebbiano:
colore: da giallo paglierino tenue a giallo paglierino intenso;
odore: delicato, intenso e floreale;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Trebbiano riserva:
colore: da giallo paglierino tenue a giallo paglierino intenso con eventuali riflessi dorati con l’invecchiamento;
odore: delicato, intenso, fruttato;
sapore: secco, armonico a volte sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Malvasia bianca lunga:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, delicato, intenso;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Malvasia bianca lunga riserva:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, delicato, intenso;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, caratteristico, complesso;
sapore: secco, armonico, strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Cabernet Sauvignon riserva:
colore: rosso rubino intenso con eventuale riflesso granato con l’invecchiamento;
odore: intenso, complesso;
sapore: secco, armonico, strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Cabernet franc:
colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, caratteristico, complesso, erbaceo;
sapore: secco, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Cabernet franc riserva:
colore: rosso rubino intenso con eventuale riflesso granato con l’invecchiamento;
odore: intenso, complesso, speziato;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Cabernet franc rosato:
colore: da rosato tenue a rosato intenso;
odore: fine, delicato, fruttato;
sapore: secco, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Merlot:
colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, fruttato, complesso;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Merlot riserva:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: intenso, fruttato, complesso;
sapore: secco, di struttura, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Sangiovese:
colore: rosso rubino;
odore: floreale e fruttato;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Sangiovese riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: complesso e fruttato;
sapore: secco, armonico, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Sangiovese rosato:
colore: da rosato tenue a rosato intenso;
odore: fine, delicato, fruttato;
sapore: secco, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Syrah:
colore: rosso rubino;
odore: profumi di piccoli frutti rossi e spezie;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Syrah riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granato;
con l'invecchiamento;
odore: profumi di piccoli frutti rossi e spezie;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Canaiolo Nero:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: fine e floreale;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Canaiolo Nero riserva:
colore: rosso rubino più o meno intenso tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: delicato, fine, intenso;
sapore: secco, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Pinot Nero:
colore: rosso rubino con eventuali sfumature granate più o meno intense;
odore: vinoso, fruttato;
sapore: lievemente tannico, particolarmente nei prodotti giovani;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Pinot Nero riserva:
colore: rosso rubino con eventuali sfumature granate più o meno intense;
odore: intenso, persistente, fruttato e talvolta speziato;
sapore: secco, ampio, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Pugnitello:
colore: rosso rubino;
odore: intenso, fruttato;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Pugnitello riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: fruttato, intenso, complesso;
sapore: pieno, secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Pugnitello rosato:
colore: da rosato tenue a rosato intenso;
odore: fine, delicato, fruttato;
sapore: secco, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Malvasia nera:
colore: rosso rubino;
odore: fine, fruttato;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Malvasia nera riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: fine, fruttato e talvolta balsamico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Ciliegiolo:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e vinoso;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Ciliegiolo riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: fruttato, intenso;
sapore: secco, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Foglia Tonda:
colore: rosso rubino;
odore: intenso, vinoso;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Foglia Tonda riserva:
colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, complesso;
sapore: asciutto, ampio;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Vendemmia Tardiva bianca:
colore: da giallo paglierino intenso al giallo ambrato;
odore: delicato, intenso, etereo;
sapore: vellutato dolce, armonico con pronunciata rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Vendemmia Tardiva nera:
colore: dal giallo ambrato a rosso mattone scuro;
odore: delicato, intenso, etereo;
sapore: vellutato dolce, armonico con pronunciata rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Vin Santo
colore: dal giallo paglierino al dorato, all’ambrato intenso;
odore: etereo, intenso;
sapore: da secco a molto dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
acidità volatile massima 45 meq/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
È tollerata una leggera velatura per i vini eventualmente non filtrati.
“Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Vin Santo Occhio di Pernice:
colore: da rosso mattone scuro a rosa intenso a rosa pallido;
odore: intenso, etereo;
sapore: dolce, vellutato, morbido e rotondo;
tiTolo alcolometrico volumico totale minimo 16% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
acidità volatile massima 45 meq/l
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l
È tollerata una leggera velatura per i vini eventualmente non filtrati.
6.2 In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita o utilizzata, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.
Articolo 7
(Etichettatura designazione e presentazione)
7.1 Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
7.2 Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.
7.3 Per i vini designati con la denominazione di origine controllata “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” è consentito l’uso della menzione “vigna”, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente.
Per i vini in cui si utilizza la menzione “Vigna” devono essere rispettati gli stessi parametri analitici minimi della tipologia riserva.
7.4 Per i vini designati con la denominazione di origine controllata “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” monovitigno rosato e rosato spumante è ammessa l’indicazione in etichetta del termine rosè.
7.5 Sulla base di quanto previsto dalla Legge n. 238/2016 art. 29, i vini della denominazione “Val d'Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” possono utilizzare nell’etichettatura il nome geografico “Toscana”, che dovrà avere una altezza non superiore ai 2/3 (due/terzi) rispetto a quelli utilizzati per il nome della Denominazione e sarà collocato al di sotto del nome della Denominazione e della menzione specifica tradizionale o dell’espressione dell’Unione Europea. I caratteri del nome “Toscana”devo avere lo stesso font, stile, spaziatura, evidenza, colore e intensità colorimetrica dei caratteri che compongono il nome della Denominazione. Tutte le indicazioni elencate devono figurare su uno sfondo uniforme.
Articolo 8
(Confezionamento)
8.1 I vini di cui all'art. 1 sono immessi al consumo in recipienti di capacità prevista dalla normativa vigente.
8.2 Per tutte le tipologie di cui all’articolo 1 sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente ad esclusione del tappo a corona.
Articolo 9
(Legame con l’ambiente geografico)
A) Informazioni sulla zona geografica
A1) Fattori rilevanti per il legame
Nella zona della Denominazione, versante orientale e occidentale della Valle dell’Arno, tra la piana di Arezzo e i colli fiorentini, il clima è sicuramente favorevole alla coltivazione della vite. Secondo la classificazione delle zone fisiografiche della vite, stilata dal Rocchi nel 1936 e rivista dal Pastena nel 1977, la zona rientra tra quelle zone intermedie ove i complessi climatici negativi hanno intensità debole a favore dei caratteri positivi del clima. Il clima della fascia produttiva, pur rientrando per buona parte dell’anno nell’area di influenza del clima temperato e freddo, risente soprattutto in estate di quello mediterraneo che ne condiziona in maniera determinante la fase finale del ciclo vegetativo, permettendo di raggiungere un ottimale grado di maturazione delle uve; l’andamento delle temperature è caratterizzato da forti escursioni, con estati calde e inverni rigidi.
Le precipitazioni medie annue, che data l’estrema la limitatezza della superficie della DOC si possono definire costanti su tutta l’area, vanno dai 550 ai 700 900 mm secondo gli anni.
La distribuzione stagionale delle piogge ha caratteri tipicamente mediterranei concentrandosi per circa il 70% nel periodo autunno-inverno.
Una grande importanza nel complesso dei fattori che compongono il terroir locale la assume, assieme al microclima, il terreno. Nella provincia di Arezzo è stato eseguito uno studio di zonazione viticola curato dall’Università di Milano sotto la guida del prof. Attilio Scienza. Questo studio ha permesso la redazione di una carta pedo-paesaggistica che ha evidenziato grandi potenzialità viticole nell’area di nostro interesse. L’area della DOC “Val d’Arno di Sopra” o “ Valdarno di Sopra”, nonostante una indiscutibile omogeneità pedoclimatica, racchiude al suo interno diverse tipologie di terreno che caratterizzano 22 qualitativamente tutti i prodotti enologici che qui nascono. “La fascia pedecollinare e quella alluvionale (ovvero quelle interessate dagli impianti viticoli, ndr), presentano caratteri omogenei e peculiari. I dati raccolti hanno permesso di ipotizzare una suddivisione del territorio in Unità Territoriali (secondo la definizione di Morlat), cioè porzioni di territorio che siano assimilabili sia per le caratteristiche pedo-paesaggistiche che per quelle climatiche che per le espressioni produttive e qualitative. Le Unità individuate hanno evidenziato di discriminare molto bene il territorio; infatti all’analisi della varianza per i parametri qualitativi dei mosti evidenziano una elevata significatività. Le litologie presenti sono ricorrenti in tutta la Toscana e in particolare sono le stesse che si rilevano nelle aree a maggior vocazione vitivinicola. In particolare, i rilievi dell’area in oggetto sono interessati da formazioni appartenenti alla serie toscana del miocene inferiore, come la formazione del macigno, caratterizzata da arenarie turbiditiche quarzoso feldspatiche con calcite in piccola percentuale e fillosilicati alternati con scisti siltosi, e la formazione di Londa, dominata da scisti siltosi ed in subordine marne ed arenarie fini quarzoso- feldspatiche e calcaree. (A. Scienza e L. Toninato, Dalla zonazione al manuale di uso del territorio, Università degli Studi di Milano, 2003)”
In questa ottica si evince come sia il terroir che influenza il risultato enologico finale a prescindere dal tipo di vitigno utilizzato. Infatti possiamo constatare come da molti anni da questa zona scaturiscano vini di assoluto valore riconosciuto a livello internazionale, ottenuti da una serie di vitigni diversi. La costanza qualitativa è indubbiamente influenzata dal terroir che prevale sugli altri fattori sia ampelografici sia enologici. Si osserva infatti che la produzione di uve di pregio e di grandi vini dalle diverse tipologie di vitigni storicamente coltivati ed oggetto di produzione di vini varietali in purezza, rende riconoscibili questi sotto il profilo organolettico, rispetto a produzioni analoghe di altri territori, e ne giustifica il riconoscimento all’interno del presente disciplinare di produzione. A questo proposito sono rilevanti le conclusioni raggiunte da un gruppo di lavoro proposto dalla Provincia di Arezzo con i Vignaioli della via dei Setteponti, che si è avvalso della collaborazione di tecnici ed enologi (tra cui i dott. Staderini, Masselli, Mannucci e Tommasi), sulla influenza che il particolare ambiente geologico del Valdarno conferisce alle produzioni caratterizzandole con particolare sapidità e mineralità, a prescindere dalle diverse combinazioni dei vitigni utilizzati.
Confermando un precedente studio realizzato dall’allora Istituto Sperimentale di
Viticoltura di Arezzo, oggi CREA.
In conclusione l’area, sotto il profilo climatico e per le caratteristiche territoriali, rientra fra le più favorevoli per la viticoltura.
A2) Fattori umani rilevanti per il legame
Numerose sono le fonti che attestano come la coltivazione della vite e la produzione vinicola fossero pratiche diffuse in quest’area fin da tempi remoti. Già verso il 390/370 a.C. nell’Etruria Meridionale e Centrale le popolazioni etrusche erano capaci di realizzare un processo arcaico di vinificazione delle uve.
La produzione vinicola nell’area compresa tra Arezzo e Firenze è attestata nel I secolo d.C. da Plinio il Vecchio: nel XIV libro della sua Naturalis Historia, dedicato alla viticoltura italica, queste aree vengono indicate chiaramente come tra le migliori per la produzione viticola dell’epoca e si fa riferimento alle numerose varietà di uve di qualità ivi coltivate.
Non stupisce quindi che già allora la Regio VII Augustea, ossia l’Etruria, venisse ricordata principalmente per i vini che nascevano nell’interno (zona del Valdarno di Sopra in testa.
Oltre a Plinio il Vecchio numerosi autori fanno riferimento alla produzione vinicola dell’Etruria (pur in assenza di indicazioni specifiche sul Valdarno Superiore): Diodoro Siculo la cita come “Una terra che dà molti frutti, per la cura stessa che [gli abitanti] mettono nel coltivarla“; Galeno cita i suoi vini come “leggeri, buoni e da bere giovani”.
Durante il Medioevo i vigneti erano posti prevalentemente non in aperta campagna ma ai margini dei villaggi o accanto ai monasteri: trattandosi di una coltivazione altamente specializzata si rendevano necessarie cure costanti e controlli assidui contro il rischio di furti e devastazioni.
Riferimenti collegabili alla DOC Valdarno di Sopra sono reperibili nel Catasto Fiorentino del 1427, che non si limita a citazioni tecnico-catastali e geografiche ma presenta anche valutazioni di merito sulla qualità del prodotto ottenuto nelle diverse zone, sulle diverse qualità di vitigno e vino e sulle varie quotazioni che potevano avere gli stessi, stilando di fatto una graduatoria di merito e prezzo dei vini dell’epoca.
Nelle trasformazioni agricole avvenute nel periodo del XVI – XVIII secolo si verifica un primo passaggio a vigneti specializzati o chiusi e si sviluppa una viticoltura più scientifica e imprenditoriale.
L’incremento delle coltivazioni è una conseguenza anche della grande domanda di alcuni rinomati vini toscani ed in particolare della zona del Valdarno. e della Valdambra.
Dopo il periodo buio dell’oidio, in Toscana vi fu una fase di grande sviluppo ad opera di alcuni produttori con la sperimentazione di diversi e nuovi vitigni esteri. Sull’onda dei loro risultati iniziò un periodo di rinnovamento del comparto viticolo ed enologico con la nascita di diversi gruppi industriali del vino e Fattorie che imbottigliavano per portare a termine una commercializzazione mirata.
A fine Ottocento la viticoltura della vallata aveva raggiunto nuovamente ottimi livelli produttivi e gran parte dei vini bianchi toscani di qualità era prodotta in Valdarno. e nella Valdambra.
Dopo la Prima Guerra Mondiale nell’area del Valdarno di Sopra vi fu un altro periodo di breve rilancio vitivinicolo prima della Seconda Guerra Mondiale, con la realizzazione di nuovi vigneti ed in particolare di stabilimenti enologici ancor oggi esistenti che rimangono un interessante esempio di archeologia delle prime industrie enologiche.
Negli ultimi 25 anni, per merito di alcuni produttori pionieri, anche in provincia di Arezzo ed in particolare nella zona del Valdarno e della Valdambra nella zona del Valdarno si sono potuti raggiungere livelli qualitativi molto elevati, anche per merito, così come dopo la distruzione a causa della fillossera, dell’introduzione di materiale viticolo clonale oltre a nuove varietà che sono state affiancate ai vitigni locali. Risalgono infatti a più di 40 anni fa le micro-zonazioni aziendali che hanno portato alla scelta di utilizzare vitigni fino ad allora poco diffusi che invece ben si adattavano alle caratteristiche pedo-climatiche del Valdarno.
L’incidenza dei fattori umani è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:
- base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica interessata, con una recente rivalorizzazione dei vitigni: Chardonnay, Sauvignon, Malvasia, Orpicchio e Trebbiano per i vini bianchi; Sangiovese, Merlot, Cabernet sauvignon, Cabernet Franc, Syrah, Malvasia Nera, Canaiolo Nero, Ciliegiolo, Foglia Tonda, Pinot Nero, Pugnitello per i vini rossi.
- le forme di allevamento: i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali generalmente utilizzati in Toscana e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l ’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere un’adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le produzioni di vino entro i limiti fissati dal disciplinare.
- le pratiche relative all’elaborazione dei vini, che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso e bianco dei vini tranquilli, adeguatamente differenziati per la tipologia di base e le tipologie riserva, riferite quest’ultime a vini più strutturati, la cui elaborazione comporta determinati periodi di invecchiamento ed affinamento.
Per i vini spumanti di qualità si tratta di elaborazioni della fine del secolo XX°, che oggi si concentrano sul vitigno che è alla base della viticoltura del Valdarno di Sopra, il sangiovese. Un percorso che si attua grazie alla elevata professionalità, con le sue
storiche radici, che si concretizza in vini della tipologia Rosato spumante di qualità di particolare livello qualitativo.
Per le tipologie Vendemmia Tardiva, le uve devono aver subito un prolungato mantenimento in pianta per raggiungere l’idonea gradazione alcolica mentre le tipologie Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice devono essere ottenute da uve appositamente scelte, mantenute in locali idonei e successivamente fermentate ed invecchiate come vuole la vecchia tradizione.
Particolarmente importante la caratterizzazione nell’uso di uve a bacca bianca o di uve a bacca nera, per il Vin Santo Occhio di Pernice.
Rilevante storia e tradizione è quella del vino da uve vendemmiate tardivamente, Vendemmia Tardiva bianca e Vendemmia Tardiva nera, favorita dalle caratteristiche climatiche del Valdarno di Sopra.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.
Per mezzo del bando (1716) del Granduca di Toscana Cosimo III De de' Medici che indicava la delimitazione del territorio del Valdarno, comprendente le zone a sinistra e a destra dell’Arno situate all’incirca tra il Casentino e il Chianti, questa zona riceve
storicamente l’attribuzione di area destinata alla produzione di vino di qualità. Il fatto che i vini prodotti in questa zona potessero essere esportati con l'indicazione dell'origine dimostra come fin dal Settecento l’area del Val d’Arno di Sopra, facesse parte a pieno titolo di quelle quattro aree (Chianti Classico, Pomino, Carmignano, Vald'Arno di Sopra) che già allora costituivano garanzia di vini di qualità e di origine sicura (esempio ante litteram di denominazione di origine controllata). Successivamente a partire dagli anni ’70 sono nati nel territorio vini di riconosciuta eccellenza che hanno utilizzato per la loro identificazione l’IGT. Questo ha portato nei primi anni del XXI secolo alla nascita della DOC Pietraviva, su cui si innesta la DOC Valdarno di Sopra per una ulteriore qualificazione del territorio che esprimeva vini di così grande qualità, conforti e omogenee caratteristiche.
Tale realtà è frutto di una continuità storica precisa: già tre quattro secoli fa questo territorio veniva identificato, nella sua interezza, in area vitivinicola d’elezione.
Infatti, i vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e caratterizzazione legata all’ambiente
geografico.
Tutte le tipologie previste per i vini rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate, con marcati sentori di frutti di montagna per alcuni di questi che confermano l’influenza dell’ambiente nel quale si trovano, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.
I vini bianchi si presentano altresì di particolare intensità e ampiezza negli aromi, molto persistenti e variegati proprio per il significativo apporto che il clima dell’ambiente pedemontano (alternanza caldo – freddo) favorisce; la struttura e la tessitura di questi vini rende omaggio alla tipologia di vitigni nobili e soprattutto al loro adattamento in un ambiente che ne esalta le caratteristiche specifiche.
C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L’orografia collinare del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, orientati a ovest - sud ovest, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso,
favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto- produttive della pianta.
Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona tessitura che presentano un valido spessore ed un sottosuolo coerente, con buona esposizione e adatti ad una viticoltura di qualità. Il particolare bouquet e le particolari note che caratterizzano i vini a DOC Valdarno di Sopra percepibili al gusto, sono indubbiamente dovute alle specifiche caratteristiche pedoclimatiche della zona che sommano inverni freddi e rigidi ad estati sufficientemente assolate e calde, che però mantengono una significativa escursione termica giornaliera che assicura il mantenimento degli aromi.
La centenaria storia vitivinicola del Val d’Arno già conosciuta nel medioevo come attestano numerosi documenti storici, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino Valdarno di Sopra. Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.
La viticoltura del Val d’Arno, a causa della particolare orografia e situazione climatica, è sempre stata il risultato di un intreccio tra la situazione naturale e l’evoluzione culturale, frutto dell’intervento dell’uomo. Ne sono esempio i tracciati ancora visibili delle strade
romane con accanto i confini delle vigne delle Legioni acquartierate, ereditate dagli etruschi; gli enormi lavori di terrazzamento a secco di epoca medievale, sotto le Pievi romaniche lungo le vie dei pellegrini verso Roma; i nuovi impianti che grazie anche alle
nuove tecnologie meccaniche possono sfruttare un’ampia gamma altitudinale, ampliando in questo modo lo spettro qualitativo e identificativo. Una terra di cultura, frontiera tra stati antichi e moderni, abitata da popolazioni che hanno espresso il loro sapere nella fruizione di una zona unica in Toscana, sfruttando al meglio particolarità geologiche e minerali, climatiche, culturali.
Articolo 10
(Riferimenti alla struttura di controllo)
Nome ed indirizzo:
TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE s.r.l. – T.C.A. s.r.l. –
con sede in Viale Belfiore n.9 – 50144 FIRENZE –
tel. 055/368850 - fax 055/330368-
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La “TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE s.r.l.” è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali , ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 61/2010 dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell’art. 64 della legge n. 238/2016 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 20.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato Piano dei Controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con DM 2 agosto 2018 (G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018) e modificato con DM 3 marzo 2022 (G.U. n. 62 del
15.03.2022).