Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Formentera].
(Comunicazione 10/07/2024, pubblicata in G.U.U.E. 10 luglio 2024, n. C)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Formentera»
PGI-ES-A0875-AM03
Data della comunicazione: 8.5.2024
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
AUMENTO DELLA RESA DI ESTRAZIONE
Descrizione
La resa massima di uva in vino è aumentata dal 65 % al 70 %. Aumentano quindi da 55,25 a 59,5 hl/ha gli ettolitri di vino che ogni ettaro può produrre.
I punti 3, 5 e 7.b del disciplinare di produzione e i punti 5.1 e 5.2 del documento unico sono modificati di conseguenza.
Si tratta di una modifica ordinaria ai sensi dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica.
Motivazione
Nel 2004 si era stabilito che la resa adeguata per la trasformazione del mosto in vino nella zona di Formentera non avrebbe dovuto superare i 65 litri di vino per 100 kg di uva, e cioè un valore ottenibile con le presse tradizionali dell'epoca.
Ora, con l'introduzione delle presse di ultima generazione, si è constatato che la resa può aumentare a 70 litri ogni 100 kg di uve migliorando la qualità del vino.
Questa conclusione è avallata da uno studio presentato dal gruppo richiedente, in cui si conclude che un aumento controllato dell'estrazione del mosto aumenta il tenore tannico e fenolico dei vini, il che porta a sua volta ad un aumento del loro potenziale d'invecchiamento.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Formentera
2. Tipo di indicazione geografica
IGP - Indicazione geografica protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. Vino bianco
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini pronti al consumo sono brillanti, con aromi chiari e puliti che consentono di apprezzare le caratteristiche della materia prima da cui sono ottenuti. Sono inoltre sapidi, equilibrati e corposi in bocca. Non presentano note ossidative in nessuno dei loro aspetti, a parte quelle risultanti da un corretto invecchiamento. I vini invecchiati presentano le caratteristiche aromatiche e gustative proprie dell'invecchiamento.
* SO2 max: ≤ 200 mg/l per i vini con un tenore di zuccheri ≤ 5 g/l; ≤ 250 mg/l se il contenuto è > 5 g/l
* Vini invecchiati > 1 anno: acidità volatile massima 14,33 mEq/l, che aumenta di 1 mEq/l per ciascun grado alcolico al di sopra di 11 %
* I limiti non specificati devono essere conformi alla normativa dell’UE in vigore.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 11,5
— Acidità totale minima: 4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 13,33
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): -
2. Vino rosato
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini pronti al consumo sono brillanti, con aromi chiari e puliti che consentono di apprezzare le caratteristiche della materia prima da cui sono ottenuti. Sono inoltre sapidi, equilibrati e corposi in bocca. Non presentano note ossidative in nessuno dei loro aspetti, a parte quelle risultanti da un corretto invecchiamento. I vini invecchiati presentano le caratteristiche aromatiche e gustative proprie dell'invecchiamento.
* SO2 max: ≤ 200 mg/l per i vini con un tenore di zuccheri ≤ 5 g/l; ≤ 250 mg/l se il contenuto è > 5 g/l
* Vini invecchiati > 1 anno: acidità volatile massima 14,33 mEq/l, che aumenta di 1 mEq/l per ciascun grado alcolico al di sopra di 11 %
* I limiti non specificati devono essere conformi alla normativa dell’UE in vigore.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 12
— Acidità totale minima: 4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 13,33
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): -
3. Vino rosso
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini pronti al consumo sono brillanti, con aromi chiari e puliti che consentono di apprezzare le caratteristiche della materia prima da cui sono ottenuti. Sono inoltre sapidi, equilibrati e corposi in bocca. Non presentano note ossidative in nessuno dei loro aspetti, a parte quelle risultanti da un corretto invecchiamento. I vini invecchiati presentano le caratteristiche aromatiche e gustative proprie dell'invecchiamento.
* SO2 max: ≤ 150 mg/l per i vini con un tenore di zuccheri ≤ 5 g/l; ≤ 200 mg/l se il contenuto è > 5 g/l
* Vini invecchiati > 1 anno: acidità volatile massima 14,33 mEq/l, che aumenta di 1 mEq/l per ciascun grado alcolico al di sopra di 11 %
* I limiti non specificati devono essere conformi alla normativa dell’UE in vigore.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
— Acidità totale minima: 4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 13,33
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): -
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
Pratica colturale
La densità d'impianto è limitata a un massimo di 5 000 ceppi per ettaro.
Limitazione pertinente alla vinificazione
Per ottenere l'estrazione del mosto e la separazione dalle vinacce deve essere applicata una pressione adeguata, in modo che la resa non sia superiore a 70 litri di vino per ogni 100 chilogrammi di uve vendemmiate.
5.2. Rese massime
8 500 chilogrammi di uve per ettaro
59,5 hl per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona di produzione, elaborazione e imbottigliamento dei vini con indicazione geografica protetta «Formentera» si estende all'intera isola di Formentera, situata nella Comunità autonoma delle Isole Baleari.
7. Varietà principale/i di uve da vino
CABERNET SAUVIGNON
CHARDONNAY
FOGONEU
GARNACHA BLANCA
MALVASIA AROMATICA
MERLOT
MOLL - PRENSAL
MONASTRELL
MOSCATEL DE GRANO MENUDO
SYRAH
TEMPRANILLO
VIOGNIER
8. Descrizione del legame/dei legami
La specificità della zona di produzione si riflette nelle caratteristiche organolettiche e chimiche dei vini, che da esse traggono la loro reputazione.
L'intenso soleggiamento, le alte temperature e la scarsità di acqua determinano una produzione limitata, con un elevato tenore di polifenoli e zuccheri che conferisce ai vini un colore intenso e un tenore alcolico elevato.
I suoli di Formentera, calcarei e sabbiosi, danno luogo a vini molto brillanti e franchi con aromi puliti specifici dei vitigni.
Il fattore umano è fondamentale per ottenere vini con queste caratteristiche, in particolare per quanto riguarda la scelta del tempo ottimale di vendemmia e la scarsa resa vinicola.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
Condizionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
Il vino della Tierra Formentera può essere commercializzato solo imbottigliato all'origine al fine di salvaguardare la qualità dell'indicazione geografica protetta, garantire la tracciabilità e assicurare il controllo.
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.
Descrizione della condizione:
Tutti gli imballaggi recanti l'etichetta dell'indicazione geografica protetta «Formentera» devono recare un numero di controllo rilasciato dall'organismo di controllo.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.caib.es/sites/qualitatagroalimentaria/ca/vi_de_la_terra_formentera-690/