Articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689; applicabilità del pagamento ridotto in relazione alla fattispecie della legge 13 agosto 1979 n. 424.
Sono stati formulati, in sede di applicazione pratica, a questo Ispettorato centrale, taluni quesiti in ordine all’applicazione della legge 23 dicembre 1986, n. 898, concernente sanzioni in materia di indebita percezione di aiuti comunitari in rapporto alla precedente legge 13 agosto 1979, n. 424, regolante fattispecie di aiuti al consumo dell’olio di oliva.
Infatti, come da parere espresso anche dall’avvocatura dello Stato, questo ispettorato ha ritenuto, nelle fattispecie riguardanti l’indebita percezione nel campo dell’aiuto al consumo dell’aiuto al consumo dell’olio di oliva, di dover applicare il disposto dell’articolo 3, comma 1, legge 898/86, anche per le violazioni commesse antecendemente all’entrata in vigore della stessa legge, in quanto più favorevoli di quelle disposte dalla legge 424 del 1979, che prevedeva una più grave sanzione pari al doppio dell’indebito percepito.
Le perplessità sorte originano dal disposto dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevede il pagamento in misura ridotta, pari alla minor somma tra la terza parte del massimo e il doppio del minimo, allorché la sanzione medesima non preveda un minimo ed un massimo, in quanto la legge n. 424/79 non esclude espressamente la possibilità di usufruire di detto pagamento in misura ridotta, a differenza di quanto disposto dalla legge n. 898/86. Nel caso di specie non vi è chi non veda come, qualora si sostenesse l’applicabilità dell’articolo 16, a termini del combinato disposto dall’articolo 4, legge 424/79 e articolo 16, legge 689/81, questa sarebbe la sanzione più favorevole (e infatti un terzo di due è minore di uno) con la conseguenza dell’illegittimità dell’eventuale ordinanza-ingiunzione, emessa ai sensi della legge 898/86.
Peraltro, sembra doversi ritenere che, qualora la sanzione sia stabilita dalla legge in misura fissa, come nelle fattispecie in argomento, il legislatore abbia voluto escludere, in merito, ogni valutazione discrezionale dell’organo decisore, imponendo una norma di chiusura, ossia la predeterminazione della misura della sanzione, con ciò facendo venire meno anche la possibilità offerta alla parte di accedere al pagamento in misura ridotta.
Ciò premesso, si reputano, comunque, più favorevoli le disposizioni della legge n. 898/86, rispetto a quelle della legge n. 424/79, stante la minore gravità della sanzione prevista, pari all’importo indebitamente percepito anziché al doppio dello stesso, dovendosi ritenere inapplicabile, in entrambi le ipotesi, il pagamento in misura ridotta.
Pertanto, si invita ad attenersi a quanto suesposto nella definizione di fattispecie ricadenti nell’ambito di cui trattasi, in particolare tenendo conto dell’impossibilità di ammettere la parte al pagamento in misura ridotta, nel caso di infrazioni punite con sanzioni in misura fissa o proporzionale e, comunque, senza limiti minimi e massimi prefissati.