Regolamento (UE) 2024/1808 della Commissione, del 1° luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda la data di applicazione dei tenori massimi inferiori per gli sclerozi della Claviceps spp. e gli alcaloidi della Claviceps spp. negli alimenti.
(Regolamento (UE) 01/07/2024, n. 2024/1808, pubblicato in G.U.U.E. 2 luglio 2024, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2023/915 della Commissione definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, tra cui gli sclerozi della Claviceps spp. e gli alcaloidi della Claviceps spp.
(2) A norma dei punti 1.8.1.2, 1.8.2.1 e 1.8.2.3 della tabella di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2023/915, a decorrere dal 1 luglio 2024 si dovranno applicare tenori massimi inferiori per gli sclerozi della Claviceps spp. nei chicchi di segale non trasformati e per gli alcaloidi della Claviceps spp. nei prodotti di macinazione di orzo, frumento, spelta e avena (con un tenore di ceneri inferiore a 900 mg/100 g nella materia secca), nei prodotti di macinazione della segale e nella segale immessa sul mercato per il consumatore finale.
(3) La Commissione ha consultato gli Stati membri e le parti interessate al fine di monitorare i progressi verso tali tenori massimi inferiori e valutare tali tenori alla luce delle modifiche delle pratiche agricole, nonché dei fattori climatici e ambientali.
(4) A seguito di un esame dettagliato delle informazioni fornite, essa ha concluso che, a causa di un aumento della diffusione degli sclerozi della Claviceps spp. e degli alcaloidi della Claviceps spp. nei cereali dovuto alle condizioni climatiche, i tenori massimi inferiori non sono ancora raggiungibili per gli sclerozi della Claviceps spp. nei chicchi di segale non trasformati e per gli alcaloidi della Claviceps spp. nei prodotti di macinazione del frumento (con un tenore di ceneri inferiore a 900 mg/100 g nella materia secca), nei prodotti di macinazione della segale e nella segale immessa sul mercato per il consumatore finale.
(5) È pertanto opportuno rinviare di un anno l’applicazione dei tenori massimi inferiori per gli sclerozi della Claviceps spp. nei chicchi di segale non trasformati e di quattro anni per gli alcaloidi della Claviceps spp. nei prodotti di macinazione del frumento (con un tenore di ceneri inferiore a 900 mg/100 g nella materia secca), nei prodotti di macinazione della segale e nella segale immessa sul mercato per il consumatore finale.
(6) Al fine di consentire una transizione agevole e non perturbare il commercio di alimenti derivati da cereali raccolti prima delle date di applicazione dei tenori massimi inferiori, gli alimenti legalmente immessi sul mercato anteriormente a tali date, conformi ai tenori massimi applicabili al momento dell’immissione sul mercato, dovrebbero essere autorizzati a rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/915.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2023/915 è così modificato:
1) l’articolo 10, paragrafo 1, è così modificato:
a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Gli alimenti che sono stati legalmente immessi sul mercato anteriormente alle date di cui alle lettere da a) a n) possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza:»;
b) sono aggiunte le lettere seguenti:
«l) 1 luglio 2024 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi della Claviceps spp. di cui all’allegato I, punto 1.8.2.1;
m) 1 luglio 2025 per quanto riguarda i tenori massimi di sclerozi della Claviceps spp. di cui all’allegato I, punto 1.8.1.2;
n) 1 luglio 2028 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi della Claviceps spp. di cui all’allegato I, punti 1.8.2.1 bis e 1.8.2.3.»;
2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 è così modificato:
1) nella tabella, alla voce relativa agli sclerozi della Claviceps spp., il punto 1.8.1.2 è sostituito dal seguente:
|
«1.8.1.2 |
Chicchi di segale non trasformati |
0,5 0,2 a decorrere dal 1° luglio 2025»; |
|
2) nella tabella, alla voce relativa agli alcaloidi della Claviceps spp., il punto 1.8.2 è così modificato:
a) il punto 1.8.2.1 è sostituito dal seguente:
|
«1.8.2.1 |
Prodotti di macinazione di orzo, spelta e avena (con un tenore di ceneri inferiore a 900 mg/100 g nella materia secca) |
100 50 a decorrere dal 1° luglio 2024»; |
|
b) dopo il punto 1.8.2.1 è inserito il seguente punto 1.8.2.1 bis:
|
«1.8.2.1 bis |
Prodotti di macinazione del frumento (con un tenore di ceneri inferiore a 900 mg/100 g nella materia secca) |
100 50 a decorrere dal 1° luglio 2028»; |
|
c) il punto 1.8.2.3 è sostituito dal seguente:
|
«1.8.2.3 |
Prodotti di macinazione della segale Segale immessa sul mercato per il consumatore finale |
500 250 a decorrere dal 1° luglio 2028». |
|