Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1835 della Commissione, del 27 giugno 2024, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 e (UE) 2023/2834 per quanto riguarda le misure tariffarie relative a taluni prodotti agricoli originari della Bielorussia e della Russia o esportati direttamente o indirettamente dalla Bielorussia e dalla Russia e per quanto riguarda i tassi di conversione del riso.
(Regolamento UE 27/06/2024, n. 2024/1835, pubblicato in G.U.U.E. 28 giugno 2024, n. L)
Il Regolamento (UE) 27 giugno 2024, n. 2024/1835, in vigore dal 29 giugno 2024 ed applicabile dal 1° luglio 2024, è riportato nel testo vigente.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 187,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede norme specifiche per la gestione di tali contingenti.
(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione destinati a essere utilizzati secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio «primo arrivato, primo servito»).
(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione stabilisce le modalità di importazione nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo.
(4) A norma del regolamento (UE) 2024/1652 del Consiglio sono state introdotte misure tariffarie per impedire che taluni prodotti agricoli (cereali, semi oleosi e prodotti derivati) provenienti dalla Russia continuino ad avere accesso al mercato dell'Unione a condizioni altrettanto favorevoli di quelle applicate agli stessi prodotti di altre origini non preferenziali.
(5) Le stesse misure tariffarie dovrebbero essere contemporaneamente adottate nei confronti della Bielorussia al fine di evitare che, qualora i dazi dell'Unione sulle importazioni di merci pertinenti da tale paese rimangano invariati, le importazioni nell'Unione dalla Russia siano dirottate attraverso la Bielorussia, dati i suoi stretti legami politici ed economici con la Russia.
(6) È opportuno tenere conto di tali misure tariffarie nei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 e (UE) 2023/2834.
(7) Oltre ai codici NC supplementari per il riso introdotti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1998 della Commissione, è opportuno fissare i tassi di conversione corrispondenti per tali codici NC.
(8) Tra la fissazione di due dazi all'importazione, la Commissione dovrebbe pubblicare sul proprio sito internet gli elementi presi in considerazione per tali calcoli, onde assicurare ai portatori di interessi la trasparenza nel calcolare i dazi all'importazione dei cereali, riducendo nel contempo gli oneri amministrativi a suo carico.
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 e (UE) 2023/2834.
(10) Il regolamento (UE) 2024/1652 entra in vigore il 1° luglio 2024. Al fine di garantire la gestione efficace e l'applicazione tempestiva delle misure tariffarie relative ai prodotti agricoli interessati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applichi a decorrere dal 1° luglio 2024.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:
1) nelle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4120, 09.4121, 09.4122, 09.4131 e 09.4133, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
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«Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito». |
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«Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, del Canada, della Russia, del Regno Unito e degli Stati Uniti». |
Art. 2.
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988
Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, nelle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0138, 09.2903, 09.2905, 09.0071, 09.0072, 09.0073, 09.0074, 09.0075, 09.0076 e 09.0070, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
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«Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito». |
Art. 3.
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 è così modificato:
1) all'articolo 1, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il tasso di conversione del riso semigreggio in riso lavorato e inversamente è il seguente:
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Riso semigreggio |
Riso lavorato |
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|
Riso a grani tondi |
1 |
0,775 |
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Riso a grani medi o riso a grani lunghi |
1 |
0,69 |
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Altro riso |
1 |
0,7325 |
3. Il tasso di conversione del riso lavorato in riso semilavorato e inversamente è il seguente:
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Riso lavorato |
Riso semilavorato |
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Riso a grani tondi |
1 |
1,065 |
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Riso a grani medi o riso a grani lunghi |
1 |
1,072 |
|
Altro riso |
1 |
1,06849»; |
Art. 4.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN