Sanzioni per l’inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola (legge 4 novembre 1987 n. 460 e legge 23 dicembre 1986 n. 898).
Pervengono a questo Ispettorato centrale richieste di chiarimento in ordine all’esatta interpretazione della disciplina relativa al procedimento volto all’irrogazione di sanzioni amministrative, ai sensi delle leggi 4 novembre 1987, n. 460 e 23 dicembre 1986, n. 898.
In particolare, è stato chiesto:
1) se i limiti di importo massimo, fissati alla competenza dei direttori degli Uffici repressione frodi nell’eliminazione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative dal D.m. di delega 28 giugno 1988, devono intentersi riferiti all’importo erogabile in concreto per ogni singola odinanza o al limite edittale della sanzione stessa;
2) quale sia l’esatta procedura da seguire in caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa, per attivare la riscossione mediante esecuzione forzata;
3) quale sia il direttore dell’Ufficio repressione frodi competente per territorio all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, nel caso di contestazione a carico di una ditta con sede ricadente nella circoscrizione territoriale di un ufficio diverso da quello accertatore.
Al riguardo, si fa presente quanto segue:
1) i direttori degli Uffici repressione frodi non possono, in alcun caso, ai sensi dello stesso D.m. di delega 26 giugno 1988, emanare ordinanze-ingiunzioni di pagamento per sanzioni amministrative di importo superiore a lire 30.000.000, qualunque sia il limite edittale previsto per la violazione sanzionata: infatti, per importi superiori, e fino a lire 200.000.000, la competenza è stata delegata all’ispettore generale capo, mentre l’onorevole ministro si è riservato la stessa per importi superiori al limite di lire 200.000.000;
2) in caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa, dovrà procedersi alla riscossione mediante esecuzione forzata, ai sensi dell’articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, attraverso la trasmissione degli atti al consorzio nazionale degli esattori per la formazione e meccanizzazione del ruolo, secondo la modulistica fornita nella documentazione allegata: solo dopo tale adempimento, la pratica sarà inoltrata all’intendenza di Finanza competente per territorio, per il seguito della procedura.
Non è possibile, peraltro, il pagamento spontaneo della sanzione da parte del trasgressore oltre i limiti temporali stabiliti, al di fuori del procedimento di riscossione forzata attivato dall’intendenza di Finanza: infatti, solo nell’ambito di tale procedimento l’esattore accerterà un eventuale pagamento tardivo, con le maggiorazioni dovute per la mora;
3) l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa deve essere sempre emessa dal direttore dell’Ufficio repressione frodi nella cui circoscrizione territoriale ricade la sede della ditta alla quale è imputabile la trasgressione; l’ufficio accertatore, se avente una competenza territoriale diversa, dovrà, pertanto, trasmettere gli atti di contestazione all’ufficio competente.