Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 18-05-2024
Numero provvedimento: 245
Tipo gazzetta: Nessuna

Viticoltura - Domanda presentata da azienda agricola per ottenere il ristoro dei danni cagionati dalla fauna selvatica ai propri vigneti - Produzione di una relazione tecnica con cui è stata contestata la stima dei danni effettuata dalla Regione per aver tenuto in considerazione solo il valore del prodotto perduto (uva) e non anche il valore del prodotto trasformato (bottiglie di vino) e la riduzione della produzione conseguente al mancato sviluppo vegetativo delle colture - Previsto dalla Regione il riconoscimento agli imprenditori agricoli del solo indennizzo per concorrere a reintegrare le perdite derivanti dai danni causati alle colture dalla fauna selvatica, parametrato esclusivamente al danno emergente, ossia alla totalità del valore del prodotto perduto - Escluso dalla quantificazione dell'indennizzo i profili relativi al lucro cessante, quali il valore del prodotto trasformato all’esito della conclusione del ciclo produttivo e la futura riduzione della produzione per mancato sviluppo vegetativo delle colture.



SENTENZA


 

sul ricorso numero di registro generale 252 del 2018, proposto da
Domenico Biancolino, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Margiotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Sulmona, via Lamaccio n. 1;



contro

Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento

- del verbale di accertamento e stima dei danni alle colture, redatto dalla Regione Abruzzo - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Ovest - Avezzano in data 13 ottobre 2017;

- di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto, conseguente e connesso;

e per la condanna della Regione Abruzzo a rifondere al ricorrente l’importo di euro 140.232,00 (centoquarantamiladuecentotrentadue/00), a titolo di risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica alle proprie colture agricole.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 la dott.ssa Rosanna Perilli;

Udito per il ricorrente l’avvocato Francesco Ortu, in dichiarata sostituzione dell’avvocato Alessandro Margiotta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



 

FATTO e DIRITTO

 

1. In data 23 agosto 2017 il signor Domenico Biancolino, titolare dell’omonima impresa agricola, ha presentato alla Regione Abruzzo, ai sensi della legge regionale 24 giugno 2003, n. 10, Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica, la domanda per ottenere il ristoro dei danni cagionati dai cinghiali ai vigneti della propria azienda.

In data 13 ottobre 2017 il tecnico inviato dalla Regione Abruzzo ha accertato una perdita di produzione, per danni cagionati da cinghiali e caprioli nel corso dell’anno 2017, pari a circa 270 quintali di uva.

Con nota del 29 gennaio 2018, comunicata in data 31 gennaio 2018, il Responsabile dell’Ufficio autorizzazioni, licenze e verifica dei danni da fauna selvatica di Sulmona - L’Aquila - Castel di Sangro ha invitato il signor Biancolino a rendere la dichiarazione sostitutiva sugli aiuti di Stato percepiti nel biennio antecedente, al fine di procedere alla liquidazione del danno accertato e stimato all’esito del sopralluogo del 13 ottobre 2017.

Il signor Biancolino non ha riscontrato la predetta nota e, in data 13 febbraio 2018, ha inoltrato alla Regione Abruzzo un’istanza di accesso al verbale di sopralluogo del 13 ottobre 2017 nonché al verbale di accertamento e stima dei danni alle colture.

Con nota del 21 febbraio 2018, di cui non è conosciuta la data di comunicazione, la Regione Abruzzo ha reso disponibile al ricorrente la predetta documentazione.

1.1. Con ricorso notificato il 28 maggio 2018 e depositato il 15 giugno 2018, il signor Domenico Biancolino ha domandato l’annullamento del verbale di accertamento e stima dei danni alle colture, quantificati in euro 10.915,84, nonché la condanna della Regione Abruzzo a corrispondergli la maggior somma di euro 140.232,00, a titolo di risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica ai propri vigneti.

A sostegno delle sue ragioni, il ricorrente ha prodotto una relazione tecnica, con la quale contesta la stima dei danni effettuata dalla Regione Abruzzo, per aver tenuto in considerazione solo il valore del prodotto perduto, pari a circa 270 quintali di uva, e non anche il valore del prodotto trasformato, pari a circa 25.333 bottiglie di vino, e la riduzione della produzione conseguente al mancato sviluppo vegetativo delle colture.

Il ricorrente ha chiesto altresì al Tribunale di disporre la prova testimoniale sulle circostanze e con i testimoni indicati nonché una consulenza tecnica per la quantificazione dei danni.

1.2. Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo e ha depositato vari documenti, tra i quali la relazione interna prot. n. 161295 /18 del 6 giugno 2018, inviata dal Responsabile dell’Ufficio all’Avvocatura regionale.

1.3. Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2024 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

2. Il ricorrente ha domandato l’annullamento dell’atto conclusivo del procedimento avviato, ad istanza di parte, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 24 giugno 2003, n. 10, per il riconoscimento di un contributo di natura indennitaria, condizionato alle disponibilità di bilancio, per i danni causati alle colture agrarie e forestali dalle specie animali di notevole interesse faunistico, di cui all’allegato A), tra le quali è ricompreso il cinghiale.

2.1. In particolare, il ricorrente lamenta l’erronea quantificazione del contributo, effettuata dalla Regione Abruzzo a seguito del sopralluogo del 13 ottobre 2024, e contestualmente formula la domanda risarcitoria per la corresponsione del maggior danno, quantificato nella misura di euro 140.232,00.

2.2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge della Regione Abruzzo 24 giugno 2003, n. 10 “Per i danni causati alle colture agrarie e forestali dalle specie animali di cui all’Allegato A) è…riconosciuto un contributo pari al 100% del valore del prodotto perduto, nei limiti delle disponibilità del bilancio”.

L’indennizzo che la Regione Abruzzo riconosce agli imprenditori agricoli, per concorrere a reintegrare le perdite derivanti dai danni causati alle colture dalla fauna selvatica, è parametrato esclusivamente al danno emergente, ossia alla totalità del valore del prodotto perduto.

Esulano pertanto dalla quantificazione del predetto indennizzo i profili relativi al lucro cessante, quali il valore del prodotto trasformato all’esito della conclusione del ciclo produttivo e la futura riduzione della produzione per mancato sviluppo vegetativo delle colture.

La Regione Abruzzo ha perciò correttamente quantificato il contributo di sostegno al reddito con riferimento all’intero valore del prodotto perduto, di cui il ricorrente non ha contestato i parametri di valutazione, espressamente individuati nella resa media unitaria delle colture, nel prezzo unitario del prodotto e nella quantità di prodotto finale andata perduta.

3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate, in favore della Regione Abruzzo, nella misura indicata nel dispositivo.



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente a rifondere alla Regione Abruzzo le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.



Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 con l’intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore

Massimo Baraldi, Primo Referendario