Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: OCM normativa italiana
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 11-03-1967
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 20-03-1967
Numero gazzetta: 71
Data aggiornamento: 01-01-1970

Autorizzazione alla detenzione negli stabilimenti vinicoli e nelle cantine di determinati prodotti in deroga all’articolo 17 del Dpr 12 febbraio 1965, n. 162.

(Il decreto deve considerarsi superato in base all’art. 7 della legge 82/06)

Articolo 1.

Nelle cantine e negli stabilimenti ove si preparano esclusivamente vermut e altri vini aromatizzati è consentito detenere anche i prodotti che possono ottenersi con la mescolanza dei prodotti e delle sostanze ammessi nella preparazione dei suddetti vini, ai sensi del D.l. 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108.

 

Articolo 2.

Nelle cantine e negli stabilimenti ove si preparano esclusivamente spumanti, vermut e altri vini aromatizzati è consentita la detenzione dei prodotti e delle sostanze di cui al precedente articolo, a eccezione della «Salvia sclarea» e dei semi di coriandolo.

 

Articolo 3.

Nelle cantine e negli stabilimenti ove si preparano vini e vini liquorosi ai sensi dell’articolo 14 del Dpr 12 febbraio 1965, n. 162, è consentito detenere anche acquaviti e liquori, purché questi due prodotti siano posti nei magazzini controllati dagli Istituti di vigilanza del ministero dell’Agricoltura e delle Foreste o nei magazzini fiduciari degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.