Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 25-06-2024
Numero provvedimento: 1756
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 26-06-2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1756 della Commissione del 25 giugno 2024 che modifica e rettifica il regolamento (UE) 2023/915 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento UE 25/06/2024, n. 2024/1756, pubblicato in G.U.U.E. 26 giugno 2024, n. L)


 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,


considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2023/915 della Commissione fissa i tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti. L’esperienza acquisita dall’entrata in vigore di detto regolamento ha messo in evidenza una mancanza di chiarezza per quanto riguarda alcuni punti della tabella che figura nell’allegato I di tale regolamento. Si è quindi reso necessario chiarire detti punti.

(2) In assenza di norme specifiche relative al campionamento e all’analisi per il controllo dei tenori massimi di sclerozi della Claviceps spp. nei chicchi di cereali non trasformati, ad eccezione dei chicchi di segale non trasformati, il punto 1.8.1 della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 dispone che il campionamento e l’analisi siano effettuati conformemente all’allegato I, punto B, del regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione. Poiché nel frattempo il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 della Commissione ha stabilito norme specifiche relative al campionamento e all’analisi per il controllo dei tenori massimi di sclerozi della Claviceps spp., è opportuno sopprimere il riferimento al regolamento (CE) n. 401/2006 di cui al punto 1.8.1 della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915.

(3) Il punto 1.9.5 della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 stabilisce un tenore massimo di tossine T-2 e HT-2 nei prodotti da forno contenenti almeno il 90 % di prodotti di macinazione dell’avena. Questo tenore massimo è destinato ad applicarsi ai prodotti da forno con un elevato contenuto di avena. Tuttavia, sulla base dell’esperienza acquisita in merito alla composizione degli alimenti disponibili sul mercato, in molti casi i prodotti da forno con un elevato contenuto di avena, come le gallette e i biscotti di avena, contengono meno del 90 % di prodotti di macinazione dell’avena, di norma tra il 75 % e l’85 %. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il punto 1.9.5 della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915.

(4) In assenza di norme specifiche relative al campionamento e all’analisi per il controllo dei tenori massimi di alcaloidi tropanici negli alimenti per la prima infanzia e negli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, il punto 2.2.1 della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 dispone che il campionamento e l’analisi siano effettuati conformemente all’allegato I, punto J, del regolamento (CE) n. 401/2006. Poiché nel frattempo il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2783 della Commissione ha stabilito norme specifiche relative al campionamento e all’analisi per il controllo dei tenori massimi di alcaloidi tropanici, è opportuno sopprimere il riferimento al regolamento (CE) n. 401/2006 di cui al punto 2.2.1 della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915.

(5) Al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, il tenore massimo di acido cianidrico nei semi di lino immessi sul mercato per il consumatore finale stabilito al punto 2.3.2 della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 dovrebbe essere applicabile indipendentemente dalla fase di trasformazione dei semi di lino. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tale punto.

(6) Poiché l’avena non trasformata prima della macinazione è immessa sul mercato con il tegumento, il tenore massimo di contaminanti nell’avena non trasformata di cui ai punti 1.2.9 e 1.5.1 della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 dovrebbe applicarsi all’avena non trasformata con il tegumento, anche se il tegumento non è commestibile.

(7) Il regolamento (UE) 2023/915 mira a stabilire tenori massimi di contaminanti per i cereali non trasformati immessi sul mercato nella fase immediatamente precedente alla prima trasformazione. L’attuale formulazione, che non è sufficientemente precisa, dovrebbe pertanto essere rettificata nelle voci pertinenti della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915.

(8) Per quanto riguarda l’ocratossina A, al punto 1.2.10 della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 è stabilito un tenore massimo per i prodotti derivati da chicchi di cereali non trasformati, ad eccezione dei prodotti elencati in altre voci, e per i cereali immessi sul mercato per il consumatore finale. Il punto in questione manca di chiarezza. Per evitare malintesi, il punto in questione dovrebbe essere rettificato in modo da chiarire che la dicitura «immessi sul mercato per il consumatore finale» si riferisce solo a «cereali» e non a «prodotti derivati da chicchi di cereali non trasformati».

(9) I prodotti a base di riso sono esclusi da alcuni alimenti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915. Al fine di chiarire l’ambito di applicazione di tale esclusione, la proporzione di prodotti a base di riso dovrebbe essere definita nei punti pertinenti della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915.

(10) Per quanto riguarda lo zearalenone, al punto 1.5.3 della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 è stabilito un tenore massimo per i cereali immessi sul mercato per il consumatore finale, la farina di cereali, la semola, la crusca e il germe come prodotti finali immessi sul mercato per il consumatore finale, ad eccezione dei prodotti elencati in altre voci. Il punto in questione manca di chiarezza. Per evitare malintesi, il punto in questione dovrebbe essere rettificato per chiarire che la dicitura «immessi sul mercato per il consumatore finale» si riferisce solo a «cereali, crusca e germe» e non a «farina di cereali e semola».

(11) La formulazione dell’eccezione, di cui al punto 2.3.1 della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915, relativa ai tenori massimi di acido cianidrico nei semi oleosi destinati alla pressatura e alla raffinazione di olio dovrebbe essere allineata alla formulazione dell’eccezione relativa ai tenori massimi di aflatossine nelle arachidi e in altri semi oleosi da sottoporre a pressatura per la produzione di oli vegetali raffinati di cui al punto 1.1.4 di tale tabella. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il punto 2.3.1 della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915.

(12) Per risolvere eventuali ambiguità e migliorare l’applicazione dei tenori massimi di diossine e policlorobifenili (PCB) in alcuni prodotti di origine animale, è opportuno rettificare la formulazione delle osservazioni relative a tali prodotti nella sezione 4 della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915.

(13) Al fine di garantire un’applicazione coerente dei tenori massimi di diossine e PCB nei cervi, al punto 4.1.1.8 della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 è opportuno aggiungere un chiarimento relativo alla specie animale da cui provengono le carni.

(14) Vi sono state incoerenze nell’applicazione dei tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici in alcuni prodotti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia stabiliti dal regolamento (UE) 2023/915. Per evitare tali incoerenze, è opportuno operare una distinzione tra i prodotti immessi sul mercato in polvere e i prodotti immessi sul mercato allo stato liquido.

(15) La decorticazione è l’operazione che consiste nel rimuovere il tegumento di un seme ed è considerata quale parte del processo di pulizia. Per evitare che la decorticazione possa essere considerata quale parte della prima trasformazione, è opportuno rettificare di conseguenza la nota 6 della tabella che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915.

(16) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/915.

(17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


 

Art. 1.

L’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 è modificato conformemente all’allegato, parte A, del presente regolamento.


Art. 2.

L’allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/915 è rettificato conformemente all’allegato, parte B, del presente regolamento.

§
Art. 3.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2024


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


 

ALLEGATO