Organo: Consiglio di Stato
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Consiglio di Stato
Data provvedimento: 14-06-2024
Numero provvedimento: 5359
Tipo gazzetta: Nessuna

Distillazione - Certificazioni - Domanda per l'annullamento della determinazione recante l'aggiudicazione del servizio di manutenzione delle strumentazioni scientifiche in dotazione presso i Laboratori Chimici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Bilance e distillatori enologici - Requisiti tecnici minimi di partecipazione - Certificazione prodotta riferibile esclusivamente all’attività di manutenzione delle bilance e non anche dei distillatori enologici - Accreditamento per i distillatori enologici - Ricorso proposto dalla terza classificata nella procedura indetta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contestando l’assenza dei requisiti obbligatori per lo svolgimento del servizio sia in capo alla prima che alla seconda classificata - Non ritenuto necessario operare una suddivisione in lotti ai fini della partecipazione alla procedura - Scelta discrezionale sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità.

 



SENTENZA


 

sul ricorso numero di registro generale 1495 del 2024, proposto dalla società Gibertini Elettronica a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 995806358C, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;



contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

le società Achthedon a r.l. con socio unico e As Instruments a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma (Sezione Seconda) n. 01996/2024, resa tra le parti.



 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2024 il consigliere Marina Perrelli e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



 

FATTO
 

1. La società appellante, terza classificata nella procedura indetta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 76 del 2020, per “l’affidamento del servizio di manutenzione delle strumentazioni scientifiche (bilance e distillatori enologici) in dotazione presso i laboratori chimici”, ha chiesto la riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Roma, seconda sezione, n. 1996, pubblicata l’1 febbraio 2024, con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso l’aggiudicazione della stessa, contestando l’assenza dei requisiti obbligatori per lo svolgimento del servizio sia in capo alla prima che alla seconda classificata.

1.2. Accertato e non contestato l’accreditamento dell’aggiudicataria come laboratorio di taratura “Centro LAT248” per l’attività di manutenzione delle bilance, secondo la prospettazione dell’appellante il giudice di primo grado avrebbe erroneamente: a) disapplicato la legge di gara che chiedeva il certificato di accreditamento per tutte e due le categorie di prodotti oggetto di affidamento; b) affermato, in assenza di una verifica da parte di soggetto dotato delle necessarie competenze tecniche, l’inesistenza di tale tipologia di accreditamento per i distillatori enologici; c) qualificato l’“Accreditamento LAT RMP 094R REV 08” di cui è titolare l’appellante come non corrispondente a quanto prescritto dalla legge di gara in tal modo sconfinando nel merito tecnico; d) omesso di pronunciarsi sull’assenza delle dichiarazioni dei produttori dei beni oggetto di gara che, in mancanza dell’accreditamento, avrebbero potuto attestare la capacità manutentiva del concorrente.

1.3. La società appellante ha, pertanto, riproposto le censure relative all’illegittima ammissione della seconda classificata, dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse sul presupposto della infondatezza della doglianza contro l’aggiudicataria.

Ad avviso dell’appellante la seconda classificata non sarebbe un centro taratura accreditato LAT, né avrebbe prodotto la documentazione proveniente da ditte produttrici di bilance di precisione e distillatori enologici che ne attestino la posizione di operatore economico qualificato, non potendo ritenersi idoneo, ai fini della dimostrazione dei requisiti di partecipazione, il contratto di servizio stipulato tra quest’ultima e la Quality Service (LAT 135), anche in considerazione della mancata dichiarazione in merito all’avvalimento o al subappalto per le prestazioni oggetto della procedura.

1.4. L’appellante ha, infine, dedotto l’erroneità della sentenza anche per la parte in cui il giudice di primo grado non avrebbe ravvisato la violazione dell’art. 51 del d.lgs. n. 50 del 2016 nella mancata motivazione in merito alla suddivisione in lotti e si sarebbe, anzi, sostituito alla stazione appaltante richiamando la “scarsa rilevanza in termini numerici dei distillatori enologici (10%) rispetto alle bilance (90%) e la conseguente scarsa appetibilità di un lotto composto dai soli distillatori enologici”, senza neanche valutare adeguatamente la diversità delle categorie di prodotti oggetto di procedura e l’assenza di criteri che facciano propendere per quantità omogenee e sovrapponibili dei prodotti in ciascun lotto.

2. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è costituita in giudizio ed ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello per carenza di interesse a ricorrere in considerazione della posizione di terza classificata della società appellante e per mancanza di specificità dei motivi che si limiterebbero a riproporre le medesime censure articolate in primo grado, senza una reale critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.

2.1. Nel merito l’amministrazione appellata ha concluso per l’infondatezza dell’appello in considerazione dell’inesistenza di uno specifico accreditamento relativo ai distillatori enologici, dei metodi ufficiali OIV, della riferibilità dell’accreditamento dell’appellante alla produzione di soluzioni idroalcoliche certificate, del tenore letterale della lex specialis che richiede la produzione della documentazione attestante i requisiti tecnici e professionali solo alla ditta aggiudicataria, della legittimità della scelta di non suddividere la procedura in lotti, attesa la scarsa rilevanza in termini numerici dei distillatori enologici rispetto alle bilance.

3. Con memoria ex art. 73 c.p.a. la società appellante ha controdedotto sulle eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Agenzia appellata evidenziando, da un lato, il proprio interesse alla decisione dell’appello, attesa la contestata assenza dei requisiti obbligatori in capo alla prima e alla seconda classificata, con conseguente richiesta di esclusione di entrambe e di scorrimento della graduatoria in suo favore, e dall’altro la puntuale critica alle statuizioni del giudice di prime cure.

La società ha, quindi, ribadito la fondatezza delle censure articolate che non sarebbero state inficiate dalle difese svolte dall’amministrazione appellata.

4. Alla pubblica udienza del 30 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

 

5. L’appello non è fondato nel merito e va respinto, ragione per la quale il Collegio può non esaminare le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dall’Agenzia appellata.

5.1. Il Collegio, a fronte dell’eccezione di tardività del deposito in data 20 maggio 2024 delle note dell’Agenzia appellata, allegate all’istanza di passaggio in decisione, sollevata dall’appellante nel corso dell’udienza di discussione, dà atto che le stesse si limitano a ribadire le eccezioni di inammissibilità, già articolate nella memoria di costituzione, e che comunque non se ne terrà conto ai fini della decisione.

6. Con la sentenza appellata il giudice di primo grado, dato atto che l’odierna appellante è la terza classificata e che è, pertanto, sufficiente l’infondatezza delle censure proposte avverso una sola delle due concorrenti che la precedono per rigettare il gravame, ha esaminato i motivi articolati avverso la mancata esclusione dell’aggiudicataria.

6.1. Il giudice di primo grado, richiamata la legge di gara, ha ritenuto che l’aggiudicataria fosse in possesso dell’accreditamento come centro di taratura LAT per le bilance, nonché dei requisiti di partecipazione relativi ai distillatori enologici.

Con riguardo a detti ultimi apparecchi il giudice di primo grado ha affermato che “l’accreditamento per i distillatori enologici non veniva richiesto anche perché, come dimostrato dall’Agenzia resistente, all’attualità non esiste alcun accreditamento e/o registrazione per tali prodotti, trattandosi di strumenti che non necessitano di taratura, ma solo di una verifica “metrologica” prescritta dai metodi ufficiali OIV (Organizzazione internazionale della vigna e del vino)”.

7. Tanto premesso la società appellante deduce l’erroneità della conclusione cui è giunto il giudice di primo grado, in assenza del supporto di una verifica tecnica, ribadendo di essere l’unico concorrente in possesso degli accreditamenti sia per le bilance che per i distillatori enologici.

7.1. Sostiene parte appellante che:

- il certificato di accreditamento “094R-REV.08” in suo possesso è riferito ai c.d. “Materiali di riferimento (RM o CRM)” che consistono in una specifica soluzione idroalcolica necessaria proprio ai fini manutentivi;

- la circostanza che l’accreditamento si riferisca alla “sola” produzione delle soluzioni idrolitiche certificate costituirebbe un elemento non meno essenziale per la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici minimi per l’esecuzione del servizio in quanto l’utilizzo di tali soluzioni è indispensabile nello svolgimento del servizio di manutenzione dei distillatori e necessiterebbe di personale altamente specializzato;

- i distillatori enologici identificati con i nomi “SDEE, SUPERDEE, DEE+VADE” sono di sua produzione diretta e che, pertanto, essendo allo stesso tempo produttore delle apparecchiature oggetto del servizio di manutenzione, nonché il solo fabbricante accreditato da Accredia per l’utilizzo dei c.d. “RMP” (materiali di riferimento), sarebbe l’unico operatore, tra i concorrenti in gara, qualificato per il servizio di manutenzione dei distillatori al fine di garantirne il corretto funzionamento e il ricambio con pezzi originali.

7.2. Dalla lettura della documentazione agli atti, alla luce della memoria di costituzione dell’Agenzia appellata e della memoria ex art. 73 c.p.a. della società appellante, appare chiaro che l’accreditamento di cui è in possesso quest’ultima non riguarda gli apparecchi, trattandosi di strumenti che non essendo di misura non necessitano di taratura, ma l’utilizzo delle soluzioni idrolitiche, funzionali e indispensabili allo svolgimento del servizio di manutenzione sui distillatori.

Si evince, altresì, che i metodi ufficiali OIV richiedono che il distillatore enologico utilizzato per i test analitici soddisfi una verifica metrologica, che consiste nel distillare una miscela idroalcolica certificata (materiale di riferimento certificato ossia CRM), prodotta da soggetti accreditati ISO 17034 e reperibile sul mercato.

Le suddette circostanze di fatto risultano documentalmente provate e non appaiono contestate neanche dalla società appellante che nella memoria ex art. 73 c.p.a. afferma che l’accreditamento si riferisce alla “sola” produzione delle soluzioni idrolitiche certificate, ma che tale circostanza è elemento non meno essenziale per la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici minimi per l’esecuzione del servizio in quanto l’utilizzo di tali soluzioni è indispensabile nello svolgimento del servizio di manutenzione dei distillatori e necessiterebbe di personale altamente specializzato.

7.3. Ne discende, pertanto, che le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado trovano riscontro nell’esame della documentazione allegata e non hanno implicato alcun sconfinamento nel merito, atteso che si sono limitate a constatare che l’accreditamento di cui è titolare la società appellante non riguarda gli apparecchi, ma le soluzioni idrolitiche.

Né dalla circostanza che la società appellante è il produttore delle apparecchiature oggetto di manutenzione e fabbricante accreditato per l’utilizzo dei c.d. “RMP” (materiali di riferimento) si può inferire che si tratti dell’unico operatore, tra i concorrenti in gara, qualificato per il servizio di manutenzione dei distillatori al fine di garantirne il corretto funzionamento e il ricambio con pezzi originali.

Appare, infatti, circostanza non contestata quella della reperibilità sul libero mercato delle soluzioni idroalcoliche certificate cui consegue che il possesso dell’accreditamento per la loro produzione non è indispensabile per l’esecuzione del servizio di manutenzione dei distillatori, potendo essere le stesse utilizzate nella normale attività di laboratorio da parte del personale qualificato per lo svolgimento del servizio, in linea con gli standard quali-quantitativi attesi dalla struttura titolare del fabbisogno.

Analoga considerazione vale anche per quanto riguarda la disponibilità delle parti di ricambio delle tipologie di strumenti ai fini della manutenzione, pacificamente reperibili sul mercato nazionale ed internazionale.

8. Alla luce delle predette considerazioni deve, pertanto, essere respinto il primo motivo sotto tutti i diversi profili articolati dalla società appellante.

Alla reiezione dello stesso consegue l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei motivi relativi all’illegittima ammissione della seconda classificata, atteso che essendo la società appellante la terza classificata, non potrebbe ritrarre alcuna utilità anche nell’ipotesi della loro fondatezza.

9. Deve, infine, essere respinto anche il motivo concernente la dedotta violazione dell’art. 51 del d.lgs. n. 50/2016 per omessa motivazione della mancata ripartizione in due lotti distinti, uno per le bilance e l’altro per i distillatori enologici, della procedura.

9.1. Secondo la costante giurisprudenza anche di questa Sezione la suddivisione in lotti è un “principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie” e “derogabile attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata” (Consiglio Stato, V, n. 973 del 2020; Consiglio Stato, V, n. 1076 del 2020).

9.2. Nel caso di specie l’amministrazione ha espressamente affermato che “non si è ritenuto necessario operare una suddivisione in lotti, pertanto la partecipazione è articolata in un UNICO LOTTO” e tale decisione, che è pacificamente espressione di una scelta discrezionale, sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell'adeguatezza dell'istruttoria (Consiglio Stato, VI, n. 25 del 2020), trova il proprio fondamento e la propria motivazione in una serie di circostanze di fatto, note anche alla società appellante, che la rendono immune da censure di irragionevolezza, quali:

- la limitata rilevanza in termini numerici dei distillatori enologici rispetto alle bilance;

- la diversa dislocazione dei distillatori sul territorio che avrebbe reso il servizio estremamente oneroso per l’operatore;

- le precedenti gare, aggiudicate anche all’odierna appellante, in cui il lotto di riferimento ha ricompreso sia le bilance che i distillatori enologici;

- la medesima categoria merceologica di riferimento presente sul portale Consip Mepa, indicata sia nell’avviso di indagine di mercato che nella lex specialis, riferibile ad entrambi i prodotti (bilance e distillatori).

9.3. Alla luce delle richiamate circostanze, sottese alla scelta operata dall’Agenzia, appare, pertanto, condivisibile la conclusione del giudice di primo grado secondo cui “la diversità tra le tipologie di strumentazioni (bilance e distillatori enologici) non appare sufficiente a determinare la necessità di una suddivisione in lotti tenuto conto della scarsa rilevanza in termini numerici dei distillatori enologici (10%) rispetto alle bilance (90%) e della conseguente scarsa appetibilità di un lotto composto dai soli distillatori enologici”, anche in ragione della “finalità di ampliare la platea dei concorrenti attraverso una preventiva indagine di mercato sulla presenza di operatori qualificati diversi da quelli che avevano espletato il servizio in precedenza, pervenendo all’aggiudicazione in favore di un operatore diverso da quello uscente nel pieno rispetto dei principi di concorrenza e rotazione”.

10. Per tali ragioni l’appello deve essere respinto.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza.



PER QUESTI MOTIVI

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società appellante alla rifusione in favore dell’Agenzia appellata delle spese di lite, liquidate per la presente fase in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Stefano Fantini, Consigliere

Marina Perrelli, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere

Annamaria Fasano, Consigliere

L'ESTENSORE

Marina Perrelli
 

IL PRESIDENTE

Rosanna De Nictolis