Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 19-01-2010
Numero provvedimento: 484
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Vendita di vino sfuso a denominazione di origine protetta (DOP) tramite distributori automatici.

Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto Ispettorato ha chiesto il parere dello scrivente in merito alla possibilità, in base alla vigente normativa comunitaria e nazionale, di vendere vino a denominazione di origine controllata (DOP), da parte delle Ditte interessate, ai privati consumatori attraverso l’utilizzo di distributori automatici.

Al riguardo, nel condividere quanto rappresentato da codesto Ispettorato, si comunica che una tale possibilità è consentita, sul piano della generalità, dalla specifica normativa comunitaria (reg. n. 1234/07 e reg. n. 607/09) e, limitatamente ai vini DOC, dalla normativa nazionale (L. n. 164/92 e D.m. 7 luglio 1993 e successive modifiche).

Pertanto, la vendita allo stato sfuso al consumatore finale, attraverso l’utilizzo di distributori automatici, ai sensi della vigente normativa nazionale, potrà avvenire soltanto per i vini DOC, fatte salve le misure più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione.

La stessa attività di vendita allo stato sfuso non potrà comunque avvenire nei seguenti casi:

-  per i vini a DOCG, stante le previsione ostativa di cui all’art. 23, comma 3, della L. n. 164/92;

-  per i vini qualificati con la menzione «novello», così come previsto dall’art. 2, comma 1 e 2, del D.m. 13 luglio 1999. Resta inteso che, fatta salva l’osservanza delle norme di carattere igienico-sanitario, sui distributori automatici di cui trattasi deve essere riportata la precisa indicazione della relativa tipologia di vino DOC, nel rispetto della vigente normativa di etichettatura.