Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 14-01-2010
Numero provvedimento: 260
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Quesito inerente l’applicazione del regolamento n. 606/09.

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, di pari oggetto, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine agli adempimenti previsti per l’effettuazione del trattamento di stabilizzazione tartarica del vino mediante scambiatori di cationi.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Il trattamento con scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino è stato incluso tra le pratiche enologiche autorizzate ai sensi del combinato disposto degli articoli 120 quater, paragrafo 1, comma 1 e sexies, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/07 e dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 606/09.

Pertanto, l’utilizzazione del trattamento in questione, tenuto conto che non sussiste alcuna norma nazionale più restrittiva emanata in applicazione dell’articolo 120 quinquies del regolamento n. 1234/07, deve ritenersi consentita.

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 606/09, nonché del punto 43 dell’allegato 1A al regolamento stesso e della relativa Appendice 12, sono state previste le condizioni e i limiti d’uso di tale pratica autorizzata.

In particolare, nella sezione «Prescrizioni», punto n.2), della precitata Appendice, è stabilito che «Il trattamento è effettuato su resine scambiatrici di ioni rigenerate in ciclo acido».

Ciò premesso, questo Ispettorato è dell’avviso che il trattamento in questione presuppone modalità di esecuzione sovrapponibili, mutatis mutandis, a quelle previste per l’impiego di resine scambiatrici di ioni per l’elaborazione di mosto concentrato rettificato.

Di conseguenza, nelle more di un apposito provvedimento applicativo delle norme comunitarie sopra citate, fatte salve comunque le prescrizioni di natura igienico-sanitaria, si fa presente che, in aggiunta a quanto previsto dalla richiamata Appendice n. 12, debbono essere rispettati gli adempimenti previsti dall’Allegato 5 al D.m. 30 luglio 2003.