Organo: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 27-05-2009
Numero provvedimento: 1280
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Riemissione pagamenti di aiuti e premi comunitari non andati a buon fine.

PREMESSA

La seguente circolare è rivolta ai beneficiari interessati da pagamenti di aiuti o premi comunitari effettuati dall’Organismo pagatore AGEA e non andati a buon fine.

L’Organismo pagatore AGEA in ottemperanza alla Legge 11 novembre 2006, n. 231, come modificata dall’art, 1, comma 1052 della Legge n. 286 del 27 dicembre 2006 applica le seguenti disposizioni, per quanto concerne le modalità di pagamento: “I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all’AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati”.

Non vengono, pertanto, eseguiti pagamenti con modalità differenti da quanto sopra disposto.

Per la riemissione di pagamenti a suo tempo avvenuti con emissione di assegno non trasferibile, non andati a buon fine, è sempre necessario comunicare l’IBAN del conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario dell’aiuto comunitario.

Si informa che l’Organismo pagatore AGEA rende pubbliche le informazioni sui pagamenti ai sensi del D.P.R. n. 118/00 e del Reg. n. 259/08.

 

MODALITA’ DI RIEMISSIONE

Taluni pagamenti non giungono a buon fine per:

1. dati IBAN incompleti, non corretti o respinti dal sistema interbancario;

2. dati dell’IBAN che si riferiscono a soggetto diverso dal richiedente l’aiuto;

3. conto bancario chiuso al momento del pagamento;

4. beneficiario deceduto, con conto corrente non più attivo.

Nel caso di un pagamento non andato a buon fine, l’Istituto Tesoriere comunica all’Organismo pagatore AGEA, attraverso procedure informatiche, le relative informazioni.

Per poter riemettere tale pagamento, l’Organismo pagatore AGEA ha predisposto le seguenti procedure:

Correzione dati IBAN nel caso in cui il pagamento non è andato a buon fine per i motivi di cui ai punti 1, 2 e 3:

– qualora la domanda di aiuto sia stata presentata conferendo mandato ad un Centro di Assistenza Agricola o presso un’Amministrazione regionale, è stata attivata una funzione informatizzata che consente di consultare i pagamenti e di modificare, nell’ambito della domanda di aiuto presentata, i dati dell’IBAN. Tale modifica della domanda di aiuto deve essere stampata, sottoscritta dal beneficiario e validata, da parte del CAA o dell’Amministrazione Regionale, con le apposite funzioni messe a disposizione sul portale SIAN;

– qualora la domanda di aiuto sia stata presentata direttamente presso l’Organismo pagatore AGEA, l’interessato dovrà comunicare i dati IBAN completi e corretti compilando l’allegato modulo 1 scaricabile dal sito www.agea.gov.it e presentarlo ad AGEA- Riemissione pagamenti, Via Palestro n.81, 00185 Roma.

Riguardo a pagamenti non andati a buon fine su conti correnti bancari esteri, deve essere indicato oltre al codice IBAN anche il codice BIC, utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la banca del beneficiario, come disposto dal Reg. CE n. 2560/2001 del 19.12.2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in Euro, compilando l’allegato Modulo n. 2 disponibile sul portale SIAN per i CAA o per le Amministrazioni regionali o sul sito www.agea.gov.it per i produttori che non hanno conferito mandato ad un CAA o non hanno presentato domanda presso un’Amministrazione regionale. L’Organismo pagatore AGEA a cadenza settimanale provvederà ad eseguire le riemissioni di pagamento richieste tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al beneficiario della domanda di aiuto.

 Riemissione pagamento in caso di decesso del beneficiario (punto 4):

– nel caso in cui il pagamento non è andato a buon fine per decesso del beneficiario e conseguentemente il conto corrente allo stesso intestato non è più attivo e non è presente un testamento, gli eredi dovranno presentare presso il Centro di Assistenza Agricola, nel caso il de cuius avesse conferito mandato allo stesso, o presso l’Amministrazione regionale presso la quale il de cuius aveva presentato la domanda di aiuto:

• certificato di morte;

• autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte di tutti gli eredi legittimi, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità di ciascuno, che attesti che il de cuius è morto senza testamento e che comunichi l’IBAN del conto corrente intestato ad uno solo degli eredi legittimi sul quale deve essere effettuato il pagamento, avvalendosi della modulistica resa disponibile sul portale SIAN (Modulo n. 3).

  La documentazione deve restare agli atti dell’Amministrazione regionale o del Centro di Assistenza Agricola.

– Nel caso in cui il beneficiario deceduto non ha conferito mandato ad un CAA o non ha presentato una domanda presso l’Amministrazione regionale, gli eredi devono presentare all’Organismo pagatore AGEA-Riemissione pagamenti, Via Palestro n.81, 00185 Roma, i seguenti documenti:

• certificato di morte;

• autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte di tutti gli eredi legittimi, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità di ciascuno, che attesti che il de cuius è morto senza testamento e che comunichi l’IBAN del conto corrente intestato ad uno solo degli eredi legittimi sul quale deve essere effettuato il pagamento, avvalendosi della modulistica resa disponibile sul sito www.agea.gov.it (Modulo n. 3).

In caso di presenza di un testamento gli eredi debbono richiedere direttamente all’Organismo pagatore AGEA-Riemissione pagamenti, Via Palestro n.81, 00185 Roma la riemissione del pagamento presentando:

• certificato di morte;

• copia conforme all’originale del testamento o resa conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445 /2000 con la formula “si dichiara che il seguente documento composto di n. ________ pagine, è conforme all’originale in possesso del sottoscritto”, allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; qualora l’originale del testamento sia ancora presso il notaio, lo stesso notaio deve autenticare la copia conforme;

• autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte di tutti gli eredi testamentari, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità di ciascuno di comunicazione dell’IBAN del conto corrente intestato ad uno solo degli eredi testamentari sul quale deve essere effettuato il pagamento, avvalendosi della modulistica resa disponibile sul sito www.agea.gov.it (Modulo n. 3).

I dati contenuti nel certificato di morte vengono recepiti nella “sezione” fascicolo aziendale del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

L’Organismo pagatore AGEA si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni degli eredi ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.