Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 23-12-2009
Numero provvedimento: 9258
Tipo gazzetta: Nessuna

Disposizioni nazionali, applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, relativi all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura “Vendemmia verde”. 

Il presente decreto è stato modificato dal D.M. 22 maggio 2020 - prot. n. 5779 e dal D.M. 28 maggio 2021, prot. n. 249006. Si veda AGEA - Circolare 28 maggio 2020 (prot. n. 36399).



Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) ed, in particolare, l’articolo 4, comma 3;

Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131 contenente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ";

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 istitutivo del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15/3/1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell’art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/09 del Consiglio, del 25 maggio 2009, ed in particolare l’articolo 103 novodecies;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, ed in particolare gli articoli 11 e seguenti;

Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 555/2008 per quanto riguarda la misura “Vendemmia verde” Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 17 dicembre 2009 


Articolo 1.

Ambito di applicazione

1.  Il presente decreto stabilisce le modalità e le condizioni per applicare la misura «vendemmia verde», prevista dal programma nazionale di sostegno alla vitivinicoltura per le campagne vitivinicole dal 2009/2010 al 2012/2013, adottato in attuazione del regolamento n. 1234/07 e del regolamento n. 555/08.

 

Articolo 2.

Definizioni

1.  Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali- Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato;

b) Organismo pagatore: Organismo pagatore riconosciuto dal Ministero ai sensi del regolamento n. 885/06

c) Regioni: Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

d) regolamento: il regolamento n 555/08;

e) produttori: persona fisica o giuridica, in regola con le norme vigenti in materia di potenziale viticolo, che conduce vigneti coltivati con varietà di uve da vino;

f) unità vitata: superficie continua coltivata a vite con varietà di uve da vino che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo di possesso, sesto d’impianto, irrigazione, destinazione produttiva, tipo di coltura, vitigno (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale), anno d’impianto, forma di allevamento. g) misura: la misura «vendemmia verde»;

h) aiuto: aiuto previsto per la misura.

 

Articolo 3.

Disponibilità finanziarie

1. I produttori che accedono alla misura per la campagna 2009/2010 beneficiano dei fondi indicati nell’allegato n. 1, parte integrante del presente decreto. Su proposta delle Regioni interessate, sono disposte dal Ministero, con decreto direttoriale, le modificazioni all’assegnazione dei fondi di cui all’allegato 1. Il provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero.

2. Il Ministero, entro il 15 ottobre di ogni anno, fissa, con decreto direttoriale, la ripartizione dei fondi per la campagna in corso, tenendo conto del criterio di riparto definito dalle Regioni. In mancanza di tale criterio, la ripartizione è effettuata dal Ministero, entro la medesima data, applicando gli stessi parametri della campagna precedente.

 

Articolo 4.

Descrizione della misura e requisiti oggettivi

1. La «vendemmia verde» consiste nella distruzione, o eliminazione, totale dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della intera unità vitata.

2. Beneficiano dell’aiuto previsto per la misura, i produttori che rispettano, per il primo anno dalla riscossione dell’aiuto, le norme sulla condizionalità. Formano oggetto della misura le unità vitate che:

a) sono coltivate con le varietà di uve da vino classificate dalle Regioni in conformità all’accordo 25 luglio 2002 tra il

Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

b) sono in buone condizioni vegetative e rispondono ai requisiti prescritti all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a) iii) del regolamento;

d) hanno formato oggetto di dichiarazione di vendemmia nella campagna precedente.

3. Ai fini dell’applicazione della misura, le Regioni, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, decidono:

a) la superficie oggetto dell’intervento;

b) se escludere dall’intervento alcune zone viticole, i vigneti oggetto di rivendicazione delle uve a denominazione di origine o ad indicazione geografica o determinate varietà di cui al comma 2 lett. a).

4. La stessa unità vitata non può essere ammessa all’aiuto previsto per la «vendemmia verde» per due anni consecutivi.

5. In deroga a quanto disposto al precedente comma 4, la medesima superficie vitata ammessa all’aiuto previsto per la misura nella campagna 2020/2021, può accedere alla misura anche nella campagna 2021/2022.

 

Articolo 5.

Modalità di attuazione della misura

1. Le Regioni emanano le disposizioni attuative della misura individuando le priorità ed i criteri di cui all’art.4, comma 3. Qualora intendano utilizzare per altre misure le risorse assegnate, ne individuano la nuova destinazione. Le determinazioni assunte sono comunicate al Ministero e ad AGEA Coordinamento.

2. Per poter beneficiare dell’aiuto, il produttore presenta la domanda all’Organismo pagatore competente, entro il termine stabilito dalle Regioni e secondo modalità applicative predisposte da AGEA Coordinamento in accordo con le Regioni. Limitatamente alla campagna 2020/2021, per beneficiare dell’aiuto, il produttore presenta la domanda all’Organismo pagatore competente, entro il 15 giugno 2021 secondo modalità applicative predisposte da Agea Coordinamento in accordo con le Regioni. 

2 bis. Limitatamente alla campagna 2019/2020, per beneficiare dell’aiuto, il produttore presenta la domanda all’Organismo pagatore competente, entro il 25 giugno 2020 secondo modalità applicative predisposte da Agea Coordinamento in accordo con le Regioni.

3. La domanda contiene, almeno, i seguenti elementi:

a) l’individuazione dell’unità vitata oggetto della misura;

b) la resa media;

c) il metodo utilizzato;

d) la varietà di vite coltivata sull’unità vitata oggetto della misura e la categoria di vino dalla stessa ottenuto;

e) la dichiarazione di non aver usufruito degli aiuti previsti per la misura nella campagna precedente, per la stessa unità vitata.

4. Sono privilegiate le domande di aiuto per le superfici ricadenti nelle zone escluse dall’applicazione del regime di premi all’estirpazione, in conformità all’articolo 85 duovicies del regolamento 1234/07.

5. I termini per la pubblicazione sul sito AGEA Coordinamento delle domande ammissibili e per la notifica di cui all’art. 12, paragrafo 1, lettera a), i) del regolamento, sono determinati dall’AGEA Coordinamento in accordo con le Regioni.

6. Entro il 10 maggio di ciascun anno, tenuto conto delle proposte delle regioni interessate e della situazione del mercato, viene disposta, con decreto direttoriale, l’attivazione della misura per la campagna in corso.

 

Articolo 6.

Pagamento dell’aiuto

1. L’aiuto forfettario, di cui all’articolo 103 novodecies del regolamento n. 1234/07, non può superare il 50% della somma dei costi diretti relativi all’eliminazione dei grappoli ovvero alla distruzione degli stessi ed alla conseguente perdita di reddito.

1 bis. Limitatamente alla campagna 2019/2020, l’aiuto forfetario, di cui all’articolo 47 paragrafo 3 seconda frase del regolamento (UE) n. 1308/2013, non supera il 60 % della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.

2. Gli aiuti sono erogati dall’Organismo pagatore competente direttamente ai produttori in regola con le norme comunitarie nazionali e regionali in materia di potenziale viticolo, sulla base dell’articolo 75 del regolamento.

3. Nessun aiuto è erogato in caso di danno totale o parziale subito dal vigneto prima della data della vendemmia verde ed, in particolare, nel caso di calamità naturali, così come definite dal regolamento n. 1857/06. Analogamente, in caso di calamità naturale successiva all’effettuazione della vendemmia verde, nessuna compensazione finanziaria può essere erogata sotto forma di assicurazione del raccolto per perdite subite dal produttore.

 

Articolo 7.

Comitato

1. L’importo dell’aiuto, determinato dalle Regioni in conformità ai principi stabiliti dall’art. 14 del regolamento, tiene conto dei criteri individuati da un Comitato composto da due rappresentanti del Ministero, di cui uno in veste di presidente, tre rappresentanti delle Regioni, un rappresentante di AGEA, un rappresentante di INEA, un rappresentante di ISMEA e un rappresentante del CRA.

2. I criteri per determinare l’importo dell’aiuto sono definiti con decreto direttoriale da emanarsi sulla base delle determinazioni assunte dal Comitato di cui al comma 1.

 

Articolo 8.

Controlli

1. I controlli sono effettuati dall’Organismo pagatore sulla base di modalità stabilite da AGEA Coordinamento, sentite le Regioni interessate, in conformità alle disposizioni comunitarie e, in particolare, al punto iii), lettera a), paragrafo 1, articolo 12 del regolamento.

2. Il controllo deve, comunque, assicurare:

a) l’esistenza del vigneto e l’effettiva coltivazione della/e unità oggetto della misura;

b) la completa eliminazione o distruzione dei grappoli insistenti sull’unità vitata ammessa all’intervento;c) l’accertamento del metodo utilizzato;

d) ai fini della rendicontazione dell’aiuto forfettario i produttori presentano i giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti, dettagliando l’eventuale esecuzione dei lavori effettuati in economia.

3. I controlli preventivi di cui alla lettera a) sono effettuati a campione, ovvero, mediante l’utilizzo di sistemi di telerilevamento nell’ambito del SIGC, mentre quelli di cui alle lettere b) e c) avvengono in modo sistematico in loco e sono effettuati tra il 15 giugno ed il 31 luglio di ogni anno e, comunque, sono completati entro il periodo normale di invaiatura della zona considerata. Limitatamente alla campagna 2020/2021 i controlli di cui al comma 2 lettere b) e c) del presente articolo sono effettuati entro il 15 settembre 2021. A tal fine, le operazioni di vendemmia verde sono concluse entro il 15 luglio 2021.

3 bis. Limitatamente alla campagna 2019/2020 i controlli di cui al comma 2 lettere b) e c) del presente articolo sono effettuati entro il 15 settembre 2020. A tal fine, le operazioni di vendemmia verde sono concluse entro il 25 luglio 2020.

4. Entro il 1° dicembre di ogni anno, AGEA Coordinamento compila l’allegato VIII ter del regolamento e lo trasmette contestualmente alla Commissione UE, al Ministero ed alle Regioni.

 

Articolo 9.

Disposizioni finali

1.  Le Regioni, gli Organismi pagatori e l’AGEA Coordinamento comunicano al Ministero gli elementi per la gestione ed il monitoraggio della misura.

 

ALLEGATO 1

RIPARTIZIONE FONDI VENDEMMIA VERDE ANNO 2010 (Valori espressi in Euro)

 

Regioni

Assegnazione

Piemonte

2.246.700,00

Valle D’aosta

31.100,00

Lombardia

1.008.100,00

Trentino

661.400,00

Bolzano

226.900,00

Trento

434.500,00

Veneto

3.020.700,00

Friuli Venezia Giulia

867.000,00

Liguria

84.200,00

Emilia Romagna

2.533.900,00

Toscana

2.690.700,00

Umbria

574.400,00

Marche

807.800,00

Lazio

1.131.200,00

Abruzzo

1.444.800,00

Molise

270.000,00

Campania

1.206.000,00

Puglia

4.159.600,00

Basilicata

177.500,00

Calabria

535.700,00

Sicilia

5.240.200,00

Sardegna

1.309.000,00

ITALIA

30.000.000,00