OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2023/2024 - Partecipazione all’avviso mediante la presentazione del progetto denominato “World Wine Tour” - Approvazione della graduatoria provvisoria - Esclusione del progetto - Istanza di accesso agli atti - Contestato che in sede di esame preliminare del progetto vi sia stata un'erronea attribuzione dei punteggi da parte del comitato di valutazione, che nel formulare il proprio giudizio avrebbe analizzato genericamente ed in modo parziale obiettivi ed elementi del progetto - Procedure pubblicistiche nell’ambito delle quali l’ottenimento di un beneficio dipende da una valutazione discrezionale demandata ad una commissione - Attribuzione del punteggio numerico espresssione e sintesi del giudizio tecnico discrezionale della commissione contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa della valutazione operata.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2024, proposto da Associazione Amaranth, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Maccarrone, Luca Bovolin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro in carica;
Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Federdoc, Vigneto Italia, La Marca Vini e Spumanti, Santa Margherita Kettmeir e Cantine Torresella S.p.A., Gruppo Italiano Vini - G.I.V., Fantini Group Vini, Casa Vinicola Zonin S.p.A., Associazione Be Wines, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
Nosio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Scalco, Nicola Baù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
(i) del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 29 dicembre 2023 n°-OMISSIS-;
(ii) della nota del Direttore generale del MASAF del 21 dicembre 2023 prot. n°-OMISSIS-;
(iii) del decreto del Direttore Generale del Ministero dell''Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 3 novembre 2023 n°-OMISSIS-, unitamente, per quanto di utilità, ai decreti del 7 e del 9 novembre 2023 rispettivamente nn. -OMISSIS- e -OMISSIS-, coi quali è stata rettificata la predetta graduatoria;
(iv) del verbale della seduta del Comitato di valutazione del 25 ottobre 2023 -OMISSIS-;
(v) del verbale della seduta del Comitato di valutazione del 6 ottobre 2023 -OMISSIS-;
(vi) del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 19 settembre 2023 n°-OMISSIS-, del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 21 luglio 2023 n°-OMISSIS- nonché dell'Allegato 11 del medesimo Decreto direttoriale;
(vii) del decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 26 giugno 2023 n°-OMISSIS-;
- di ogni altro atto antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura e di Nosio S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con il ricorso in epigrafe l’Associazione ricorrente ha esposto che con decreto ministeriale n. -OMISSIS- del 26 giugno 2023 - cui ha, poi, fatto seguito il decreto direttoriale n. -OMISSIS- del 21 luglio 2023 “OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2023/2024. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. -OMISSIS- del 26 giugno 2023”- è stata avviata la procedura per la concessione dei contributi previsti dal Regolamento (UE) -OMISSIS-08/2013, a vale sui fondi di cui all’art. 1, comma 128, della legge n. 178/2020, come modificato dall’articolo 39, comma 1, del d.l. n. 41/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021.
La ricorrente ha partecipato all’avviso presentando il proprio progetto, corredato da tutti i necessari documenti allegati, denominato “World Wine Tour”, il cui valore complessivo è stato indicato in € 3.608.234,00, con richiesta di contributo pari ad € 1.154.635,00.
Con verbale -OMISSIS- del 6 ottobre 2023 il Comitato incaricato ha ritenuto di individuare le modalità per l’attribuzione dei punteggi da attribuire ai singoli criteri di valutazione, graduati in n. 5 possibili giudizi complessivi: insufficiente, mediocre, sufficiente, buono e ottimo, altresì fissando per ciascuno di essi dei coefficienti di moltiplicazione per il calcolo del punteggio finale compresi tra 0,00 e 1,00.
Il Comitato, nel corso della seduta del 23 ottobre 2023-OMISSIS-, ha esaminato il progetto della ricorrente, attribuendole un punteggio pari a 35, inferiore alla soglia minima di 60 punti.
Con il decreto direttoriale del 3 novembre 2023 prot. n.0-OMISSIS- è stata approvata la graduatoria provvisoria in cui risultano inserite n.11 proposte progettuali fra le quali non figurava la proposta della ricorrente; detta graduatoria è stata successivamente rettificata con i decreti direttoriali del 7 e del 9 novembre 2023 rispettivamente nn. -OMISSIS- e -OMISSIS-.
La ricorrente ha, quindi, avanzato richiesta di accesso agli atti in data 7 novembre 2023, riscontrata in data 30 novembre 2023 mediante la quale ha potuto prendere visione di copia del verbale del Comitato di valutazione del 23 ottobre 2023-OMISSIS-.
Nel convincimento che la propria proposta progettuale non era stata oggetto di corretto apprezzamento da parte del Comitato di valutazione l’Associazione, con istanza del 15 dicembre 2023, ne sollecitava il riesame e, nel contempo, evidenziava che la procedura si dimostrava inficiata sotto diversi profili. L’istanza in questione veniva riscontrata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con nota del 21 dicembre 2023 prot. -OMISSIS--OMISSIS-, a mezzo della quale comunicava di non aver ravvisato i presupposti di cui all’art. 21 octies e 21 novies della legge n. 241/1990 e, quindi, che ad essa non poteva darsi seguito.
Preso atto di tale diniego l’Associazione proponeva ricorso impugnando gli atti in epigrafe indicati.
1.2. Il gravame è affidato a sei distinti motivi di ricorso così rubricati:
I) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 12 della legge n. 241/1990, dell’art. 97 Costituzione, nonché degli artt. 8 e 11 del d.m. n. -OMISSIS- del 26 giugno 2023 e dell’art. 7 del decreto direttoriale n. -OMISSIS- del 21 luglio 2023. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria. Illogicità ed irrazionalità manifeste. Violazione del giusto procedimento. Sviamento.
II) Violazione e/o falsa applicazione sotto altro profilo degli artt. 3 e 12 della legge n. 241/1990, dell’art. 97 Costituzione, nonché degli artt. 8 e 11 del d.m. n. -OMISSIS- del 26 giugno 2023 e dell’art. 7 del decreto direttoriale n. -OMISSIS- del 21 luglio 2023. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria. Illogicità ed irrazionalità manifeste. Violazione del giusto procedimento.
III) Violazione degli artt. 1, 3, 21 octies e 21 novies della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e grave carenza di istruttoria. Violazione del giusto procedimento.
IV) Violazione dell’art. 58, paragrafo 1, lettera K) del regolamento UE 2021/2115 del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021, nonché del d.m. del 26 giugno 2023. Eccesso di potere per carenza di presupposto, incompetenza, sviamento.
V) In via subordinata: Violazione degli artt. 12 della legge n. 241/1990 e 97 Costituzione. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per illogicità, perplessità e genericità dell’allegato 11 all’avviso per la presentazione dei progetti.
VI) In via ulteriormente subordinata: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 e 97 Costituzione, nonché dell’art. 12 del d.m. del 26 giugno 2023. Violazione del giusto procedimento e del principio della separazione tra attività istruttoria ed attività valutativa.
1.3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste ed Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, entrambe a patrocinio della difesa erariale, la quale ha depositato memoria con la quale ha chiesto rigettarsi il ricorso e disporsi l’estromissione dell’Agea per evidente estraneità dal giudizio.
1.4. Il controinteressato Nosio S.p.A. si è costituito in giudizio, instando per l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame proposto.
1.5. Con l’ordinanza -OMISSIS-OMISSIS- del 23 febbraio 2024 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica ai sensi dell’art.55, comma 10, c.p.a., in uno con l’accoglimento della richiesta di integrazione del contraddittorio, puntualmente ottemperata.
1.6. In vista dell’udienza pubblica entrambe le parti hanno depositato memorie e repliche.
1.7. Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Preliminarmente il Collegio ritiene di soprassedere dall’esame delle eccezioni in rito proposte dalla difesa erariale, stante l’infondatezza del ricorso per le ragioni che seguono.
3. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente sostiene che l’esclusione del proprio progetto dal contributo sarebbe illegittima sotto il profilo della carenza di motivazione e di istruttoria, in quanto il Comitato avrebbe attribuito i punteggi numerici senza fornire alcuna giustificazione.
Sul punto, la giurisprudenza ha in più occasioni avuto modo di chiarire come - in mancanza di una contraria disposizione – nelle procedure pubblicistiche nell’ambito delle quali l’ottenimento di un beneficio dipenda da una valutazione discrezionale demandata ad una commissione, l’attribuzione del punteggio numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa della valutazione operata.
L’adeguatezza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione, di criteri (si badi bene, non analitici ed articolati, come sostiene controparte, bensì) di massima, che soprassiedono all'attribuzione del voto, da cui sia possibile desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto.
In proposito, la giurisprudenza, con riferimento a procedure di concorso, ma con principi applicabili a ogni valutazione di discrezionalità tecnica che sia ragguagliata a parametri prestabiliti cui siano attribuiti valori di punteggio, ha stabilito come
- “ogni qualvolta che i criteri di massima vengano predeterminati in modo analitico, essi fungono da adeguato parametro di riscontro, tale da consentire al candidato di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova: detti criteri, infatti, assolvendo ad una precisa funzione di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, rappresentano un adeguato canone di esplicazione e verifica della coerenza delle scelte operate dalla Commissione, tradottesi nell'assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione di inidoneità, che consente al candidato di comprenderne appieno i motivi e al giudice di ricostruire l'iter logico che ha condotto la Commissione ad attribuire quel voto. Il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni” (Cons. Stato, Sez. VII, 8 febbraio 2024, n.1291);
- “in tema di concorsi pubblici, sulle valutazioni della Commissione d'esame effettuate in forma numerica, il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l'obbligo di motivazione richiesto dall'art. 3 l. n. 241 del 1990 nel momento in cui siano stati determinati adeguati criteri di valutazione” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 20 luglio 2023, n.12265);
- “il voto numerico attribuito dalla competente Commissione esaminatrice alle prove di un concorso pubblico è in grado di esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico - discrezionale espresso dalla Commissione stessa, contenendo in sé una sufficiente motivazione, idonea, oltre a soddisfare il principio di economicità amministrativa, a dare conto del grado di idoneità o inidoneità riscontrato senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti, nonché ad assicurare la necessaria chiarezza e graduazione (a seconda del parametro numerico attribuito al candidato) delle valutazioni compiute nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo esercitato, sempreché siano stati puntualmente predeterminati dalla Commissione i criteri in base ai quali essa procederà alla valutazione delle prove” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 5 maggio 2023, n.7629).
3.1. Peraltro, l’onere motivazionale in capo alla Commissione degrada ulteriormente nell’ipotesi in cui l’elaborato del partecipante - nel caso di specie la proposta progettuale - non raggiunga nemmeno la sufficienza: “la motivazione dei giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici è adeguatamente espressa dall'attribuzione del voto numerico, qualora l'elaborato non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza, senza la necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative e di glosse, annotazioni e segni grafici, costituendo il voto numerico espressione sintetica, ma esaustiva, della valutazione della commissione di un concorso pubblico che, in quanto tale, soddisfa adeguatamente l'onere della motivazione di cui all'art. 3, l. n. 241/1990, e, più in generale, dei principi sanciti dall'art. 97 Cost.” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 9 ottobre 2023, n.14836).
3.2. Nel caso di specie, l’allegato 11 all’avviso pubblico:
a) individua criteri di massima chiari e comprensibili, formulandoli in maniera precisa, tale da consentire la formulazione del giudizio in maniera attendibile, essendo chiaramente evidenziati i parametri a cui si sarebbe poi attenuta la valutazione del Comitato (in tema di coerenza degli interventi rispetto agli obiettivi del programma, di qualità delle azioni proposte e di loro idoneità a determinare un aumento della domanda e della conoscenza dei prodotti, di coerenza del piano finanziario rispetto agli interventi ed agli obiettivi);
b) estrinseca per ciascun criterio gli elementi di valutazione che saranno oggetto di valutazione in modo tale da consentire l’enucleazione delle ragioni poste a fondamento del voto attribuito.
In piena coerenza con le previsioni dell’avviso pubblico, inoltre, lo stesso Comitato ha poi provveduto, con il verbale del 6 ottobre 2023, ad individuare dei moltiplicatori per la graduazione nell’attribuzione del voto numerico nell’ambito del range massimo indicato dall’avviso pubblico, alla stregua di quanto indicato dalla giurisprudenza citata in merito all’onere motivazionale assolto mediante l’attribuzione del voto numerico.
3.3. Sotto tale profilo, e in via generale, va, dunque, evidenziato che “In sede di pubblico concorso le commissioni valutatrici fruiscono di ampia discrezionalità nell'esercizio dell'attività di individuazione dei criteri di valutazione, con conseguente limitazione del sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste” (Cons. Stato, Sez. V, 3 novembre 2023, n.9531). Inoltre la preventiva obbligatoria individuazione di sub-punteggi non costituisce un obbligo, né è necessaria ai fini della legittimità dell’iter valutativo che si conclude con l’attribuzione di un voto numerico, bensì costituisce una mera facoltà, ampiamente discrezionale, esercitabile ove ritenuta strumentale al miglior perseguimento dell’interesse pubblico.
Pertanto la suddivisione del punteggio numerico complessivo in sub -punteggi, pur essendo in teoria auspicabile, non è necessaria ai fini della legittimità dell'iter valutativo che si conclude con l'attribuzione di un voto numerico, nel caso in cui la commissione esaminatrice abbia potuto operare la valutazione sulla base di chiari e puntuali criteri di giudizio.
3.4. Né del resto appare corretto il riferimento della ricorrente ai (diversi) criteri di valutazione utilizzati dal Ministero per le valutazioni dei progetti nell’ambito delle campagne precedenti, e ciò sia perché – come correttamente evidenziato dall’amministrazione intimata – il d.m. che disciplinava l’attuazione della misura in questione nelle campagne precedenti è stato abrogato e sostituito dall’attuale d.m. n. -OMISSIS- del 26 giugno 2023, che detta diversi criteri e modalità per l’attuazione della misura di promozione, sia perché nulla osta a che il Ministero optasse, nell’ambito della propria potestà regolamentare, per l’introduzione di una diversa disciplina per la valutazione dei progetti, predisponendo criteri di valutazione in luogo dei precedenti criteri di priorità.
4. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente sostiene che le dedotte carenze istruttorie e di motivazione, già illustrate nel primo motivo di ricorso, sarebbero evidenti sotto due diversi profili, inerenti nello specifico:
a) all’asserito esame approssimativo del proprio progetto da parte del Comitato, quale si ricaverebbe dalla descrizione del contenuto del verbale della seduta nel corso della quale è stato esaminato il progetto stesso;
b) all’illogicità ed al difetto di istruttoria e di motivazione che avrebbero caratterizzato il giudizio formulato dal Comitato in relazione a ciascun criterio oggetto di valutazione.
Sul punto, la giurisprudenza è ormai pressoché unanime nel ritenere che la valutazione degli elaborati e l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice sia espressione dell'ampia discrezionalità riconosciuta a tale organo, così che le censure sul merito di tale valutazione sono sottratte al sindacato di legittimità, ad eccezione dell'ipotesi in cui si ravvisi manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 12 ottobre 2023, n.15114: “nell'ambito della procedura di gara ad evidenza pubblica, la valutazione delle offerte tecniche rappresenta l'espressione di un'ampia discrezionalità tecnica della Stazione appaltante, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla Commissione, qualora non risultino inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza”).
Infatti, “in caso di contestazione della procedura di gara, secondo la giurisprudenza, il sindacato del Giudice sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello dell’amministrazione. La valutazione delle proposte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. Da ciò consegue che, per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice, non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto” (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 13 luglio 2021, n. 8324). In caso di contestazione delle scelte tecniche del seggio di gara, sono dunque inammissibili le censure che riguardino il merito di valutazioni per loro natura opinabili (Cons. Stato, Sez. V, 25 marzo 2021, n. 2524), fatto salvo il caso della palese abnormità delle stesse. Il sindacato può, quindi, effettuarsi soltanto laddove le valutazioni della commissione siano sintomatiche di un uso oggettivamente distorto e contrario ai principi di efficacia, economicità e buon andamento della discrezionalità tecnica, in presenza del quale è consentito l’intervento caducatorio dell’Autorità giurisdizionale (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, 7 giugno 2021, n. 3780). I motivi, in definitiva, non possono sollecitare il Giudice Amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 del codice del processo amministrativo (fra le molte, Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2020, n. 2851).
4.1. Nel caso di specie, ciò che lamenta l’istante – in relazione ad entrambi i profili sub a) e b) e, quindi, sia in sede di esame preliminare del progetto che di specifica attribuzione dei punteggi – è la presunta erronea attribuzione dei punteggi da parte del Comitato, che nel formulare il proprio giudizio avrebbe analizzato genericamente ed in modo parziale obiettivi ed elementi del progetto, omettendo di considerare (in relazione a tutti, o quasi, i criteri di valutazione previsti dall’avviso pubblico) circostanze ed elementi ritenuti importanti, o comunque tali da giustificare l’attribuzione di un punteggio più alto.
La stessa ricorrente, pertanto, non dimostra – ma a ben guardare nemmeno allega – che le valutazioni operate dal Comitato siano manifestamente abnormi, illogiche o irragionevoli, né tanto meno riscontra e deduce la presenza di errori di fatto, limitandosi per contro a sconfessare il giudizio dell’organo tecnico in quanto non condivisibile.
4.2. È stato osservato, infine, dalla giurisprudenza amministrativa che chi contesta la legittimità degli atti della procedura ha l’onere di provare in positivo le circostanze e gli elementi idonei da cui far derivare quantomeno la presunzione che l’irregolarità abbia cagionato pregiudizio nei propri confronti. In assenza di tale prova, si può desumere che le operazioni non descritte nel verbale si siano svolte secondo quanto le norme prevedono (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 17 agosto 2020, n. 5055; id., Sez. VI, 7 maggio 2018, n. 2704).
5. Con il terzo motivo, parte ricorrente censura – sempre sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione – altresì il provvedimento con cui il Ministero ha ritenuto non accoglibile l’istanza di riesame in autotutela del proprio progetto e della conseguente esclusione dalla graduatoria.
Anche questo motivo è infondato.
Il Ministero, infatti, nel ritenere non accoglibile l’istanza di autotutela del ricorrente “per carenza dei presupposti di legge di cui all’art. 21 octies e 21 nonies della legge n. 241/1990” non ha fatto altro che allinearsi al dictum della giurisprudenza, secondo cui l’istanza di autotutela costituisce una mera segnalazione del privato, che non fa sorgere in capo all’Amministrazione alcun obbligo di provvedere (e, di conseguenza, nemmeno di reiterare l’istruttoria e di motivare sulle ragioni del mancato accoglimento dell’istanza).
5.1. Si vedano sul punto le seguenti pronunce:
- “in caso di presentazione di istanza di autotutela, l'Amministrazione non ha l'obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita in quanto la relativa determinazione costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l'amministrazione per la tutela dell'interesse pubblico; non è quindi configurabile un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell'an, del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all'esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente” (Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n.301);
- “la richiesta avanzata dai privati nei confronti dell'Amministrazione al fine di ottenerne un intervento in autotutela è da considerarsi una mera denuncia, con funzione sollecitatoria, che non fa sorgere in capo all'Amministrazione alcun obbligo di provvedere” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 12 ottobre 2023, n.5588).
6. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta l’illegittimità dell’introduzione di una soglia minima per l’accesso al contributo da parte dell’avviso pubblico del 21 luglio 2023, il quale, sotto questo profilo, avrebbe violato sia il d.m. n. -OMISSIS- del 26 giugno 2023 sia l’art. 58 del regolamento UE 2021/2115 del Parlamento Europeo.
Si sostiene che il decreto ministeriale citato avrebbe indicato all’art. 8 gli elementi che il progetto doveva contenere per essere ammesso a contributo, mentre il successivo art. 11 avrebbe precisato che i progetti sarebbero stati valutati sulla base di quanto disposto dall’articolo 8, senza che vi fosse alcun riferimento ad una soglia minima di ammissibilità.
Invero, proprio il d.m. n. -OMISSIS- del 26 giugno 2023 ha espressamente previsto, fra le cause di esclusione annoverate dall’art. 9 (si veda sul punto quanto riportato dal comma 1, lett. e), il mancato raggiungimento della sufficienza nella valutazione degli elementi di cui all’art. 8.
A sua volta, il successivo art. 11 dello stesso d.m. prevede che i progetti siano valutati sulla base di quanto disposto dall’art. 8, secondo i criteri indicati nell’avviso pubblico.
Sotto questo profilo, pertanto, le disposizioni contenute nell’art. 7 e nell’allegato 11 dell’avviso pubblico, nella parte in cui disciplinano i criteri di valutazione, le modalità di attribuzione dei relativi punteggi e l’introduzione di una soglia minima di punteggio ai fini dell’ammissione in graduatoria, risultano pienamente coerenti e rispettose delle disposizioni di ordine regolamentare contenute nel d.m.
Per quanto concerne l’asserita violazione dell’art. 58 del regolamento UE 2021/2115, occorre chiarire che l’art. 58 in questione non contiene alcuna disposizione idonea a precludere agli Stati membri l’inserimento nella disciplina attuativa di previsioni contenenti soglie minime di ammissibilità nell’ambito della valutazione dei progetti.
6.1. Per altro verso, non si vede sotto quale profilo la previsione in questione risulti illogica e/o irragionevole, essendo per contro espressione di una legittima scelta discrezionale dell’amministrazione nell’individuazione dei criteri e delle modalità di valutazione.
Sul punto, non è sufficiente il riferimento al fatto che l’esclusione di una parte dei progetti (che non hanno raggiunto il punteggio minimo) abbia determinato un avanzo nelle risorse stanziate, essendo tale situazione conseguenza della valutazione negativa riportata dai progetti stessi (che all’evidenza sono stati legittimamente ritenuti inadeguati al finanziamento) e non delle previsioni contenute “a monte” nella disciplina di attuazione e nella lex specialis di procedura.
Né del resto parte ricorrente ha formulato – sotto tutti questi profili – alcuna specifica censura nei confronti del d.m. n. -OMISSIS- del 26 giugno 2023 (che come detto annovera espressamente fra le cause di esclusione il mancato raggiungimento della soglia minima nella valutazione degli elementi del progetto) per violazione della disciplina comunitaria.
7. Con il quinto motivo di ricorso parte ricorrente, riprendendo in parte i profili di doglianza indicati nei motivi precedenti in ordine all’asserito difetto di motivazione della valutazione operata dal Comitato, sostiene che i criteri di cui all’allegato 11 dell’avviso sarebbero generici al punto da non consentire la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella valutazione dei singoli progetti.
Ribadisce, poi, anche in questa sede, la diversità dei criteri adottati nella procedura oggetto di giudizio, di carattere qualitativo, rispetto a quelli delle annualità precedenti, e sostiene che il mutamento apportato nella scelta dei criteri avrebbe condotto ad una arbitrarietà delle valutazioni, in assenza di sub-pesi e sub-criteri.
7.1. In merito alla lamentata mancanza di motivazione del giudizio espresso sulla proposta progettuale di parte ricorrente (e quindi all’impossibilità di ricostruire le ragioni per le quali sono stati espressi i giudizi da cui sono scaturiti i sub-punteggi che hanno determinato il punteggio complessivo inferiore a quello minimo richiesto dall’Avviso ai fini dell’ammissione della singola proposta progettuale a finanziamento) va ribadito quanto sopra esposto circa la sufficienza del voto numerico attribuito sulla base dei criteri previsti dall’avviso; il Comitato di valutazione non aveva alcun obbligo di individuare ulteriori sub-criteri di valutazione, essendosi dotato di appositi moltiplicatori.
E’ stato, infatti, chiarito che “Il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sè stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni; quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 settembre 2021, n. 6204).
Ciò precisato ne deriva che il Comitato di valutazione ha chiaramente ed espressamente indicato la ragione della mancata inclusione del progetto di cui si discute nella graduatoria oggetto di causa con il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 60/100, clausola di esclusione espressamente individuata all’art. 9 comma 1, lett. e), del d.m. n. -OMISSIS- del 26 giugno 2023.
8. Con il sesto ed ultimo motivo si contesta la sussistenza di vizi inerenti i provvedimenti di nomina del Comitato di valutazione.
In particolare, viene in contestazione, in primo luogo, la pretesa incompatibilità della dott.ssa -OMISSIS- ad assolvere alle funzioni di presidente del Comitato, in quanto la stessa sarebbe anche componente (rectius direttore) dell’ufficio che si sarebbe occupato della redazione degli atti preparatori della procedura.
Risulterebbe, così, violato il principio della separazione tra attività istruttoria e di valutazione.
Sul punto, in tema di separazione tra attività istruttoria ed attività di valutazione, la giurisprudenza ha chiarito che “in tema di gare pubbliche, affinché sussista l'incompatibilità di uno dei commissari non è sufficiente che il coinvolgimento dello stesso nella redazione della legge di gara si estrinsechi in un apporto meramente formale, essendo necessario che ci sia la sostanziale riconducibilità della stessa all'attività intellettuale, valutativa e professionale espletata in concreto dal membro della Commissione” (Cons. Stato, Sez. III, 24 novembre 2022, n.10366; nello stesso senso altresì, Sez. V, 5 novembre 2021, n. 144).
È stato, infatti, costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa che non si possono configurare ipotesi di incompatibilità nell’assunzione dell’incarico di commissario “la mera appartenenza all’organico della stazione appaltante e il connesso svolgimento delle ordinarie mansioni richieste dal proprio ruolo” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5 gennaio 2021, n. 144).
Il medesimo indirizzo è stato, invero, nuovamente ribadito da un recente arresto giurisprudenziale nel quale si è chiarito che una incompatibilità a ricoprire funzioni all’interno di una commissione di gara sussiste solo nell’ipotesi in cui il soggetto chiamato a farne parte abbia partecipato alla formazione sostanziale degli atti di gara, mediante la sottoscrizione degli stessi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 novembre 2021, -OMISSIS-419; in termini cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 febbraio 2023, n. 1785). È stato, infatti, precisato che “per predisposizione materiale della legge di gara deve intendersi non già un qualsiasi apporto al procedimento di approvazione dello stesso quanto, piuttosto, una effettiva e concreta capacità di definirne autonomamente il contenuto, con valore univocamente vincolante per la pubblica amministrazione ai fini della valutazione delle offerte, così che in definitiva il suo contenuto prescrittivo sia riferibile esclusivamente al funzionario” (Cons. St., Sez. IV, 24 giugno 2022, n. 5601).
Nel caso di specie, dall’esame delle memorie e dei documenti depositati in giudizio emerge che il decreto direttoriale contenente l’avviso pubblico sia stato emesso direttamente dal Direttore Generale del Ministero; lo stesso è pertanto riferibile unicamente a quest’ultimo, e non ai soggetti che hanno poi fatto parte dell’organismo giudicante.
In quest’ottica, il fatto che nel decreto direttoriale si faccia genericamente riferimento all’Ufficio PQAI V (di cui la dott.ssa -OMISSIS- ha assunto la direzione all’incirca un mese prima della pubblicazione dell’avviso pubblico) è del tutto irrilevante ed inidoneo a configurare il vizio di legittimità in questione, non risultando in alcun modo dimostrato – e nemmeno allegato – che il Presidente del Comitato di Valutazione abbia svolto in prima persona attività intellettuale e professionale nella redazione della lex specialis.
D’altro canto, nello stesso avviso pubblico non si afferma in alcun modo che l’Ufficio PQAI V abbia partecipato, direttamente o indirettamente, alla stesura o alla redazione della lex specialis; lo stesso Ufficio viene semplicemente individuato dall’avviso pubblico come struttura preposta alla concessione dei contributi (avente, quindi, un ruolo nell’attività di esecuzione ed erogazione del beneficio successiva alla formazione della graduatoria, e non in quella istruttoria e di formazione dell’avviso pubblico e delle regole di procedura).
Per tale ragione, con lo stesso avviso pubblico viene individuato il R.U.P. nella persona di un funzionario del suddetto Ufficio PQAI V, peraltro diverso dalla dott.ssa -OMISSIS- su cui si sono concentrate le doglianze della ricorrente e completamente estraneo al Comitato di valutazione.
8.1. Con riferimento all’ulteriore profilo di contestazione circa la formazione del Comitato di valutazione, avuto riguardo alle presunte carenze delle competenze dei componenti, si ritiene che lo stesso sia inammissibile - in quanto genericamente formulato e privo del requisito della specificità, non essendo indicati quali membri del Comitato sarebbero stati carenti delle competenze tecniche richieste e per quali ragioni - e comunque infondato nel merito - non risultando in alcun modo documentata, né altrimenti dimostrata, la dedotta incompetenza in capo ai membri del Comitato.
9. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
10. Sussistono giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Ida Tascone, Referendario, Estensore