Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Sächsischer Landwein].
(Comunicazione 28/05/2024, pubblicata in G.U.U.E. 28 maggio 2024, n. C)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Sächsischer Landwein»
PGI-DE-A1303-AM01
Data della comunicazione: 29.2.2024
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Descrizione delle modifiche
a) Descrizione del vino/dei prodotti vitivinicoli e delle caratteristiche analitiche e/o organolettiche
INTEGRAZIONE
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo e la densità minima del mosto sono stati finora indicati nel punto relativo alle pratiche enologiche. Il disciplinare di produzione è stato riorganizzato in modo che i valori precedenti figurino adesso nella descrizione del vino. Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo rimane invariato. L'indicazione della densità del mosto è stata soppressa.
Al punto 3.2 del disciplinare di produzione è stato inserito il testo seguente:
|
«Vino: |
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Tutte le varietà di vite |
5,9 % vol». |
INTEGRAZIONE
La descrizioni organolettiche del vino sono state suddivise in vino bianco, vino rosato, Blanc de Noir, vino rosso e «Rotling», e fornite in funzione delle rispettive caratteristiche specifiche.
b) Varietà di uve da vino autorizzate
Al punto 7 (d'ora in poi al punto 8) del disciplinare di produzione erano finora specificate le varietà di uve da vino seguenti:
varietà a bacca bianca
Bacchus, Gelber Muskateller, Roter Muskateller, Goldriesling, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Helios, Hibernal, Huxelrebe, Johanniter, Kanzler, Kerner, Kernling, Merzling, Morio Muskat, Müller Thurgau, Orion, Perle von Zala, Phoenix, Rieslaner, Ruländer, Saphira, Scheurebe, Siegerrebe, Sirius, Solaris, Weißer Burgunder, Weißer Elbling, Weißer Gutedel, Weißer Riesling, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Roter Elbling, Roter Traminer, Auxerrois;
varietà a bacca rossa
Acolon, André, Blauer Frühburgunder, Blauer Limberger, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Blauer Trollinger, Blauer Zweigelt, Cabernet Cortis, Cabernet Dorsa, Cabernet Dorio, Cabernet Carbon, Cabernet Franc, Cabernet Mitos, Cabertin, Dakapo, Domina, Dornfelder, Dunkelfelder, Merlot, Monarch, Müllerrebe, Regent, Saint Laurent.
INTEGRAZIONE
Vengono aggiunte le varietà seguenti:
varietà a bacca bianca
Bronner, Cabernet Blanc, Goldmuskateller, Muscaris, Roter Riesling, Sauvignac, Sauvitage, Souvignier gris, Viognier;
varietà a bacca rossa
Allegro, Cabernet Cantor, Cabernet Jura, Cabernet Sauvignon, Gamay noir, Laurot, Nebbiolo, Pinotin, Piroso, Rondo, Satin Noir, Syrah.
Viene depennata la seguente frase:
«È consentito anche l'uso delle varietà oggetto di prova di adattamento colturale per la produzione del Landwein».
c) Condizioni applicabili previste dalla normativa unionale o nazionale
Il punto 10 del disciplinare di produzione (finora al punto 8) elenca i requisiti aggiuntivi in materia di etichettatura.
È soppressa la seguente frase:
«Il “Sächsischer Landwein” deve essere prodotto con almeno l'85 % di uve provenienti dalle superfici vitate della zona vitivinicola. Può essere prodotto esclusivamente con vitigni autorizzati. Le uve rimanenti devono provenire dalla Germania.»
e viene sostituita dalla seguente:
«composizione del Landwein: almeno l'85 % delle uve destinate alla produzione proviene esclusivamente dalla zona geografica, mentre il restante 15 % deve essere costituito da uve provenienti da un'altra regione vitivinicola della Germania».
INTEGRAZIONE
La frase «Sull'etichetta dei vini e dei prodotti vitivinicoli figura obbligatoriamente, oltre al nome protetto esistente, anche la menzione tradizionale “Landwein”.» è soppressa.
Detta frase viene sostituita dalla seguente: «L'obbligo di specificare la menzione tradizionale “Landwein” in etichetta è assolto indicando il nome dell'IGP».
d) Autorità di controllo
I nomi, gli indirizzi e i compiti delle seguenti autorità e autorità di controllo elencate al punto 11 del disciplinare sono stati aggiornati.
INTEGRAZIONE
Land Sassonia
Nome e indirizzo:
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG: ufficio per l'ambiente, l'agricoltura e le risorse geologiche del Land Sassonia)
Casella postale 54 01 37
01311 Dresda
DEUTSCHLAND
Tel. +49 03512612-0
Fax +49 03512612-1099
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Compiti:
autorizzazione dei nuovi impianti e dei reimpianti
Il Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (ufficio per l'ambiente, l'agricoltura e le risorse geologiche del Land Sassonia) è responsabile del controllo dell'autorizzazione per nuovi impianti concessa dal Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (agenzia federale per l'Agricoltura e l'alimentazione). I nuovi impianti e i reimpianti di superfici vitate le cui uve possono essere utilizzate per la produzione di Landwein sono oggetto di controlli in loco sistematici.
Land Brandeburgo
Nomi e indirizzi:
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (ministero dell'agricoltura, dell'ambiente e dell'azione per il clima)
Referat 34
Lindenstraße 34a
14467 Potsdam
DEUTSCHLAND
Tel. +49 0331–8667636
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Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (ministero degli affari sociali, della sanità, dell'integrazione e della tutela dei consumatori del Land Brandeburgo)
Haus S
Henning-von-Tresckow-Straße 2-13
14467 Potsdam
DEUTSCHLAND
Tel. +49 0331866-0
Fax +49 0331866-5108
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Circondario rurale di Oberspreewald-Lausitz
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (ufficio ispezioni veterinarie e controlli alimentari)
Dubinaweg 1
01968 Senftenberg
DEUTSCHLAND
Tel. +49 03573/870–4401
Fax +49 03573/870–4410
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Compiti:
autorizzazione dei nuovi impianti e dei reimpianti
Il ministero dell'agricoltura, dell'ambiente e dell'azione per il clima è responsabile dello svolgimento dei controlli legati all'autorizzazioni per nuovi impianti concesse dal Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (agenzia federale per l'agricoltura e l'alimentazione). I nuovi impianti e i reimpianti di superfici vitate le cui uve possono essere utilizzate per la produzione di Landwein o vini IGP del Land della Sassonia provenienti dalle zone di produzione di Landwein o di vini IGP sono oggetto di controlli in loco sistematici.
Land Sassonia-Anhalt
Nomi e indirizzi:
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF: ufficio per l'agricoltura, la ricomposizione fondiaria e le foreste) Süd
Sachgebiet Weinbau
Müllnerstraße 59
06667 Weißenfels
DEUTSCHLAND
Tel. +49 03443/280
Fax +49 03443/280-80
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Landesamt für Verbraucherschutz
Freiimfelderstraße 68
06112 Halle / Saale
DEUTSCHLAND
Tel. +49 0345/56430
Fax +49 0345/5643403
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Compiti:
autorizzazione dei nuovi impianti e dei reimpianti
L'Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd (ufficio per l'agricoltura, la ricomposizione fondiaria e le foreste - Sud) è responsabile dello svolgimento dei controlli legati alle autorizzazioni per nuovi impianti concesse dal Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE: agenzia federale per l'agricoltura e l'alimentazione). I nuovi impianti e i reimpianti di superfici vitate le cui uve possono essere utilizzate per la produzione dell'IGP «Sächsischer Landwein» sono oggetto di controlli in loco sistematici.
Ricezione delle dichiarazioni e controllo del volume della vendemmia
Entro il 15 gennaio le aziende vitivinicole dichiarano all'Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd il volume totale della vendemmia, suddiviso per vitigno e categoria di qualità. Tali dati vengono verificati per il Landwein in relazione alla resa per ettaro.
Verifica del rispetto delle condizioni riportate nel disciplinare di produzione
Il distretto rurale in questione garantisce il rispetto delle condizioni riportate nel disciplinare di produzione attraverso il controllo a campione delle aziende vitivinicole. In tale contesto i produttori della parte della zona geografica del «Sächsischer Landwein» che ricade nel Land Sassonia-Anhalt sono soggetti a controlli in loco senza preavviso nel corso dei quali vengono verificate tutte le fasi della consegna delle uve, della produzione e della commercializzazione.
e) Altro
Modifiche redazionali in linea con le prescrizioni UE.
I passaggi che riprendevano norme generali esistenti o la legislazione applicabile sono stati soppressi e sostituiti da un riferimento alla legge in vigore.
La struttura del disciplinare di produzione è stata adattata al documento unico.
Non sono stati apportati cambiamenti alla delimitazione della zona.
Vengono elencati i singoli comuni, compresi i territori comunali.
L'esatta delimitazione risulta dalle mappe che riportano le superfici vitate delimitate per parcella dei comuni elencati sopra, che possono essere consultate all'indirizzo www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.
Il legame con la zona è stato chiarito in alcuni punti. Queste modifiche sono considerate modifiche ordinarie, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/33, in quanto non invalidano il legame con la zona geografica.
2. Motivi delle modifiche
a) Descrizione del vino/dei prodotti vitivinicoli e delle caratteristiche analitiche e/o organolettiche
Il titolo alcolometrico è adeguato al regolamento di esecuzione della legislazione sul settore vitivinicolo della Sassonia (Sächsische Weinrechtsdurchführungsverordnung). Tale regolamento si applica da lungo tempo e si è dimostrato adatto ai prodotti del territorio dell'IGP. L'indicazione della densità del mosto è stata soppressa, in quanto obsoleta a seguito della modifica dell'Ordinanza sul vino (Weinverordnung).
Le descrizioni organolettiche sono state differenziate maggiormente per rispecchiare meglio i diversi prodotti. Si tratta di mettere in evidenza, da un lato, le caratteristiche organolettiche specifiche e, dall'altro, la grande complessità dei prodotti.
b) Varietà di uve da vino autorizzate
Il precedente elenco delle varietà di uve da vino è incompleto. Esso viene integrato, in quanto in Sassonia è presente una grande varietà di vitigni che deve rispecchiarsi nel disciplinare del «Sächsischer Landwein».
Proprio i cambiamenti climatici richiedono la coltivazione di nuove varietà resistenti.
I vitigni menzionati per la prima volta sono coltivati e hanno già dato buoni risultati. I vini prodotti con tali varietà soddisfano i requisiti prescritti dal disciplinare.
c) Condizioni applicabili previste dalla normativa unionale o nazionale
Le disposizioni in materia di etichettatura devono essere integrate al fine di rispecchiare il diritto applicabile.
d) Autorità di controllo
L'attuale elenco delle autorità con i recapiti e i rispettivi compiti era incompleto e necessitava di un aggiornamento. Occorre pertanto integrare l'elenco delle autorità che svolgono compiti di controllo e correggere le designazioni e le descrizioni dei rispettivi compiti.
e) Altro
È stato necessario apportare modifiche redazionali per assicurare la conformità alla normativa dell'UE.
Non sono stati apportati cambiamenti alla delimitazione della zona.
La zona coperta dall'IGP «Sächsischer Landwein» deve essere definita precisamente per evitare incertezze. La descrizione deve essere chiara di modo che i produttori, le autorità competenti e gli organismi di controllo possano identificare inequivocabilmente la delimitazione della zona geografica. A tal fine sono necessarie sia le carte in cui figurano precisamente gli appezzamenti di terreno sia le tabelle con l'elenco di tutti gli appezzamenti di terreno in questione.
Per soddisfare questo requisito, al disciplinare di produzione è allegata una tabella in cui sono elencati tutti gli appezzamenti di terreno interessati.
L'esatta delimitazione risulta dalle mappe che riportano le superfici vitate delimitate per parcella dei comuni elencati sopra, che possono essere consultate all'indirizzo www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.
È stata chiarita la descrizione del legame con la zona geografica per adeguare il disciplinare di produzione alle condizioni effettive in loco.
Le categorie di prodotti vitivinicoli erano finora elencate solo nel documento unico e, con la presente domanda, sono riportate anche nel disciplinare di produzione. Si tratta di un'integrazione di carattere meramente redazionale che, di conseguenza, è considerata una modifica ordinaria.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome o nomi
Sächsischer Landwein
2. Tipo di indicazione geografica
IGP – Indicazione geografica protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. Vino, bianco
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini bianchi sono solitamente di colore da verde chiaro a dorato scuro intenso o da ambrato a rosato leggero. I loro aromi vanno perlopiù da note fresche a note di frutti esotici, a volte anche floreali o speziate. A seconda del tipo di affinamento, si evidenziano una struttura fenolica e aromi tostati o di legno da delicati a pronunciati. I vini bianchi presentano solitamente un profilo gustativo da delicato a corposo, o anche minerale, e una struttura acida da elegantemente fruttata a vivace.
Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)
— Acidità totale minima
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)
2. Vino, rosato
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini rosati presentano perlopiù un colore rosso chiaro da delicato a intenso. Al naso si presentano generalmente fruttati con note di bacche o frutti rossi e bianchi. Possono esprimere inoltre leggeri aromi esotici e speziati, come pure note tostate e di legno. Si contraddistinguono solitamente per il loro profilo gustativo da delicato a ricco, sostenuto da un'acidità da morbida a vivace.
Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)
— Acidità totale minima
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)
3. «Blanc de Noir»
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini «Blanc de Noir» hanno il colore del vino bianco. Sono prevalentemente fruttati e freschi e caratterizzati da note di frutti di bosco, talvolta con lievi note floreali o speziate. Si contraddistinguono solitamente per il loro profilo gustativo da delicato a ricco, sostenuto da un'acidità da morbida a vivace.
Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)
— Acidità totale minima
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)
4. Vino, rosso
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini rossi presentano in particolare un colore da rosso chiaro al rosso rubino scuro, fino al violetto intenso, a volte persino bluastro, talvolta con riflessi brunastri. I loro aromi sono perlopiù fruttati con sentori di frutti di bosco e possono persino rivelare un carattere speziato e terroso, così come note di cioccolato. A seconda del tipo di affinamento, i vini rossi possono presentare una struttura fenolica e aromi tostati o di legno da delicati a pronunciati. In genere esprimono un profilo gustativo da delicato a ricco con una struttura acida da vellutatamente leggera a moderata.
Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)
— Acidità totale minima
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)
5. Vino, «Rotling»
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini «Rotling» sono vini ottenuti dall'assemblaggio di uve o mosti bianchi e rossi. Presentano solitamente un colore rosso chiaro da scarico a intenso, talvolta fino al rosso salmone. I loro aromi spaziano da prevalentemente fruttati a talvolta speziati, con note di frutti di bosco, frutta a nocciolo e agrumi. In genere esprimono un profilo gustativo da delicato a ricco con una struttura acida vivace.
Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)
— Acidità totale minima
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1. Pratica enologica specifica
Si applica la legge in vigore.
2. Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche
Si applica la legge in vigore.
3. Pratiche colturali
Si applica la legge in vigore.
5.2. Rese massime
1. 80 hl/ha
6. Zona geografica delimitata
Nel Land Sassonia L'indicazione geografica protetta «Sächsischer Landwein» comprende le superfici vitate dei comuni (territori comunali) seguenti e delle relative frazioni:
Dresden Stadt (01067, 01069, 01097, 01099, 01109, 01127, 01129, 01139, 01156, 01157, 01159, 01169, 01187, 01189, 01217, 01219, 01237, 01239, 01257, 01259, 01277, 01279, 01307, 01309, 01324, 01326, 01328), Radebeul Stadt (01445), Moritzburg (01468), Priestewitz (01561), Hirschstein (01594), Nünchritz (01612), Lommatzsch Stadt (01623), Coswig Stadt (01640), Meißen Stadt (01662), Diera-Zehren (01665), Käbschütztal (01665), Klipphausen (01665), Nossen Stadt (01683), Niederau (01689),Weinböhla (01689), Freital Stadt (01705), Wilsdruff Stadt (01723), Pirna Stadt (01796), Struppen (01796), Heidenau Stadt (01809), Stadt Wehlen Stadt (01829).
Glashütte (01612), Ostritz (02899), Radeburg (01471), Leuben-Schleinitz (01683), Lommatzsch (01623), Stauchitz (01594), Strehla (01616), Bautzen (02625), Dresden (01109; 01156; 01187; 01189; 01217; 01239; 01257; 01259; 01326; 01328), Wermsdorf (04779), Diera-Zehren (01665), Hohenstein-Ernsthal (09337), Heynitz (01683), Käbschütztal (01665), Ketzerbachtal (01623), Moritzburg (01468), Nossen (01683), Wilsdruff (01723), Wehlen (01829), Dohna (01809), Pirna (01796), Tharandt (01737), Großenhain (01558), Hirchstein (01594), Nünchritz (01612), Ebersbach (01561), Glaubitz (01728), Zabeltitz (1561), Thiendorf (01561), Frohburg (04654), Lampertswalde (01561), Naunhof (04683), Priestewitz (01561), Reinersdorf (01561), Riesa (01587; 01589; 01591; 01594), Röderaue (01609), Zeithain (01619), Königsbrück (01936), Schönfeld (01561), Ottendorf-Okrilla (01458), Erlau (09306), Langebrück (01465), Oschatz (04758), Großweitzschen (04720), Elstra (01920), Mohorn (01723), Ostrau (04749), Roßwein (04741), Mittelherwigsdorf (02763), Bannewitz (01728), Freital (01705) e Kreischa (01731).
La delimitazione esatta può essere consultata all'indirizzo www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.
Nei Länder Sassonia-Anhalt e Brandeburgo L'indicazione geografica protetta «Sächsischer Landwein» comprende le superfici vitate dei comuni (territori comunali) seguenti e delle relative frazioni:
il comune di Schlieben (04936) nel distretto rurale di Elbe-Elster e le superfici vitate nel comune di Ortrand (01990) nel distretto rurale di Oberspreewald-Lausitz nel Land Brandeburgo. L'indicazione geografica protetta «Sächsischer Landwein» comprende inoltre le superfici vitate degli appezzamenti 3, 4 e 6 nel territorio comunale di Jessen, gli appezzamenti 1 e 8 nel territorio comunale di Kleindröben e l'appezzamento 2 nel territorio comunale di Schweinitz, tutti situati nel comune di Jessen (06917) nel distretto rurale di Wittenberg del Land Sassonia-Anhalt.
La delimitazione esatta può essere consultata all'indirizzo www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Acolon
Allegro
André
Auxerrois - Auxerrois blanc, Pinot Auxerrois
Bacchus
Blauer Frühburgunder - Pinot Noir Précoce, Pinot Madeleine, Madeleine Noir, Frühburgunder, Pinot Madelaine
Blauer Limberger - Lemberger, Blaufränkisch, Limberger
Blauer Portugieser
Blauer Spätburgunder
Blauer Trollinger - Trollinger, Vernatsch
Blauer Zweigelt - Zweigeltrebe, Rotburger, Zweigelt
Bronner
Cabernet Blanc
Cabernet Cantor
Cabernet Carbon
Cabernet Cortis
Cabernet Dorio
Cabernet Dorsa
Cabernet Franc
Cabernet Jura
Cabernet Mitos
Cabernet Sauvignon
Cabertin
Chardonnay
Dakapo
Domina
Dornfelder
Dunkelfelder
Gamay noir
Gelber Muskateller
Goldmuskateller - Muskateller
Goldriesling
Grüner Silvaner - Silvaner, Sylvaner
Grüner Veltliner - Veltliner
Helios
Hibernal
Huxelrebe - Huxel
Johanniter
Kanzler
Kerner
Kernling
Laurot
Merlot
Merzling
Monarch
Morio Muskat
Muscaris
Müller Thurgau - Rivaner
Müllerrebe - Schwarzriesling, Pinot Meunier
Nebbiolo
Orion
Perle von Zala - Zala Gyoengye
Phoenix - Phönix
Pinotin
Piroso
Regent
Rieslaner
Rondo
Roter Elbling - Elbling Rouge
Roter Muskateller - Muskateller, Muscat, Moscato
Roter Riesling
Roter Traminer - Clevner, Traminer
Ruländer - Pinot Grigio, Grauburgunder, Grauer Burgunder, Pino Gris
Saint Laurent - St. Laurent, Sankt Laurent
Saphira
Satin Noir
Sauvignac
Sauvignon Blanc - Muskat Silvaner
Sauvitage
Scheurebe
Siegerrebe
Sirius
Solaris
Souvignier Gris
Syrah
Viognier
Weißer Burgunder - Pinot Bianco, Weißburgunder, Pinot Blanc
Weißer Elbling - Elbling, Kleinberger
Weißer Gutedel - Chasselas Blanc, Fendant Blanc, Fendant
Weißer Riesling - Riesling renano, Rheinriesling, Klingenberger, Riesling
8. Descrizione del legame/dei legami
Circa il 95 % delle superfici vitate del «Sächsischer Landwein» sono nella valle dell'Elba in Sassonia, tra Pirna e Diesbar-Seußlitz, su entrambe le rive del fiume. I vigneti si trovano nelle valli fluviali protette dell'Elba e dei suoi affluenti. Sono in genere coltivati sui pendii (talvolta ripidi) dell'Elba esposti a sud e nei territori pianeggianti e sui declivi adiacenti. Per quanto riguarda le altre superfici vitate situate al di fuori della valle dell'Elba in Sassonia, Sassonia-Anhalt e Brandeburgo, si tratta di vigneti per cui esistono testimonianze storiche della viticoltura. Al momento della creazione delle zone di produzione vitivinicola in Germania, vista la vicinanza geografica, queste sono state attribuite alla zona di produzione della Sassonia. Le superfici vitate sono esposte perlopiù a sud.
La valle dell'Elba è caratterizzata da numerose formazioni geologiche. Nel corso del Carbonifero inferiore, durante la fase principale del ripiegamento dell'Erzgebirge, sono emerse in superficie rocce del massiccio di granito e sienite di Meißen, che oggi formano gran parte delle rocce visibili nella conca dell'Elba. Nel Cretacico superiore si sono formati strati, spesso molto spessi nella valle dell'Elba, di arenaria e di rocce sedimentarie del tipo Pläner e terreni erosivi, che talvolta ricoprono gli strati di sienite e che sono a loro volta in parte ricoperti da depositi glaciali o postglaciali, quali loess, argille e sabbie fluviali. Di conseguenza le diverse località vitivinicole della Sassonia sono caratterizzate da tipologie di suolo molto diverse.
La zona del «Sächsischer Landwein» è situata nella Germania nordorientale. L'influenza del clima continentale è già predominante, con periodi estivi e invernali ben marcati. In particolare, le escursioni tra l'elevato calore diurno e la frescura notturna come pure le lunghe giornate soleggiate estive e autunnali, caratteristiche del clima continentale, hanno un'importanza fondamentale per il «Säschischer Landwein» e gli conferiscono la sua tipicità particolare.
Secondo i dati meteorologici, le temperature medie giornaliere annue sono di 9,4 °C, le precipitazioni medie annue sono pari a 663 mm e le ore di insolazione circa 1663 (fonte: servizio meteorologico tedesco, stazione meteorologica di Dresden-Klotzsche, periodo 1981-2010).
La struttura a spazi ridotti e i frequenti pendii ripidi limitano la meccanizzazione tecnica dei vigneti. Di conseguenza la cura dei vigneti richiede un lavoro intensivo, che ha un effetto stabilizzante sulle rese e favorisce notevolmente la qualità delle uve vendemmiate per quanto riguarda il titolo alcolometrico volumico naturale minimo, le caratteristiche degli aromi e l'armonia dell'acidità del vino. L'influenza dell'uomo si basa su una tradizione vitivinicola secolare.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
composizione del Landwein: almeno l'85 % delle uve destinate alla produzione proviene esclusivamente dalla zona geografica, mentre il restante 15 % deve essere costituito da uve provenienti da un'altra regione vitivinicola della Germania.
Link al disciplinare del prodotto
http://www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein