Regolamento (UE) 2024/1439 della Commissione, del 24 maggio 2024, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fenazaquin, mepiquat e propamocarb in o su determinati prodotti.
(Regolamento (UE) 24/05/2024, n. 2024/1439, pubblicato in G.U.U.E. 27 maggio 2024, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze attive fenazaquin e propamocarb sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per la sostanza attiva mepiquat sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del medesimo regolamento.
(2) Per quanto riguarda il fenazaquin, a norma dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata allo Stato membro interessato una domanda relativa alle tolleranze all’importazione per l’utilizzo di tale sostanza sul luppolo negli Stati Uniti. Il richiedente ha fornito prove del fatto che gli impieghi del fenazaquin sul luppolo autorizzati negli Stati Uniti determinerebbero residui superiori agli LMR previsti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che sarebbero necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all’atto dell’importazione di tale prodotto.
(3) Per quanto riguarda il propamocarb, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata allo Stato membro interessato una domanda di modifica degli LMR vigenti per il miele.
(4) In conformità agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. La Commissione ha trasmesso le domande, le relazioni di valutazione e i relativi fascicoli all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»).
(5) L’Autorità ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti. L’Autorità ha trasmesso tali pareri motivati ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.
(6) Per quanto riguarda il mepiquat, i regolamenti (UE) 2019/50 e (UE) 2019/1791 della Commissione hanno fissato LMR provvisori rispettivamente per i funghi coltivati e i funghi orecchioni, da rivedere in considerazione delle nuove informazioni che dovevano essere presentate entro il 31 dicembre 2022, per affrontare una contaminazione incrociata con paglia regolarmente trattata con mepiquat che ha colpito funghi coltivati non trattati.
(7) A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata allo Stato membro interessato una domanda di modifica degli LMR provvisori vigenti per il mepiquat nei funghi coltivati e nei funghi orecchioni.
(8) In conformità agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 396/2005 tale domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione. La Commissione ha trasmesso la domanda, la relazione di valutazione e i relativi fascicoli all’Autorità.
(9) L’Autorità ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha formulato un parere motivato sugli LMR proposti. L’Autorità ha trasmesso tale parere motivato al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso disponibile al pubblico.
(10) Per quanto riguarda la modifica dell’LMR provvisorio richiesta dal richiedente per il mepiquat nei funghi coltivati l’Autorità ha esaminato i dati di monitoraggio forniti unitamente alla domanda e quelli derivanti dal programma di monitoraggio dell’Unione, da cui è emerso che l’LMR vigente è sufficiente per tenere conto dell’assorbimento dei residui nei funghi coltivati.
(11) È pertanto opportuno non modificare l’LMR provvisorio vigente per il mepiquat nei funghi coltivati.
(12) Per quanto riguarda la modifica dell’LMR provvisorio richiesta dal richiedente per il mepiquat nei funghi orecchioni l’Autorità ha esaminato i dati di monitoraggio forniti unitamente alla domanda e quelli derivanti dal programma di monitoraggio dell’Unione e ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio per quanto riguarda l’opportunità di stabilire il nuovo LMR al livello di 1 mg/kg, calcolato dall’Autorità in base al 95° percentile della popolazione a cui si riferiscono i dati, oppure al livello di 3 mg/kg, calcolato dall’Autorità in base al 95° percentile della popolazione a cui si riferiscono i dati ad un livello di confidenza del 95 %.
(13) Poiché a norma del regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione le proposte relative agli LMR provvisori elaborate sulla base dei dati di monitoraggio devono riguardare il 95° percentile della popolazione a cui si riferiscono i dati ad un livello di confidenza del 95 %, è opportuno fissare l’LMR provvisorio per il mepiquat nei funghi orecchioni al livello di 3 mg/kg.
(14) È opportuno continuare a monitorare i livelli di mepiquat nei funghi coltivati e nei funghi orecchioni e riesaminare tali LMR sulla base dei dati di monitoraggio presentati alla Commissione entro il 31 dicembre 2030.
(15) Per quanto riguarda tutte le altre modifiche degli LMR richieste dai richiedenti per le sostanze fenazaquin, mepiquat e propamocarb, l’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni in materia di dati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, tali modifiche erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L’Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche di tali sostanze. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita a tali sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
(16) In base ai pareri dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, si conclude che le modifiche degli LMR proposte sono accettabili.
(17) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN