Autorizzazione alla società «Dister S.p.A.», ad utilizzare le vinacce fresche come combustibile per la produzione di energia elettrica.
Articolo 1.
1. Ai fini del presente decreto sono valide le definizioni riportate all’art. 1 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa.
Articolo 2.
1. La Società «Dister energia S.p.A..» con sede legale in Faenza, via Granarolo, 231 è autorizzata, a decorrere dalla campagna 2009/2010, ad utilizzare le vinacce fresche come combustibile per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
2. La Società «Dister energia S.p.A.» effettua la trasformazione in energia delle vinacce esclusivamente presso lo stabilimento sito in Faenza (Ravenna), via Granarolo, 231.
Articolo 3.
1. La Società «Dister energia S.p.A.» invia all’Agea Coordinamento e all’AGEA-Organismo Pagatore:
– l’elenco nominativo completo dei produttori di vino che hanno proceduto alla consegna delle vinacce, con l’indicazione del CUA;
– un riepilogo delle vinacce consegnate da ciascun produttore indicante la quantità, il titolo alcolometrico volumico ed il monte gradi;
– il numero e la data del documento di cui all’art. 4 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e, comunque, entro il 15 gennaio di ogni anno.
3. La Società «Dister energia S.p.A.» rispetta gli obblighi stabiliti nel decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa, in particolare agli articoli 7 e 9.
4. Al termine di ciascuna campagna, la «Società Dister energia S.p.A.» trasmette al Ministero ed alla Regione una relazione sull’attività svolta e gli esiti della stessa.