Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 21-05-2024
Numero provvedimento: 1355
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 22-05-2024

Regolamento (UE) 2024/1355 della Commissione, del 21 maggio 2024, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benzovindiflupir, clorantraniliprolo, emamectina, quinclorac, spiromesifen e triflumoron in o su determinati prodotti.

(Regolamento (UE) 21/05/2024, n. 2024/1355, pubblicato in G.U.U.E. 22 maggio 2024, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze benzovindiflupir, clorantraniliprolo ed emamectina sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per le sostanze quinclorac e spiromesifen sono stati fissati nell’allegato III, parte A, di detto regolamento. Gli LMR per il triflumoron sono stati fissati nell’allegato V del medesimo regolamento.

(2) Il 2 dicembre 2023 la commissione del Codex Alimentarius ha adottato nuovi limiti massimi di residui del Codex (CXL) per le sostanze attive benzovindiflupir, clorantraniliprolo, emamectina, quinclorac, spiromesifen e triflumoron.

(3) In conformità all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme internazionali vigenti o d’imminente perfezionamento devono essere prese in considerazione nell’elaborazione o nell’adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti siano inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare dell’Unione, se vi sia una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non sia quello ritenuto adeguato nell’Unione. Inoltre, in conformità all’articolo 13, lettera e), di tale regolamento, l’Unione è tenuta a promuovere la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione dell’Unione in materia alimentare, assicurando al contempo che l’elevato livello di protezione adottato nell’Unione non venga ridotto.

(4) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha valutato i rischi che tali CXL comportano per i consumatori e ha pubblicato una relazione scientifica. L’Unione ha formulato riserve, al comitato Codex sui residui di antiparassitari riguardo ai CXL proposti per la combinazione di antiparassitario/prodotto di emamectina (per il sottogruppo dei cavoli a infiorescenza e il latte) e di quinclorac (per i mirtilli giganti americani e i semi di colza) per i quali nella sua relazione scientifica l’Autorità aveva individuato un potenziale rischio per la salute dei consumatori. L’Unione ha formulato riserve anche alla commissione del Codex Alimentarius riguardo ai CXL proposti per lo spiromesifen nei prodotti di origine animale. Poiché un richiedente ha fornito nuovi dati, l’Unione ha ritirato le riserve precedentemente formulate per i CXL proposti per il quinclorac nei mirtilli giganti americani e nei semi di colza e ha confermato il proprio sostegno alla fissazione dei CXL proposti per tali combinazioni di antiparassitario/prodotti.

(5) I CXL per i quali l’Autorità non ha individuato rischi per i consumatori nell’Unione, e per i quali l’Unione non ha pertanto formulato una riserva al comitato Codex sui residui di antiparassitari o alla commissione del Codex Alimentarius, possono essere considerati sicuri. È il caso di alcuni CXL per le sostanze benzovindiflupir, clorantraniliprolo, emamectina, quinclorac, spiromesifen e triflumoron. È pertanto opportuno inserire tali CXL nel regolamento (CE) n. 396/2005, tranne nei casi in cui essi si riferiscono a prodotti non elencati nell’allegato I di tale regolamento o sono a un livello inferiore rispetto agli attuali LMR per le combinazioni di antiparassitario/prodotto in questione.

(6) In base alla relazione scientifica dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, la Commissione ha concluso che le modifiche degli LMR proposte sono accettabili.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2024


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO