Settore vinicolo - Etichettatura - Etichettate in modo errato bottiglie di vino con la denominazione "Barolo DOCG" - Messa in vendita di bottiglie etichettate come "Barolo DOCG" sigillate e munite di contrassegno di Stato - Bottiglie contenenti vino già certificato dalla struttura di controllo autorizzata VALORITALIA s.r.l. come "Barolo DOCG" - Vino privo di uno dei requisiti per assurgere a tale denominazione, in quanto le operazioni di vinificazione delle uve e di invecchiamento sono state effettuate presso uno stabilimento sito in un Comune non compreso nell’area di produzione del vino "Barolo DOCG", e comunque al di fuori della zona delimitata dall’art. 3 del relativo disciplinare di produzione - Violazione del disciplinare di produzione del vino - Configurabilità del reato ex art. 51 cod. pen. - Elemento soggettivo del delitto di frode in commercio consistente nel dolo generico, ossia nella consapevolezza di cedere, nell’esercizio del commercio, una cosa mobile che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sia difforme da quella dichiarata come posta in vendita.
SENTENZA
(Presidente: dott. Salvatore Dovere - Relatore: dott. Vincenzo Pezzella)
sui ricorsi proposti da:
P.O.A. nato a OMISSIS il OMISSIS;
P.A. nato a OMISSIS il OMISSIS;
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
udito i Difensori avvocato MIGNANO FABRIZIO del foro di ACQUI TERME in difesa dell’imputato P.A. e l’avvocato PESCE LUISA del foro di ASTI in difesa degli imputati P.O.A. e P.A. che hanno illustrato i motivi dei ricorsi e ne hanno chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Gli odierni ricorrenti P.O.A. e P.A. venivano citati a giudizio dinanzi al Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, per rispondere: «del reato previsto e punito dagli artt. 56, 110, 515, comma 1, 517-bis comma 1 cod. pen., perché, in concorso tra loro, nell’esercizio dell’attività commerciale della società agricola P., di cui erano titolari, compivano atti idonei, consistiti nel denominare Barolo n. 24.544 bottiglie di vino da 0,75 litri o da 1,5 litri, di cui 3.846 bottiglie etichettate "Barolo DOCG", sigillate e munite di contrassegno di Stato, e n. 20.698 bottiglie destinate ad essere etichettate "Barolo DOCG", essendo il vino in esse contenuto già certificato dalla struttura di controllo autorizzata VALORITALIA s.r.l. come "Barolo DOCG", e denominato "Barolo DOCG" nei registri di carico e scarico e nei registri di imbottigliamento della suddetta società agricola, denominazione da essi attribuita in violazione del relativo disciplinare di produzione (approvato con D.P.R. 1 luglio 1980, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 22 gennaio 1981), e nel detenere per la vendita le bottiglie suddette, contenenti complessivamente litri 18.932 di vino, diretti in modo non equivoco a consegnare agli acquirenti tale vino come "Barolo DOCG", benché privo di uno dei requisiti per assurgere a tale denominazione, in quanto le operazioni di vinificazione delle uve e di invecchiamento erano state effettuate presso uno stabilimento sito in OMISSIS, comune non compreso nell’area di produzione del vino "Barolo DOCG", e comunque al di fuori della zona delimitata dall’art. 3 del relativo disciplinare, con l’aggravante che il fatto aveva per oggetto un vino, la cui denominazione di origine è protetta dalle norme vigenti. In OMISSIS (CN), in data OMISSIS».
Con sentenza del 27 febbraio 2020 il Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, assolveva perché il fatto non sussiste ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. P.O.A. e P.A. dal reato loro ascritto limitatamente alla contestazione relative alle partite di vino Barolo DOCG 2005 e 2006 mentre li dichiarava responsabili del reato loro ascritto con riferimento alla contestazione relativa alle partite di vino Barolo DOCG 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 e, per l’effetto, li condannava alla pena di mesi sei di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, con statuizioni accessorie.
Sull’appello proposto dagli imputati la Corte di Appello di Torino, con sentenza del 26 ottobre 2021, assolveva entrambi dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.
Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino e, con sentenza n. 42609/2022, la terza sezione penale di questa Corte annullava la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino.
In data 14 settembre 2023 la Corte di appello di Torino, in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenuta la continuazione fra il resto di cui al presente procedimento e quelli di cui alla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Asti del 18 gennaio 2018, divenuta irrevocabile il 3 febbraio 2018, e ritenuto più grave il delitto di cui al capo B) di tale sentenza, ha determinato nei confronti di entrambi gli imputati, a titolo di aumento sulla pena inflitta con tale sentenza, la pena di mesi due di reclusione, per la pena complessiva di mesi sei di reclusione, ferma restando la concessione della sospensione condizionale della pena già riconosciuta agli imputati con la sentenza anzidetta, ha concesso ad entrambi gli imputati il beneficio della non menzione e ha confermato nel resto.
2. Come ricorda la sentenza impugnata, P.O.A. e P.A. sono soci della P. SOCIETÀ AGRICOLA s.s., azienda vitivinicola avente sede legale e stabilimento a OMISSIS, OMISSIS, ed una seconda unità operativa a OMISSIS.
La sede, dunque, si trova al di fuori del territorio nel quale il relativo disciplinare consente di produrre, vinificare ed invecchiare (per almeno 38 mesi, dei quali 18 in legno) il Barolo DOCG, mentre la seconda unità operativa si trova all’interno ditale area.
All’epoca dei fatti P.O.A. è stato prima consigliere, poi vicepresidente e infine presidente del Consorzio di Tutela Barolo OMISSIS e OMISSIS.
L’azienda produce OMISSIS Superiore DOCG, OMISSIS DOCG, Barbera d’Alba DOC, Langhe Nebbiolo DOC e Barolo DOCG. Dei circa 25 ettari coltivati a vigneto dei quali dispone, due e mezzo si trovano nel territorio di Monforte d’Alba, nel quale, come detto, si può produrre Barolo DOCG.
La perquisizione delle due strutture nella disponibilità degli imputati, effettuata il 20 e il OMISSIS, ha portato al rinvenimento di bottiglie di "Barolo DOCG" in entrambe.
Il presente procedimento riguarda solo quello trovato a OMISSIS.
Il vino era in parte etichettato, in parte non lo era ancora.
VALORITALIA s.r.l., che è l’organismo preposto al rilascio della certificazione di idoneità, all’esito di analisi chimiche ed organolettiche, necessario per apporre al vino "atto a divenire Barolo DOCG", l’etichetta "Barolo DOCG" con relativi sigillo e contrassegno di Stato, aveva già rilasciato le relative certificazioni.
Per il vino trovato dagli operanti in occasione della perquisizione anzidetta a Monforte d’Alba, nel 2018 è passata in giudicato la sentenza di applicazione della pena nei confronti di entrambi gli imputati emessa dal G.u.p. di Asti in data 18 gennaio 2018 per il reato di cui agli arti. 56, 110, 515 517 bis cod. pen. (capo A) in relazione alle annate 2013, 2014 e 2015 e per quello di di cui agli arti. 81 cpv, 110, 483 cod. pen. (capo B).
Rispetto a tale pronuncia la Corte territoriale ha riconosciuto l’unità del disegno criminoso e perciò ha unificato quoad poenan i reati di cui al presente procedimento con quelli già giudicati.
3. Avverso la sopra ricordata sentenza della Corte torinese hanno proposto ricorso per Cassazione, con due atti separati, a mezzo del comune difensore P.O.A. e P.A., deducendo i motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen..
Si tratta di due ricorsi completamente sovrapponibili quanto ai primi quattro motivi e che contemplano un quinto motivo per il solo ricorrente P.A..
3.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 158 cod. pen. in quanto si sostiene che il termine di prescrizione dovesse decorrere dall’ultimo atto integrante la fattispecie tentata, che, nella memoria depositata in appello, era stato individuato nella certificazione di idoneità emessa dall’organismo di controllo Valoritalia per le singole annate (2008: 12/2/2012; 2010: 15/1/2014; 2011: 15/12/2014; 2012: 10/12/2015), per cui l’ultimo termine massimo di prescrizione sarebbe maturato il 10/6/2023.
I ricorrenti contestano, nello specifico, la motivazione di pag. 13 della sentenza impugnata, dove si legge che gli imputati avrebbero fatto, successivamente alla ottenuta certificazione, tutto quanto era necessario per portare a compimento la loro attività di produttori di vino, ossia cercare di vendere il frutto del loro lavoro, e dunque custodire il vino con le modalità necessarie affinché si mantenesse o, addirittura acquistasse ulteriore pregio, etichettarlo, esporlo e proporlo ai propri clienti.
Si contesta anche l’affermazione della Corte territoriale secondo cui le fatture di vendita sequestrate riguarderebbero il vino in esame. Si tratterebbe, per i ricorrenti, di un’affermazione, oltre che generica, anche non corretta in quanto le fatture di vendita rinvenute e sequestrate si riferiscono, ovviamente, non alle bottiglie in sequestro ma ad altre bottiglie vendute in precedenza. Si sottolinea che, in realtà, la maggior parte delle bottiglie sequestrate risultavano ancora nude, ossia prive di capsula, etichetta e fascetta numerata con il contrassegno di Stato.
Si ritiene non fondata anche l’affermazione della Corte territoriale che sostiene che la condotta sia unica e che il giudice di primo grado abbia considerato l’azione degli imputati come consumata in un solo momento. La condotta - si sostiene - non può essere unica in quanto il reato previsto dall’articolo 515 cod. pen. è un reato istantaneo e non permanente; le condotte sono riferite a ciascuna annata di produzione e la distanza temporale tra una condotta e l’altra è pari ad un anno. Del resto, si sottolinea come sia proprio il tribunale a suddividere le bottiglie oggetto di contestazione per anno di produzione, assolvendo gli imputati con riferimento alle prime due annate e condannandoli per quelle successive. Si sostiene, che al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d’appello, è proprio la sentenza di primo grado a individuare nel conseguimento delle certificazioni di Valoritalia gli atti integranti la fattispecie tentata di reato.
I ricorrenti richiamano a sostegno della propria tesi i dicta di Sez. 2 n. 16609/2011 e Sez. 2 n. 313/1998 secondo cui, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del delitto tentato, non ha rilievo il giorno in cui la condotta illecita viene scoperta o comunque il reato non può essere più consumato per cause indi- pendenti dalla volontà dell’agente, ma quello in cui il reo ha compiuto l’ultimo atto integrante la fattispecie tentata. E in ragione di ciò le condotte riferibili alle singole annate di produzione di cui all’imputazione risultavano per i ricorrenti tutte prescritte prima del giudizio di appello.
3.2. Con il secondo motivo si lamenta motivazione omessa e contraddittoria con riferimento alla valutazione della prova di responsabilità degli imputati.
I ricorrenti richiamano ampi stralci della sentenza rescindente per affermare che la Corte torinese non avrebbe tenuto in debito conto ie indicazioni fornite dalla Corte di legittimità. In particolare, il giudice del rinvio avrebbe trascurato alcuni elementi pur specificamente indicati dalla sentenza rescindente: a. le fatture per l’acquisto delle uve; b. le fatture per l’acquisto del vino atto a Barolo; c. i documenti di trasporto per il ritiro delle vinacce.
Si evidenzia che nel corso di questo lungo procedimento penale nemmeno il giudice di primo grado aveva mai affermato che vi fossero dei documenti falsi che facevano parte della messinscena, come affermato Dalla Corte territoriale.
I ricorrenti contestano che le testimonianze di B. e R., chiamati a riferire su circostanze ordinarie del proprio lavoro, quali indicare il luogo di raccolta delle vinacce di un cliente qualsiasi, da scegliersi tra due luoghi vicinissimi tra loro come OMISSIS e Monforte d’Alba, a distanza di 10 anni dai fatti, sarebbero sufficienti, come ritiene la Corte territoriale, per giudicare false le prove documentali. I ricorrenti sottolineano che, peraltro, il teste B., come si legge in sentenza, nemmeno ricordava dove fosse la sede della società in esame
In ricorso si passano in rassegna, trascrivendone degli stralci, le testimonianze di B. e R. e, quanto a quest’ultimo, si sottolinea come lo stesso avesse riferito circostanze favorevoli all’imputato, evidenziando come le volte in cui il ritiro delle vernacce avveniva a OMISSIS le stesse provenivano anche da OMISSIS. E che le modalità di raccolta presso un luogo unico erano consuetamente utilizzate anche da altre aziende per agevolare il lavoro dei trasportatori.
I ricorrenti lamentano, tuttavia, che anche tali circostanze siano state ritenute dal giudice del rinvio facenti parte della "messinscena". In buona sostanza, la tesi che si sostiene in ricorso è che tutto quanto non si allinei con la prospettazione accusatoria - che sia una prova documentale o l’esito di una testimonianza - è per il giudice del rinvio una messinscena.
Altro elemento probatorio giudicato immotivatamente per i ricorrenti frutto della messinscena sarebbe rappresentato dalla vasca per la raccolta dei reflui che il P. installò presso la cantina di OMISSIS, una vasca interrata di raccolta delle acque reflue ubicata all’esterno la cui capienza è pari a 15 ettolitri, circostanza che si porrebbe chiaramente in contrasto con l’ipotesi accusatoria. Ma ancora una volta - ci si duole - si legga a pag. 17 della sentenza impugnata che si tratterebbe per i giudici del rinvio di un elemento della messinscena.
Ebbene, il difensore dei ricorrenti sostiene che tale modo di argomentare, che innerverebbe tutta la motivazione è inaccettabile perché la valutazione della prova operata in questi termini sarebbe soltanto apparente e priverebbe l’imputato di qualsiasi difesa.
Quando poi gli elementi di prova non sono reputati falsi, ci si duole che vengano ritenuti irrilevanti. Così, ad esempio, per i controlli di Valoritalia che per la Cassazione sono pregnanti elementi a discarico mentre per il giudice del rinvio divengono argomenti difensivi in fatto palesemente infondati o inattendibili (pag. 20 della sentenza impugnata),
Tali controlli da pregnanti si trasformano per la Corte del merito in irrilevanti in quanto in questa sede si discute della vinificazione e dell’invecchiamento del Barolo mentre la certificazione in argomento avviene solo dopo la fine di tale seconda fase: e quindi il fatto che gli ispettori di VALORITALIA abbiano svolto la loro attività a OMISSIS diventa sostanzialmente irrilevante.
Sostiene tuttavia il difensore ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe compreso, in realtà, qual è l’attività degli ispettori di VALORITALIA, che riguarda proprio l’oggetto del processo, cioè la verifica che quel determinato quantitativo di vino rispettasse i dettami del disciplinare, e, tra questi, il luogo delle attività di vinificazione e dell’invecchiamento del prodotto.
Ebbene, gli ispettori dell’ente hanno attestato che durante il periodo dell’invecchiamento il vino in esame si trovava presso la sede di OMISSIS d’Alba. Ogni certificato reca la data del sopralluogo, la capacità di ciascun vaso vinario, l’esatto quantitativo di vino rilevato e il luogo dell’accertamento.
L’evidenza dei fatti sopraesposti, consacrata dai documenti richiamati, secondo i ricorrenti è stata confermata dalle deposizioni testimoniali degli agenti accertatori di VALORITALIA, i quali, sentiti sull’argomento, hanno confermato il prelievo del vino presso la cantina di OMISSIS d’Alba, sottolineando la meticolosità delle operazioni eseguite.
Ci si duole che quando il dato probatorio non può essere dichiarato falso, perché proveniente da un terzo, e neppure irrilevante, perché parte di esso risulta favorevole alla tesi accusatoria, allora la Corte territoriale, come per il dato dei consumi d’acqua che sembrerebbe dare ragione alla difesa, lo lascerebbe in sospeso, non facendo discendere dallo stesso alcuna conseguenza.
In ricorso si evidenzia, anno per anno come il consumo d’acqua sia compatibile con la tesi difensiva. Ma - ci si duole - la sentenza impugnata prova a neutralizzare il dato probatorio dei consumi dell’acqua spostando l’attenzione sui reflui. Ad un dato certo, ossia che la cantina di OMISSIS avesse dei consumi d’acqua più che congrui alla vinificazione, la Corte territoriale contrapporrebbe dei dati mai provati nel corso del processo, ossia che i reflui della vinificazione siamo solidi, che la vasca di raccolta installata da P. non fosse sufficiente a contenerli e che la stessa non sia stata mai svuotata (pag. 15 della sentenza impugnata).
L’assunto della Corte d’appello, tuttavia, secondo il ricorrente, non spiegherebbe quale uso alternativo alla vinificazione può essere stato fatto di tale enorme quantitativo d’acqua, adeguato alla vinificazione di 5 cantine.
Il ricorso si sofferma poi sulle deposizioni dei testi F., M. e E.H. denunciando come si enfatizzerebbero le prove favorevoli all’accusa e si trascorrerebbero quelle favorevoli alla tesi difensiva.
Ci si duole che le deposizioni a favore dell’imputato, come quella dei testi C., S. e T., vengano frettolosamente liquidate con una motivazione apparente che distorcerebbe il reale contenuto delle stesse.
3.3. Con il terzo motivo si lamenta mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla richiesta di perizia formulata ai sensi dell’articolo 627, comma 2, cod. proc. pen..
Si ricorda in ricorso che, in presenza di risultanze tutt’altro che univoche, la difesa riteneva necessaria l’acquisizione di un contributo peritale, volto ad accertare l’idoneità tecnica della cantina di OMISSIS ad eseguire le operazioni di vinificazione, esclusa dal consulente del pubblico ministero e affermata dai consulenti della difesa. La sentenza di primo grado, infatti, si era affidata per il ricorrente ai soli dati tecnici sostenuti dai primi, ignorando gli elaborati dei consulenti della difesa, in palese contrasto con gli insegnamenti di legittimità secondo cui il giudice di merito deve dare adeguata motivazione in ordine al sapere scientifico introdotto nel processo dalle parti (il richiamo, in particolar modo, è al recente dictum di Sez. 3 n. 15544/2023).
Si sostiene che, ai sensi dell’articolo 627, comma 2, cod. proc. pen., la rilevanza della perizia tecnica, dopo la pronuncia di rinvio della Cassazione attestante l’incertezza del quadro probatorio, appariva evidente.
Si censura la motivazione di pag. 13 della sentenza impugnata che si limita a ritenere superflua tale perizia perché gli elementi a disposizione sono già più che sufficienti ai fini della decisione.
3.4. Con il quarto motivo si lamentano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussumibilità della contestazione della fattispecie astratta di cui all’articolo 515 cod. pen..
Qualora non venissero condivise le argomentazioni difensive precedenti il difensore ricorrente rileva come la condotta delineata nell’imputazione non rientri all’interno del fatto tipico descritto dall’articolo 515 cod. pen..
Si lamenta che, a pag. 21 della sentenza impugnata, con una motivazione contraddittoria, la Corte territoriale abbia censurato la fondatezza di tale argomentazione ritenendo che a nulla rileva, ai fini dell’integrazione dell’elemento oggettivo del delitto di cui all’articolo 515 cod. pen, aggravato ai sensi dell’articolo 517 bis cod. pen., la qualità del prodotto e la distanza dei luoghi dove lo stesso è stato lavorato rispetto al territorio ove tale lavorazione sarebbe dovuta avvenire.
Il ricorrente evidenzia la contraddittorietà dell’affermazione in questione, atteso che la norma in esame punisce chi, nell’esercizio di un’attività commerciale, consegni volontariamente all’acquirente una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita, per origine, provenienza, qualità o quantità.
Del tutto fuorviante sarebbe il richiamo che la Corte territoriale opera alla pronuncia n. 1980/2014 perché in quella fattispecie si verteva in tema di beni privi dei requisiti di sicurezza di cui alla normativa CE, e quindi inutilizzabili. Di talché la consegna all’acquirente di un bene privo dei requisiti per l’utilizzabilità aveva inevitabilmente determinato la consegna di un aliud pro alio, condotta correttamente inquadrata nell’ipotesi di reato di cui all’articolo 515 cod. pen..
Per i ricorrenti quella fattispecie era completamente diversa da quella che ci occupa, ove, ad integrare la contestata condotta di tentata frode in commercio, vi sarebbe la violazione del disciplinare di produzione del vino e, nello specifico, l’asserita vinificazione e invecchiamento dello stesso al di fuori della zona di produzione del Barolo DOCG.
Si sostiene che la produzione e vendita del vino ottenuto in violazione del disciplinare di produzione integra l’illecito sanzionato in via amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, I. 238/2016.
Il tenore letterale della norma palesa per i ricorrenti l’esclusione della assoggettabilità della condotta al cosiddetto "doppio binario" sanzionatorio, erroneamente richiamato dal primo giudice. E sancisce che la stessa integra, alternativa- mente l’ipotesi di illecito amministrativo o di reato.
Non tutte le violazioni del disciplinare, dunque, secondo la tesi proposta in ricorso, integrano l’ipotesi di reato, in quanto opinando diversamente si svuoterebbe di contenuti la norma richiamata. Di guisa che spetta all’interprete individuare gli elementi di fatto determinanti al fine di distinguere, per ogni singola fattispecie, la ricorrenza degli elementi costitutivi dell’illecito amministrativo piuttosto che quelli del reato.
Ebbene, in relazione al caso che ci occupa, il ricorrente evidenzia che pacificamente: 1. Il vino Barolo di cui si tratta è stato vinificato con uve provenienti da vigneti siti in OMISSIS, zona di produzione prevista dal disciplinare 2. Il vino aveva - ed ha - le caratteristiche chimiche ed organolettiche richieste dal disciplinare di produzione atteso che è stato certificato come Barolo DOCG e, dunque, ha positivamente superato gli specifici controlli da parte dell’organismo di controllo Valoritalia.
L’elemento deficitario risulterebbe, dunque, quello della vinificazione e/o invecchiamento, operazioni che, nonostante la ricorrenza di prova contraria, la Corte d’appello ha ritenuto essersi verificate nella cantina di OMISSIS, situata a circa 300 m dalla cantina di OMISSIS.
Ebbene, i ricorrenti sostengono che, attesa anche la scarsissima distanza e l’opinabilità del confine della zona del disciplinare, si sarebbe al più di fronte ad un illecito amministrativo.
Non vi sarebbe in ogni caso, in altri termini, alcuna ipotesi di aliud pro alio (e in proposito si richiama il precedente di cui a Sez. 3 n. 19093/2013 e si sottolinea che in quel diverso caso si trattava di una differenza di origine tra pistacchi siciliani e pistacchi del Mediterraneo) sottolineando che la diversità per origine geografica diviene decisiva ma solo nel caso in cui il consumatore possa attribuire ad esso particolari ragioni di apprezzamento legate alla qualità. Non così in questo caso in cui il vino, praticamente, sarebbe lo stesso.
In proposito i ricorrenti sottolineano che il caso che ci occupa è del tutto differente anche da quello esaminato dalla giurisprudenza di legittimità nell’altra pronuncia impropriamente richiamata dalla Corte di appello relativa alle operazioni di trattamento del prosciutto venduto come Prosciutto di Parma e Prosciutto San Daniele. In quel caso, infatti, era di tutta evidenza che l’affettamento al di fuori della zona di produzione determinava la mancanza di prova e di tracciabilità dell’identità del prosciutto con quella della DOP dichiarata.
3.5. Con il quinto ed ultimo motivo, relativo al solo ricorrente P.A., si contesta la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine al suo concorso nel reato di cui all’imputazione.
Ricordati gli obblighi che incombono sul giudice del merito di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione del complice morale nella fase ideativa e preparatoria del crimine (viene richiamato in proposito il dictum di Sez. 2 n. 16632/2017) per il ricorrente la sentenza impugnata non ha fornito alcun elemento di prova afferente alla partecipazione al reato di P.A., di cui è non stata precisata la forma del concorso.
Si contesta in particolare quanto si legge alle pagine 22 e 23 della motivazione del provvedimento impugnato laddove sembrerebbe farsi discendere il concorso dello stesso esclusivamente dal suo essere il fratello del coimputato. Inoltre, in tale passaggio motivazionale, la Corte di appello muoverebbe da un presupposto totalmente indimostrato, cioè la predisposizione di una documentazione falsa, giungendo ad una conclusione congetturale nel senso che il fratello non poteva non sapere. Ed invece, come indicato nell’atto d’appello e ignorato dalla Corte territoriale, il ricorrente sottolinea che l’unico testimone escusso nel corso dell’istruttoria che abbia riferito in merito alle qualifiche soggettive e agli accertamenti svolti in ordine alla posizione degli imputati e il maresciallo Ma., che peraltro è un teste d’accusa e che ha escluso che P.A. si sia mai occupato della produzione del Barolo. E ha ribadito che è il legale rappresentante è il fratello P.O.A.. Tale teste, di cui si riportano in ricorso stralci delle dichiarazioni, ha affermato che P.O.A. era «il signore che seguiva proprio la produzione vitivinicola mentre il fratello si occupava della gestione contabile della documentazione». E aveva ribadito in più punti della sua deposizione che l’enologo, chi seguiva proprio l’attività produttiva, era P.O.A. con P.A. che aveva solo un compito di contabilizzazione.
Conclusivamente, si lamenta che la motivazione in punto di responsabilità anche di P.A. sarebbe dunque apparente perché non vengono indicati gli elementi probatori che dovrebbero sostenere l’argomentazione, né le condotte, il rapporto di causalità con il reato, attribuibili a P.A..
I ricorrenti chiedono, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
4. Il PG ha anticipato con una memoria scritta le conclusioni riportate in epigrafe che ha confermato alla odierna pubblica udienza.
II difensore dei ricorrenti ha reso alla odierna pubblica udienza le conclusioni riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati.
Le censure dei ricorrenti, invero, si sostanziano, per lo più, nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito.
Per contro, rimpianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.
Ne deriva che i proposti ricorso vanno rigettati.
2. In premessa, va rilevato essere infondato il primo motivo con il quale si sostiene l’intervenuta prescrizione del reato all’atto della pronuncia della sentenza impugnata.
Ed invero, va ricordato e ribadito che, in tema di frode nell’esercizio del commercio, mentre la fattispecie consumata è integrata dalla consegna materiale della merce all’acquirente, per la configurabilità del tentativo non è necessaria la sussistenza di una contrattazione finalizzata alla vendita, essendo sufficiente l’accertamento della destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite (cfr. Sez. 3, n. 45916 del 18/09/2014, Rv. 260915 - 01).
Questa Corte ha ritenuto che integri il tentativo di frode in commercio la detenzione, presso il magazzino di prodotti finiti dell’impresa di produzione, di prodotti alimentari con false indicazioni di provenienza, destinati non al consumatore finale ma ad utilizzatori commerciali intermedi. (Sez. 3, n. 22313 del 15/02/2011, Berloco, Rv. 250473 - 01 in una fattispecie in cui il prodotto alimentare risultava confezionato in uno stabilimento diverso da quello indicato sulle etichette, ha escluso la sussistenza del rapporto di specialità tra il delitto di cui all’art. 515 cod. pen. e la fattispecie, sanzionata amministrativamente, di cui all’art. 2, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109).
Condivisibilmente, pertanto, è stato ritenuto integrare il tentativo, anche la mera detenzione in magazzino di merce non rispondente per origine, provenienza, qualità o quantità a quella dichiarata o pattuita, trattandosi di dato pacificamente indicativo della successiva immissione nella rete distributiva di tali prodotti (Sez. 3, n. 3479 del 18/12/2008, dep. 2009, Urbani, Rv. 242288 - 01; Sez. 3, n. 1454 del 05/11/2008, dep.2009, Frescobaldi, Rv. 242263 - 01 in relazione ad una fattispecie di detenzione, all’interno delle cantine di un’azienda vinicola, di vino Brunello di Montalcino in parte derivante da vitigni non conformi) e ciò anche nel caso in cui la merce sia detenuta da un commerciante all’ingrosso, dovendosi pacificamente riconoscere, in considerazione delle condotte tipizzate, che la disposizione in esame tuteli tanto i consumatori quanto gli stessi commercianti (Sez. 3, n. 36056 del 09/07/2004, Botindari, Rv. 229480 - 01 in un caso di detenzione presso l’esercizio commerciale di produzione e di vendita all’ingrosso di quantitativi di olio di oliva con composizione e valori difformi da quelli prescritti dal regolamento comunitario, in cui si è ritenuto che il deposito dell’olio nel magazzino rappresenta un atto idoneo, diretto in modo non equivoco alla frode in commercio, in quanto è prodromico alla immissione nel circolo distributivo di un prodotto che presenta caratteristiche diverse da quelle indicate e normativamente previste).
Poiché, nel caso di specie, è stata espressamente contestata agli imputati una condotta consistita sia nell’avere attribuito alle bottiglie di vino una denominazione non conforme al disciplinare che nell’avere detenuto le suddette bottiglie per la vendita (circostanza confermata anche dai testi della difesa), corrette appaiono le valutazioni della Corte torinese per cui, ai fini della individuazione del tempus commissi delicti e, conseguentemente, del dies a quo della prescrizione, deve farsi riferimento non all’ottenimento della certificazione per le varie annate, ma alla successiva condotta di detenzione, integrante l’ultimo atto qualificabile come tentativo, protrattasi fino all’accertamento della destinazione alla vendita del prodotto diverso per origine e provenienza, da quello dovuto (Sez. 3, n. 41758 del 28/10/2010, Mistroni, Rv. 248703 - 01; Sez. 3, n. 6885 del 18/11/2008, dep. 2009, Chen, Rv. 242736 - 01; Sez. 3, n. 23099 del 13/04/2007, Cambria, Rv. 237067 - 01; Sez. 3, n. 42920 del 13/11/2001, Di Buono, Rv. 220628 – 01.
3. Va evidenziato, poi, che non colgono nel segno le doglianze proposte in relazioni all’asserito mancato conformarsi dei giudici del rinvio ai principi indicati nella sentenza di annullamento.
Ed invero, il giudice di legittimità aveva annullato la precedente pronuncia della Corte torinese, che aveva ribaltato il giudizio di condanna del giudice di primo grado assolvendo entrambi gli imputati dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste, sul rilievo che, trattandosi appunto di ribaltamento, mancava il necessario confronto critico con la sentenza di primo grado che deve caratterizzare la c.d. motivazione rafforzata.
I principi enunciati, pertanto, segnalavano al giudice del rinvio la necessità, qualora avesse nuovamente opinato per un ribaltamento della pronuncia di condanna del giudice di primo grado, di uniformarsi al consolidato dictum secondo cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (così Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231679 e tutta la giurisprudenza successiva)
Il giudice del rinvio, tuttavia, aveva la possibilità di rivalutare a 360 gradi la vicenda sottoposta al suo esame, nei limiti dei temi devolutigli con gli atti d’impugnazione, e, diversamente che nel precedente grado di appello, ha ritenuto di pervenire ad una sentenza confermativa della condanna degli imputati.
Va ricordato, infatti, che, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345 - 01).
Di talché ci troviamo di fronte ad una doppia conforme pronuncia di responsabilità con la sentenza oggi impugnata che, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia per i ripetuti richiami a quest’ultima sia perché adotta gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono e devono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., ex multis,Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, B. Rv. 277218 - 01; conf. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01).
È stato peraltro ribadito, di recente, che, in tema di rinnovazione dell’Istruttoria nel giudizio di rinvio, non sussiste l’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva quando, in tale giudizio, si pervenga ad una decisione di condanna conforme a quella resa in primo grado e difforme rispetto a quella di assoluzione pronunziata in appello e annullata dalla Corte di cassazione, poiché, in tal caso, si configura un’ipotesi di "doppia pronuncia conforme" che salda la condanna all’esito del giudizio rescissorio con quella emessa dal primo giudice (Sez. 5, n. 6552 del 24/11/2020, dep. 2021, Costantino Rv. 280671 - 01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745 - 01)
4. Il difensore ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto - e pertanto immune da vizi di legittimità.
Gli elementi di prova sono stati correttamente ed opportunamente valorizzati dalla Corte territoriale nella decisione impugnata che si pone in linea con il richiamato insegnamento di legittimità.
Il secondo motivo di ricorso, dunque, che eccepisce un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità degli imputati, è anch’esso infondato, in quanto con esso i ricorrenti criticano nel merito, senza confrontarsi adeguatamente con l’apparato argomentativo della sentenza, l’accertamento in fatto, coerente e logico, effettuato dalla Corte territoriale, insistendo su una diversa valutazione del materiale probatorio.
Correttamente i giudici del gravame hanno considerato pienamente provata la penale responsabilità dei ricorrenti all’esito di una completa valutazione dell’intero materiale probatorio.
Sulla base degli accertamenti espletati dalla polizia giudiziaria e delle dichiarazioni testimoniali, ma anche sulla scorta di considerazioni logiche, nella sentenza impugnata si è ragionevolmente escluso che la vinificazione potesse essere avvenuta in OMISSIS, risultando sul punto non decisive le deduzioni difensive.
La sentenza impugnata ripercorre analiticamente, alle pagg. 6-9, tutto il compendio probatorio su cui il giudice di primo grado ha fondato l’affermazione di responsabilità degli odierni ricorrenti; quindi, i giudici del gravame del merio danno conto essi stessi di un’analitica valutazione, sulla scorta dei profili di doglianza degli imputati che pure riassumono, dei plurimi elementi che anche a loro avviso recano conforto alla prospettazione accusatoria.
Il provvedimento impugnato opera, in primis, una capillare analisi delle fonti dichiarative. A cominciare da quanto dichiarato dal teste F., che ha lavorato alle dipendenze dell’azienda degli imputati dal 2006 ai 2017, che ha riferito di avere svolto mansioni di bracciante nelle vigne, di aver aiutato in cantina nel travaso del vino, di aver condotto il trattore sia nei campi che per trasporto, di aver preso parte alla pigiatura. E che ha precisato che, per quanto riguarda il lavoro nelle vigne, lavorava sia a OMISSIS che a OMISSIS, ma che le uve Nebbiolo da Barolo che venivano raccolte a OMISSIS erano portate per la pigiatura a OMISSIS ("è sempre stato così"). Il più delle volte il trasporto lo faceva "OMISSIS... il signor P.A.. Altrimenti, può darsi, anche suo fratello. Ogni tanto, ma è raro". Talvolta il teste ha riferito di avere fatto egli stesso tale trasporto. Analogamente, lo stesso ha dichiarato di non avere mai portato attrezzatura per la vinificazione da OMISSIS a OMISSIS, e di non avere mai partecipato alla pigiatura di uve Nebbiolo da Barolo a OMISSIS, avendolo fatto sempre a OMISSIS.
F. - si ricorda ancora in sentenza - ha anche riferito che il giorno dell’intervento della polizia giudiziaria, nell’ottobre del 2016, P.A. aveva appena portato da OMISSIS a OMISSIS una decina di ceste di uva.
Anche il teste M., dipendente stagionale dei P., ha dichiarato di aver lavorato o nelle vigne, o a OMISSIS. E il teste E.H. ha riferito anch’egli di non avere mai lavorato a OMISSIS, di aver pigiato l’uva sempre e solo a OMISSIS e di non aver mai sentito altri dipendenti degli imputati parlare di pigiature fatte a OMISSIS. E ha confermato che le uve raccolte a OMISSIS erano portate a OMISSIS e che della pigiatura si occupavano entrambi gli imputati: "ci sono loro che pigiano, c’è Attilio, c’è suo fratello". Mai ha riferito di avere portato attrezzature per la vinificazione a OMISSIS.
La sentenza dà anche conto che il teste Vergagni, dei N.A.S. che hanno svolto le indagini, ha riferito che le uve Nebbiolo da Barolo degli imputati, della vendemmia 2016, al momento del loro accesso erano state trovate, già vinificate, a OMISSIS, mentre a OMISSIS non c’era "nulla che facesse presagire una vinificazione": per la precisione, c’erano solo dei vasi vinari e delle barriques con prodotto "già finito", e occupavano talmente tanto spazio che non ci sarebbe stato modo di procedere comunque ad una vinificazione. Ha aggiunto che la struttura di OMISSIS, delle dimensioni di una normale abitazione, non avrebbe contenuto i vinificatori trovati in funzione a OMISSIS, dell’altezza di cinque o sei metri. "Tutto il materiale per la vinificazione, le attrezzature e tutto, era solo ed esclusivamente (...) a OMISSIS." La vendemmia era in corso. Al momento dell’ispezione, l’azienda "aveva necessità di vinificare le altre uve raccolte nella mattinata". Perciò "davanti a me - ha raccontato il pubblico ufficiale - il sig. P.O.A. si è subito attivato per, ha fatto più telefonate per cercare qualche azienda che gli accettasse le uve in conto lavorazione, tant’è che poi ha trovato, effettivamente, l’azienda di OMISSIS (...). Nessuno si è minimamente proposto dì portare l’attrezzatura a OMISSIS, che tra l’altro non era nemmeno trasportabile facilmente così...".
A dimostrazione che la Corte territoriale, diversamente da quanto opina il difensore ricorrente, si è confrontata anche con i temi della predisposizione a OMISSIS di un impianto per lo scarico delle acque e dei consumi idrici, viene ricordato in sentenza che il medesimo teste ha anche riferito: 1. che l’abitazione fornita dall’utenza idrica è utilizzata non dal proprietario ma da sua sorella, sia pure solo nei fine settimana; 2. che i consumi idrici palesatisi da un certo momento in poi possono spiegarsi con la necessità di "pulire le vasche" nelle quali doveva essere messo "il vino da certificare", oltre che col fatto che il proprietario se ne servisse per pulire la propria attrezzatura, dal momento che anch’egli raccoglieva uve che poi vendeva, per irrigare il proprio orto e per pulire i propri mezzi.
Il teste Vergagni ha anche ricordato come fu constatata l’inadeguatezza della vasca esterna fatta installare dai P. quando hanno iniziato a locare la cantina a OMISSIS, trattandosi di una vasca di 15 ettolitri con un unico bocchettone esterno che fu trovato pieno di erba e muschio e senza soluzione di continuità con il terreno circostante, ad indicare chiaramente che non veniva aperto da anni. Ed ha aggiunto che fu constatato che i tubi erano di dimensioni estremamente ridotte che non potevano essere sufficienti a far passare già sola acqua, dovendosi peraltro tener presente che, quando si "svina", insieme all’acqua ci sono tutta una serie di rifiuti che non possono essere buttati ovunque. Quindi ci vogliono ditte specializzate che li vengono a prelevare e la documentazione contabile della ditta P. prova che questi interventi di ditte specializzate hanno riguardato esclusivamente il sito di OMISSIS.
Come si vede, diversamente da quanto opinano i ricorrenti e come invece hanno concordemente evidenziato entrambi i giudici di merito, vi sono una serie di emergenze probatorie tutte univocamente deponenti perché la vinificazione avvenisse esclusivamente a OMISSIS.
Ad ulteriore conferma, alle pagine 15 e 16 del provvedimento impugnato, si riportano le dichiarazioni dei testi B., R., C., D., Bo., S. da nessuna delle quali si evince un’attività di vinificazione svolta a OMISSIS.
Coerente con l’ampio compendio probatorio di cui in sentenza si dà conto appare, pertanto, la conclusione dei giudici del gravame del merito secondo cui appare del tutto corretto affermare che vi sono tanti dati acquisiti, ciascuno dei quali consentirebbe anche da solo di dare per certa la fondatezza della prospettazione accusatoria.
Si ricorda a pagina 16 del provvedimento impugnato che anche le testimonianze dei dipendenti dell’azienda dei P., già valorizzate dal primo giudice, sono chiare ed inequivocabili nel dar conto del fatto che le uve Nebbiolo destinate a diventare Barolo DOCG, dopo essere state raccolte a OMISSIS, venissero portate a OMISSIS per esser li trasformate in vino, così come nell’escludere che qualcosa del genere sia mai accaduto nella struttura di OMISSIS.
Si tratta evidentemente di un dato probatorio fondamentale, nei confronti del quale, come evidenziavano già i giudici di appello, vanamente le difese hanno tentato di sviare l’attenzione, non proponendo alcun argomento in replica a quanto in proposito si legge nella sentenza di primo grado.
5. Logiche appaiono le considerazioni svolte in sentenza in punto di "messinscena", aspetto su cui si incentrano con maggiore vigore le critiche al conforme ragionamento decisorio dei giudici del merito piemontesi.
Secondo la logica motivazione dei giudici di appello un secondo elemento dalla forza probatoria indiscutibile è quello delle acque reflue, laddove è un dato acquisito che la vinificazione comporti un ampio uso di acqua.
Come si è visto, si deve escludere, alla luce di quanto riferito dal teste V., esperto dei N.A.S., che dopo esser stata utilizzata nell’ambito della vinificazione, essa non sia altro che "acqua sporca", e infatti a OMISSIS gli imputati la facevano smaltire da aziende specializzate. E il fatto che a OMISSIS non siano mai state smaltite acque reflue consegna per i giudici di appello logicamente la prova, non meno certa di quella analizzata nel punto precedente, che lì una vinificazione non sia mai stata effettuata. Oltretutto, un accesso dalla cantina di OMISSIS all’impianto fognario, come ha riferito il teste V., non c’era, perciò gli imputati non avrebbero potuto liberarsi illecitamente dei reflui in tal modo nemmeno se l’avessero voluto.
È vero - come già evidenziato - che gli imputati avevano fatto collocare, in tale struttura, una vasca di recupero, ma è altrettanto vero che essa era di dimensioni tali da imporre, ove utilizzata, svuotamenti frequenti - evidentemente da parte di aziende specializzate - cosa che non risulta esser mai avvenuta, così come è vero che le condizioni del bocchettone di uscita da tale vasca, quali riscontrate dagli operanti nell’ottobre del 2016, testimoniano che esso, come minimo, non fosse stato utilizzato da molto tempo, sebbene proprio in quei giorni, nell’azienda degli imputati, la vinificazione delle uve Nebbiolo da Barolo della vendemmia 2016 fosse in pieno svolgimento.
Perciò, non pare meritevole delle proposte censure, ma improntata a criteri di assoluta logica, la considerazione dei giudici piemontesi che l’installazione di tale vasca di recupero, insieme ad altri accorgimento come l’indicazione, nei documenti di trasporto delle vinacce, della sede di OMISSIS quale luogo di partenza, anziché quella, effettiva, di OMISSIS, facesse parte di una messinscena, collegata diretta- mente al motivo stesso per cui l’immobile di OMISSIS era stato preso in affitto: una messinscena volta a dare ad intendere che il disciplinare venisse rispettato.
Il problema - come si legge in sentenza - è che le ditte specializzate nel prelievo e nel trattamento di acque reflue non potevano essere mandate a recuperare dei reflui che non esistevano.
I giudici di appello evidenziano che anche le prove raccolte a riguardo dello smaltimento delle vinacce appaiono definitive, a dispetto della documentazione formata per accompagnarne il trasporto, ove per l’appunto si diceva che il luogo di partenza era OMISSIS e non OMISSIS.
Le testimonianze B. e R., infatti, motivatamente non sono state ritenute contraddittorie, sul rilievo che l’unica incertezza che ne è emersa attiene alla collocazione amministrativa della sede di OMISSIS, elemento, questo, sul quale B. aveva effettivamente le idee confuse. Per il resto essi han dichiarato che le vinacce le han sempre ritirate a OMISSIS, mai a OMISSIS d’Alba, in piena coerenza con quanto dichiarato dal teste G.. Né per i giudici di appello costituisce una smentita il fatto che a R., una volta, fosse stato detto che venivano da OMISSIS, perché, alla luce di quanto sin qui valutato e considerato, non si può che ascrivere anche tale circostanza alla messinscena descritta in precedenza.
Tanto meno viene considerato rappresentare una smentita la testimonianza del Pe., il quale ha detto che G. non andava mai a prendere le vinacce. Trattandosi di un imprenditore, è ovvio che questi si servisse di dipendenti per svolgere la propria attività, così come è ovvio che fosse suo compito dire loro cosa dovevano fare, e dove andare se si trattava di ritirare delle vinacce.
6. Orbene, la Corte territoriale, non si sottrae, alle pagg. 10 e ss., dall’analisi di quegli aspetti, su cui hanno insistito le difese, sui quali vi è una qualche incertezza indiziaria (lo "sgrondo statico", piuttosto che la pressatura meccanica e l’impossibilità di provare i consumi idrici dei primi anni o quelli dell’abitazione privata), ma dà conto che, a fronte dell’ampio compendio probatorio che suffraga la prospettazione accusatoria, si rivelano ininfluenti ai fini del decidere.
Per contro, la sentenza impugnata evidenzia che vi sono argomenti difensivi, in fatto, palesemente infondati o inattendibili.
Le certificazioni di VALORITALIA - si evidenzia - non potevano affatto affermare documentalmente la prova certa di una cosa che i certificatoti non avevano mai visto, nemmeno in minima parte, ossia che l’invecchiamento del vino, protrattosi per oltre tre anni, fosse avvenuto sempre nel posto previsto dal disciplinare. Ciò sul rilievo che, se le certificazioni di VALORITALIA fossero di tal fatta, si tratterebbe di una fonte di discredito per il disciplinare stesso, il Consorzio dei produttori e ciascuno di questi ultimi. I giudici di appello chiariscono che ciò che i certificatoti debbono verificare, ed hanno verificato nella vicenda in discorso, è la corrispondenza ai canoni previsti dal disciplinare delle caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche del vino che hanno esaminato, oltre quantificare il prodotto oggetto di tale certificazione al fine di consentire al produttore di imbottigliarlo, etichettarlo e venderlo. Per questo i certificatoti non intervengono a sorpresa. È l’azienda stessa che li chiama, nel momento in cui ha deciso di mettere in commercio una partita. Non si tratta quindi di valutare il senso logico e giuridico dell’attendibilità del controllo, quanto di definirne correttamente i confini. Chiarito questo aspetto - si legge ancora in sentenza - dal momento che in questa sede si discute della vinificazione e dell’invecchiamento del Barolo, mentre la certificazione in argomento avviene solo dopo la fine di tale seconda fase, si fatto che gli ispettori di VALORITALIA abbiano svolto la loro attività a OMISSIS diventa sostanzialmente irrilevante.
La sentenza impugnata dà conto che il primo giudice non ha dimenticato alcun elemento di prova e concorda con quello laddove, quando il contenuto della documentazione non corrispondeva a quello delle fonti orali raccolte, si è dato credito alle seconde. Ciò sul logico rilievo che, se volevano dare ad intendere che il loro Barolo DOCG fosse stato non solo prodotto, ma anche vinificato e invecchiato a OMISSIS, gli imputati non potevano formare documenti che attestassero il contrario
Viene evidenziato come la prospettazione accusatoria non assuma che la cantina di OMISSIS non servisse a nulla, né che essa servisse solamente per dare ad intendere che li avvenissero la vinificazione e l’invecchiamento del Nebbiolo atto a diventare Barolo DOCG. Non avrebbe avuto senso disporre di uno spazio simile senza farne alcun utilizzo. Dunque, non ha rilievo il fatto che gli imputati vi abbiano collocato un contatore elettrico più potente.
La testimonianza D. - si osserva - proviene da un soggetto che, a tutto concedere, ne sa qualcosa in fatto di vino, ma non sa nulla per quanto concerne ciò che occorre e cosa serve per vinificarlo ed invecchiarlo, perciò essa è ben lungi dal poter mettere in dubbio quanto hanno riferito i dipendenti dell’azienda degli imputati e quanto emerge dalle prove trattate in precedenza. E la testimonianza C. viene ritenuta anch’essa priva di rilievo, non essendo dato di sapere dove quella pigiatrice sia stata utilizzata dai P..
La stessa cosa viene detto in sentenza quanto alla testimonianza S., essendo pacifico che gli imputati producessero del Barolo e che quindi, gli occorressero i lieviti adatti. E per la testimonianza T., perché, a parte la singolarità della richiesta di un parere del genere da parte di soggetti esperti come dovevano essere gli imputati, non riguarda direttamente i fatti d’interesse.
Infine, le testimonianze di Bo. e di P.V., oltre ad essere entrambe, per motivi diversi, generiche e parziali, alla luce degli elementi di prova in precedenza esposti e trattati, per i giudici di appello non possono che essere ritenute inattendibili, in quanto con essi confliggenti.
A ben guardare, rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia i ricorrenti, con una critica frammentaria del tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, di fatto chiedono una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.
7. In ricorso si parla di travisamento della prova, ma non va trascurato che, questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l’affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 4, n. 19710/2009, Rv. 243636 secondo cui, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c. d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice; conf. Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013 dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi ed altro, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 dep. 2017, La Gumina ed altro, Rv. 269217).
Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità degli imputati che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese nel precedente grado e riproporre la propria diversa lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati.
8. Infondato si palesa anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta ai giudici di appello di una perizia volta ad accertare l’idoneità tecnica della cantina di OMISSIS ad eseguire le operazioni di vinificazione escluse dalla prospettazione accusatoria ma affermate dai consulenti della difesa.
Come più volte chiarito da questa Corte di legittimità, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all’insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l’assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall’art. 468 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 41808 del 27/9/2013, Mongiardo, Rv. 256968); e la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale può essere censurata soltanto qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 il 2015, Di Vincenzo, Rv. 261556; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258236).
E va anche ricordato che per giurisprudenza conforme di questa Corte di legittimità sulla richiesta di rinnovazione non occorre che vi sia una risposta esplicita da parte del giudice d’appello ma le motivazioni del ricetto si possono ricavare anche dal contesto complessivo della motivazione del provvedimento impugnato. Il che è nel caso in esame.
Va dunque ribadito che il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (così ex multis Sez. 6, n. 2972 del 4/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589; conf. Sez. 6, n. 30774 del 16/7/2013, Trecca, Rv. 257741; Sez. 6, n. 5782 del 18/12/2006 dep. 2007, Gagliano, Rv. 236064). E che il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (così Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013 dep. 2014, Coppola, Rv. 259893 in cui la Corte d’appello aveva disatteso una richiesta di acquisizione di tabulati telefonici, ed aveva condannato l’imputato valorizzando le sue dichiarazioni confessorie).
Ciò in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell’uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità (così Sez. 5, Sentenza n. 8891 del 16/05/2000 Callegari, Rv. 217209; conf. Sez. 1, n. 19022 del 10/10/2002, dep. 2003, Di Gioia, Rv. 223985; Sez. 1, n. 38177 del 11/10/2002, Giovannelli Rv. 222469; Sez. 6, n. 22526 del 17/2/2003, Tateo, Rv. 226195; Sez. 5, n. 13767 del 18/03/2003, Prospero, Rv. 225633; Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009, dep. 2010, Pacini, Rv. 246859; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893).
9. Inammissibile è la questione posta in ricorso relativa alla configurabilità dell’illecito amministrativo di cui all’art. 74, comma 2, legge 238/2016 ("Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016), norma che prevede che: " Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a DO o IG che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 Euro a 20.000 Euro, Se il quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità è superiore a 100 ettolitri, l’importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiato e comporta anche la pubblicazione, a spese del trasgressore, del provvedimento sanzionatorio in due giornali tra i più diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico. Qualora la mancata rispondenza al disciplinare si riferisca a lievi differenze, risultanti dall’analisi, non superiori a 0,5 per cento in volume per il titolo alcolometrico, a 0,5 grammi per litro (g/l) per l’acidità totale e a 1 g/l per l’estratto non riduttore, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 Euro a 4.500 Euro".
Ciò in quanto la questione, nei termini di una violazione del ne bis in idem risulta posta per la prima volta con il ricorso (cfr. gli atti di appello del 2020 in atti). E la giurisprudenza di questa Corte Suprema è pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958, in motivazione, pag. 12; conf. Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5, n. 48416 del 6/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, Di Domenica, Rv. 255940).
Ciò in quanto si deve evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, (così Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01 che ha ritenuto inammissibile il dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, atteso che la relativa questione non era stata prospettata in appello, ove il ricorrente si era limitato a dolersi dell’illegittimo diniego all’imputato del beneficio della pena sospesa).
In altra pronuncia, condivisibilmente, è stato ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione con cui venga dedotta una violazione di legge che non sia stata eccepita nemmeno con l’atto di appello, non avendo l’intervenuta trattazione della questione da parte del giudice di secondo grado efficacia sanante "ex post" (Sez. 3, n. 21920 del 16/5/2012, Hajmohamed, Rv. 252773).
E di recente è stato ulteriormente specificato - con un’affermazione che ben si attagliaci caso che ci occupa - che è inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01).
La questione, in ogni caso, è anche infondata.
La norma invocata, infatti, fa salva l’ipotesi in cui fatto costituisca reato e comunque lascia intendere, nella lettura combinata con l’art. 515 cod. pen., che, mentre l’ipotesi di reato attiene alle sole ipotesi dolose quella sanzionata amministrativamente comprende anche ipotesi colpose.
La motivazione resa dalla Corte di appello si presenta corretta laddove ha ritenuto che la vinificazione in un territorio diverso da quello dichiarato sia certamente idonea ad integrare il reato contestato (pag. 21 della sentenza impugnata).
Ed invero, sul punto, la pronuncia della Corte torinese opera un buon governo della giurisprudenza di legittimità che, in relazione a fattispecie analoga relativa a vendita di olio di oliva, ha rilevato che la provenienza e l’origine del prodotto non sono dati irrilevanti ai fini della configurabilità del reato in esame, tanto che il legislatore ha espressamente indicato tali caratteristiche tra quelle elencate nell’articolo 515 cod. pen. ; si tratta, al contrario, di dati certamente significativi ai fini del corretto esercizio delle attività commerciali e che, in alcuni casi, come avviene ad esempio con alcuni prodotti alimentari mediante l’attribuzione dei cd. marchi di qualità, contribuiscono in modo determinante alla corretta identificazione di un prodotto proprio in ragione, tra l’altro, dell’origine e della provenienza. È, inoltre, di tutta evidenza l’affidamento che il consumatore può rivolgere all’indicazione del luogo di produzione e confezionamento di un prodotto e come tale indicazione possa, in definitiva, condizionarne la scelta, specie nei casi in cui, come avviene per l’olio, le diverse modalità di estrazione e la provenienza delle olive possono incedere in modo determinante sulla qualità del prodotto finale (Sez. 3, n. 37508 del 28/09/2011, Rv. 251322 - 01).
Conferentemente i giudici del gravame del merito richiamano anche il precedente costituito da Sez. 3 n. 1980/2014 che ha affermato che la mancanza o la differenza dei segni distintivi, che assume rilevanza determinante nell’esercizio dell’attività commerciale, dà luogo a quella diversità che integra il reato di cui all’art. 515 cod. pen., indipendentemente dalle intrinseche caratteristiche del prodotto e dalle sue qualità.
Si è ricordato in sentenza anche l’arresto di Sez. 3 n. 2617/2013 secondo cui, in tema di tutela degli alimenti la consegna di un tipo di prosciutto diverso da quello indicato nell’etichetta e protetto da denominazione di origine integra il reato previsto dall’art. 515 e 517 bis cod. pen. che, avendo per oggetto la tutela del leale esercizio del commercio, protegge sia l’interesse del consumatore a non ricevere una cosa differente da quella richiesta, sia quello del produttore a non vedere i propri articoli scambiati surrettiziamente con prodotti diversi (fattispecie nella quale la Corte di legittimità ha ritenuto la configurabilità del reato nell’ipotesi di confezioni riportanti sull’etichetta le denominazioni «Prosciutto di Parma» e «Prosciutto San Daniele», sebbene le attività di affettamento del prodotto fossero avvenute con modalità diverse da quelle previste nel Disciplinare D.O.P.)".
Dunque, secondo la logica conclusione dei giudici di appello piemontesi, a nulla rileva, ai fini dell’integrazione dell’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 515 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 517-bis cod. pen., né la qualità del prodotto, né la distanza del luogo ove esso è stato lavorato rispetto al territorio ove tale lavorazione avrebbe dovuto avvenire. Altri temi su cui i ricorrenti in questa sede insistono senza un reale confronto critico con la sentenza impugnata.
Non a caso l’art. 515 cod. pen. contempla, a fianco dell’ipotesi dell’aliud pro alio, quella del prodotto che "per origine" o "per provenienza" sia diverso da quello dichiarato. Questa, come rileva la Corte, è l’ipotesi di specie: l’acquirente del "Barolo DOCG" si aspettava che il vino che comprava fosse stato prodotto, vinificato ed invecchiato all’interno del territorio previsto dal disciplinare, ed invece così non era per ciò che riguarda la vinificazione (e tanto basterebbe) e l’invecchiamento.
Le linee di confine sono una convenzione. Assumere che ciò che è al di là di esse debba ritenersi comunque al di qua perché la distanza è minima o non eccessiva, viene logicamente evidenziato in sentenza, significa negare a tale convenzione la sua ragion d’essere. Nel caso di specie, oltretutto, non si tratta di una convenzione qualunque, bensì di un disciplinare riconosciuto con un atto normativo, posto a tutela di un prodotto importante, di chi ad esso mette mano col proprio lavoro e di chi lo vuole acquistare: un disciplinare grazie al quale tale medesimo prodotto può essere venduto a prezzi altamente remunerativi. Solo il suo rigoroso rispetto può costituire un’adeguata garanzia.
10. La Corte territoriale ha motivatamente confutato anche i rilievi difensivi sulla sussistenza degli estremi del tentativo, evidenziando che non consta che l’azienda vitivinicola degli imputati avesse una finalità diversa da quella di vendere il frutto della propria attività e che quindi è pacifico che essa raccogliesse o comprasse uva, vinificasse e invecchiasse il vino solo ed esclusivamente per venderlo.
Ad ogni buon conto si aggiunge in sentenza, entrando più nel dettaglio, che intanto la certificazione da parte di VALORITALIA veniva richiesta in quanto l’azienda intendeva porre in commercio il proprio prodotto e quindi dotarlo della denominazione di Barolo DOCG nonché del contrassegno e del sigillo, di Stato, e che sono state trovate addirittura delle fatture di vendita aventi ad oggetto partite del vino in discorso.
Non meno debole è stato ritenuto l’argomento difensivo sull’elemento soggettivo che animava la condotta degli imputati.
Come rileva la Corte territoriale è fuor di dubbio che P.O.A. e P.A. fossero convinti che il loro vino avesse le caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche richieste dal disciplinare. Se non altro, questo è ciò che assicuravano loro ogni volta i certificatori di VALORITALIA.
Il fatto - si rileva in sentenza - è che essi erano altrettanto consapevoli di vinificare ed invecchiare il loro vino a OMISSIS anziché a OMISSIS d’Alba, malgrado il disciplinare non glielo consentisse, e quindi, in ultima analisi, di detenere per la vendita un prodotto che per origine e provenienza era diverso da quello garantito dal marchio DOCG.
La sentenza, dunque, si colloca nel solco della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’elemento soggettivo del delitto di frode in commercio consiste nel dolo generico, ossia nella consapevolezza di cedere, nell’esercizio del commercio, una cosa mobile che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sia difforme da quella dichiarata come posta in vendita (Sez. 3, n. 13998 del 25/10/2017, dep. 2018, Maliardo Rv. 272317 - 01
11. Infine, deve rilevarsi l’infondatezza del motivo con il quale si deduce la mancata indicazione nella sentenza impugnata di elementi di prova idonei a supportare il ritenuto concorso nel reato di P.A..
Il concorso è stato, invero, ritenuto ampiamente provato dalla doppia conforme pronuncia dei giudici di merito, in considerazione anche di quanto riferito sia dai dipendenti dell’azienda che dallo stesso P.O..
Per i giudici del gravame del merito è provato anche il concorso di P.A., non solo perché suo fratello ha dichiarato che anche lui si occupava della produzione del vino, anche se le sue principali mansioni in seno all’azienda erano altre, e perché non uno solo ma due dipendenti hanno detto che anche P.A. si occupava talvolta personalmente del trasporto dell’uva dalla vigna di OMISSIS a OMISSIS, ma anche e soprattutto perché non è ragionevolmente pensabile che, nell’ambito di un’azienda familiare, uno dei due soci abbia celato all’altro una cosa così importante per gli interessi dell’azienda, anche dal punto di vista economico.
Secondo la logica valutazione dei giudici di merito di deve del resto ritenere, che l’acquisizione in locazione della cantina di OMISSIS, così come l’acquisto per essa di una vasca di scarico e la predisposizione di documentazione atta a far intendere che la vinificazione avvenisse a OMISSIS, facessero parte di un unico disegno volto ad eludere il disciplinare che imponeva ed impone di vinificare ed invecchiare il vino nel territorio che comprende OMISSIS e che invece esclude OMISSIS, ove l’azienda vitivinicola degli imputati aveva la propria sede operativa. E viene dunque ritenuto logicamente impossibile che un simile progetto l’abbia concepito ed attuato per anni uno dei fratelli di nascosto dall’altro.
Con tali argomentazioni la difesa omette, in concreto, di confrontarsi.
12. Al rigetto dei ricorsi consegue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2024.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2024