Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1311 della Commissione, del 3 maggio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose Trenčianska borovička JUNIPERUS/Trenčianska borovička JUNIPERIERS – TRENČÍN DISTILLERY.
(Regolamento (UE) 03/05/2024, n. 2024/1311, pubblicato in G.U.U.E. 8 maggio 2024, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008, in particolare l’articolo 30, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787, la domanda di registrazione del nome «Trenčianska borovička «JUNIPERUS»/Trenčianska borovička «JUNIPERIERS» – TRENČÍN DISTILLERY» presentata dalla Slovacchia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(2) Alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.
(3) È pertanto opportuno registrare il nome «Trenčianska borovička «JUNIPERUS»/Trenčianska borovička «JUNIPERIERS» – TRENČÍN DISTILLERY» come indicazione geografica,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’indicazione geografica «Trenčianska borovička «JUNIPERUS»/Trenčianska borovička «JUNIPERIERS» – TRENČÍN DISTILLERY» è registrata. Conformemente all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787 il presente regolamento concede all’indicazione geografica «Trenčianska borovička «JUNIPERUS»/Trenčianska borovička «JUNIPERIERS» – TRENČÍN DISTILLERY» la protezione di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2024
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione