Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 02-05-2024
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 02-05-2024

Seconda modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.

(Comunicazione 02/05/2024, pubblicata in G.U.U.E. 2 maggio 2024, n. C)


(C/2024/3113)

 

1.   Introduzione

1. Il 9 marzo 2023 la Commissione ha adottato la comunicazione sul quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina ("quadro temporaneo di crisi e transizione") (1).

2. Nel quadro temporaneo di crisi e transizione, la Commissione ha ritenuto che l'aggressione della Russia contro l'Ucraina e le sue ripercussioni dirette ed indirette, tra cui le sanzioni imposte e le contromisure adottate, ad esempio dalla Russia ("crisi attuale"), avessero creato notevoli incertezze economiche, perturbato i flussi commerciali e le catene di approvvigionamento e provocato aumenti di prezzo eccezionalmente elevati e imprevisti, in particolare per quanto riguarda il gas naturale e l'energia elettrica, ma anche per molte altre materie prime e beni primari. Tali ripercussioni, considerate nel loro insieme, hanno causato un grave turbamento dell'economia in numerosi settori economici di tutti gli Stati membri. Su tale base, la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire i criteri per la valutazione delle misure di aiuto di Stato che gli Stati membri possono adottare per porre rimedio a questo grave turbamento adottando interventi eccezionali descritti nel quadro temporaneo di crisi e transizione.

3. Il 20 novembre 2023 la Commissione ha deciso che le misure eccezionali stabilite nel quadro temporaneo di crisi e transizione sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE per porre rimedio a un grave turbamento potevano, in linea di principio, essere gradualmente eliminate, anche in considerazione del rischio di distorsioni derivante da tali misure eccezionali. (2) In particolare, la Commissione ha deciso i) di non modificare l'eliminazione graduale delle sezioni 2.2, 2.3 e 2.7 del quadro temporaneo di crisi e transizione, scaduto il 31 dicembre 2023, ma ii) di rimandare al 30 giugno 2024 l'eliminazione graduale delle sezioni 2.1 e 2.4 del quadro temporaneo di crisi e transizione. La Commissione ha riconosciuto che la crisi attuale continuava a presentare rischi e rimaneva una fonte di incertezza in mercati specifici. Differendo l'eliminazione graduale, la Commissione ha consentito agli Stati membri di mantenere le misure di sostegno a titolo di garanzia, ma ha anche concesso più tempo per attuare a livello amministrativo le misure necessarie.

4. In occasione del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2024, gli Stati membri hanno sottolineato il perdurare dell'impatto della crisi attuale e le sfide che il settore agricolo deve affrontare. La Commissione ha avviato ulteriori consultazioni con gli Stati membri, in particolare sotto forma di un'indagine avviata il 27 marzo 2024 e di una riunione tenutasi il 15 aprile 2024. Gli Stati membri sono stati inoltre invitati a presentare osservazioni scritte. Nelle sue considerazioni, la Commissione ha tenuto conto di tutte le risposte ricevute.

5. La Commissione ritiene che, sebbene il turbamento economico incida sull'economia in senso lato in tutti gli Stati membri, l'attuazione di determinate misure volte a porre rimedio efficacemente agli effetti di tale turbamento possa richiedere più tempo, nello specifico nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura. In questi settori specifici, caratterizzati da una percentuale particolarmente elevata di piccole imprese, il processo di adeguamento necessario per superare in modo efficace la crisi attuale richiede del tempo supplementare. Inoltre, in particolare per la produzione primaria di prodotti agricoli e in certa misura anche per l'acquacoltura, la dipendenza dalle stagioni di crescita annua e dai cicli di raccolta è un'importante caratteristica settoriale da prendere in considerazione, compresa la necessità di acquistare fattori di produzione come i fertilizzanti in un periodo di prezzi particolarmente elevati, vendendo nel contempo i prodotti che ne derivano ai prezzi depressi correnti. Ciò giustifica un periodo di attuazione eccezionalmente più lungo per questi settori.

6. Su tale base, la Commissione ritiene che, sebbene le misure di sostegno esistenti consentano in generale agli Stati membri di affrontare le fonti di incertezza sussistenti, i settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura presentino ancora sacche di vulnerabilità e abbiano lo specifico bisogno di ottenere una deroga per attuare misure di sostegno efficaci.

7. Tenuto conto di questo contesto, la Commissione ha deciso di rinviare al 31 dicembre 2024 l'eliminazione graduale della sezione 2.1 del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti concessi alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e nei settori della pesca e dell'acquacoltura. Date le sfide specifiche cui devono far fronte, la Commissione ritiene che tali imprese possano essere considerate imprese colpite dalla crisi attuale ai fini del punto 61, lettera d), del quadro temporaneo di crisi e transizione senza che gli Stati membri debbano fornire ulteriori giustificazioni.

8. La Commissione ritiene che non sia necessario riesaminare le sezioni del quadro temporaneo di crisi e transizione volte a sostenere la transizione verso un'economia a zero emissioni nette (ossia le sezioni 2.5, 2.6 e 2.8), che si basano sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, in quanto rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2025. Il presente emendamento lascia pertanto impregiudicate le suddette sezioni.

2.   Modifiche del quadro temporaneo di crisi e transizione

9. Il punto 55 è sostituito dal seguente:

" (55) La Commissione ritiene che l'aggressione della Russia contro l'Ucraina e le sue ripercussioni dirette ed indirette, tra cui le sanzioni imposte e le contromisure adottate, ad esempio dalla Russia, abbiano creato notevoli incertezze economiche, perturbato i flussi commerciali e le catene di approvvigionamento e provocato aumenti di prezzo eccezionalmente elevati e imprevisti, in particolare per quanto riguarda il gas naturale e l'energia elettrica, ma anche per molte altre materie prime e beni primari. Tali ripercussioni, considerate nel loro insieme, hanno causato un grave turbamento dell'economia in tutti gli Stati membri. Le interruzioni della catena di approvvigionamento e l'accresciuta incertezza interessano molti settori. A ciò si aggiunge che l'aumento dei prezzi dell'energia incide praticamente su ogni attività economica in tutti gli Stati membri. La Commissione ritiene pertanto che un'ampia gamma di settori economici di tutti gli Stati membri sia colpita da un grave turbamento dell'economia. Su tale base, la Commissione ritiene opportuno stabilire i criteri per la valutazione delle misure di aiuto di Stato che gli Stati membri possono adottare per porre rimedio a questo grave turbamento."

10. Il punto 56 è sostituito dal seguente:

"(56) Gli aiuti di Stato sono in particolare giustificati e possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, per un periodo limitato, al fine di ovviare alla carenza di liquidità cui devono far fronte le imprese direttamente o indirettamente colpite dal grave turbamento dell'economia causato dall'aggressione militare russa contro l'Ucraina e dalle sue ripercussioni dirette ed indirette, tra cui le sanzioni e le contromisure adottate, ad esempio dalla Russia. In questo contesto, la Commissione prende atto del fatto che, sebbene il turbamento economico incida sull'economia in senso lato in tutti gli Stati membri, l'attuazione di determinate misure volte a porre rimedio efficacemente agli effetti di tale turbamento può richiedere più tempo, nello specifico nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura. In questi settori specifici, caratterizzati da una percentuale particolarmente elevata di piccole imprese, il processo di adeguamento necessario per superare in modo efficace la crisi attuale richiede del tempo supplementare. Inoltre, in particolare per la produzione primaria di prodotti agricoli e in certa misura anche per l'acquacoltura, la dipendenza dalle stagioni di crescita annua e dai cicli di raccolta è un'importante caratteristica settoriale da prendere in considerazione, compresa la necessità di acquistare fattori di produzione come i fertilizzanti in un periodo di prezzi particolarmente elevati, vendendo nel contempo i prodotti che ne derivano ai prezzi depressi correnti. Ciò giustifica un periodo di attuazione eccezionalmente più lungo per questi settori."

11. Il punto 61, lettera c), è sostituito dal seguente:

"c. gli aiuti sono concessi entro il 30 giugno 2024 (*1), ad eccezione degli aiuti concessi alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e alle imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura, che possono essere concessi fino al 31 dicembre 2024;

    (*1)  Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorto entra il 30 giugno 2024 (o il 31 dicembre 2024 nel caso di aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli o alle imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura)." "

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(1)  Comunicazione della Commissione - Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (GU C 101 del 17.3.2023, pag. 3).

(2)  Comunicazione della Commissione - Modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (GU C, 2023/1188 del 21.11.2023).