Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 29-04-2024
Numero provvedimento: 1206
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 30-04-2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1206 della Commissione, del 29 aprile 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, azadiractina, bupirimate, dithianon, dodina, fluometuron, exitiazox, isoxaben, zolfo calcico, olio di arancio, prosulfuron, quinmerac, sintofen, sodio argento tiosolfato, tau-fluvalinato, tebufenozide, tembotrione e fosfuro di zinco.

(Regolamento (UE) 29/04/2024, n. 2024/1206, pubblicato in G.U.U.E. 30 aprile 2024, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive figuranti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tali sostanze sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono elencate nella parte B di tale allegato e le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 come candidate alla sostituzione sono elencate nella parte E del medesimo allegato.

(2) Le sostanze attive 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, azadiractina, bupirimate, dithianon, dodina, fluometuron, exitiazox, isoxaben, zolfo calcico, quinmerac, sintofen, tau-fluvalinato, tebufenozide e fosfuro di zinco sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Le sostanze attive olio di arancio, sodio argento tiosolfato e tembotrione sono elencate nella parte B di tale allegato e la sostanza attiva prosulfuron è elencata nella parte E del medesimo allegato.

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione ha prorogato il periodo di approvazione delle sostanze attive olio di arancio, prosulfuron, quinmerac, sodio argento tiosolfato, tembotrione e fosfuro di zinco fino al 31 luglio 2024 e delle sostanze attive 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, azadiractina, bupirimate, dithianon, dodina, fluometuron, exitiazox, isoxaben, zolfo calcico, sintofen, tau-fluvalinato e tebufenozide fino al 31 agosto 2024.

(4) Le domande e i fascicoli supplementari per il rinnovo delle approvazioni di ciascuna di tali sostanze attive sono stati presentati, rispettivamente, in conformità ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 844/2012 e (UE) 2020/1740 della Commissione.

(5) Per le sostanze attive azadiractina, bupirimate, dithianon, exitiazox, isoxaben, zolfo calcico, olio di arancio, quinmerac, sodio argento tiosolfato, tau-fluvalinato, tebufenozide, tembotrione e fosfuro di zinco, la valutazione dei rischi a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 da parte dei rispettivi Stati membri relatori non è stata ancora completata.

(6) Per le sostanze attive 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, dodina, fluometuron, prosulfuron e sintofen, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha bisogno di un periodo di tempo supplementare per formulare conclusioni che richiedono, se del caso, la consultazione di esperti. Alla Commissione occorre un periodo di tempo supplementare per prendere la conseguente decisione di gestione dei rischi.

(7) Dato che è probabile che non sia possibile prendere alcuna decisione sul rinnovo dell'approvazione di tali sostanze attive prima della scadenza dei rispettivi periodi di approvazione in data 31 luglio 2024 e 31 agosto 2024 e che i motivi dei ritardi nelle procedure di rinnovo sfuggono al controllo dei rispettivi richiedenti, i periodi di approvazione di tali sostanze attive dovrebbero essere prorogati al fine di consentire il completamento delle valutazioni necessarie e di concludere le rispettive procedure di rinnovo dell'approvazione.

(8)Per le sostanze attive azadiractina, bupirimate, dithianon, exitiazox, isoxaben, zolfo calcico, olio di arancio, quinmerac, sodio argento tiosolfato, tau-fluvalinato, tebufenozide, tembotrione e fosfuro di zinco, poiché la valutazione dei rischi non è ancora stata completata dai rispettivi Stati membri relatori e in considerazione del tempo necessario per completare le restanti fasi di ciascuna procedura di rinnovo, la durata della proroga dei periodi di approvazione dovrebbe essere fissata a 29 mesi.

(9) Per le sostanze attive 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, dodina, fluometuron, prosulfuron e sintofen, poiché l'Autorità ha bisogno di un periodo di tempo supplementare per formulare conclusioni sulle rispettive valutazioni dei rischi, la durata della proroga dei periodi di approvazione per tali sostanze attive dovrebbe essere fissata a 23 mesi e 2 settimane.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(11) Nel caso in cui adotti un regolamento che stabilisca che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non è rinnovata, la Commissione fisserà la data di scadenza alla data di entrata in vigore di tale regolamento oppure alla stessa data prevista prima dell'adozione del presente regolamento, se posteriore. Nel caso in cui adotti un regolamento che stabilisca il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione stabilisce la data di applicazione più prossima possibile, opportunamente in base alle circostanze.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2024


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO

I. La parte A dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:

1) alla riga 311 (Quinmerac), nella sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2026»;

2) alla riga 314 (Fosfuro di zinco), nella sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2026»;

3) alla riga 317 (6-benziladenina), nella sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 luglio 2026»;

4) alla riga 323 (Dodina), nella sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 luglio 2026»;

5) alla riga 328 (Tau-fluvalinato), nella sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2027»;

6) alla riga 330 (Bupirimate), nella sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2027»;

7) alla riga 333 (1-decanolo), nella sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 luglio 2026»;

8) alla riga 334 (Isoxaben), nella sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2027»;

9) alla riga 335 (Fluometuron), nella sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 luglio 2026»;

10) alla riga 341 (Sintofen), nella sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 luglio 2026»;

11) alla riga 343 (Azadiractina), nella sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2027»;

12) alla riga 345 (Zolfo calcico), nella sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2027»;

13) alla riga 346 (Solfato di alluminio), nella sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 luglio 2026»;

14) alla riga 350 (Tebufenozide), nella sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2027»;

15) alla riga 351 (Dithianon), nella sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2027»;

16) alla riga 352 (Exitiazox), nella sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2027».

II. Nella parte B, alla riga 56 (Olio di arancio), alla riga 59 (Tembotrione) e alla riga 63 (Sodio argento tiosolfato), nella sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2026».

III. Nella parte E, alla riga 6 (Prosulfuron), nella sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 giugno 2026».