Organo: Comitato misto SEE
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decisione UE
Data provvedimento: 04-04-2024
Numero provvedimento: 1
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 30-04-2024

Decisione n. 1/2024 del comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose, del 4 aprile 2024, che modifica gli allegati I, III a), III b), IV a) e VI dell’accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose [2024/1215].

(Decisione 04/04/2024, n. 1/2024, pubblicata in G.U.U.E. 30 aprile 2024, n. L) 

La Decisione 4 aprile 2024, n. 1/2024 è in vigore dal 1° giugno 2025 ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 23 aprile 2025.


IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose, fatto a Niagara-on-the-Lake il 16 settembre 2003 («accordo»), modificato dall’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016 (applicato in via provvisoria dal 21 settembre 2017), in particolare l’articolo 27, paragrafo 3, dell’accordo,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato I dell’accordo elenca le pratiche enologiche autorizzate per i vini originari rispettivamente del Canada e dell’Unione. L’Unione europea ha notificato 17 nuove pratiche enologiche autorizzate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, dell’accordo. A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, dell’accordo tali pratiche dovrebbero essere aggiunte all’allegato I.

(2) Conformemente all’articolo 13 dell’accordo l’Unione europea ha presentato al Canada una domanda di aggiunta di indicazioni geografiche all’allegato III a) dell’accordo. Il Canada ha esaminato 22 nomi presentati dall’Unione europea che dovrebbero essere aggiunti all’allegato III a) dell’accordo.

(3) Conformemente all’articolo 13 dell’accordo il Canada ha presentato all’Unione una domanda di aggiunta di indicazioni geografiche all’allegato III b) dell’accordo. L’Unione europea ha completato l’esame di 15 nomi presentati dal Canada che dovrebbero essere aggiunti all’allegato III b) dell’accordo.

(4) Conformemente all’articolo 16 dell’accordo l’Unione europea ha presentato al Canada una domanda di aggiunta di indicazioni geografiche all’allegato IV a) dell’accordo. Il Canada ha esaminato un nome presentato dall’Unione europea che dovrebbe essere aggiunto all’allegato IV a) dell’accordo.

(5) Conformemente all’articolo 27, paragrafo 3, dell’accordo il Canada ha presentato all’Unione europea una domanda di aggiornamento dell’elenco di organismi competenti all’allegato VI dell’accordo,
 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
 

Articolo 1

1. all’allegato I, parte B, sono aggiunte le voci seguenti:

«38. carbossimetilcellulosa sodica, con un tenore massimo dello 0,01 %,

39. dimetildicarbonato (DMDC), con un tenore massimo di 200 ppm,

40. acido lattico,

41. scaglie di legno di rovere,

42. poligalatturonasi («pectinasi») da Trichoderma reesei RF6197,

43. carbonato di potassio,

44. imetildicarbonato (DMDC), con un tenore massimo dello 0,01 %,

45. mannoproteine di lieviti, con un tenore massimo dello 0,04 %.

46. In Canada non vi sono requisiti normativi di autorizzazione preventiva per coadiuvanti tecnologici o processi fisici applicati ai vini o per ingredienti che sono usati nella produzione del vino, quali:

a) arieggiamento o ossigenazione,

b) scambiatori di cationi per l’acidificazione,

c) scambiatori di cationi per la stabilizzazione tartarica,

d) eliminazione dell’anidride solforosa con procedimenti fisici,

e) resine scambiatrici di ioni,

f) gestione dei gas disciolti nei vini mediante contattori a membrana,

g) accoppiamento tra membrane,

h) trattamento mediante processi ad alta pressione continui,

i) trattamento mediante processi ad alta pressione discontinui.

Tuttavia, in tutti i casi, il vino importato in Canada deve soddisfare i requisiti fissati dalla norma canadese per il vino di cui al Food and Drug Regulation, sezione B.02.100.»;

2. all’allegato III a) è aggiunta la sezione seguente:

« NELL’UNIONE EUROPEA

La tabella seguente elenca le indicazioni geografiche di vini originari dell’Unione europea e protette ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli:

Origine

Indicazione geografica

Spagna

Campo de Cartagena

Spagna

Catalunya

Spagna

Jerez

Spagna

Penedès

Spagna

PRIORAT

Spagna

Sherry

Spagna

Xérès

Francia

Bourgogne Passe-tout-grains

Italia

Colli Altotiberini

Italia

Colli Asolani

Italia

Conegliano Valdobbiadene

Italia

Corti Benedettine del Padovano

Italia

Olevano Romano

Italia

Ormeasco di Pornassio

Italia

Prosecco

Italia

Riviera del Brenta

Italia

Terre dell’ Alta Val d’ Agri

Italia

Torgiano Rosso Riserva

Italia

Valcamonica

Italia

Valtellina Rosso

Cipro

Commandaria (1)

Ungheria

Tokaj/Tokaji

3. all’allegato III b) sono aggiunte le voci seguenti:

«BC Gulf Islands

Beamsville Bench

British Columbia

Creek Shores

Four Mile Creek

Lincoln Lakeshore

Niagara Escarpment

Niagara Lakeshore

Niagara River

Niagara-on-the-Lake

Ontario

Short Hills Bench

St. David’s Bench

Twenty Mile Bench

Vinemount Ridge»;

4. all’allegato IV a) è aggiunta la sezione seguente:

«La tabella seguente elenca le indicazioni geografiche di bevande spiritose originarie dell’Unione europea e protette ai sensi del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose:

Origine

Indicazione geografica

Categoria di prodotto

Francia

Calvados Pays d’Auge

Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

5. all’allegato VI, l’elenco degli organismi competenti è così modificato:

alla lettera a), «British Columbia Wine Institute (norme VQA)» è sostituito da “British Columbia Wine Authority»;

è aggiunta una terza lettera: «c) Conseil des Appellations Réservées et des Termes Valorisants».

 

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono scambiate note diplomatiche che confermano il completamento delle rispettive procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

La presente decisione è redatta in duplice esemplare nelle lingue facenti fede dell’accordo di cui all’articolo 40 del medesimo, tutti i testi facenti ugualmente fede.


Fatto a Bruxelles e Ottawa, il 4 aprile 2024


Per il comitato misto

Il capo della delegazione dell’UE

Il capo della delegazione del Canada

___________________

(1)  Il nome equivalente protetto nell’UE è «Κουμανδαρία».