Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 13-03-2024
Numero provvedimento: 1173
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 24-04-2024

Regolamento delegato (UE) 2024/1173 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione per quanto riguarda talune disposizioni a seguito dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda e sopprime le disposizioni obsolete per quanto riguarda il contingente tariffario per l’esportazione di latte in polvere.

(Regolamento (UE) 13/03/2024, n. 2024/1173, pubblicato in G.U.U.E. 24 aprile 2024, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 186,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli soggetti a titoli.

(2) Il regolamento delegato (UE) 2020/760 contiene disposizioni relative al contingente tariffario per l’esportazione di latte in polvere aperto dalla Repubblica dominicana. Tale contingente di esportazione è stato soppresso dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/953 della Commissione. È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni relative a tale contingente di esportazione contenute nel regolamento (UE) 2020/760.

(3) A norma della decisione (UE) 2024/244del Consiglio, l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda (in prosieguo: «l’accordo») è stato firmato il 27 novembre 2023.

(4) L’accordo modifica i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4182 e 09.4195 e introduce un certificato di ammissibilità che deve essere rilasciato dalla Nuova Zelanda. Tali cambiamenti dovrebbero riflettersi nel regolamento delegato (UE) 2020/760.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/760,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/760

Il regolamento delegato (UE) 2020/760 è così modificato:

1) all’articolo 4, la lettera c) è soppressa;

2) all’articolo 8, paragrafo 2, le lettere c), e) ed f) sono soppresse;

3) all’articolo 17, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi, per ciascun certificato di autenticità, certificato “IMA 1” (Inward Monitoring Arrangement) o certificato di ammissibilità di cui all’allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, depositato da un operatore, il numero del titolo corrispondente e i quantitativi coperti.».

 

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica dal 1 maggio 2024.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2024


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN