Quesito produzione «Vincotto».
Si fa riferimento alla nota prot. n. 11617 del 1° dicembre 2008 di codesto Ufficio periferico, di pari oggetto, con la quale è stata trasmessa una richiesta di autorizzazione a produrre, in uno stabilimento ove si preparano e confezionano conserve vegetali, un preparato denominato «vincotto» o «condimento di aceto di vincotto», ottenuto dalla miscela di vino finito, mosto concentrato, aceto e spezie, successivamente sottoposta a concentrazione tramite riscaldamento indiretto e ad affinamento in appositi contenitori in legno.
In particolare, codesto Ufficio periferico ha chiesto se si possa rilasciare l’autorizzazione di cui all’art. 3, comma 2, della Legge n. 82/06.
Al riguardo, si fa presente quanto segue.
L’articolo 3, comma 2, della Legge 82/06, disciplina la produzione di mosto cotto, cioè del «...prodotto parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua dal mosto o dal mosto muto...» (art. 1, comma 1, lettera b) della stessa legge).
Pertanto, si ritiene che codesto Ufficio non debba rilasciare l’autorizzazione richiesta, atteso che non ricorrono i presupposti affinché l’attività descritta in premessa sia assoggettata al procedimento di autorizzazione previsto dalla norma citata.
In relazione all’avvenuta presentazione della documentazione a corredo dell’istanza in parola e, in particolare, della planimetria dei locali e dell’autorizzazione sanitaria, codesto Ufficio potrà procedere, per quanto di competenza ai sensi dell’art. 11, par. 1, del reg. n. 884/01 e dell’art. 8 del D.m. n. 768/94, in ordine alla richiesta di vidimazione dei registri di carico scarico del vino finito e del mosto concentrato.