Organo: Consiglio di Stato
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Consiglio giustizia amministr. Sicilia
Data provvedimento: 08-04-2024
Numero provvedimento: 267
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Predisposizione della graduatoria definitiva delle istanze di aiuto a valere sulla sottomisura 4.1. “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” del PSR Sicilia 2014-2020 - Dichiarazione di inammissibilità dell'istanza della società ricorrente di accedere ai benefici per la realizzazione di un progetto di ammodernamento, ampliamento e potenziamento dell’azienda a causa della mancata dimostrazione della cantierabilità del progetto entro il termine perentorio previsto dalle disposizioni attuative - Produzione di documentazione non idonea a comprovare la commercializzazione di almeno il 50% della produzione certificata prescritta - Previsione nei disciplinari IGP e DOP che ciò che può essere certificato è il prodotto finito e lavorato e non la materia prima, e dunque soltanto il vino può essere commercializzato come prodotto IGP e DOP, ma non le uve o il mosto.


SENTENZA


 

sul ricorso in appello numero di registro generale 958 del 2021, proposto da
Factory Farms s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana, Assessorato regionale agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea - Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale e Ispettorato agricoltura Siracusa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Vincenzo Sarcì, Cencina Accardo, Leonardo Borsellino, Salvatore Savoca, Bartolo Giuseppe Vanadia, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione prima) n. 635/2021, resa tra le parti.

Visto il ricorso in appello;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Siciliana, Assessorato regionale agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea - Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale e Ispettorato agricoltura Siracusa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica dell’8 novembre 2023 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato e diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza in epigrafe il Tar, pronunziando, nella resistenza della Regione Siciliana, sul ricorso e i motivi aggiunti proposti da Factory Farms s.r.l., operante nel settore della produzione e commercializzazione vitivinicola e dell’olio di oliva:

a) ha annullato i decreti nn. 1910/2018 e 3911/2017, confermati in esito a riesame, nella parte in cui il competente ufficio regionale, in sede di predisposizione della graduatoria definitiva delle istanze di aiuto a valere sulla sottomisura 4.1. “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” del PSR Sicilia 2014-2020, aveva dichiarato inammissibile l’istanza della società di accedere ai benefici per la realizzazione di un progetto di ammodernamento, ampliamento e potenziamento dell’azienda, non avendo essa dimostrato la cantierabilità del progetto entro il termine perentorio previsto dalle disposizioni attuative. In particolare, in conformità all’orientamento già espresso in precedenti sentenze, il Tar ha ritenuto la fondatezza della censura, formulata dalla società anche avverso le clausole della lex specialis della procedura [paragrafi 5, lett. c), e 16.3 delle disposizioni attuative della sottomisura 4.1 di cui al decreto n. 64/70/2016], secondo cui il termine perentorio per la presentazione della documentazione attestante la immediata cantierabilità del progetto, per non refluire in un onere irragionevole e sproporzionato, va fatto decorrere dal momento dell’approvazione della graduatoria definitiva e non dal momento, considerato dall’Amministrazione, della pubblicazione della graduatoria provvisoria;

b) ha invece respinto l’impugnativa degli stessi decreti nn. 1910/2018 e 3911/2017 nella parte volta a rivendicare, ai sensi dei criteri di valutazione A5 e A7, l’attribuzione al progetto della società del punteggio complessivo risultante dalla scheda tecnica di auto-valutazione, pari a 73, maggiore di quello conseguito (53).

c) ha compensato tra le parti le spese del giudizio.

La società ha appellato la sentenza quanto alle statuizioni sub b). Ha dedotto con un unico motivo, articolato in tre distinte censure: erroneità della sentenza; violazione degli artt. 3, 4, 24 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dei punti 11, 16.3.3, 16.3.5, 16.3.7 e 17 delle “disposizioni attuative parte specifica” della sottomisura 4.1., approvate con decreto n. 6740/2016, e dell’art. 5 del bando; violazione dell’art. 6, comma 1, lett b), della l. 241/1990; difetto di motivazione; eccesso di potere; illogicità e ingiustizia manifesta; violazione del principio del giusto procedimento. Ha indi domandato la riforma della sentenza gravata e l’adozione di ogni conseguente statuizione.

L’Amministrazione si è costituita in resistenza concludendo per la reiezione del gravame, di cui ha sostenuto l’infondatezza.

Con ordinanza n. 628/2021 questo Consiglio ha respinto la domanda cautelare formulata nell’atto di appello.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza dell’8 novembre 2023.



DIRITTO

1. Con la prima censura la società appellante avversa il capo di sentenza che ha respinto la pretesa della società di vedersi attribuire il punteggio parziale di 12 punti per il criterio di selezione A5, afferente alle aziende con “produzione di qualità certificata IGP, DOP, SQNPI, SQNZ e regimi facoltativi di certificazione” e che commercializzino “almeno il 50% della produzione come certificata”.

1.1. Sul punto, il Tar ha osservato che la società, per attestare il possesso del requisito, aveva allegato alla domanda la scheda risultante dal portale dell’Istituto regionale della vite e del vino della Regione Siciliana, certificante la sussistenza di giacenze al 3 gennaio 2018 dei vini e delle uve di qualità certificata della società, nonché le fatture di vendita dell’uva e del vino sfuso e quelle correlate agli altri ricavi aziendali conseguiti nel 2016.

Il Tar ha ritenuto che detta documentazione non fosse idonea a comprovare la commercializzazione di almeno il 50% della produzione certificata prescritta dal criterio in parola, in quanto i disciplinari IGP e DOP “prevedono che ciò che può essere certificato è il prodotto finito e lavorato e non la materia prima, e dunque soltanto il vino può essere commercializzato come prodotto IGP e DOP, ma non le uve o il mosto”.

Ha soggiunto che dal verbale di riesame del progetto, del 18 maggio 2018, era dato evincere che il punteggio non è stato attribuito avendo la società presentato soltanto la fattura n. 05/A riferita alla vendita di prodotto DOC per l’anno 2016, in tal modo “non consentendo di valutare se l’incidenza percentuale della quantità commercializzata come DOC sia almeno pari al 50% della produzione certificata”.

1.2. Sostiene la società l’erroneità di tali conclusioni, poichè che la scheda sopra menzionata, attestante le giacenze in cantina alla data del 3 gennaio 2018 di vini DOC Sicilia e di uve IGP (cabernet sauvignon; nero d’avola), e la pure richiamata fattura, costituirebbero documentazione idonea a dimostrare il possesso del requisito, ovvero il complessivo rispetto del rapporto tra il fatturato dei prodotti certificati e il fatturato totale relativo all’esercizio precedente richiesto dal criterio. Ciò in quanto le fatture prodotte, ancorchè relative sia alle uve che al vino, anche in considerazione del fatto che pure l’olio prodotto nell’azienda rientra nella certificazione DOP Monti Iblei, farebbero riferimento a prodotti certificati nel rispetto del requisito del 50%. Segnatamente, per la società, le fatture di vendita dell’uva e del vino sfuso e quelle correlate agli altri ricavi aziendali conseguiti nel 2016 acclarerebbero il pieno rispetto della commercializzazione di almeno il 50% della produzione certificata richiesta dal criterio.

1.3. La censura, se non inammissibile, è infondata.

Le predette argomentazioni, contro l’obbligo di specificità di cui all’art. 101, comma 1, Cod. proc. amm., si rivelano infatti una mera ripetizione della tesi sostenuta in primo grado, e, in quanto tali, non consentono di superare in alcun modo il rilievo del Tar circa la possibilità di certificare, alla luce dei pertinenti disciplinari, il solo prodotto finito e lavorato, e non la materia prima, quali le uve e il mosto cui si riferisce la società. Anche il riferimento alla vendita di olio certificato, stante la sua estrema genericità rispetto a quanto pure osservato dal Tar in ordine alla fattura prodotta dalla società nel corso del procedimento, nulla aggiunge alle conclusioni della sentenza.

2. Con altra censura la società avversa il capo di sentenza che ha respinto la pretesa della società di vedersi attribuire il punteggio parziale di 8 punti per il criterio premiale A7, relativo alle iniziative commerciali contenenti investimenti finalizzati alla produzione e all’uso di energia di fonti rinnovabili (autoconsumo aziendale), richiedente altresì un costo dell’impianto pari almeno al 5% dell’importo complessivo del progetto.

2.1. Sul punto, il Tar ha osservato che la società, per dimostrare di poter avvalersi di detto punteggio, ha “computato il costo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 50 kw per un importo stimato di circa euro 92.000,00, nonché il costo per l’acquisto di mezzi meccanici (Trattori Fendt - Vario 516, Vario 211 e Favorit 920) alimentati con carburanti biologici ricavati da olio di colza prodotto all’interno dell’azienda, con un preventivo di spesa di euro 551.464,00”, così sostenendo che “l’importo totale di euro 643.464,00 (Mezzi meccanici alimentati con olio di colza + Pannelli fotovoltaici) sarebbe superiore al 5% dell’investimento complessivo (˃5% investimento € 4.999.000)”;

Ha quindi ritenuto priva di mende la mancata assegnazione del punteggio, rilevando, in uno all’Amministrazione, che il solo costo dell’impianto fotovoltaico non supera il 5% dell’investimento totale, mentre il costo dei trattori non è attinente al criterio, in quanto “il semplice acquisto di trattori che ‘possono’ essere alimentati con gasolio biologico derivante dall’olio di colza non appare coerente con il criterio in esame perché oggetto dell’investimento deve essere la realizzazione di ‘impianti’ per la produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili, e non anche l’acquisto di

attrezzature che possono essere utilizzate con fonti alternative di energia”.

2.2. La conclusione va confermata.

La società si limita infatti a sostenere nuovamente che il costo dei predetti trattori avrebbe dovuto essere computato ai fini del punteggio premiale di cui si discute, in quanto utilizzabili con carburanti biologici prodotti all’interno dell’azienda mediante la trasformazione della colza, al posto del gasolio.

Si tratta, come per la prima censura, di una argomentazione che non dimostra in alcun modo l’erroneità delle conclusioni del primo giudice, né laddove ha osservato che il criterio in parola si riferisce alla realizzazione di impianti e non all’acquisto di attrezzature, né ove ha rilevato che detti automezzi “possono”, e non devono necessariamente, essere alimentati con la colza, sicchè non vi è alcuna certezza che questa venga utilizzata in sostituzione del gasolio.

3. Con la terza e ultima censura la società lamenta in ogni caso l’erroneità del punteggio complessivo attribuito al suo progetto, in quanto la somma aritmetica dei punteggi parziali assegnati sarebbe pari a 56 punti e non ai 53 conseguiti.

3.1. La doglianza – che non contiene alcun riferimento alle motivazioni della sentenza gravata, e ciò per la semplice ragione che, come già rilevato da questo Consiglio nell’ordinanza cautelare n. 628/2021 citata in fatto, essa, pur essendo riferita ai provvedimenti impugnati in primo grado, non è mai stata proposta in quella sede, né con l’atto introduttivo del giudizio né con i mezzi aggiunti – è inammissibile.

Invero, nel processo amministrativo, per costante giurisprudenza, una questione proposta per la prima volta in grado di appello è inammissibile, conseguenza logica che discende dall’onere di specificità delle censure dedotte in primo grado nei confronti degli atti in tale giudizio gravati nonché in applicazione del divieto di jus novorum di cui all’art. 104 Cod. proc. amm. (tra tante, Cons. Stato, IV, 26 novembre 2015, n. 5373; VI, 19 luglio 1999 n. 973; IV, 24 maggio 2007 n. 2636; VI, 22 maggio 2008, n. 2432; IV, 27 luglio 2010 n. 4915).

4. In definitiva, l’appello deve essere respinto.

L’andamento complessivo del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese del grado.



P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.


Così deciso in Palermo nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Solveig Cogliani, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

Giovanni Ardizzone, Consigliere

Marco Mazzamuto, Consigliere