Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 15-04-2024
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 15-04-2024

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Rasteau].

(Comunicazione 15/04/2024, pubblicata in G.U.U.E. 15 aprile 2024, n. C)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Rasteau»

PDO-FR-A0720-AM02

Data della comunicazione: 25.1.2024

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Zona geografica e zona di prossimità immediata

Nel capitolo I del disciplinare della denominazione «Rasteau», la sezione IV, «Aree e zone in cui si svolgono le diverse operazioni», punto 1 «Zona geografica» e punto 3 «Zona di prossimità immediata», è completata, senza alcuna modifica, con il riferimento al codice geografico ufficiale del 2023.

Questa modifica redazionale consente di identificare la zona geografica con riferimento alla versione del codice geografico ufficiale vigente nel 2023, pubblicato dall'INSEE, e di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona geografica.

Il documento unico è completato inserendo questo riferimento sia al punto «Zona geografica» che al punto «Condizioni supplementari - zona di prossimità immediata».

2.   Tipo di vitigni

Nel capitolo I del disciplinare della denominazione «Rasteau», la sezione V «Tipo di vitigni», punto 2 «Norme relative alla proporzione dei vitigni in azienda e in parcella» è modificata per portare la proporzione massima delle varietà Carignan N e Cinsault N dal 15 al 20 % congiuntamente. Queste varietà hanno un minore potere alcoligeno e saranno utili in assemblaggio in un contesto di riscaldamento globale. Il profilo dei vini rimane invariato.

Si è aggiunta una disposizione specifica per esentare le piccole aziende agricole con meno di 1,5 ettari dalle norme relative alla proporzione dei vitigni in azienda.

Al capitolo I del disciplinare, la sezione IX «Trasformazione, elaborazione» è completata alla lettera a) «Assemblaggio dei vitigni» nei vini per precisare che la proporzione complessiva del vitigno principale e dei vitigni complementari deve essere superiore o uguale al 60 %. Questa disposizione garantisce la presenza maggioritaria negli assemblaggi del vitigno principale Grenache N.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

3.   Metodo di coltivazione

Il capitolo I del disciplinare della denominazione «Rasteau» è integrato alla sezione VI «Conduzione del vigneto» come segue.

— Al punto 1, lettera a), i criteri relativi alla densità di impianto sono modificati per ridurre la distanza tra i ceppi dello stesso filare da 1,50 m a una distanza compresa tra 0,8 m e 1,25 m.

— Al punto 1, lettera b), il termine ultimo per il completamento della potatura, fissato al 15 aprile, è eliminato perché non più corrispondente alla realtà dei fatti, dal momento che le operazioni di potatura sono in gran parte ultimate entro tale data.

— Al punto 2, lettera b), sono aggiunte due misure agroambientali relative al diserbo chimico:

— è vietato il diserbo chimico delle capezzagne;

— è vietato il diserbo chimico totale della parcella.

Queste modifiche sono riportate nel documento unico al punto «Pratiche di vinificazione».

Al punto 1, lettera c), l'altezza del fogliame palizzato dopo la cimatura deve essere almeno pari a 0,5 volte la distanza interfilare, anziché pari a 0,45 volte.

Questa modifica non incide sul documento unico.

4.   Resa

Al capitolo I del disciplinare, sezione VIII «Rese», punto 3, è inserita una disposizione relativa ai vini fermi per precisare che, in caso di superamento della resa massima, l'intero raccolto non potrà beneficiare la denominazione di origine.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

5.   Norme analitiche

Al capitolo I del disciplinare, le disposizioni di cui alla sezione IX «Trasformazione, elaborazione», punto 1, lettera b) «Fermentazione malolattica» e lettera c) «Norme analitiche» si applicano sia ai vini sfusi che ai vini imbottigliati.

L'intensità colorante dei vini fermi è ridotta da 6 a 5 perché durante l'affinamento si riscontra una riduzione dell'intensità e perché alcuni vini hanno un lungo periodo di affinamento. Per contro, l'indice di polifenoli totali sale da 40 a 45.

L'intervallo di intensità colorante (DO 420 + DO 520) dei vini che possono beneficiare della menzione «rosé», attualmente compreso tra 0,40 e 0,70, è stato esteso portandolo a 0,30-0,85.

Queste modifiche consentono di adattarsi meglio ai prodotti ottenuti sul territorio e per non alterare il legame con l'origine.

Queste modifiche sono integrate nel documento unico alla voce «Pratiche di vinificazione – Pratiche enologiche».

6.   Eliminazione dell’obbligo del periodo minimo di affinamento in bottiglia per i vini dolci naturali recanti la menzione «blanc» o «grenat»

Nel capitolo I del disciplinare, sezione IX, «Trasformazione, elaborazione, affinamento, confezionamento, immagazzinamento», punto 2 («Disposizioni per tipologia di prodotto»), l'eliminazione dell'obbligo di un periodo minimo di tre mesi di affinamento in bottiglia è finalizzata a estendere la possibilità di confezionamento al commercio del vino in un'ottica di sviluppo dei mercati.

Queste modifiche sono state inserite nel punto «Descrizione dei prodotti» del documento unico.

7.   Soppressione del periodo di circolazione tra depositari autorizzati

Nel capitolo I, sezione IX, «Trasformazione, elaborazione, affinamento, confezionamento, immagazzinamento», punto 5, lettera b) («Disposizioni relative alla circolazione dei prodotti e alla commercializzazione al consumatore»), del disciplinare, sono state eliminate le date che delimitano il periodo in cui i vini non possono circolare tra produttori e commercianti prima dell'immissione al consumo. Tale modifica consente ai vini di circolare tra tutti gli operatori prima dell'immissione al consumo ed elimina qualsiasi rischio di concorrenza sleale tra i commercianti.

Questa modifica non incide sul documento unico.

8.   Misure transitorie sulle norme relative alla proporzione dei vitigni

Al capitolo I del disciplinare, la sezione XI, «Misure Transitorie», è modificata con la cancellazione del punto 1 riguardante disposizioni transitorie obsolete relative alle norme relative alla proporzione dei vitigni fino alla vendemmia 2018.

Questa soppressione non incide sul documento unico.

9.   Etichettatura

Al capitolo I del disciplinare, la sezione XII «Norme in materia di presentazione e di etichettatura» è modificata per aggiungere alla lettera f) le regole di etichettatura relative all'unità geografica più ampia «Vignobles de la Vallée du Rhône». Questa menzione deve figurare nello stesso campo visivo di tutte le menzioni obbligatorie e con caratteri dello stesso aspetto grafico e colore di quelli che compongono il nome della denominazione, senza che le dimensioni del nome dell'unità geografica più ampia superino i due terzi di quelle della denominazione.

Questa disposizione è riportata al punto «Condizioni supplementari - Etichettatura» del documento unico.

10.   Obblighi di dichiarazione

Il capitolo II del disciplinare è aggiornato in linea con le modalità di controllo della denominazione. Queste disposizioni sono riportate nel piano di controllo.

L'aggiornamento di questo punto non incide sul documento unico.

11.   Riferimento alla struttura di controllo

Il capitolo III del disciplinare è modificato alla sezione II, «Riferimenti relativi alla struttura di controllo», per indicare che il controllo del rispetto del disciplinare viene effettuato sotto l'autorità dell'INAO sulla base di un piano di controllo approvato.

Queste precisazione non incidono sul documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Rasteau

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

    3. Vino liquoroso

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Vini rossi fermi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini soddisfano i criteri seguenti:

titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,5 %;

tenore di acido malico: inferiore o uguale a 0,4 g/l;

tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio): inferiore o uguale a 4 g/l;

intensità colorante modificata (DO 420 nm + DO 520 nm + DO 620 nm): maggiore o uguale a 5;

indice di polifenoli totali (DO 280 nm): maggiore o uguale 45.

Gli altri criteri analitici sono conformi ai limiti fissati dalla normativa europea.

I vini rossi fermi rappresentano il 98 % di tutta la produzione. Sono vini inebrianti con ottima struttura tannica, prodotti a bassa resa (38 hl/ha) e caratterizzati da un'elevata capacità di invecchiamento.

Caratteristiche analitiche generali

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) 14

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

— Acidità totale minima in milliequivalenti per litro

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) 16,33

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

2.   Vini dolci naturali

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Sono elaborati nel rispetto delle condizioni di produzione previste per beneficiare delle menzioni «ambré», «blanc», «grenat», «rosé» o «tuilé».

I vini soddisfano i criteri seguenti:

titolo alcolometrico totale: superiore o uguale al 21,5 %;

tenore di zuccheri fermentescibili superiore o uguale al 45 g/l;

intensità colorante (DO 420 + DO 520): inferiore o uguale a 2,50 per i vini con la menzione «ambré»; superiore o uguale a 2,80 per i vini con la menzione «tuilé»; superiore o uguale a 4 per i vini con la menzione «grenat»; tra 0,30 e 0,85 per i vini con la menzione «rosé»;

tonalità (DO 420/DO 520): inferiore o uguale a 1,2 per i vini recanti la menzione «rosé».

Gli altri criteri analitici sono conformi ai limiti fissati dalla normativa europea.

Il vino dolce naturale rosso offre un'intensa ricchezza aromatica le cui componenti ricordano la frutta a nocciolo ben matura. È un vino ampio e con un buon equilibrio tra sensazione di dolcezza e struttura tannica.

Il vino dolce naturale bianco esprime in genere note floreali e di miele. Il vino dolce naturale rosato presenta spesso aromi fruttati di kirsch e di ciliegia sotto spirito che evolvono generalmente in note di confettura di frutta e poi di frutta secca.

Caratterizzati da una buona struttura tannica, i vini dolci naturali che recano le menzioni «hors d'âge» e «rancio» sviluppano generalmente, nel corso di un lungo periodo di affinamento, note di frutta secca, empireumatiche o tostate.

Caratteristiche analitiche generali

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) 15

— Acidità totale minima in milliequivalenti per litro

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   Pratiche enologiche specifiche per i vini dolci naturali

Pratica enologica specifica

È vietato aggiungere qualsiasi prodotto che possa alterare il colore dei vini, così come ricorrere a qualsiasi trattamento termico del raccolto con temperature superiori a 40 °C. I vini sono ottenuti tramite mutizzazione del mosto durante la fermentazione, effettuata con aggiunta di alcole vinico neutro di almeno 96 % vol, per un minimo del 5 % e un massimo del 10 % del volume di mosto utilizzato, valutato come alcole puro. L'operazione di mutizzazione viene effettuata entro il 31 dicembre dell'anno di raccolta del mosto. È tuttavia possibile effettuare ulteriori mutizzazioni fino a un totale massimo del 10 % di alcole puro prima delle dichiarazione di rivendicazione.

2.   Densità d’impianto

Pratica colturale

La distanza tra i filari non può essere superiore a 2,30 m. Ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 2,50 m2. Questa superficie è ottenuta moltiplicando la distanza interfilare per la distanza tra i ceppi. La distanza tra i ceppi dello stesso filare è compresa tra 0,80 m e 1,25 m.

Per le viti piantate a quadrato o a quinconce, ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 3 m2. Questa superficie si ottiene moltiplicando la distanza interfilare per la distanza tra i ceppi dello stesso filare. La distanza tra i filari e tra i ceppi dello stesso filare è inferiore o pari a 1,70 m.

3.   Distanza tra i filari

Pratica colturale

Fatto salvo il rispetto della densità minima di impianto di 4 000 ceppi per ettaro, le viti impiantate dopo il 13 ottobre 2009 senza soluzione di continuità in un appezzamento esistente possono avere una distanza interfilare superiore ai 2,30 m.

4.   Norme di potatura

Pratica colturale

— Le viti sono potate con un massimo di sei speroni per ceppo. Ogni sperone reca al massimo due gemme franche.

— Per i vini rossi, il vitigno Syrah N, per i ceppi di più di 20 anni (ventunesima foglia), si può adottare la potatura a Guyot semplice con un massimo di otto gemme franche sul capo a frutto e uno sperone avente al massimo due gemme franche.

5.   Irrigazione

Pratica colturale

— Vini rossi: può essere ammessa l'irrigazione.

— Vini dolci naturali: è vietata l'irrigazione.

6.   Raccolta delle uve

Pratica colturale

La cernita del raccolto è obbligatoria se le uve vendemmiate presentano oltre il 10 % degli acini in cattive condizioni sanitarie o con una maturazione insufficiente. La cernita è effettuata dall'operatore in parcella o in cantina. Il contenuto dei rimorchi per il trasporto delle uve vendemmiate è limitato a 4 000 kg, con un'altezza massima di 1,50 m.

7.   Misure agroambientali

Pratica colturale

Al fine di preservare le caratteristiche dell'ambiente fisico e biologico, che costituisce un elemento fondamentale del «terroir»:

— è vietata la pacciamatura con film plastico;

— è vietata qualsiasi modifica sostanziale della morfologia del rilievo e della sequenza pedologica naturale delle parcelle destinate alla produzione della denominazione di origine controllata, ad eccezione dei lavori di scasso classico;

— è vietato il diserbo chimico delle capezzagne;

— è vietato il diserbo chimico totale della parcella.

5.2.   Rese massime

1. Vini bianchi fermi

42 hl/ha

2. Vini dolci naturali

40 hl/ha

6.   Zona geografica delimitata

a) Le uve atte alla produzione dei vini rossi fermi sono raccolte nel territorio del comune di Rasteau nel dipartimento Vaucluse sulla base del codice geografico ufficiale del 2023.

b) La vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini rossi fermi hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento Vaucluse sulla base del codice geografico ufficiale del 2023: Cairanne, Rasteau, Sablet.

c) La vendemmia, la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento e il confezionamento dei vini dolci naturali hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento Vaucluse sulla base del codice geografico ufficiale del 2023: Cairanne, Rasteau, Sablet.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Bourboulenc B - Doucillon blanc

Brun argenté N - Vaccarèse

Carignan N

Cinsaut N - Cinsault

Clairette B

Clairette rose Rs

Counoise N

Grenache N

Grenache blanc B

Grenache gris G

Marsanne B

Mourvèdre N - Monastrell

Muscardin N

Piquepoul blanc B

Piquepoul noir N

Roussanne B

Syrah N - Shiraz

Terret noir N

Ugni blanc B

Viognier B

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Descrizione dei fattori naturali e umani rilevanti per il legame

Situata a sud del rilievo «Cairanne-Rasteau», la zona geografica è al centro di un'area di transizione tra le prime cime che segnano i confini della denominazione di origine controllata «Côtes du Rhône» e la pianura formata dal corridoio del Rodano.

La zona geografica è così delimitata sul territorio dei comuni di Rasteau, Sablet e Cairanne nel dipartimento Vaucluse.

Le parcelle destinate alla raccolta delle uve sono delimitate con precisione nel comune di Rasteau per i vini rossi e i vini dolci naturali e, per alcuni ettari, nei comuni di Cairanne e Sablet, per i vini dolci naturali.

Il clima, di tipo mediterraneo, è caratterizzato da una temperatura media annua compresa tra 13 °C e 13,5 oC e da una piovosità annua compresa tra 700 mm e 800 mm, concentrata principalmente in primavera e in autunno.

I rilievi collinari proteggono parzialmente la zona geografica dagli effetti del Mistral, vento dominante freddo e secco proveniente da nord. Questa protezione, i pendii generalmente orientati a sud e i terreni molto aridi a elevata pietrosità, soprattutto sull'altopiano, fanno sì che tutti i vigneti beneficino di condizioni bioclimatiche di tipo mediterraneo semiarido.

Il comune di Rasteau figura nella zona geografica della denominazione di origine controllata «Côtes du Rhône», riconosciuta con decreto del 19 novembre 1937.

La specificità della zona di Rasteau è tuttavia riconosciuta dal 1944, quando la denominazione di origine controllata «Rasteau» è stata riconosciuta al «vin doux naturel» (vino dolce naturale) ottenuto dai vitigni Grenache N, Grenache gris G e Grenache blanc B. Si tratta di una produzione ancora piccola (in media 1 500 hl per vendemmia), ma commercializzata principalmente in bottiglia. Questa produzione ha contribuito, e continua a contribuire, alla grande notorietà di tutti i vini «Rasteau».

Nel 1965 il nome del comune di Rasteau è riconosciuto come denominazione geografica complementare della denominazione di origine controllata «Côtes du Rhône» e, nel 1999, come denominazione geografica complementare della denominazione di origine controllata «Côtes du Rhône Villages», confermando in tal modo la reputazione dei vini fermi prodotti in questo comune, la cui produzione è in progressivo aumento (13 000 ettolitri nel 1993, 34 000 ettolitri nel 2009).

Questa reputazione, che fa leva su una forte comunità umana e sulla condivisione delle sue competenze, ha portato nel 2010 al riconoscimento dei vini rossi come denominazione di origine controllata «Rasteau».

Nel 2009 i vigneti di Rasteau occupavano una superficie di 1 300 ettari e l'80 % dei vini era commercializzato in bottiglie.

8.2.   Interazioni causali

Le condizioni bioclimatiche della zona geografica della denominazione di origine controllata «Rasteau» sono particolarmente favorevoli ai vitigni Grenache N, Grenache gris G e Grenache blanc B, che raggiungono in modo naturale la completa maturazione fisiologica necessaria a ottenere vini dolci naturali, in particolare nelle aree in cui predominano suoli sabbiosi e sassosi. Queste condizioni sono favorevoli anche ai vitigni Syrah N e Mourvèdre N (una varietà a maturazione tardiva), in particolare nelle aree in cui predominano le marne sabbiose o sabbioso-argillose con un buon regime idrico.

In linea con gli usi, le parcelle destinate alla produzione delle uve sono delimitate con precisione sia per la produzione dei vini dolci naturali che per quella dei vini rossi fermi. Questa delimitazione consente una gestione ottimale della vite e un controllo del vigore e del potenziale produttivo mediante pratiche di bassa resa dovute a regole di potatura corta.

Combinando il controllo della produzione e condizioni ottimali di maturazione, le varietà «Grenache», e in particolare il vitigno Grenache N, permettono di ottenere vini di gradazione alcolica elevata con un sensazione evidente di grasso e potenza, una buona ricchezza aromatica e una struttura tannica a garanzia di un ottimo potenziale di invecchiamento.

Queste peculiarità sono state sfruttate inizialmente per la produzione dei vini dolci naturali. Nel suo discorso in occasione del 21° congresso del Syndicat Général des Côtes du Rhône, il 3 luglio 1955, il barone Le Roy ha così elogiato questi vini: «Mancava un gioiello nella produzione 'Côtes du Rhône' e 'Rasteau' ce lo ha regalato con il suo vino dolce naturale.»

Il potenziale di invecchiamento di questi vini si riflette oggi nelle menzioni «hors d'âge» e «rancio».

I vini dolci naturali recanti le menzioni «blanc» e «grenat» sono imbottigliati molto presto nella zona geografica delimitata e nella zona ristretta di prossimità immediata dall'operatore che li ha vinificati o dalla cooperativa di vinificazione i cui membri raccolgono le uve, quindi senza ricorrere al trasporto. I produttori si prefiggono di salvaguardare meglio la qualità e la specificità di un prodotto dalle spiccate caratteristiche giovanili e, di conseguenza, di tutelare la reputazione di questa denominazione di origine controllata. Il disciplinare stabilisce per questi vini obblighi specifici di dichiarazione e confezionamento.

Analogamente, per preservare il potenziale aromatico di tutti i vini dolci naturali, il confezionamento ha luogo nella zona geografica delimitata e nella zona ristretta di prossimità immediata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della vendemmia in bottiglie di vetro (menzione «rosé») oppure in bottiglie di vetro o in recipienti ermetici e sottovuoto di massimo 5 litri (menzioni «ambré», «tuilé», «hors d'age», «rancio»). L'obiettivo dei produttori è garantire e salvaguardare la qualità e la specificità dei prodotti e, di conseguenza, la reputazione della denominazione di origine controllata, attraverso i controlli effettuati nella regione di produzione.

Poiché le condizioni ottimali di questa zona viticola hanno permesso lo sviluppo di competenze all'interno di una comunità di produttori e consumatori, era naturale che tali competenze fossero messe al servizio della produzione e dell'apprezzamento dei vini rossi fermi. Combinando la sensazione di grasso e la potenza del vitigno Grenache N e ricchezza polifenolica dei vitigni Syrah N e Mourvèdre N, questi vini presentano una struttura e un equilibrio che ne garantiscono una buona conservazione nel tempo.

Pur avendo avuto un impatto storico minore rispetto ai vini dolci naturali, anche se hanno sempre occupato un posto importante all'interno della produzione «Côtes du Rhône», questi vini godono oggi di una reputazione crescente. Nel suo «Histoire du vin en Vaucluse», Robert Bailly afferma che già «Plinio il Vecchio, nel suo XIV libro, esalta le virtù dei vini provenienti dalle colline lungo l'Ouvèze».

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Disposizioni specifiche di etichettatura per i vini rossi fermi

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

l'etichettatura dei vini rossi può specificare l'unità geografica più ampia «Cru des Côtes du Rhône».

L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può specificare l'unità geografica più grande «Vignobles de la Vallée du Rhône» in base alle condizioni precisate nella convenzione sottoscritta tra i vari organismi di tutela e di gestione interessati in merito alle condizioni di utilizzo di tale unità geografica più ampia.

Disposizioni specifiche di etichettatura per i vini dolci naturali

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

sulle etichette è apposta la menzione «vin doux naturel» (vino dolce naturale).

Menzioni «ambré», «grenat», «rosé», «tuilé», «blanc» per i vini dolci naturali

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

il nome della denominazione di origine controllata è obbligatoriamente completato dalle menzioni «ambré», «blanc», «grenat», «rosé» o «tuilé» nel caso dei vini dolci naturali che soddisfano le condizioni previste dal disciplinare per tali menzioni.

Le menzioni «ambré», «blanc», «grenat», «rosé» o «tuilé» devono comparire obbligatoriamente sull'etichetta, oltre che nelle pubblicità, negli opuscoli e nelle fatture.

I vini che beneficiano delle menzioni «blanc», «grenat» e «rosé» devono riportare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata.

Menzioni «hors d'âge» e «rancio» per i vini dolci naturali

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

il nome della denominazione di origine controllata può essere completato dalla menzione «hors d'âge» per i vini dolci naturali che si beneficiano delle menzioni «ambré» o «tuilé» e che soddisfano le condizioni di produzione previste dal disciplinare per tale menzione. Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla menzione «rancio» per i vini dolci naturali recanti la menzione «ambré» o «tuilé» che beneficiano o meno della menzione «hors d'âge» e che soddisfano le condizioni di produzione previste dal disciplinare per tale menzione.

Dimensioni dei caratteri per le menzioni facoltative

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

tutte le menzioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni dell'UE, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Precisazione dell'unità geografica più grande o più piccola

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

l'etichettatura dei vini può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione che si tratti di una località accatastata e che quest'ultima figuri nella dichiarazione di raccolta. L'etichettatura dei vini può specificare l'unità geografica più grande «Vignobles de la Vallée du Rhône» in base alle condizioni precisate nella convenzione sottoscritta tra i vari organismi di tutela e di gestione interessati. Questa menzione deve figurare nello stesso campo visivo di tutte le menzioni obbligatorie e con caratteri dello stesso aspetto grafico e colore di quelli che compongono il nome della denominazione, senza che le dimensioni del nome dell'unità geografica più ampia superino i due terzi di quelle della denominazione.

Confezionamento nella zona per la menzione «rosé»

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

il confezionamento dei vini dolci naturali recanti la menzione «rosé» ha luogo nella zona geografica delimitata e nella zona ristretta di prossimità immediata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della vendemmia. I produttori si prefiggono, da un lato, di preservare meglio le caratteristiche essenziali dei prodotti, dall'altro di garantire, attraverso controlli effettuati nella regione di produzione, la qualità e la specificità dei prodotti e, di conseguenza, la reputazione della denominazione di origine controllata.

Confezionamento nella zona per le menzioni «blanc» e «grenat»

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

per i vini dolci naturali recanti le menzioni «blanc» e «grenat», l'affinamento avviene in ambiente riducente fino al 1° maggio dell'anno successivo a quello della vendemmia, di cui almeno 3 mesi in bottiglia. Questi vini sono imbottigliati dall'operatore che ha raccolto le uve e che li ha vinificati o dalla cooperativa di vinificazione i cui membri raccolgono le uve, quindi senza ricorrere al trasporto. Il vino è imbottigliato entro e non oltre il 30 giugno del secondo anno successivo alla vendemmia.

Confezionamento nella zona per le menzioni «ambré» e «tuilé»

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

i vini dolci naturali destinati all'affinamento e recanti le menzioni «ambré» e «tuilé» sono affinati in ambiente ossidativo per almeno 30 mesi. Dopo alcuni anni, questi vini assumono una bella tonalità terracotta («tuilé») o ambrata («ambré»), con aromi complessi ed evolutivi che si spingono fino a quello marsaleggiante noto anche come «rancio». Se affinati per almeno cinque anni, i vini si fregiano della menzione «hors d'âge». Sono confezionati nella zona geografica delimitata e nella zona ristretta di prossimità immediata.

Zona di prossimità immediata dei vini rossi fermi

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini rossi fermi, è costituita dal territorio dei seguenti comuni secondo il codice geografico ufficiale del 2023:

— dipartimento Drôme: Tulette;

— dipartimento Vaucluse: Camaret-sur-Aigues, Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Roaix, Saint-Roman-de-Malegarde, Sainte-Cécile-les-Vignes, Séguret, Travaillan, Valréas, Violès.

Zona di prossimità immediata dei vini dolci naturali

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento e il confezionamento dei vini dolci naturali, è costituita dal territorio dei seguenti comuni secondo il codice geografico ufficiale del 2023:

— dipartimento Drôme: Tulette;

— dipartimento Vaucluse: Camaret-sur-Aigues, Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Roaix, Saint-Roman-de-Malegarde, Sainte-Cécile-les-Vignes, Séguret, Travaillan, Valréas, Violès.

Link al disciplinare del prodotto

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-52033230-7297-41a8-bd62-698e9aa58bab