Settore vinicolo - Azienda attiva nella produzione dell’alcole etilico e delle bevande spiritose - Impugnazione della disposizione dirigenziale dell’Ufficio delle Dogane recante l’invito alla ricostituzione della garanzia per il deposito fiscale e la sospensione dell’efficacia della licenza fiscale di esercizio fino al reintegro della cauzione prevista - Escussione delle polizze resasi necessaria per l’esistenza di un debito verso l’amministrazione finanziaria - Invito alla ricostituzione della garanzia per il deposito fiscale - Art. 64 del TUA (Testo Unico Accise) che non impone alcuna sospensione cautelativa della licenza fiscale in attesa della ricostituzione della garanzia, né tale sospensione cautelativa è rinvenibile nel testo dell’art. 5 del TUA, introduttivo dell'obbligo di prestare cauzione, anche mediante polizza fideiussoria - Previsione di un congruo termine per mettersi in regola con gli importi cauzionali previsti dalla legge.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3397 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alfredo Sagliocco e Marco Iannaccone, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia dei suoi difensori;
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – UFFICIO REGIONALE DELLA CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è domiciliata per legge in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
per l'annullamento
a) della disposizione dirigenziale dell’Ufficio delle Dogane di Caserta prot. n. 14225/RU del 21 luglio 2023, recante l’invito alla ricostituzione della garanzia per il deposito fiscale e la sospensione dell’efficacia della licenza fiscale di esercizio -OMISSIS-, rilasciata alla società ricorrente, fino al reintegro della cauzione prevista;
b) delle note dell’Ufficio delle Dogane di Caserta prot. nn. 24027/RU/2022, 24042/RU/2022, 24037/RU/2022 e 24033/RU/2022, con cui sono state escusse le polizze prodotte dalla società ricorrente a garanzia del deposito fiscale, nonché delle relative note di sollecito;
c) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Vista l’ordinanza n. 1397 del 6 settembre 2023, con cui è stata parzialmente accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2024 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l., attiva nel settore della produzione dell’alcole etilico e delle bevande spiritose, impugna la disposizione dirigenziale dell’Ufficio delle Dogane di Caserta prot. n. 14225/RU del 21 luglio 2023, recante l’invito alla ricostituzione della garanzia per il deposito fiscale e la sospensione dell’efficacia della licenza fiscale di esercizio -OMISSIS-, rilasciata alla medesima, fino al reintegro della cauzione prevista;
- l’impugnativa è estesa alle note di escussione delle polizze prodotte dalla società ricorrente a garanzia del deposito fiscale, meglio indicate in epigrafe, nonché alle relative note di sollecito;
Rilevato, in punto di fatto, che:
- ad avviso dell’autorità doganale, come si evince dalla piana lettura della gravata disposizione dirigenziale, l’escussione delle polizze si era resa necessaria per l’esistenza di un debito della -OMISSIS- -OMISSIS- verso l’amministrazione finanziaria pari a complessivi € 4.894.344,12, come da avviso di pagamento prot. n. 17990/RU del 19 settembre 2022, da cui l’invito a depositare apposita garanzia sostitutiva delle polizze escusse nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, pena la revoca della licenza fiscale ai sensi dell’art. 64 del d.lgs. n. 504/1995 (cd. TUA, Testo Unico Accise), il cui testo così recita: “Nei casi in cui è prescritta la prestazione di una cauzione il rilascio della licenza e l’esercizio dell’impianto sono subordinati a tale adempimento. Qualora occorre integrare la cauzione, il soggetto obbligato deve provvedervi entro trenta giorni dal termine stabilito dall’amministrazione finanziaria; in caso di inosservanza di tale termine la licenza è revocata. Non occorre integrazione se l’aumento della cauzione è inferiore al 10 per cento dell’importo della cauzione prestata.”;
- oltre al suddetto invito, nella gravata disposizione dirigenziale la decisione di sospendere l’efficacia della licenza fiscale veniva supportata dalla seguente motivazione: “Considerato comunque il venir meno del requisito previsto dall’art. 5 del D.L.vo n. 504/95 (recante, appunto, l’obbligo di prestare cauzione, anche mediante polizza fideiussoria, nella misura del 10% dell’imposta gravante sulla quantità massima dei prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, ndr.), visti gli artt. 21-bis e 21-quater della Legge 7.8.1990 n. 241, in via cautelare e con effetto immediato, a tutela degli interessi erariali, DISPONE la sospensione (…).”;
Rilevato, in punto di diritto, che:
- in via preliminare, in accoglimento delle obiezioni formulate dalla difesa erariale, non può questo giudice amministrativo conoscere della legittimità delle note doganali inerenti all’escussione delle polizze, essendo tale materia devoluta alla cognizione del giudice ordinario per la sua attinenza a posizioni di diritto soggettivo;
- giova richiamare il condiviso orientamento già espresso in tema da questo Tribunale, a cui il Collegio integralmente si riporta: “Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia di impugnazione di atti esecutivi connessi a pretese di natura tributaria, sussiste la giurisdizione del giudice tributario qualora il contribuente intenda far valere un vizio dell'atto impositivo che costituisca presupposto all'atto esecutivo (es. omessa notifica della cartella di pagamento) e non un profilo attinente all'esecuzione, nel qual caso la cognizione va devoluta al giudice ordinario. Sul punto, la Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 13913/2017; n. 18505/2013) ha infatti osservato che il quadro normativo essenziale di riferimento è costituito, tra l'altro: a) dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, che attribuisce in generale alle commissioni tributarie la giurisdizione in materia tributaria, precisando, nel secondo periodo del comma 1, che "Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui al D.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, art. 50, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica"; b) dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, recante l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva in relazione, ad esempio, ad ogni atto autoritativo contenente una ben individuata pretesa tributaria a carico del contribuente; c) dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, comma 2, per il quale il procedimento di espropriazione forzata nell'esecuzione tributaria è regolato "dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione" in quanto non derogate dal medesimo decreto e con esso compatibili; d) dall'art. 9 c.p.c., comma 2, che attribuisce al tribunale in via generale e residuale la competenza esclusiva delle cause in materia di imposte e tasse. Nel caso sottoposto all'esame di questo T.A.R. il ricorso ha ad oggetto, tra l'altro, l'incameramento della cauzione versata dall'impresa ricorrente a garanzia dell'obbligo che grava sulla medesima di versare all'amministrazione le accise riscosse dai consumatori finali per i quali eroga il servizio di distribuzione del gas naturale. (…). In particolare, si controverte dell'esercizio, da parte dell'amministrazione, di un diritto potestativo volto ad ottenere una più sicura ed agevole realizzazione del credito vantato nei confronti della società titolare di licenza doganale, mediante attivazione di un istituto legislativamente previsto. Pertanto, in applicazione del soprariportato orientamento giurisprudenziale, si è fuori dalla giurisdizione del giudice tributario cui, si ribadisce, va devoluta la sola cognizione sugli atti impositivi. Va parimenti esclusa anche la giurisdizione di questo giudice amministrativo. Infatti, la posizione giuridica connessa all'emanazione del predetto incameramento assume la configurazione di diritto soggettivo, visto che l'amministrazione, quando procede alla contestata escussione, non esercita alcuna attività discrezionale, cioè non provvede alla valutazione di interessi pubblici (in conflitto con interessi privati), ma si avvale di un istituto legislativamente previsto dal D.Lgs. n. 504/1995 volto a rendere più sicura ed agevole la realizzazione del credito. La misura della incameramento della cauzione è infatti predeterminata nell'an e del quantum; trattasi pertanto di un'attività esecutiva - applicativa vincolata esercitata dall'amministrazione, come tale non implicante alcuna valutazione discrezionale ricollegabile alla comparazione e ponderazione di contrapposti interessi circa la posizione della ricorrente o la sfera della collettività sociale, con conseguente esclusione della configurazione di una situazione giuridica soggettiva in capo alla deducente riconducibile a quella dell'interesse legittimo.” (così TAR Campania Napoli, Sez. I, 13 giugno 2019 n. 3240; nello stesso senso, con riguardo all’ambito più generale delle escussioni di garanzie cfr. TAR Lombardia Milano, Sez. II, 10 giugno 2022 n. 1343; TAR Lazio Roma, Sez. II, 5 febbraio 2021 n. 1504);
- ne discende che, con riferimento a tutti gli atti puntualmente individuati alla lettera b) dell’epigrafe, ossia alle note dell’Ufficio delle Dogane di Caserta prot. nn. 24027/RU/2022, 24042/RU/2022, 24037/RU/2022 e 24033/RU/2022, con cui sono state escusse le polizze poste a garanzia del deposito fiscale, nonché alle relative note di sollecito, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, innanzi al quale l’odierna domanda può essere riproposta secondo la disciplina dettata dall’art. 11 c.p.a.;
- sempre in via preliminare, concentratasi la cognizione sulla disposizione dirigenziale dell’Ufficio delle Dogane di Caserta prot. n. 14225/RU del 21 luglio 2023, va ravvisata l’inammissibilità per carenza di interesse della sua impugnativa con riguardo alla parte recante l’invito alla ricostituzione della garanzia per il deposito fiscale, dal momento che le diffide o gli inviti in senso stretto (come quello di specie), proprio per il loro carattere ricognitivo di obblighi che l’amministrazione assume come preesistenti e per il fatto di non vincolare la successiva azione amministrativa, non sono immediatamente lesivi della sfera giuridica del destinatario, a differenza dei successivi provvedimenti eventualmente sfavorevoli (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 marzo 2020 n. 1907 e 5 gennaio 2018 n. 62; Consiglio di Stato, Sez. III, 3 dicembre 2015 n. 5480);
Considerato che:
- rimanendo da scrutinare solo la parte della contestata disposizione dirigenziale con cui l’autorità doganale si è determinata a sospendere l’efficacia della licenza fiscale, il Collegio reputa palesemente fondata ed assorbente la censura, articolata nel secondo motivo di gravame, con cui parte ricorrente stigmatizza la violazione dell’art. 21-quater della legge n. 241/1990, non essendo state esplicitate nel provvedimento le gravi ragioni giustificative dell’immediato, seppur temporaneo, ritiro della licenza;
- osserva il Collegio che, affinché il potere cautelare previsto dalla suddetta disposizione normativa possa ritenersi correttamente esercitato, è indispensabile (vd. comma 2) che sussistano “gravi ragioni”, cioè circostanze tali da rendere quanto meno inopportuno che un provvedimento emanato, non inficiato da vizi macroscopici o facilmente riconoscibili, continui a svolgere i propri effetti, al fine di evitare che questi possano definitivamente alterare e compromettere il substrato fattuale sul quale incide (orientamento consolidato: cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 25 agosto 2020 n. 5196 e 28 marzo 2019 n. 2075; TAR Campania Napoli, Sez. I, 6 settembre 2022 n. 5643; TAR Campania Napoli, Sez. III, 7 novembre 2019 n. 5290);
- ebbene, né nella disposizione dirigenziale in parola, né negli atti confluiti nell’iter procedimentale, ossia nelle note di escussione delle polizze, è dato rinvenire alcun accenno alle menzionate circostanze, essendosi l’autorità doganale limitata a richiamare, laconicamente, generiche esigenze di tutela degli interessi erariali ed il venir meno del requisito della prestazione di garanzia per il deposito fiscale, che, in virtù della stessa normativa di settore (art. 64 del TUA), comporta il ritiro della licenza non in via immediata ma dopo l’inutile decorso di uno spazio temporale di trenta giorni, previsto dalla norma proprio per consentire alla ditta interessata di ricostituire l’importo cauzionale senza interrompere la sua attività produttiva;
- in altri termini, l’autorità doganale ha anticipato gli effetti della revoca di cui all’art. 64 del TUA senza dar conto dei gravi motivi che rendevano opportuna l’immediata cessazione dell’attività di distillazione condotta dalla società ricorrente, quando proprio tale disposizione assicurava, comunque, un congruo spatium deliberandi per permettere il ristabilimento delle originarie condizioni di garanzia;
Considerato, per converso, che:
- non meritano condivisione le eccezioni mosse al riguardo dalla difesa erariale, così compendiabili: a) atteso che il requisito della prestazione di garanzia assume valenza condizionante ai fini del rilascio della licenza, “la resistente amministrazione, in via cautelativa, è tenuta a disporre l’immediata sospensione della licenza di esercizio, nelle more dell’allegazione di nuova garanzia in sostituzione di quelle ormai esaurite e di fatto venute meno”; b) “emerge che, al di là dei dati formali così come emergenti dagli atti di costituzione e di modifica della compagine societaria, la -OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l. di fatto è gestita, controllata ed amministrata dai componenti della famiglia -OMISSIS-, storici e noti contrabbandieri implicati in traffici illeciti sul territorio nazionale ed internazionale”, come comprovato da varie vicende processuali penali innestate presso i Tribunali di Asti, Napoli Nord e Santa Maria Capua Vetere;
- infatti, vale replicare in via dirimente quanto segue in ordine ad entrambi gli aspetti: i) si è già chiarito che l’art. 64 del TUA non impone affatto alcuna sospensione cautelativa della licenza fiscale in attesa della ricostituzione della garanzia, né tale sospensione cautelativa è rinvenibile nello stesso testo dell’art. 5 del TUA, introduttivo del relativo obbligo. Anzi, si ripete, il quadro normativo di riferimento è più garantista con riguardo alle esigenze produttive delle singole aziende, assegnando a queste ultime un congruo termine per mettersi in regola con gli importi cauzionali previsti dalla legge, il che comporta che l’immediata sospensione della licenza deve trovare sostegno in gravi motivi di opportunità che non siano circoscritti a mere finalità di tutela dell’interesse alla regolare riscossione delle accise; ii) quanto alle vicende penali che avrebbero interessato i gestori di fatto della -OMISSIS- -OMISSIS-, è agevole notare che, al di là dell’effettiva sussistenza all’attualità di tale situazione gestoria, le riferite circostanze costituiscono un’inammissibile integrazione postuma della motivazione, come peraltro correttamente controdedotto dalla difesa attorea. Al riguardo, giova precisare che nel processo amministrativo l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata attraverso gli atti del procedimento – nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta – oppure attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida; è invece inammissibile un’integrazione postuma effettuata, come nella specie, in sede di giudizio, mediante atti processuali o comunque scritti difensivi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 febbraio 2023 n. 1703; Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2023 n. 1096; Consiglio di Stato, Sez. III, 28 novembre 2022 n. 10448; TAR Campania Napoli, Sez. VII, 1° agosto 2023 n. 4691; TAR Campania Napoli, Sez. I, 1° dicembre 2022 n. 7502);
Ritenuto, in conclusione, che:
- ribadite le suesposte considerazioni, va dichiarata l’illegittimità, per violazione dell’art. 21-quater della legge n. 241/1990, della disposizione dirigenziale dell’Ufficio delle Dogane di Caserta prot. n. 14225/RU del 21 luglio 2023 limitatamente alla sospensione dell’efficacia della licenza fiscale di esercizio -OMISSIS-, con conseguente annullamento della stessa in parte qua e con assorbimento delle rimanenti censure meno invasive qui non esaminate;
- pertanto, il ricorso in parte va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario ed in parte va accolto nei limiti e termini sopra precisati, restando comunque salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione interessata;
- sussistono giusti e particolari motivi, tenuto conto della complessità della vicenda contenziosa, per disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali, ad eccezione del contributo unificato, il cui importo deve essere rifuso in favore della società ricorrente a cura dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario ed in parte lo accoglie nei limiti e termini precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla la disposizione dirigenziale dell’Ufficio delle Dogane di Caserta prot. n. 14225/RU del 21 luglio 2023 limitatamente alla sospensione dell’efficacia della licenza fiscale di esercizio -OMISSIS-.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, il cui importo deve essere rifuso in favore della società ricorrente a cura dell’amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente e la famiglia -OMISSIS-.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Dell'Olio, Presidente FF, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Gabriella Caprini, Consigliere