Settore vinicolo - Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, munito di domanda cautelare, proposto contro il Dipartimento regionale agricoltura per l’annullamento del riscontro al ricorso gerarchico relativo alla revoca parziale dell’aiuto ristrutturazione vigneti campagna 2017/18 - Domanda per l'annullamento, previa sospensione, del procedimento di recupero parziale del contributo anticipato a causa del mancato raggiungimento del 100% della eleggibilità della spesa, riscontrato nella contabilità finale per le spese sostenute in economia - Finanziamento pubblico - Giurisdizione spettante al giudice ordinario nel caso in cui la controversia sia stata promossa per ottenere l’annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico qualora ciò riguardi il diritto soggettivo (petitum sostanziale) che dal finanziamento è insorto in capo al soggetto che l’annullamento impugna.
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - Adunanza delle Sezioni riunite del 19 marzo 2024
NUMERO AFFARE 00139/2023
OGGETTO:
Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale.
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, munito di domanda cautelare, proposto dal signor Vincenzo Carpino, contro il Dipartimento regionale agricoltura, per l’annullamento del riscontro al ricorso gerarchico prot. n. 22688 dell’8 febbraio 2023 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura, relativo alla revoca parziale dell’aiuto ristrutturazione vigneti campagna 2017/18.
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 1390/116.23.8 in data 23 gennaio 2024, con la quale la Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull’affare consultivo in oggetto.
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Vincenzo Martines.
Premesso e considerato
1. Il signor Vincenzo Carpino, elettivamente domiciliato presso il dott. Leonardo Abate giusta delega rilasciata in data 7 giugno 2023, con atto notificato a mezzo p.e.c. in data 8 giugno 2023 all’Ufficio legislativo e legale, ha proposto ricorso straordinario, munito di domanda cautelare, contro il Dipartimento regionale agricoltura, Servizio 2 - Investimenti in agricoltura - UO S2-3 Viticoltura ed Enologia, per l’annullamento del «riscontro al ricorso gerarchico prot. n. 22688 del 08/02/2023 e dei suoi allegati», con il quale il direttore generale del predetto Dipartimento non ha accolto il ricorso gerarchico presentato a mezzo p.e.c. in data 2 dicembre 2022, avverso la disposizione di revoca parziale - Reg. CE 555/08, Reg. UE 1308/2013, Reg. UE 1149/2016, Reg UE 1150/2016 e ss.mm.ii. - aiuto ristrutturazione vigneti campagna 2017/18 - domanda iniziale n. 85380046087 e domanda di saldo n. 85317039676.
2. Il ricorrente espone di avere presentato domanda per ottenere i finanziamenti per gli interventi previsti dai «Regolamenti Reg. UE n° 1308/2013 e Reg. CE n° 2016/1149, REG. CE n° 2016/1150 Piano Regionale di Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti - Bando di gara campagna 2017/2018».
Ammesso al finanziamento, il progetto di ristrutturazione è stato regolarmente finanziato.
Come previsto dal bando, è stata chiesta l’anticipazione di quota parte del contributo in conto capitale, pari all’80% del totale, poi, regolarmente assegnato.
I lavori di ristrutturazione sono iniziati nell’annata agraria 2018 e sono stati conclusi nel mese di maggio 2021.
Completate le opere, in data 23 giugno 2021, è stata inoltrata richiesta di collaudo delle opere e domanda di saldo.
Il funzionario incaricato, completato l’iter dell’istruttoria, ha redatto il verbale di chiusura, attestando il mancato raggiungimento del 100% della eleggibilità della spesa; ha, quindi, disposto il recupero parziale di quota parte delle somme di contributo anticipato.
Il 18 ottobre 2022 il ricorrente ha ricevuto la comunicazione, da parte del Servizio 15° Ispettorato agricoltura di Trapani, datata 17 ottobre2022, con la quale si rende noto l’avvio del procedimento per il recupero parziale del contributo anticipato con il seguente motivo: «mancato raggiungimento del 100% della eleggibilità della spesa, riscontrato nella contabilità finale per le spese sostenute in economia».
Successivamente, ha proposto in data 2 dicembre 2022 ricorso gerarchico al dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura.
Il Dipartimento regionale dell’agricoltura, in data 8 febbraio 2023, ha rigettato il ricorso gerarchico.
3. Col presente ricorso il signor Vincenzo Carpino lamenta, in sintesi, di avere effettuato «tutte le opere in economia con propria manodopera e quella familiare, con l’ausilio dei propri mezzi meccanici e descritti nel fascicolo aziendale», come puntualmente esposto nella relazione del proprio tecnico «giusto relativo Prezziario Regionale, ed in sintonia con la Tabella costi medi dei lavori agricoli, elaborata dal Prof. Catania della Facoltà di Agraria dell’UNIPA».
Chiede, per tale ragione, l’annullamento, previa sospensione, del «Procedimento di Recupero Parziale delle Somme».
4. Con parere n. 425/2023, reso nell’adunanza delle sezioni riunite del 10 ottobre 2023, il Collegio, «ritenuto opportuno nel caso di specie riservare ogni decisione in rito e in merito all’ulteriore più pertinente fase procedurale», ha respinto la domanda di sospensione cautelare.
5. Il ricorso straordinario è ricevibile in quanto è stato notificato l’8 giugno 2023, nel termine di centoventi giorni, prescritto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, dalla data di notifica del provvedimento impugnato, avvenuta il 9 febbraio 2023.
6. Il ricorso è, tuttavia, inammissibile per difetto di giurisdizione.
L’art. 7, comma 8, del codice del processo amministrativo stabilisce che «[i]l ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.».
Il presente ricorso ha ad oggetto, come si legge nel petitum, la revoca di parte del finanziamento, concesso e già anticipato.
Il thema decidendum riguarda un fatto sopravvenuto, incidente sul rapporto concessorio, estrinsecatosi nell’asserita violazione di un apposito obbligo giuridico prescritto nelle disposizioni che regolano il contributo per cui è causa, suscettibile di configurare un inadempimento imputabile al concessionario, ostativo alla conservazione dell’agevolazione economica.
L’atto impugnato attiene, non ad un vizio originario relativo al provvedimento di erogazione o alla riconsiderazione dell’opportunità del contributo, bensì all’asserito difetto, sopravvenuto in costanza di rapporto, di una condizione statuita in sede di concessione del contributo, essenziale per la conservazione dell’agevolazione concessa, con conseguente emersione di una situazione giuridica di diritto soggettivo, incisa dall’atto impugnato, da ritenersi devoluta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria (ex plurimis, Cassazione, Sez. unite civili, ordinanza 18 maggio 2021, n. 13492).
Si appalesa sotto tale profilo il difetto di giurisdizione alla luce del consolidato orientamento del Consiglio secondo cui: «la controversia riguarda, pertanto, il rapporto obbligatorio tra la società ricorrente e l’amministrazione regionale instauratosi a seguito della concessione del finanziamento, ove vengono in rilievo posizioni di diritto soggettivo.» (Cgars, sez. riun., 22 febbraio 2022, n. 158/2022; idem, 13 dicembre 2022, n. 624/2022).
Al riguardo, va data continuità all’orientamento della Corte regolatrice secondo cui «… in fattispecie, come quella in esame, di finanziamento pubblico. In particolare, la giurisdizione compete al giudice ordinario nel caso in cui la controversia sia stata promossa per ottenere l’annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico nel caso in cui ciò riguardi proprio il diritto soggettivo (petitum sostanziale) che dal finanziamento è insorto in capo al soggetto che l’annullamento impugna, id est nel caso in cui, revocando il finanziamento, la pubblica amministrazione non eserciti alcun potere, bensì tragga la conseguenza dell’inadempimento, da parte del finanziato, degli obblighi che lo gravano in conseguenza e in correlazione con il finanziamento stesso, in forza della legge che li prevede o in forza del medesimo provvedimento di erogazione, se è questo che li contiene; … (da ultimo S.U. ord. 30 luglio 2020 n. 16457: “La controversia promossa per ottenere l’annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l’amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l’erogazione». (Corte di Cassazione, sez. un. civ., ordinanza 20 novembre 2020, n. 26501).
Ne consegue la inammissibilità, ai sensi del già citato art. 7, comma 8, c.p.a., del ricorso straordinario, fermo restando che il ricorrente potrà riproporre la domanda innanzi al giudice ordinario ex art. 11 c.p.a., limitandosi ad indicare l’Autorità giudiziaria ordinaria a cui spetta la giurisdizione, con conseguente applicazione dell’art. 11 c.p.a.; con l’ulteriore precisazione che il dies a quo del termine perentorio per la riassunzione del ricorso, di cui al comma 2 del suddetto art. 11, va individuato in quello della futura comunicazione del decreto presidenziale con il quale sarà recepito il presente parere.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con applicazione dell’art. 11 c.p.a.
L'ESTENSORE
Vincenzo Martines
IL PRESIDENTE
Gabriele Carlotti