Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 02-02-2022
Numero provvedimento: 47389
Tipo gazzetta: Nessuna

Regolamento UE 2021/2117 – applicazione norma transitoria.


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VII


 



In riferimento all’argomento indicato in oggetto, per opportuna informazione e per gli eventuali seguiti di competenza, si fa presente quanto segue.

Com’è noto, il 6 dicembre 2021 sono stati approvati i nuovi regolamenti disciplinanti la riforma della PAC 2023/2027 e, in particolare, il Regolamento (UE) 2021/2117 “che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione”.

Tale provvedimento contiene, tra l’altro, all’articolo 5, paragrafo 7, una disposizione che stabilisce un regime transitorio applicabile ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo.
In particolare, alla lettera b) viene stabilito che gli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 per quanto riguarda "le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma degli articoli 46 e 50 di detto regolamento anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che, entro il 15 ottobre 2023, tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30 % del totale delle spese pianificate, e che tali operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025".

Ciò comporta la possibilità che le norme contenute nel regolamento UE 1308/2013 e nei relativi regolamenti applicativi, continuino a trovare applicazione anche dopo il 31 dicembre 2022, a condizione, però, che, entro il 15 ottobre 2023, le operazioni relative ai programmi di sostegno siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30 % del totale delle spese pianificate.

A tale proposito, si ritiene necessario condizionare l’applicazione della suddetta disposizione alla presentazione, da parte del proponente, di una dichiarazione che fotografi la situazione delle spese sostenute al 15 ottobre 2023. Tale dichiarazione dovrà contenere l’elencazione delle spese sostenute e gli estremi delle fatture o di altra documentazione comprovanti le stesse, che saranno successivamente verificate in fase di rendicontazione dall’organismo pagatore competente.

Si ribadisce che l’impegno a sostenere le spese nella percentuale indicata dal regolamento deve essere rispettato dal beneficiario del contributo, in quanto condizione essenziale per poter applicare la deroga. La mancata presentazione della dichiarazione o il mancato rispetto di quanto li contenuto è equiparata alla mancata presentazione della domanda di aiuto di cui al comma 6 dell’articolo 10 del DM 1411/2017 e, pertanto, determina l’applicazione della penalità prevista per questa fattispecie all’ articolo 10 comma 5 e quelle previste dalla normativa generale.

Al riguardo, si invita Agea Coordinamento a predisporre le relative istruzioni operative e procedure per rendere applicabile la deroga in parola a livello nazionale.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Giuseppe Blasi

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005