Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1045 della Commissione, del 9 aprile 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di nichel nei prodotti alimentari e per quanto riguarda alcuni riferimenti.
(Regolamento (UE) 09/04/2024, n. 2024/1045, pubblicato in G.U.U.E. 10 aprile 2024, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), in particolare l’articolo 34, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione stabilisce i metodi di campionamento e di analisi da utilizzare per il controllo ufficiale dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari.
(2) Al fine di garantire l’affidabilità e la coerenza dei controlli ufficiali sui tenori massimi di nichel in alcuni alimenti, è opportuno stabilire nel regolamento (CE) n. 333/2007 prescrizioni specifiche relative ai metodi utilizzati per il campionamento e per le analisi di laboratorio per quanto riguarda tale contaminante e per la determinazione del contenuto di materia secca degli alimenti.
(3) Il regolamento (UE) 2023/915 ha stabilito i tenori massimi di nichel in alcuni alimenti e ha abrogato il regolamento (CE) n. 1881/2006. L’articolo 9 del regolamento (UE) 2023/915 dispone che i riferimenti al regolamento abrogato (CE) n. 1881/2006 devono intendersi fatti al regolamento (UE) 2023/915 e sono da leggere secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II di detto regolamento. La tavola di concordanza di cui all’allegato II non fornisce tuttavia informazioni dettagliate in merito alla concordanza di voci specifiche nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 e nell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006; risulta quindi difficile interpretare i riferimenti fatti dal regolamento (CE) n. 333/2007 all’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006. È pertanto opportuno sostituire i riferimenti contenuti nel regolamento (CE) n. 333/2007 a voci specifiche di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 con i riferimenti alle corrispondenti voci dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915. Per motivi di coerenza, anche tutti gli altri riferimenti fatti al regolamento (CE) n. 1881/2006 nel regolamento (CE) n. 333/2007 dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al regolamento (UE) 2023/915.
(4) Il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali ha abrogato e sostituito, il 14 dicembre 2019, il regolamento (CE) n. 882/2004 (5). Poiché i riferimenti al regolamento (CE) n. 1881/2006 sono sostituiti, è opportuno sostituire anche il riferimento al regolamento (CE) n. 882/2004.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 333/2007.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 333/2007 è così modificato:
1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
1. Il campionamento e l’analisi per il controllo dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, arsenico inorganico, nichel, 3-monocloro–1,2-propandiolo (3-MCPD), 3-MCPD esteri degli acidi grassi, glicidil esteri degli acidi grassi, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e perclorato di cui alle parti 3, 5 e 6 dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 della Commissione e per il controllo dei tenori di acrilammide conformemente al regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione sono effettuati conformemente all’allegato del presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.»;
2) l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
L’allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 è così modificato:
1) il punto C.2.1 è sostituito dal seguente:
«C.2.1. Precauzioni e osservazioni generali
È anzitutto necessario ottenere un campione di laboratorio rappresentativo e omogeneo senza introdurre contaminazioni secondarie.
La parte intera cui si applica il tenore massimo deve essere utilizzata per l’omogeneizzazione del campione.
Per la preparazione del campione di laboratorio dei prodotti diversi dai pesci deve essere utilizzato tutto il materiale oggetto di campionamento ricevuto dal laboratorio.
Nel caso dei pesci, tutto il materiale oggetto di campionamento ricevuto dal laboratorio deve essere omogeneizzato. Una parte o quantità rappresentativa del campione globale omogeneizzato deve essere utilizzata per la preparazione del campione di laboratorio.
Se il tenore massimo si applica alla materia secca, il contenuto di materia secca del prodotto deve essere determinato su una parte del campione omogeneizzato, utilizzando un metodo che si sia dimostrato idoneo al fine di determinare con precisione il contenuto di materia secca.
Il rispetto dei tenori massimi fissati dal regolamento (UE) 2023/915 deve essere accertato sulla base dei livelli constatati nei campioni di laboratorio.»;
2) il punto C.2.2.1 è sostituito dal seguente:
«C.2.2.1. Procedure specifiche per il piombo, il cadmio, il mercurio, lo stagno inorganico, l’arsenico inorganico e totale e il nichel
L’analista deve garantire che i campioni non subiscano alcuna contaminazione durante la loro preparazione. Se possibile, le apparecchiature e le attrezzature che vengono a contatto con il campione non devono contenere i metalli da determinare e devono essere realizzate con materiali inerti, ad esempio materie plastiche come il polipropilene, il politetrafluoroetilene (PTFE) ecc. La pulizia dovrebbe essere effettuata con acidi per ridurre al minimo il rischio di contaminazione. Per le lame è consentito l’impiego di acciaio inossidabile di elevata qualità.
Esistono numerose procedure specifiche di preparazione dei campioni che risultano adeguate e sono utilizzabili per i prodotti considerati. Per gli aspetti non specificamente disciplinati dal presente regolamento risultano adeguate le disposizioni descritte nella norma CEN “Prodotti alimentari. Determinazione degli elementi e delle loro specie chimiche. Considerazioni generali e requisiti specifici” (*1), ma è possibile che altri metodi di preparazione dei campioni siano altrettanto validi.
Nel caso dello stagno inorganico occorre prestare la massima attenzione affinché tutto il materiale entri in soluzione, in quanto è noto che possono facilmente verificarsi perdite di sostanza, soprattutto a seguito dell’idrolisi con la formazione di idrossidi di stagno (IV) insolubili.
Nel caso del nichel, possono sorgere problemi di contaminazione qualora per il campionamento o l’analisi siano utilizzate attrezzature in acciaio inossidabile o ferro. In tali casi devono essere utilizzate attrezzature speciali in materiali quali titanio, ceramica o agata.»;
(*1) Norma EN 13804: 2013, “Prodotti alimentari. Determinazione degli elementi e delle loro specie chimiche. Considerazioni generali e requisiti specifici”, CEN, Rue de Stassart/Stassartstraat 36, 1050 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE7BELGIË.» "
3) al punto C.3.3.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per il piombo, il cadmio, il mercurio, lo stagno inorganico, l’arsenico inorganico e totale e il nichel
Tabella 5
|
Parametro |
Criterio |
|||
|
Applicabilità |
Alimenti di cui al regolamento (UE) 2023/915 |
|||
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Specificità |
Nessuna interferenza di matrice o spettro |
|||
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Ripetibilità (RSDr) |
HORRATr meno di 2 |
|||
|
Riproducibilità (RSDR) |
HORRATR meno di 2 |
|||
|
Recupero |
Si applicano le disposizioni di cui al punto D.1.2 |
|||
|
LOD |
= tre decimi del LOQ |
|||
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LOQ |
Stagno inorganico |
≤ 10 mg/kg |
||
|
Piombo |
ML ≤ 0,02 mg/kg |
0,02 < ML < 0,1 mg/kg |
ML ≥ 0,1 mg/kg |
|
|
≤ ML |
≤ due terzi del ML |
≤ un quinto del ML |
||
|
Cadmio, mercurio |
ML ≤ 0,02 mg/kg |
0,02 < ML < 0,1 mg/kg |
ML ≥ 0,1 mg/kg |
|
|
≤ due quinti del ML |
≤ due quinti del ML |
≤ un quinto del ML |
||
|
Arsenico inorganico e arsenico totale |
ML ≤ 0,03 mg/kg |
0,03 < ML < 0,1 mg/kg |
ML ≥ 0,1 mg/kg |
|
|
≤ ML |
≤ due terzi del ML |
≤ due terzi del ML |
||
|
Nichel |
ML ≤ 0,3 mg/kg |
0,3 < ML < 0,6 mg/kg |
ML ≥ 0,6 mg/kg |
|
|
≤ ML |
≤ due terzi del ML |
≤ un terzo del ML»; |
||
4) al punto C.3.3.1, lettera b), primo trattino, i riferimenti al «punto 4.1 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006» nel titolo della tabella 6a e nella tabella 6a sono sostituiti da riferimenti al «punto 5.2 dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915»;
5) al punto C.3.3.1, lettera b), secondo trattino, i riferimenti al «punto 4.3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006» nel titolo della tabella 6b e nella tabella 6b sono sostituiti da riferimenti al «punto 5.3 dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915»;
6) al punto C.3.3.1, lettera b), terzo trattino,
a) i riferimenti al «punto 4.3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006» nel titolo della tabella 6c e nella tabella 6c sono sostituiti da riferimenti al «punto 5.3 dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915»;
b) nella colonna «Parametro» della tabella 6c, il riferimento alla voce «4.3.1» è sostituito da un riferimento alla voce «5.3.1», il riferimento alla voce «4.3.2» da un riferimento alla voce «5.3.2», il riferimento alla voce «4.3.3» da un riferimento alla voce «5.3.3.1» e il riferimento alla voce «4.3.4» da un riferimento alla voce «5.3.3.2»;
7) al punto C.3.3.1, lettera b), quarto trattino,
a) i riferimenti al «punto 4.2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006» nel titolo della tabella 6d e nella tabella 6d sono sostituiti da riferimenti al «punto 5.4 dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915»;
b) nella colonna «Parametro» della tabella 6d, il riferimento alla voce «4.2.1» è sostituito da un riferimento alla voce «5.4.1», il riferimento alla voce «4.2.2» da un riferimento alla voce «5.4.2», il riferimento alla voce «4.2.3» da un riferimento alla voce «5.4.3.1» e il riferimento alla voce «4.2.4» da un riferimento alla voce «5.4.3.2»;
8) al punto C.3.3.1, lettera c), tabella 7, il riferimento al «regolamento (CE) n. 1881/2006» è sostituito da un riferimento al «regolamento (UE) 2023/915»;
9) al punto D.1.1, il riferimento al «regolamento (CE) n. 1881/2006» è sostituito da un riferimento al «regolamento (UE) 2023/915»;
10) al punto D.2.1, il riferimento al «regolamento (CE) n. 1881/2006» è sostituito da un riferimento al «regolamento (UE) 2023/915»;
11) al punto D.2.2, il riferimento al «regolamento (CE) n. 1881/2006» è sostituito da un riferimento al «regolamento (UE) 2023/915».