Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 20-03-2024
Numero provvedimento: 270
Tipo gazzetta: Nessuna

OCM Vino - Domanda per accedere al finanziamento - Richiesta del contributo avente per oggetto “OCM vitivinicolo - Regolamento (UE) 1308/2013 e ss. mm. ii. - Attivazione in Regione Lombardia dell'intervento degli investimenti per la campagna 2023/2024” - Istanza cautelare - Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE - Indicazione delle imprese che siano da considerare “associate” alla ricorrente.



ORDINANZA


 

sul ricorso numero di registro generale 411 del 2024, proposto da

SOCIETA' AGRICOLA ERIAN s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enzo Barilà e Gianfranco Zanetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Piazza Cinque Giornate, n. 5;

contro

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Santagostino e Andrea Ilario Maria Viani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura regionale in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1;


nei confronti

GIANLUIGI RAVARINI, non costituito in giudizio;


per l'annullamento

del decreto di Regione Lombardia –direzione generale agricoltura, sede di Brescia n. 2325 del 9 febbraio 2024 che ha dichiarato l'inammissibilità a finanziamento della domanda n. 202402683364 presentata dalla ricorrente per richiedere il contributo previsto dalla procedura regolata dalla D.G.R. 29 maggio 2023- n. XII/385, avente per oggetto “OCM vitivinicolo - Regolamento (UE) 1308/2013 e ss. mm. ii. Attivazione in Regione Lombardia dell'intervento degli investimenti per la campagna 2023/2024”;

di tutti gli atti connessi e presupposti e in particolare:

- del decreto di Regione Lombardia – Organismo Pagatore Regionale - n. 1803 del 31 gennaio 2024, pubblicato sul B.U.R.L. del 6 febbraio 2024, il quale approva la graduatoria (per l'intera regione) dei beneficiari ammessi e dei richiedenti non ammessi, specialmente nella parte che inserisce la ricorrente nel secondo elenco anziché del primo;

- del verbale di istruttoria di Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, sede di Brescia, n. 202402751496 del 30/11/2023, trasmesso via pec in data 1/12/2023 con protocollo M1.2023.0221252, contenente preavviso di diniego del contributo richiesto dalla ricorrente con domanda n. 202402683364 del 17/07/2023 a carico della OCM Vino Misura Investimenti 2023/2024;

- del provvedimento di rigetto delle osservazioni della ricorrente, emesso da Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, sede di Brescia, tramesso via pec in data 27 dicembre 2023 con Protocollo M1.2023.0230240 del 22/12/2023.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, nel caso concreto, Regione Lombardia non abbia indicato in maniera sufficientemente precisa le ragioni per le quali ha ritenuto che la ricorrente debba essere considerata come una grande impresa ai sensi della Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE;

Ritenuto pertanto di dover accogliere l’istanza cautelare ai fini del riesame in modo da permettere all’Amministrazione di rivalutare la questione in contraddittorio con l’interessata;

Ritenuto in particolare che, a seguito del riesame, Regione Lombardia debba indicare in maniera specifica quali siano le imprese che siano da considerare “associate” alla ricorrente ai sensi della suindicata Raccomandazione e debba altresì illustrare le ragioni per le quali ritiene sussistente il collegamento;

Ritenuto cha a tale adempimento l’Amministrazione debba provvedere nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;



P.Q.M.


 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame nei sensi e nei termini indicati in motivazione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 4 giugno 2024.

Spese al prosieguo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.



Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Maria Ada Russo, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Stefano Celeste Cozzi
 

IL PRESIDENTE

Maria Ada Russo