Regolamento 1234/07 articolo 103 unvicies - assicurazioni vite da vino, raccolto 2010.
Integrazione alla circolare n. 15 del 7 maggio 2010.
A seguito di problematiche operative derivanti dalle novità introdotte con la nuova procedura relativa all’aiuto in oggetto, adottata per la prima volta per il raccolto 2010, si rende noto che la Comunicazione di partecipazione al procedimento, così come prevista al punto 5 della Circolare AGEA n. 15 del 7 maggio 2010, sarà sostituita dalle seguenti comunicazioni ai Centri di Assistenza Agricola mandatari, ai sensi dell’art.4, comma 5 della Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010, pubblicata sul sito www.agea.gov.it:
1) Comunicazione dei provvedimenti definitivi relativi al procedimento amministrativo «Regolamento 1234/07 articolo 103 unvicies - assicurazioni vite da vino raccolto 2010» riferiti alle domande senza anomalie presentate dai viticoltori.
2) Comunicazione dei provvedimenti di diniego totale o parziale relativi al procedimento amministrativo «Regolamento Ce 1234/07 articolo 103 unvicies – assicurazioni vite da vino raccolto 2010» riferiti alle domande con anomalie presentate dai viticoltori.
La comunicazione di cui al punto 1) riporterà le seguenti informazioni:
a) Valore del premio assicurativo effettivamente pagato;
b) Valore assicurato calcolato in base ai parametri ISMEA;
c) Valore della spesa ammessa (valore inferiore tra a) e b) )
d)% del Valore c) ammessa all’aiuto in funzione della tipologia di polizza
e) Valore ammesso all’aiuto (salvo rimodulazione)
La comunicazione di cui al punto 2) riporterà le seguenti informazioni:
a) Valore del premio assicurativo effettivamente pagato
b) Valore assicurato calcolato in base ai parametri ISMEA
c) Valore della spesa ammessa (valore inferiore tra a) e b) )
d)% del Valore c) ammessa all’aiuto in funzione della tipologia di polizza
e) Valore dell’aiuto risultante in base alla spesa ammessa (senza considerare le anomalie) e salvo rimodulazione f) Assenza del Fascicolo (Assente o Presente)
g) Assenza del codice di macrouso «UVA» sul Fascicolo (Assente o Presente)
h) Superficie vitata risultante dal Fascicolo
i) Superficie vitata risultante sul certificato assicurativo
j) Differenza in ha tra superficie vitata risultante nel certificato assicurativo e quella risultante sul Fascicolo [i) - h)].
k) mancata presentazione da parte del viticoltore richiedente l’aiuto, della Dichiarazione di vendemmia e produzione della campagna precedente (Si/No).
I viticoltori le cui richieste presentano le anomalie di cui alle lettere 2 f), 2 g), che comportano l’esclusione totale dall’aiuto, devono verificare se sussistano inesattezze nei dati riportati sul fascicolo stesso provvedendo a correggerli entro e non oltre 10 giorni solari dalla presente comunicazione. Qualora, entro i termini predetti, l’interessato non provvede alla correzione dei dati, tali da superare l’anomalia, la comunicazione di cui al punto 2) avrà valore di provvedimento definitivo di diniego dell’aiuto richiesto, impugnabile entro 60 giorni davanti al TAR del Lazio ed entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
I viticoltori le cui richieste presentano differenze di cui alla lettera 2 J), devono verificare se sussistano inesattezze nei dati riportati sul fascicolo stesso provvedendo a correggerle entro e non oltre 10 giorni solari dalla comunicazione. Qualora, entro i termini predetti, l’interessato non provvede alla correzione dei dati, tali da superare l’anomalia, gli aiuti ai viticoltori che presentano differenze di cui alla lettera 2 J) di entità superiore all’1% della superficie risultante sul certificato assicurativo ( o anche superiore all’1% ) ma di entità non superiore a 5 centiare), vengono rideterminati in misura proporzionale alla superficie vitata risultante dal Fascicolo. Il calcolo è effettuato come segue:
[2 h) / 2 i)] x 2 e)
La mancata presentazione da parte del viticoltore richiedente l’aiuto della Dichiarazione di vendemmia e produzione della campagna precedente (punto 2 K) ), non costituisce, di per sé, una anomalia ostativa al pagamento dell’aiuto. Infatti, il vigneto assicurato, nella campagna precedente, poteva essere stato condotto da altro viticoltore che lo aveva regolarmente dichiarato, o poteva non essere ancora entrato in produzione. Inoltre, la Dichiarazione anzidetta poteva essere stata omessa per cause di forza maggiore.
Preso atto che sulla base delle informazioni disponibili non è possibile procedere per via informatica a verificare la presenza delle condizioni sopra menzionate, si rende necessario che il CAA mandatario provveda ad acquisire da tutti i viticoltori rientranti nel caso 2 K), una apposita dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 art. 47 e redatta secondo il facsimile allegato 1, nella quale sia chiaramente indicata una delle seguenti casistiche:
i. sulle superfici vitate oggetto di assicurazione, è stata presentata una dichiarazione da altro soggetto (precedente conduttore);
ii. sulle superfici vitate oggetto di assicurazione, non è stata presentata una dichiarazione per cause di forza maggiore (per le tipologie identificate dalla normativa comunitaria);
iii. le superfici vitate oggetto di assicurazione, non erano ancora entrate in produzione nella campagna precedente;
iv. il viticoltore ha omesso di presentare la dichiarazione per errore. Quest’ultimo caso comporta l’esclusione dall’aiuto.
Tali Dichiarazioni dovranno essere acquisite dal CAA sul SIAN entro e non oltre l’8 novembre 2010 tramite la compilazione di una apposita maschera di caricamento che verrà quanto prima resa accessibile.
Nel caso ii., il CAA deve altresì acquisire agli atti la documentazione comprovante le cause di forza maggiore.
La mancata acquisizione sul SIAN, nei termini indicati, della Dichiarazione di cui sopra, comporta l’esclusione totale dall’aiuto del viticoltore, con immediata attivazione delle procedure per il recupero totale dell’aiuto maggiorato di interessi legali.
Le dichiarazioni acquisite sul SIAN saranno assoggettate ai controlli di seguito indicati:
f) per il caso i., sarà effettuata una verifica campionaria tesa ad accertare l’autenticità della Dichiarazione, sul 5% delle aziende
g) dichiaranti (il campione è estratto in modo puramente casuale per il 25% , mentre il restante 75% è estratto tra le aziende che hanno premi assicurativi più elevati – il controllo viene effettuato laddove possibile tramite incrocio informatico, negli altri casi visionando la documentazione probatoria presso l’azienda viticola);
h) per il caso ii., sarà effettuata una verifica tesa ad accertare l’autenticità della Dichiarazione sul 100% delle aziende dichiaranti (il controllo viene effettuato sulla documentazione probatoria acquisita presso il CAA);
i) per il caso iii., sarà effettuata una verifica tesa ad accertare in loco l’autenticità della Dichiarazione sul 10% delle aziende dichiaranti (il campione è estratto in modo puramente casuale per il 25% , mentre il restante 75% è estratto tra le aziende che hanno premi assicurativi più elevati – il controllo viene effettuato tramite verifica in loco);
j) il caso iv., comporta l’esclusione dall’aiuto (con eventuale attivazione di recupero dell’importo, laddove già pagato, maggiorato degli interessi).
Il rispetto del termine fissato, ai sensi delle vigenti disposizioni, in 10 giorni solari dalla comunicazione per provvedere alle correzioni, consente il pagamento dell’aiuto spettante entro il termine del 15 ottobre 2010.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(con firma autenticata)