Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 03-04-2024
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 03-04-2024

Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Chianti].

(Comunicazione 03/04/2024, pubblicata in G.U.U.E. 3 aprile 2024, n. C)


La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio entro due mesi dalla data della presente pubblicazione.


DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

" Chianti "

PDO-IT-A1228-AM04

Data della domanda: 12.6.2017

1.   Norme applicabili alla modifica

Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – modifica non minore

2.   Descrizione e motivi della modifica

2.1.   Varietà di viti - reintroduzione vitigni bianchi per sottozona Chianti Colli Senesi

Reintroduzione vitigni a bacca bianca secondari nell'ordine massimo del 10 % per il vino "Chianti" sottozona "Colli Senesi" eliminando la clausola inserita in precedente modifica del disciplinare con cui si stabiliva che a decorrere dalla vendemmia 2016 erano esclusi dalla base ampelografica i vitigni a bacca bianca sulla scia modaiola dei vini ottenuti solo da uve a bacca rossa.

Si mantiene quindi la tradizionale possibilità di impiego di uve a bacca bianca nel limite massimo del 10 %, fra i vitigni di cui è consentita la coltivazione nella Regione Toscana.

Si uniforma così la propria base ampelografica per il vino "Chianti" sottozona "Colli Senesi", alle altre tipologie e sottozone, del disciplinare del Vino Chianti DOP. Tale possibilità, già presente nelle precedenti versioni del disciplinare, è per ripristinare la tradizionalità di coltivazione e di produzione del territorio del Chianti Colli senesi.

La modifica riguarda l'articolo 2.2 del disciplinare di produzione e non comporta modifiche al Documento unico.

2.2.   Eliminazione limite quota massima di coltivazione

Eliminazione del limite di quota altimetrica di 700 metri s.l.m. dei terreni destinati all'impianto dei vigneti atti a produrre vino Chianti DOP m.l.m.

Con il mutare delle condizioni climatiche che stanno interessando anche la Toscana, ma diremmo un po' in generale tutto il pianeta, stanno affacciandosi alla coltivazione della vite, e produzione di uve e vini, nuove aree, poste anche ad una quota superiore, che nel passato erano giudicate inidonee alla viticoltura, dove si ottengono ugualmente produzioni di alto livello qualitativo. Pertanto, la presenza anacronistica del limite di 700 m.l.m. è superata.

La modifica riguarda l'articolo 4.1 del disciplinare e non comporta modifiche al Documento unico.

2.3.   Aumento densità minima ceppi/ettaro per idoneità produttiva sugli impianti nuovi o reimpiantati

Per gli impianti nuovi, o reimpiantati, è stato aumentato il numero minimo dei ceppi a 4 100/ettaro per tutte le tipologie di vini Chianti DOP, con l'eccezione della sottozona "Chianti Rufina". Tale limite minimo è stato fissato a 4 500 ceppi/ettaro.

Si tratta di un aggiustamento tecnico con innalzamento del numero minimo di ceppi ad ettaro per le superfici che possono rivendicare la Denominazione Chianti DOP, innalzando da un minimo di 4 000 a 4 100 ceppi/ettaro, mentre per i Chianti Rufina tale limite minimo è fissato a 4 500 ceppi/ettaro.

Detto aumento è finalizzato ad ottenere una migliore qualità dell'uva prodotta dal singolo ceppo. Per quanto attiene la sottozona "Chianti Rufina" caratterizzata da condizioni pedoclimatiche particolari, detto limite è stato fissato a 4 500 ceppi/ettaro.

La modifica riguarda l'articolo 4.2 del disciplinare e non comporta modifiche al Documento unico.

2.4.   Rese massime produttive di uva a ettaro e a ceppo

È stata aumentata la resa massima di produzione di uva ad ettaro per gli impianti con una densità minima di oltre 4 000 ceppi/ettaro.

Per tali impianti, la produzione massima di uva per la tipologia "Chianti" è fissata a 11 tonnellate/ha, mentre per le sottozone "Chianti Colli Aretini", "Chianti Colline Pisane", "Chianti Montalbano", "Chianti Montespertoli", "Chianti Rufina" e per la tipologia "Chianti Superiore" è fissata a 9,5 tonnellate/ettaro. Per le sottozone "Chianti Colli Fiorentini", "Chianti Colli Senesi" e "Chianti Colli Senesi Riserva" è fissata a 9 tonnellate/ettaro. Invece, per gli impianti con una densità inferiore a 4 000 ceppi/ettaro, la produzione di uva non potrà superare le 9 t/ettaro per la denominazione Chianti, 8 t/ha per le sottozone e 7,5 t/ha per il Chianti Superiore.

In ogni caso la resa media di uva a ceppo non potrà essere superiore a 3 kg/ceppo.

Inoltre, è stata innalzato il valore del titolo alcolometrico naturale minimo delle uve atte a produrre Chianti Rufina da 11,00 % vol a 11,50 % vol.

Con le moderne tecniche di realizzazione e gestione delle superfici vitate, come evidenziato nella Relazione Tecnica allegata alla proposta di modifica del Disciplinare del 2014 elaborata dall'Accademia Italiana della Vite e del Vino, si raggiungono livelli qualitativi ragguardevoli delle uve, con produzioni ettariali fino a 12 tonnellate senza abbassamenti della qualità. Oggi gli impianti sono mediamente realizzati con densità di ceppi ad ettaro attorno a 5 000 e con i nuovi cloni disponibili sul mercato si riesce a fare maggiore produzione e contemporaneamente migliore qualità riducendo il carico di gemme/produzione a pianta. Ad esempio, negli impianti attuali, realizzati con densità superiori ai 4 000 ceppi/ettaro, con una produzione di uva di 11 tonnellate, come proposto per il vino Chianti DOP, avremo una produzione media a ceppo massima di kg 2,75, ben inferiore agli attuali limiti medi produttivi a ceppo di tre. Ne consegue che, in termini di livello di qualità delle uve destinate alla produzione di vino Chianti DOP, anche con le menzioni geografiche aggiuntive, avremo un innalzamento qualitativo delle medesime e dei prodotti finali.

La modifica riguarda l'articolo 4.6 del disciplinare e la sezione 1.5.2 -"Rese massime" del Documento unico.

2.5.   Inserimento della disposizione che collega vinificazione, elaborazione, imbottigliamento e affinamento finale all'area di produzione

A)   Zona di vinificazione, elaborazione e invecchiamento

In conformità alla vigente normativa dell'Unione europea, si prevede una revisione della zona di vinificazione, elaborazione, invecchiamento e affinamento in modo da concentrare, per il vino Chianti DOP, tutte le varie fasi del ciclo produttivo nel medesimo territorio di produzione, allargato a tutto il territorio amministrativo delle provincie di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena nonché nelle province limitrofe ad esse confinanti di Grosseto, Livorno e Lucca.

Per tutte le sottozone le fasi di vinificazione, elaborazione e invecchiamento devono essere svolte all'interno del territorio di produzione per ciascuna sottozona, con la deroga che dette operazioni possono essere effettuate anche nei territori amministrativi delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena nonché nelle provincie limitrofe ad esse confinanti di Grosseto, Livorno e Lucca sempre che tali cantine risultino preesistenti alla data del 5 agosto 1996 e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione di vini Chianti DOP con riferimento alle sottozone.

La trasformazione e l'invecchiamento, ove previsto, nella zona di produzione si prefigge, oltre alla salvaguardia della qualità del prodotto che va in commercio, di assicurare e garantire l'efficacia ed economicità dei relativi controlli, tracciabilità, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea da parte degli organismi di controllo e delle autorità preposte.

B)   Zona di imbottigliamento e affinamento finale

È stata inserita la delimitazione della zona di imbottigliamento ed affinamento finale, quest'ultimo per le tipologie di Vino Chianti DOP, che lo prevedono, in modo da concentrare, per il vino della Denominazione Vino Chianti DOP, anche la fase dell'imbottigliamento nel medesimo territorio di produzione, allargato, come previsto al precedente punto A), a tutto il territorio amministrativo delle provincie di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena nonché nelle province limitrofe ad esse confinanti di Grosseto, Livorno e Lucca.

Per i vini per i quali vengono rivendicate le "sottozone", le fasi di imbottigliamento ed affinamento, se previsto, devono essere svolte all'interno del territorio di produzione per ciascuna sottozona, con la deroga che dette operazioni possono essere effettuate anche nei territori amministrativi delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena nonché nelle province limitrofe ad esse confinanti di Grosseto, Livorno e Lucca.

Inoltre, in conformità alla vigente normativa dell'Unione europea è stato previsto il rilascio, a richiesta, di autorizzazioni individuali, alle condizioni previste dalla vigente normativa nazionale, ai soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento fuori dalle aree di produzione delimitate.

Il ricondurre anche la fase di imbottigliamento ed affinamento finale, ove previsto, strettamente nell'ambito della zona di produzione o limitrofe, è finalizzato a salvaguardare la qualità e la reputazione dei vini Chianti DOP, anche con la rivendicazione della "sottozona".

Infatti, si evidenzia che il trasporto e l'imbottigliamento dei vini Chianti DOP fuori dalla zona di produzione possono compromettere la qualità in quanto vengono esposti a fenomeni di ossidoriduzione, sbalzi di temperatura e possibili contaminazioni microbiologiche. Tali fenomeni possono generare effetti negativi sulle caratteristiche chimico-fisiche (acidità totale minima, estratto non riduttore minimo, etc.) e organolettiche (colore, odore e sapore) dei vini. Detti rischi sono proporzionali all'aumento della distanza fra zona di produzione e zona di imbottigliamento. L'imbottigliamento nella zona di origine, con l'assenza di spostamenti delle partite di vino, o con minimi spostamenti, consente invece di mantenere inalterate le caratteristiche e le qualità del prodotto, e contribuisce a mantenere alta la reputazione della Denominazione vino Chianti DOP, che rappresenta oltre 3 000 viticoltori per un quantitativo di vino annualmente prodotto mediamente pari a 800 000 ettolitri, immesso sul mercato in ragione mediamente di circa 90/100 milioni di bottiglie.

Questi aspetti associati all'esperienza e alla profonda conoscenza tecnico-scientifica delle qualità particolari dei vini, maturata negli anni dai produttori e dagli addetti ai lavori, della Denominazione Chianti DOP, consentono di effettuare l'imbottigliamento nella regione di origine con le migliori accortezze tecnologiche, volte a preservare tutte le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei vini previste dal disciplinare.

L'imbottigliamento in zona di produzione si prefigge, oltre alla salvaguardia della qualità del prodotto che va in commercio, di assicurare e garantire l'efficacia ed economicità dei relativi controlli, tracciabilità, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea da parte degli organismi di controllo e delle autorità preposte.

Inoltre, l'imbottigliamento nell'area delimitata va nella direzione di garantire la sicurezza alimentare nei confronti del consumatore finale, legata al fatto che il prodotto esce dal territorio di origine già confezionato, munito del contrassegno di stato a garanzia della qualità nonché di essere stato sottoposto ai vari processi di certificazione previsti da disciplinare e normative sulle DOP.

La modifica riguarda l'articolo 5.1 del disciplinare e la sezione 1.9. "Ulteriori condizioni" del Documento unico.

2.6.   Rese massime produttive di uva in vino ad ettaro

Con l'aumento delle rese massime in uva/ha destinata a produrre vino Chianti DOP, automaticamente, anche le rese massime dell'uva in vino/ettaro, che è pari al 70 %, si devono adeguare.

Ne consegue che la resa in vino/ettaro alla luce delle nuove rese produttive massime in uva sarà pari a: 77 ettolitri per la tipologia "Chianti", per le sottozone "Chianti Colli Aretini", "Chianti Colline Pisane", "Chianti Montalbano", "Chianti Montespertoli", "Chianti Rufina" e per la tipologia "Chianti Superiore" 66,50 ettolitri e per le sottozone "Chianti Colli Fiorentini" e "Chianti Colli Senesi" 63,00 ettolitri.

Trattasi di adeguamento automatico dell'applicazione della resa uva/vino del 70 % alle nuove rese massime produttive ad ettaro di uva atta a produrre vino Chianti DOP a ceppo e/o ad ettaro.

La modifica riguarda l'articolo 5.4 del disciplinare e la sezione 1.5.2. "Rese massime" del Documento unico.

2.7.   Anticipo immissione al consumo

E' consentito, a richiesta documentata, da parte del Consorzio Vino Chianti, quando ricorrano particolari condizioni climatiche o di mercato, per i vini Chianti DOP, con o senza menzioni geografiche aggiuntive, che abbiano raggiunto le caratteristiche minime chimico-fisiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione, di richiedere alla Regione Toscana, previa consultazione delle Organizzazioni Professionali di categoria, l'autorizzazione all'immissione anticipata al consumo rispetto alle date fissate dal disciplinare di produzione. Detto anticipo non può superare il limite massimo di due mesi rispetto alle date medesime.

Trattasi di modifica minore, al fine di anticipare l'immissione al consumo per i vini Chianti, con o senza menzioni geografiche aggiuntive, che comunque hanno raggiunto le caratteristiche minime chimico-fisiche ed organolettiche per il consumo, fissate dal disciplinare di produzione della DOP "Chianti" e che abbiano acquisito idoneità da parte dell'Organismo di Controllo nel limite massimo di due mesi rispetto alle date ordinarie, qualora ricorrano particolari condizioni di mercato o climatiche.

La modifica riguarda l'articolo 5.6 del disciplinare e non comporta modifiche al Documento unico.

2.8.   Sistemi di chiusura recipienti

Si consente, ad eccezione della menzione "Riserva" per la quale deve essere utilizzato esclusivamente il tappo raso bocca, per tutte le altre tipologie di "Chianti" con o senza rivendicazione della "sottozona", di poter utilizzare i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente, con esclusione dei tappi a corona o con capsule a strappo.

Trattasi di proposta di modifica del disciplinare, volta a recepire le nuove esigenze del mercato, con particolare riferimento a quello estero che, per il vino Chianti DOP, rappresenta oltre il 70 % dei volumi commercializzati. Infatti, oggi i mercati del nord Europa e degli USA, ma potremmo arrivare a dire tutti i mercati esteri, richiedono per praticità e per avere garanzia di assenza di alcune tipologie di difetti del vino, all'atto del consumo, legati all'impiego del tappo di sughero, la chiusura del tipo "Stelvin" o altra tipologia prevista dalla normativa vigente: in pratica si consentono maggiori opportunità di commercializzazione e collocazione dei prodotti della DOP, nei diversi mercati sia dell'Unione europea che verso i paesi terzi.

La modifica riguarda l'articolo 8.2 del disciplinare e non comporta modifiche al Documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Denominazione/denominazioni

Chianti

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

4.   Descrizione dei vini

1.   VINO CHIANTI e VINO CHIANTI con riferimento alle SOTTOZONE

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso talvolta con profumo di mammola che si affina nella fase di invecchiamento;

sapore: secco, sapido, asciutto, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il "governo" presenta vivezza e rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %, per Chianti, Chianti Colli Aretini, Chianti Colline Pisane, Chianti Montalbano;

mentre per le altre sottozone Chianti Colli Fiorentini, Chianti Colli Senesi, Chianti Montespertoli e Chianti Rufina: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 %; zuccheri riduttori: massimo di 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l, per il Chianti DOP;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l, per tutti i vini Chianti DOP con menzione geografica aggiuntiva (sottozone).

Gli altri parametri analitici non riportati nella successiva tabella rispettano i limiti stabiliti dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

4,50 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

20,00

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


2.   VINO CHIANTI RISERVA e VINO CHIANTI RISERVA con riferimento alle SOTTOZONE

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso talvolta con profumo di mammola etereo con l'invecchiamento;

sapore: secco, sapido, asciutto, buona tannicità, che si affina col tempo al morbido vellutato, frutti di bosco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo per VINO CHIANTI RISERVA: 12,00 %;

per VINO CHIANTI RISERVA delle sottozone Chianti Colli Aretini, Chianti Colli Fiorentini, Chianti Colline Pisane, Chianti Montalbano, Chianti Montespertoli e Chianti Rufina: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 %;

per il CHIANTI RISERVA della sottozona Chianti Colli Senesi, titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 %;

zuccheri riduttori: massimo di 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l, per il Chianti Riserva, Chianti Riserva Colli Aretini, Chianti Riserva Colli Fiorentini, Chianti Riserva Colline Pisane, Chianti Riserva Montalbano e Chianti Riserva Montespertoli;

per il Chianti Colli Senesi e Chianti Rufina estratto non riduttore minimo 23,0 g/l.

Gli altri parametri analitici non riportati nella successiva tabella rispettano i limiti stabiliti dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

4,50 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

20,00

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


3.   Chianti "superiore"

colore: rubino vivace con riflessi granati con l'invecchiamento;

odore: intenso talvolta con profumo di mammola e frutti di bosco;

sapore: secco, sapido, asciutto, caldo, persistente, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 %, con un massimo di 4,0 g/l di zuccheri riduttori;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Gli altri parametri analitici non riportati nella successiva tabella rispettano i limiti stabiliti dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

4,50 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

20,00

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche specifiche

Nella vinificazione è ammessa la tradizionale pratica enologica del cosiddetto "governo all'uso Toscano", che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con aggiunta di uve, dei vitigni consentiti, leggermente appassite.

b.   Rese massime

1. Chianti anche con la menzione Riserva

11 000 chilogrammi di uve per ettaro

2. Chianti anche con la menzione Riserva

77 ettolitri per ettaro

3. Chianti Colli Aretini anche con la menzione Riserva

9 500 chilogrammi di uve per ettaro

4. Chianti Colli Aretini anche con la menzione Riserva

66,5 ettolitri per ettaro

5. Chianti Colli Fiorentini anche con la menzione Riserva

9 000 chilogrammi di uve per ettaro

6. Chianti Colli Fiorentini anche con la menzione Riserva

63 ettolitri per ettaro

7. Chianti Colli Senesi anche con la menzione Riserva

9 000 chilogrammi di uve per ettaro

8. Chianti Colli Senesi anche con la menzione Riserva

63 ettolitri per ettaro

9. Chianti Colline Pisane anche con la menzione Riserva

9 500 chilogrammi di uve per ettaro

10. Chianti Colline Pisane anche con la menzione Riserva

66,5 ettolitri per ettaro

11. Chianti Montalbano anche con la menzione Riserva

9 500 chilogrammi di uve per ettaro

12. Chianti Montalbano anche con la menzione Riserva

66,5 ettolitri per ettaro

13. Chianti Montespertoli anche con la menzione Riserva

9 500 chilogrammi di uve per ettaro

14. Chianti Montespertoli anche con la menzione Riserva

66,5 ettolitri per ettaro

15. Chianti Rufina anche con la menzione Riserva

9 500 chilogrammi di uve per ettaro

16. Chianti Rufina anche con la menzione Riserva

66,5 ettolitri per ettaro

17. Chianti Superiore

9 500 chilogrammi di uve per ettaro

18. Chianti Superiore

66,5 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione del vino Chianti DOP, nelle sue varie tipologie e sottozone, ricade nel centro del territorio amministrativo della Regione Toscana. In particolare la zona di produzione del vino Chianti DOP ricomprende i territori collinari alle produzioni di vini di eccellenza, ricadenti su porzione dei territori amministrativi delle Provincie di Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Siena. I Comuni interessati sono i seguenti:

Provincia di Arezzo, comprende i comuni di Arezzo, Bucine, Capolona, Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi, Cavriglia, Civitella in Val di Chiana, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Monte San Savino, Montevarchi, Pergine Valdarno, San Giovanni Valdarno, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini;

Provincia di Firenze, comprende i comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Barberino v. Elsa, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Fucecchio, Gambassi Terme, Impruneta, Lastra a Signa, Londa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in val di Pesa, Scandicci, Tavarnelle Val di Pesa, Vicchio, Vinci;

Provincia di Prato, comprende i comuni di Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano;

Provincia di Pistoia, comprende i comuni di Pistoia, Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Montale, Pieve a Nievole, Quarrata, Serravalle Pistoiese;

Provincia di Pisa, comprende i comuni di Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Fauglia, Laiatico, Lari, Lorenzana, Montopoli in Val d'Arno, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Santa Luce, Terricciola;

Provincia di Siena, comprende i comuni di Siena, Asciano, Casole d'Elsa, Castelnuovo Berardenga, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Colle Val d'Elsa, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Murlo, Pienza, Poggibonsi, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, Sarteano, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Sangiovese N.

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Fattori naturali

La zona geografica di produzione ricade nella parte centrale della Regione Toscana e interessa i territori collinari a ridosso della catena degli Appennini delle province di Arezzo, Firenze, Pistoia, Pisa, Prato e Siena. Il territorio del Chianti, dal punto di vista geologico, per la sua vastità, può essere suddiviso in quattro sistemi, in odine di età di formazione decrescente: dorsali preappenniniche mio-eoceniche, le colline plioceniche, la conca intermontana del Valdarno Superiore e i depositi pleistocenici, e i depositi alluvionali.

La complessità del paesaggio geologico e morfologico e il continuo sovrapporsi dell'azione dell'uomo a quella dei fattori pedogenetici hanno portato alla formazione di un paesaggio pedologico estremamente vario. Infatti, essendosi formato in ere geologiche diverse, possiamo passare, anche all'interno della medesima azienda, da substrati arenacei, calcareomarnosi, da scisti argillosi e da sabbia, nonché a terreni con granulometrie miste talvolta tendenti al sabbioso, talvolta tendenti all'argilloso che garantiscono un adeguato apporto di elementi nutritivi naturali, a cui si aggiungono quelli derivanti dalla pratica della concimazione ordinaria realizzata dai viticoltori nei confronti del terreno e/o mediante concimazione fogliare, che garantiscono, al termine del ciclo produttivo, il raggiungimento delle caratteristiche analitiche richieste alle uve ed organolettiche al vino, per essere rivendicato come Chianti DOP.

Il clima si inserisce nel complesso climatico cosiddetto della collina interna della Toscana: può essere definito da "umido" a "subumido", con deficienza idrica in estate e piovosità media annua di 867 mm, che permette di raggiungere una corretta maturazione delle uve superando con facilità i parametri analitici di base richiesti dal disciplinare di produzione del vino Chianti DOP.

La piovosità massima si registra, di regola, nel mese di novembre con 121 mm. e la minima in luglio con 32 mm.

Il mese di agosto è quello mediamente più caldo con temperature medie di oltre 23 °C, mentre il mese più freddo è solitamente gennaio, con temperature medie attorno ai 5 °C.

Fattori umani

Di fondamentale importanza sono i fattori umani legati in simbiosi al territorio di produzione. Il ritrovamento di alcune viti fossili, risalenti a decine di milioni di anni fa, induce a pensare che la vite venisse coltivata in Toscana ben prima della comparsa degli Etruschi. Nel corso dei secoli la viticoltura ha mantenuto il ruolo della coltura principale e di riferimento del territorio. Il grande sviluppo della viticoltura si è avuto con l'avvento della famiglia dei Medici. Già nella seconda metà del 1400, Lorenzo dei Medici, nel Simposio e nella Canzone di Bacco, illustra un clima popolaresco, dove il vino è l'essenza di un teatro di arguzie e banalità al limite del grottesco. Fino poi ad arrivare nel 1870 all'intuizione del Barone Bettino Ricasoli, con la definizione della base ampelografica del vino Chianti e dell'introduzione di speciali tecniche di vinificazione, quali quella del "governo all'uso Toscano".

Il passaggio negli anni '70 dalla conduzione "mezzadrile" a quella del "conto diretto" ha portato alla trasformazione delle vecchie superfici vitate promiscue, in vigneti specializzati spesso impiantati con sistemazioni a rittochino. Il Consorzio vino Chianti è nato dallo spirito innovativo ed imprenditoriale dei viticoltori fiorentini nel 1927, con finalità di difesa e tutela, per il commercio interno e dell'esportazione dell'allora vino "tipico Chianti". Con Decreto del 31 luglio 1932 venne delimitato, per la prima volta, il territorio di produzione della Denominazione "Chianti", poi riconosciuta come D.O.C. nel 1967 e come D.O.C.G. nel 1984.

Il legame con la zona geografica delimitata è comprovato dall'interazione tra le peculiarità ambientali (zona collinare, natura e struttura del terreno, clima da "umido a subumido" con escursioni termiche e carenza idrica estiva) con la tradizione storica (a partire dall'epoca degli etruschi per arrivare all'intuizione del vino Chianti da parte del Barone Ricasoli alla fine del 1800, passando attraverso il 1400 dalla fase di sviluppo e diffusione sul territorio della viticoltura, sostenuta dalla famiglia dei Medici).

8.2.   Fattori umani

I fattori umani come la scelta dei porta-innesti, dei vitigni, loro percentuali, forme di allevamento del vigneto, esclusione del tendone, sistemi di coltivazione nei limiti fissati dal disciplinare di produzione proposto e approvato dai produttori, il divieto di forzatura della produzione, nonché dell'irrigazione del vigneto se non quella di soccorso, la possibilità della vendemmia verde e della scelta vendemmiale delle uve, portano ad ottenere, in combinazione con fattori naturali tipici, che caratterizzano l'area collinare della Toscana centrale su cui si estende la denominazione Vino Chianti DOP, un mix di fattori che contribuiscono ad esaltare la qualità delle uve prodotte e conseguentemente ottenere vini di grande complessità olfattiva, di corpo ed appropriato grado alcolico, di giusta acidità che permettono una grande duttilità al prodotto, tanto da avere possibilità di ottenere vini di "pronta beva", come di ottenere vini da destinare all'invecchiamento per ottenere tipologie come le "riserve" e il "Superiore".

8.3.   Descrizione dell'interazione causale tra il fattore naturale e quello umano e le caratteristiche dei vini

In particolare, la latitudine, l'orografia e la natura dei terreni in cui cambiano, a seconda dell'areale di produzione, le percentuali delle componenti argillose, sabbiose, limose, di presenza di scheletro, sono tutti fattori che influenzano la quantità e, soprattutto la qualità, della produzione di uva destinata all'ottenimento del vino Chianti.

Questi fattori si coniugano perfettamente, sia con il vitigno principe a bacca rossa, qual è il Sangiovese n., autoctono, e in epoca più recente con l'introduzione dei vitigni internazionali quali il Merlot, Cabernet e i vitigni bianchi storici, quali Trebbiano e Malvasia lunga toscana, in una composizione percentuale minima/massima fissata dal disciplinare tale da conciliare l'esigenza produttiva e qualitativa per arrivare ad ottenere tipologie di vino diversificate in funzione dei mercati.

La raccolta delle uve viene effettuata in funzione dell'andamento climatico, più o meno favorevole, normalmente a partire dai primi di settembre per protrarsi a seconda delle varie aree produttive e della quota in cui sono ubicati i vigneti, in periodi successivi. Le uve a maturazione raggiungono un perfetto equilibrio tra acidità, ph e zuccheri, tali da permettere di ottenere vini con valori analitici equilibrati. L'eccellente equilibrio di zuccheri ed acidi in combinazione con la maturazione fenolica consente la produzione di vini caratterizzati da un buon aroma, equilibrio, struttura e corpo.

Non ultime le pratiche di elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso di vini tranquilli, adeguatamente differenziate a partire dalla selezione delle uve in funzione delle varie tipologie ammesse e delle caratteristiche proprie dei vari vitigni, che meglio si adattano alla tipologia di vino Chianti base, alla tipologia vino Chianti "Riserva" e vino Chianti "Superiore" riferite quest'ultime a vini rossi maggiormente strutturati. Il disciplinare fissa particolari disposizioni che regolano le modalità per l'invecchiamento per le varie tipologie di prodotto.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di vinificazione, elaborazione e invecchiamento Chianti

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

In conformità alla vigente normativa dell'Unione europea, si prevede una revisione della zona di vinificazione, elaborazione e invecchiamento in modo da concentrare, per il vino Chianti DOP, tutte le fasi del ciclo produttivo nel medesimo territorio di produzione, allargato a tutto il territorio amministrativo delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena nonché nelle province limitrofe ad esse confinanti di Grosseto, Livorno e Lucca.

Per il vino Chianti DOP, accompagnato dalla rivendicazione della sottozona, le fasi di vinificazione, elaborazione e invecchiamento devono essere svolte all'interno del territorio di produzione di ciascuna sottozona. È consentito in deroga che dette operazioni possano essere effettuate anche nei territori amministrativi delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena e nelle province limitrofe ad esse confinanti di Grosseto, Livorno e Lucca, sempre che tali cantine risultino preesistenti alla data del 5 agosto 1996 e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione di vini chianti DOP con riferimento alle sottozone.

Il ricondurre quante più fasi possibili della vinificazione, elaborazione, invecchiamento nell'ambito della zona di produzione o limitrofe è finalizzato a salvaguardare la qualità e la reputazione dei vini Chianti DOP, anche con la rivendicazione della sottozona.

Infatti, si evidenzia che la vinificazione delle uve fuori dalla zona di produzione può compromettere in conseguenza ai tempi di trasporto la qualità finale dei vini in quanto le stesse uve possono, durante il percorso, iniziare anomali processi fermentativi, dovuti alle elevate temperature che si rilevano durante il periodo vendemmiale, anche con possibili contaminazioni microbiologiche. Tali fenomeni possono generare effetti negativi sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche. Detti rischi sono proporzionali all'aumento della distanza fra zona di produzione e zona di vinificazione. La trasformazione e l'invecchiamento, con l'assenza di spostamenti o con minimi spostamenti, consente invece di mantenere quanto più inalterate le caratteristiche del prodotto di base, e contribuisce a mantenere alta la reputazione del vino Chianti DOP, che rappresenta oltre 3 000 viticoltori per un quantitativo di vino annualmente prodotto mediamente pari a oltre 1 milione di ql di uve, pari a circa 800 000 hl.

Questi aspetti, associati all'esperienza e alla profonda conoscenza tecnico-scientifica delle qualità particolari delle uve e dei vini, maturata negli anni dai produttori e dagli addetti della Denominazione Chianti DOP, consentono di effettuare la trasformazione e l'invecchiamento, ove previsto, pressoché nel territorio totale della regione di origine, con le migliori accortezze tecnologiche, volte a preservare tutte le caratteristiche previste dal disciplinare.

La trasformazione e l'invecchiamento, ove previsto, nella zona di produzione si prefigge, oltre alla salvaguardia della qualità del prodotto che va in commercio, di assicurare e garantire l'efficacia ed economicità dei relativi controlli, tracciabilità, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea da parte degli organismi di controllo e delle autorità preposte.

Zona imbottigliamento Chianti

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

È stata inserita la delimitazione della zona di imbottigliamento e affinamento finale per le tipologie di Vino Chianti DOP che lo prevedono, in modo da concentrare anche questa fase nel medesimo territorio di produzione, allargato a tutto il territorio delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena e delle province limitrofe confinanti di Grosseto, Livorno e Lucca.

Per il vino Chianti con rivendicazione delle "sottozone" le fasi di imbottigliamento e affinamento finale, se previsto, devono essere svolte all'interno del territorio di produzione per ciascuna sottozona, con deroga che tali operazioni possono essere effettuate anche nelle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena e nelle province limitrofe confinanti di Grosseto, Livorno e Lucca.

Il ricondurre anche queste fasi nell'ambito della zona di produzione o limitrofe è finalizzato a salvaguardare la qualità e la reputazione dei vini Chianti DOP, anche con la rivendicazione della "sottozona".

Infatti, trasporto e imbottigliamento fuori dalla zona di produzione possono compromettere la qualità del vino provocando effetti negativi sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche. I rischi sono proporzionali all'aumento della distanza fra zona di produzione e zona di imbottigliamento, mentre l'assenza di spostamenti o spostamenti minimi consente di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, e contribuisce a mantenere alta la reputazione della DOP Chianti.

Questi aspetti associati all'esperienza e la profonda conoscenza tecnico-scientifica consentono di effettuare l'imbottigliamento nella regione di origine con le migliori accortezze tecnologiche, volte a preservare tutte le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche previste dal disciplinare.

L'imbottigliamento in zona di produzione si prefigge inoltre di assicurare e garantire l'efficacia ed economicità dei relativi controlli, tracciabilità, conformemente alla vigente normativa da parte degli organismi di controllo e delle autorità preposte.

Inoltre, l'imbottigliamento nell'area delimitata garantisce la sicurezza alimentare nei confronti del consumatore finale, legata al fatto che il prodotto esce dal territorio di origine già confezionato, munito del contrassegno di stato a garanzia della qualità nonché di essere stato sottoposto ai vari processi di certificazione previsti da disciplinare e normative sulle DOP.

Tuttavia, in conformità alla normativa vigente, a salvaguardia dei diritti precostituiti, è consentito che le imprese imbottigliatrici interessate possano ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata, a condizioni prestabilite e preventivamente note a tutti i produttori, senza discriminazione per alcuno.

La procedura prevede che le imprese imbottigliatrici interessate presentino apposita istanza al Ministero, allegando documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della DOP "Chianti" per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica che introduce l'obbligo di imbottigliamento in zona.

La previsione di tali deroghe individuali risulta conforme sia alla specifica normativa nazionale che a quella dell'Unione europea.

Tempi di immissione al consumo Chianti

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Il vino Chianti DOP viene immesso sul mercato in tempi diversificati, collegati alle caratteristiche pedologiche dei terreni, ai fattori climatici, alla composizione ampelografica del vigneto, all'altitudine sul livello del mare che caratterizzano l'ampia area della Toscana occupata dai vigneti atti a produrre uve destinate a dare vino Chianti DOP e vino Chianti DOP con le sue menzioni geografiche aggiuntive. Il vino Chianti DOP e le menzioni geografiche aggiuntive Chianti Colli Aretini, Chianti Colli Senesi, Chianti Colline Pisane, Chianti Montalbano possono essere immessi in commercio solo a partire dal 1° marzo di ogni anno, la tipologia Chianti Montespertoli può essere immessa in commercio a partire solo dal 1° giugno di ogni anno, mentre le tipologie di vino Chianti Colli Fiorentini, Chianti Rufina e Chianti Superiore possono essere immessi in commercio a partire solo dal 1° settembre di ogni anno e comunque quando hanno raggiunto i requisiti chimico-fisici ed organolettici previsti per le singole tipologie.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14329