Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti n. 1234/07 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda la misura «Assicurazione del raccolto».
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le modalità e le condizioni per applicare la misura «Assicurazione del raccolto», prevista dal programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo per le campagne vitivinicole 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 adottato in attuazione del regolamento del Consiglio n. 1234/07 e del regolamento della Commissione n. 555/08.
2. Per le campagne 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 i fondi destinati al finanziamento della misura ammontano a euro 20.000.000 per ciascuna campagna.
Articolo 2
Descrizione della misura e requisiti oggettivi
1. La misura consiste nella corresponsione di un sostegno alle imprese vitivinicole per la copertura assicurativa dei rischi climatici, delle fitopatie e/o delle infestazioni parassitarie sui raccolti di uva da vino, in conformità al Piano assicurativo agricolo nazionale emanato in conformità all’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
2. Beneficiano dell’aiuto previsto per la misura, i produttori che stipulano polizze assicurative agevolate su superfici che:
a) sono coltivate con le varietà di uve da vino classificate dalle Regioni in conformità all’accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e Province autonome del 25/07/2002;
b) sono in regola con le norme vigenti in materia di potenziale viticolo, la cui produzione ha formato oggetto di dichiarazioni vitivinicole.
3. Per produttori si intende ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione titolare di azienda che coltivi vigneti con varietà di uve da vino e che sia in regola con le norme vigenti in materia.
Articolo 3
Modalità di esecuzione della misura
1. Per poter beneficiare dell’aiuto, il produttore presenta la domanda entro il termine e secondo modalità stabilite da Agea-Coordinamento, sentite le Regioni, in applicazione del Piano assicurativo agricolo nazionale e tenuto conto di quanto stabilito all’art. 16 del regolamento n. 555/08.
Articolo 4
Entità dell’aiuto
1. Il sostegno viene erogato sotto forma di contributo che non può superare:
a) l’80% del costo dei premi assicurativi versati dal produttore a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;
b) il 50% del costo dei premi assicurativi versati dal produttore a copertura delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite dovute a condizioni climatiche avverse, a fitopatie o infestazioni parassitarie.
2. La determinazione della spesa ammissibile a contributo sui premi assicurativi e’ effettuata attraverso l’applicazione dei parametri contributivi di cui al Piano Assicurativo agricolo nazionale.
Articolo 5
Controlli
1. I controlli sono effettuati da Agea e dagli altri Organismi pagatori territorialmente competenti in modo da garantire, tra l’altro, il rispetto degli articoli 77 e 78 del Reg. CE 555/08.
2. I controlli sono estesi anche al pagamento dei premi assicurativi attraverso la verifica delle quietanze rilasciate dalle imprese di assicurazione.
Articolo 6
Disposizioni finali
1. Le risorse finanziarie di cui all’art. 1, rimaste inutilizzate, sono assegnate ad altre misure previste dal programma nazionale di sostegno.
2. Le risorse finanziarie di cui all’art. 1, qualora non fossero sufficienti a coprire la domanda assicurativa, possono essere integrate con:
a) economie derivanti da altre misure;
b) risorse del bilancio nazionale, ove disponibili.
3. Le variazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera a), sono disposte con decreto del Direttore generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato, sentite le Regioni.
4. Per quanto non espressamente riportato nel presente decreto si applicano le disposizioni contenute nel Piano assicurativo agricolo emanato annualmente ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/08.
5. Il presente decreto è trasmesso all’Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.