Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 13-03-2024
Numero provvedimento: 95
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Agevolazioni - Domanda per l'annullamento del provvedimento ministeriale con cui è stata rigettata la domanda di contributo in favore della parte ricorrente - Concessione delle agevolazioni per gli investimenti delle imprese agricole ai sensi del D.M. del 30 luglio 2021, attuativo dell’art. 1, comma 123, della L. n. 160/2019 - Contestato che i beni oggetto dell’investimento non sono coerenti con il codice ateco (01.21 - coltivazione di uva) indicato nel modulo di domanda e inerenti alla trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli - Accertato che i beni in questione sono tutti beni strumentali alla produzione di vino da uve e, quindi, alla trasformazione dei prodotti agricoli dell’azienda - Trasformazione in vini spumanti con metodo Classico - Necessità di avere a disposizione dei locali, dove si svolge il processo di rifermentazione, composti da una o più stanze coibentate, e servite da un gruppo frigo esterno e degli evaporatori interni che immettano freddo secondo le necessità, al fine di mantenere la temperatura inalterata nel tempo.

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 233 del 2023, proposto dal signor Paolo Rodaro, in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Mussato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

 

il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;


per l'annullamento

- del provvedimento del Ministero intimato prot. mimit.AOO_IAI.REGISTROUFFICIALE. U.0210338.22-05-2023 notificato in data 22 maggio 2023 con il quale è stata rigettata la domanda di contributo FIA_00000038 presentata ai sensi dell’art. 1, comma 123, della l. n. 160/2019 e del d.m. 30 luglio 2021;

- di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e conseguenti a quelli impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Con ricorso notificato il 19 luglio 2023 e depositato il successivo giorno 27 il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha respinto la sua domanda di contributo presentata il 22 maggio 2022 per la concessione delle agevolazioni per gli investimenti delle imprese agricole ai sensi del d.m. del 30 luglio 2021, attuativo dell’art. 1, comma 123, della l. n. 160/2019.

Il diniego è stato espresso sui seguenti rilievi:

a) i beni oggetto dell’investimento non trovano alcuna coerenza con il codice ateco (01.21 - coltivazione di uva) indicato nella sezione 5 del modulo di domanda e non ineriscono la trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli, secondo il disposto all’articolo 7, comma 3, lett. a) del decreto 30 luglio 2021;

b) l’impresa non risulta iscritta nella sezione speciale imprese agricole del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente.

Il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 1) violazione dell’art. 5, comma 2, lett. b), del d.m. 30 luglio 2021, dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2001, dell’art. 2135 cod.civ.; 2) violazione dell’art. 7, comma 3, lett. a), del d.m. predetto, difetto di istruttoria, contraddittorietà, ingiustizia manifesta.

2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.

3. Con l’ordinanza n. 72/2023 questo T.A.R., nell’accogliere l’istanza cautelare ai soli fini dell’accantonamento della somma richiesta a finanziamento, ha disposto specifici incombenti istruttori a carico del Ministero.

Il Ministero ha provveduto al deposito di una relazione il 29 gennaio 2024.

4. All’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 la causa è passata in decisione.

5. Il ricorso è fondato.

6. Il primo motivo di ricorso – col quale si censura la seconda ratio decidendi del provvedimento gravato (“l’impresa non risulta iscritta nella sezione speciale imprese agricole del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, come previsto all’art. 5, comma 2, lett. b), del DM 30 luglio 2021. In particolare, da visura camerale del 27/05/2022 n. T 477333617 si rileva che codesta impresa risulta iscritta con la qualifica di Piccolo Imprenditore, sezione speciale – Coltivatore Diretto”) - è fondato.

6.1. Ai sensi dell’art. 1, comma 123, della l.n. 160/2019 “Al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità attuative delle risorse del Fondo di cui al presente comma”.

L’art. 1, lett. d), del d.m. 30 luglio 2021, attuativo della norma primaria appena richiamata e recante “Modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse del «Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole» destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell'attività”, pubblicato nella Gazz. Uff. del 14 ottobre 2021, n. 246, dispone che per “imprese agricole” si intendono “le imprese, costituite in qualsiasi forma che esercitano le attività di cui all'art. 2135 del codice civile e che determinano il reddito agrario ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Il successivo art. 5, comma 2, del d.m. 30 luglio 2021 prevede che:

“1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

2. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese di cui al comma 1 devono:

a) essere di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato I al regolamento ABER;

b) essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese - sezione speciale imprese agricole - della Camera di commercio territorialmente competente;

c) avere la sede legale o un'unità locale ubicata sul territorio nazionale;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

e) non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all'art. 2, punto 14, del regolamento ABER;

f) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea”.

6.2. Ebbene, la ricorrente risulta regolarmente iscritta dall’8 ottobre 2010, quale coltivatore diretto, nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese, come risulta dalla visura della Camera di Commercio prodotta in giudizio e soddisfa pertanto il requisito di cui all’art. art. 5, comma 2, lett. b), del d.m. 30 luglio 2021.

L’errore dal quale muove l’Amministrazione è infatti quello di considerare come autonome sezioni speciali del registro quella degli imprenditori agricoli, da un lato, e quella dei coltivatori diretti, dall’altro (interpretazione invero suggerita dalla non cospicua formulazione del d.m. del 30 luglio 2021), traendo l’errata conclusione della non ammissione al beneficio dei coltivatori diretti.

6.3. Invece va precisato che, per quel che qui rileva, il registro è composto da una “sezione ordinaria” e da più “sezioni speciali”:

a) la “sezione ordinaria” comprende le società di persone e di capitali, le società cooperative, i consorzi con attività esterna e le società consortili, gli imprenditori commerciali individuali (non piccoli), ecc.;

b) in un’unica e omnicomprensiva “sezione speciale” sono invece inserite le imprese agricole (di persone fisiche e di persone giuridiche), i piccoli imprenditori e/o i coltivatori diretti, le società semplici e le imprese artigiane. In questa sezione si iscrivono tutti i soggetti appena indicati, diversificati solo per la relativa “annotazione”, riflettente la qualifica in ragione della quale è fatta l’iscrizione;

c) esistono poi apposite e distinte “sezioni speciali” nelle quali è iscritta l’impresa in qualità di start-up innovativa, incubatore certificato, pmi innovativa, impresa sociale, ecc.. Altre “sezioni speciali” comprendono le società tra professionisti e le imprese iscritte all’alternanza scuola-lavoro.

6.4. Dalla suddivisione appena richiamata si evince che nella “sezione speciale” di cui alla lettera b) del precedente paragrafo sono iscritte indistintamente tanto le imprese agricole, quanto i coltivatori diretti, che mantengono una differenza nell’iscrizione soltanto nella loro precisa qualificazione (rectius “annotazione”), pur appartenendo ad un’unica sezione del registro.

Da ciò consegue che l’azienda ricorrente soddisfa in realtà il requisito formale stabilito dall’art. 5, comma 2, lett. b), del d.m. 30 luglio 2021 atteso che, ad una lettura necessariamente interpretativa dell’ambiguo dato testuale, la semplice iscrizione dell’istante nella “sezione speciale” - anche se con la qualifica di “coltivatore diretto” – è elemento sufficiente per risultare, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, regolarmente iscritto come attivo nel Registro delle imprese - sezione speciale della Camera di commercio territorialmente competente.

Con l’ovvia precisazione che la finanziabilità è comunque limitata a quelle imprese - formalmente iscritte come attive nella sezione speciale del registro - che vantino anche il requisito fondamentale e sostanziale dell’essere “imprese agricole”, nell’accezione stabilita dall’art. 1, lett. d), del d.m. 30 luglio 2021 (“le imprese, costituite in qualsiasi forma che esercitano le attività di cui all'art. 2135 del codice civile e che determinano il reddito agrario ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”).

6.5. L’interpretazione qui accolta è confermata, d’altra parte, dall’esame del testo normativo primario (art. 1, comma 123, della l.n. 160/2019) più sopra richiamato che è chiaro nell’individuare la platea dei beneficiari dell’agevolazione, ricomprendente tanto gli imprenditori agricoli, quanto i coltivatori diretti. Né dal testo della legge né dalla ratio sottesa all’intervento può infatti evincersi la precisa volontà del legislatore di escludere i secondi dal beneficio.

6.6. Per le suesposte ragioni è errata la ragione del diniego, indicata nel provvedimento impugnato, fondata sulla ritenuta carenza del requisito previsto dall’art. 5, comma 2, lett. b), del d.m. del 30 luglio 2021.

7. Col secondo motivo il ricorrente ha censurato anche l’altra ragione di reiezione della sua istanza (“i beni oggetto dell’investimento non trovano alcuna coerenza con il codice ATECO (01.21 - coltivazione di uva) indicato nella sezione 5 del modulo di domanda. In particolare, si rileva che i seguenti beni a) M. AB-MORALI ABETE MC 7,808; b) T.AB3 – TAVOLE ABETE MC 4,83; c) VARIE FERRAMENTA; d) PANNELLI PER COIBENTAZIONE; e) PORTA PER MAGAZZINO COIBENTATO; f) MACCHINA CONDIZIONAMENTO, IMPIANTO IDROTERMICO E IMPIANTO ELETTRICO; g) CASSA MOD. L non ineriscono la trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli, secondo il disposto all’articolo 7, comma 3, lett. a) del decreto 30 luglio 2021”). Egli ha dedotto che, contrariamente a quanto rilevato dall’Amministrazione, l’opera realizzata -consistente in una cella coibentata e refrigerata destinata alla trasformazione ed affinamento di vino spumantizzato con metodo classico in bottiglie di vetro – rientra pienamente nelle finalità proprie del bando ed è coerente col codice ateco indicato in domanda.

7.1. Anche questo motivo è fondato.

7.2. L’art. 7, comma 1, del decreto del 30 luglio 2021 prevede che “sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del regolamento ABER e all'art. 17 del medesimo regolamento, le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di:

a) beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all'allegato A della legge n. 232/2016 riportati nell'allegato n. 1 del presente decreto;

b) beni immateriali strumentali inclusi nell'allegato B della legge n. 232/2016 e riportati nell'allegato n. 2 del presente decreto”.

Il successivo comma 3, lett. a), prevede che “L'investimento relativo all'acquisizione dei beni di cui al comma 1 deve: a) essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli”.

7.3. Analizzando i beni oggetto dell'investimento, come ben argomentato dalla relazione a firma Zamparo (doc. 8 della produzione documentale allegata al ricorso) e dalla perizia a firma Ellero (successivo doc. 9), ex adverso non efficacemente contestate, nemmeno a seguito dei chiarimenti richiesti con l’ordinanza istruttoria, si rileva che quelli per cui è richiesto il beneficio sono tutti beni strumentali alla produzione di vino da uve e, quindi, alla trasformazione dei prodotti agricoli dell’azienda. Essi rientrano in toto nella previsione dell’art. 7, comma 3, lett. a) del decreto cit..

Dalla relazione a firma Ellero si legge infatti che “Una parte importante delle uve prodotte viene destinata alla trasformazione in vini spumanti con metodo Classico, ovvero con rifermentazione in bottiglia.

Il metodo Classico è il metodo tradizionale usato ancora oggi per la produzione degli spumanti di maggior qualità.

Una delle fasi più importati del metodo di trasformazione dei vini in spumanti è la rifermentazione in bottiglia, infatti nei vini spumanti naturali l'anidride carbonica (CO2) si forma per rifermentazione in bottiglia e non in autoclave è un processo di produzione di vino spumante, che consiste nell'indurre la rifermentazione dei vini in bottiglia attraverso l'introduzione di zuccheri e lieviti selezionati (liqueur de tirage).

Questa fase operativa della trasformazione dei vini in spumanti di qualità denominata “presa di spuma” avviene, come si diceva, in bottiglia per un lungo periodo di tempo, il vino acquisisce la tradizionale pressione, visibile sotto forma di bollicine, garantita dall'anidride carbonica prodotta dalla seconda fermentazione che rimane intrappolata nel liquido, essendo il recipiente (bottiglia) chiuso.

Questa è una fase della produzione enologica delicatissima per la realizzazione dello spumante, in quanto deve avvenire in locali dove sia possibile controllare costantemente la temperatura la quale deve essere mantenuta tra i 16°/18°C.

Infatti se la temperatura è troppo bassa i lieviti non lavorano bene e non trasformano lo zucchero in bolle.

Se la temperatura è troppo alta, la fermentazione avviene troppo velocemente, danneggiando la qualità.

Di qui la necessità di avere a disposizione dei locali, dove si svolge il processo di rifermentazione, composti da una o più stanze coibentate, e servite da un gruppo frigo esterno e degli evaporatori interni che immettano freddo secondo le necessità, al fine di mantenere la temperatura inalterata nel tempo”.

7.4. Non è stato adeguatamente dimostrato (e motivato) dall’Amministrazione che i beni oggetto dell’investimento non avessero la funzione di supportare ed integrare il processo di rifermentazione; il ricorrente, di contro, ha adeguatamente provato – anche attraverso le due richiamate relazioni tecniche agli atti del giudizio - che il processo di produzione e trasformazione delle uve richiede, nelle sue fasi terminali, una o più stanze coibentate, servite da un gruppo frigo esterno e degli evaporatori interni che immettano freddo secondo le necessità, al fine di mantenere la temperatura inalterata nel tempo.

7.5. Non solo. I beni oggetto dell’investimento trovano piena coerenza con il codice ateco (01.21 - coltivazione di uva) indicato, atteso che quest’ultimo, stando alla classificazione delle attività economiche ateco versione 2007, aggiornamento 2021, dell’Istat (sub doc. 7 della produzione allegata al ricorso) ricomprende tanto la “coltivazione di uva da vino e da tavola in vigneti” quanto la “produzione di vino da uve prevalentemente di produzione propria”. Con l’ulteriore precisa indicazione che dalla classe 01.21 non è affatto esclusa la produzione di vino, ma “soltanto la produzione di vino da uve prevalentemente non di produzione propria, cfr. 11.02”.

E, pertanto, i beni oggetto dell’investimento – per la loro precisa funzionalizzazione, come chiarita sopra – rientrano a pieno titolo in una delle fasi del ciclo produttivo aziendale e quindi nell’attività indicata nella domanda con l’inserimento del codice ateco 01.21.

7.6. Alla luce delle suesposte considerazioni, allora, risulta evidente che la domanda di finanziamento riguarda in realtà proprio alcuni beni strumentali all’integrazione e all’aggiornamento dell’impianto termico, elettrico ed idrotermico per la sistemazione delle bottiglie in posizione distesa per la corretta evoluzione ed affinamento del vino spumantizzato e rispetta pertanto il requisito richiesto dall’art. 7, comma 3, lett. a), del d.m. del 30 luglio 2021, in piena coerenza col codice ateco indicato nella domanda.

8. In conclusione, il ricorso deve essere accolto.

Nel conformarsi alla presente pronuncia, l’Amministrazione, provvedendo alla riapertura dell’istruttoria relativa alla domanda del ricorrente e verificando la ricorrenza di tutti gli altri requisiti e presupposti previsti, concluderà il procedimento alla luce delle suesposte considerazioni.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico del Ministero.



P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 3.000, oltre accessori di legge e oltre al rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Modica de Mohac, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere

Daniele Busico, Primo Referendario, Estensore